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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 23.5.2025
da
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
4.7.1968 a Borgonovo Val Tidone (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolicelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
4.12.1964 a Wermelskirchen (Germania), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolicelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 23.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati, con mutuo e reciproco rispetto, libero ognuno di scegliere una propria residenza, in quanto entrambi riconoscono ed accettano di considerare risolti gli obblighi di convivenza;
2. le figlie e – in ragione della maggiore età- Per_1 Per_2
decideranno liberamente, secondo la loro volontà e possibilità, quanto tempo e quali giorni trascorrere con il padre e con la madre;
le stesse poi decideranno a seconda delle circostanze e delle situazioni se e quando pernottare presso la casa del padre e della madre;
3. il Sig. contribuirà, a partire dal 15 del mese di Giugno CP_1
2025, al mantenimento delle figlie e , con la somma Per_1 Per_2
mensile di € 400,00 a ciascuna figlia, fino a che le stesse non diventeranno economicamente autosufficienti, da versarsi in via anticipata, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato rispettivamente a ciascuna figlia entro il giorno 15 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, sportive (un'attività
sportiva) e scolastiche (iscrizione a scuola, testi e corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche) preventivamente concordate, così
come contenuto nel protocollo del C.N.F. del 29/11/2017 da intendersi qui richiamato siccome parte integrante del presente atto;
5. I coniugi danno atto di essere titolari di autonome fonti di reddito e di rinunciare reciprocamente a ogni richiesta di mantenimento e con l'adempimento degli accordi di cui al presente atto dichiarano di aver provveduto a disciplinare i rapporti derivanti dal coniugio avendo già
definito ogni rapporto di dare - avere;
6. Spese di procedura compensate tra i coniugi. “ Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 9.5.1999 in Borgonovo Val
Tidone (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 2 , parte 2, serie A , anno
1999 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Borgonovo Val
Tidone (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti. Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 23.5.2025
da
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
4.7.1968 a Borgonovo Val Tidone (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolicelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
4.12.1964 a Wermelskirchen (Germania), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolicelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 23.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati, con mutuo e reciproco rispetto, libero ognuno di scegliere una propria residenza, in quanto entrambi riconoscono ed accettano di considerare risolti gli obblighi di convivenza;
2. le figlie e – in ragione della maggiore età- Per_1 Per_2
decideranno liberamente, secondo la loro volontà e possibilità, quanto tempo e quali giorni trascorrere con il padre e con la madre;
le stesse poi decideranno a seconda delle circostanze e delle situazioni se e quando pernottare presso la casa del padre e della madre;
3. il Sig. contribuirà, a partire dal 15 del mese di Giugno CP_1
2025, al mantenimento delle figlie e , con la somma Per_1 Per_2
mensile di € 400,00 a ciascuna figlia, fino a che le stesse non diventeranno economicamente autosufficienti, da versarsi in via anticipata, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato rispettivamente a ciascuna figlia entro il giorno 15 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, sportive (un'attività
sportiva) e scolastiche (iscrizione a scuola, testi e corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche) preventivamente concordate, così
come contenuto nel protocollo del C.N.F. del 29/11/2017 da intendersi qui richiamato siccome parte integrante del presente atto;
5. I coniugi danno atto di essere titolari di autonome fonti di reddito e di rinunciare reciprocamente a ogni richiesta di mantenimento e con l'adempimento degli accordi di cui al presente atto dichiarano di aver provveduto a disciplinare i rapporti derivanti dal coniugio avendo già
definito ogni rapporto di dare - avere;
6. Spese di procedura compensate tra i coniugi. “ Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 9.5.1999 in Borgonovo Val
Tidone (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 2 , parte 2, serie A , anno
1999 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Borgonovo Val
Tidone (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti. Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti