Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di reclamo iscritta al numero 1142 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Concetta Piacente) Parte_1
reclamante
E
Controparte_1
reclamata contumace
Oggetto: Reclamo, ex art.1, c. 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di
Cosenza. Licenziamento collettivo.
Conclusioni: come da atto di reclamo.
FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi in senso conforme all'ordinanza emessa in fase sommaria ex art. 1, c. 49, l. n. 92/2012, ha rigettato l'impugnativa del licenziamento che la società aveva intimato il 7.1.2022 all'operaio Controparte_1
(suo dipendente dal 15.11.2010), all'esito della procedura di Parte_1
licenziamento collettivo che aveva avviato con comunicazione del 5.11.2021.
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2.1. Il tribunale ha infatti ritenuto che quest'ultimo non avesse ricevuto la comunicazione spettante alle r.s.a. perché, contattato telefonicamente dall'azienda,
l'aveva informata che non ricopriva più quella carica essendosi candidato alle elezioni del consiglio comunale di Cosenza e ciò era stato confermato, sempre per via telefonica, da , rappresentante della . Nonostante la circostanza sia stata Testimone_1 CP_2
negata in sede testimoniale dal e non sia stata confermata, nella stessa sede, Per_1 dalla , il tribunale l'ha ritenuta comunque provata perché ha valorizzato: a) la Tes_1
deposizione del teste che, per conto della società, contattò telefonicamente il Tes_2
e la e seppe, per l'appunto, che il primo non ricopriva più la carica Per_1 Tes_1
di r.s.a.; b) la deposizione del teste che assistette alla telefonata del Tes_3 Tes_2
con la;
c) la deposizione del teste altro rappresentante sindacale Tes_1 Tes_4
aziendale della , che dalla e da un altro sindacalista aveva appreso che il CP_2 Tes_1
non era più r.s.a., perché s'era candidato alle elezioni comunali;
d) la Per_1
mancanza di ragioni alternative capaci di spiegare perché la società, che pur aveva inviato la comunicazione iniziale finanche ad associazioni di categoria che non avevano titolo per partecipare alla procedura, non avesse dovuto inviarla anche al;
e) Per_1 la condotta processuale del ricorrente, che nell'iniziale fase sommaria del processo non aveva indicato il quale r.s.a., né aveva denunciato che non gli fosse Per_1
pervenuta la ridetta comunicazione.
2.2. Ha quindi ritenuto provato che la società, odierna reclamata, si fosse attivata per comunicare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo anche al , Per_1
ma aveva desistito quando aveva appreso che non occorreva farlo perché il Per_1
non era più r.s.a.
3. Il ricorrente reclama la decisione per le ragioni di seguito riassunte ed esaminate. Chiede che si accerti la violazione dell'art. 4, c. 2, della l. n. 223/1991 e, per l'effetto, gli si accordi la tutela indennitaria di legge.
Pag. 2 di 9 4. Nella contumacia della società, a cui il reclamo è stato ritualmente notificato il 13.2.2025 presso il domicilio digitale del suo difensore, il Collegio ha sentito la procuratrice del reclamante, comparsa all'udienza di discussione, e ha riservato la decisione.
DIRITTO
5. Il reclamo è fondato per quanto di ragione.
6. Il primo motivo di reclamo si appunta su due statuizioni della gravata sentenza.
6.1. La prima statuizione impugnata è quella con cui il tribunale ha ritenuto che non integri alcuna violazione di legge l'invio della comunicazione di apertura del procedimento di licenziamento collettivo ad organizzazioni sindacali che non avevano titolo a prendervi parte e, parimenti, il loro coinvolgimento nel successivo esame congiunto. La secondo statuizione impugnata è quella con cui il tribunale ha ritenuto che la medesima comunicazione iniziale non debba essere inviata anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale qualora, come nella specie, in azienda siano presenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
6.2. Il reclamante sostiene invece che siano illegittimi: 1) l'ampliamento della platea dei soggetti sindacali oltre i limiti tracciato dall'art. 4, c. 2, della l. n. 223/1991;
2) il coinvolgimento nella procedura finanche di articolazioni non aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
3)
l'esclusione dalla procedura delle associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali applicabili dalla società reclamata.
6.3. Il motivo va disatteso perché:
a) è pacifico che, nel caso di specie, in azienda fossero costituite le r.s.a. di due sole associazioni sindacali (la e lo , ma la comunicazione di CP_3 CP_4
avvio della procedura di licenziamento collettivo è stata inviata, oltre che alle r.s.a. di quelle associazioni e alle associazioni medesime, anche ad alcune associazioni sindacali esterne ( , , ) e non ad altre CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
che pur, secondo il reclamante, risultano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro “applicabili” in azienda (FISMIC CONFSAL sezione Sanità, SI-CEL,
CONFSAL, FSE, UGL Sanità);
Pag. 3 di 9 b) secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve essere indirizzata a tutte le r.s.a. operanti in azienda e l'obbligo di inviarla alle associazioni sindacali esterne sorge solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a.;
c) sicché, in presenza di r.s.a. ritualmente costituite1, quella comunicazione non doveva essere indirizzata alle associazioni sindacali esterne e la decisione della società reclamata di inviarla ad alcune di esse, pur sprovviste di rappresentanti in azienda, può reputarsi superflua, ma non si pone in contrasto con alcun divieto legale, né determina alcuna lesione degli interessi, alla trasparenza dell'operato datoriale e alla tutela dell'attività sindacale, che sono sottesi alla procedimentalizzazione dei provvedimenti di licenziamento collettivo2;
d) a ciò si deve aggiungere che il reclamante non deduce che il coinvolgimento di sindacati esterni abbia concretamente inciso sullo svolgersi del procedimento stesso o, comunque, ne abbia alterato gli esiti.
7. Con il secondo motivo di gravame, il reclamante contesta il capo della sentenza con cui il tribunale ha ritenuto provato che la società reclamata avesse tentato di comunicare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo anche a
[...]
, reputandolo, insieme a rappresentante sindacale della Per_1 Parte_2
, ed abbia però rinunciato a farlo dopo essersi accertata che quegli non ricopriva CP_2
più la carica sindacale.
Pag. 4 di 9 7.1. Il reclamante invece sostiene che le risultanze istruttorie, erroneamente apprezzate dal tribunale, smentiscano tale ricostruzione dei fatti. In particolare, nel rimarcare l'attendibilità dei testi e (i quali hanno riferito che il Tes_1 Tes_5
non aveva dismesso la carica di r.s.a.), nonché dello stesso (che Per_1 Per_1
ha confermato la circostanza), e nel contestare invece la credibilità delle deposizioni dei testi , e il reclamante argomenta: a) sul mancato Tes_2 Tes_4 Tes_3 assolvimento, da parte della società reclamata, dell'onere di dimostrare di aver correttamente individuato le r.s.a. sulla base della documentazione in proprio possesso e di aver inviato a tutte loro la comunicazione scritta di avvio della procedura di licenziamento collettivo;
b) sull'infondatezza della tesi secondo cui la candidatura elettorale del alla carica di consigliere comunale abbia determinato la sua Per_1 decadenza dall'incarico di r.s.a.
7.2. Il motivo è fondato per le ragioni, di seguito esposte, che questa Corte ha già espresso nel definire analoghe controversie aventi ad oggetto la stessa procedura di licenziamento collettivo e la denuncia dello stesso vizio procedurale che il reclamante, con questo secondo motivo di impugnazione, ripropone. A quegli arresti può dunque farsi richiamo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per intuitive ragioni di omogeneità del trattamento di casi simili.
7.3. Occorre dunque ribadire che:
a) la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve essere inviata per iscritto a tutte le r.s.a. operanti in azienda e l'obbligo di inviarla alle associazioni sindacali esterne sorge solo nel caso in cui non sia stata costituita in azienda alcuna r.s.a.3;
b) ove in azienda, come nella specie, operino più r.s.a., la comunicazione deve essere inviata a tutte4;
Pag. 5 di 9 c) è onere dell'azienda che avvia la procedura di licenziamento collettivo identificare, con diligenza, quali siano i destinatari della comunicazione prevista dall'art. 4, c. 2, della l. n. 223/1991;
d) nella specie, tale onere non è stato assolto in quanto la reclamata, ben consapevole dell'incarico sindacale che ricopriva in azienda, tanto da averlo Persona_1
contattato per concordare le modalità di invio della comunicazione che gli spettava5, non gliela ha inviata perché ha ritenuto che da quell'incarico si fosse dimesso, ancorché tale (supposte) dimissioni non fossero state formalizzate, né la reclamata ne avesse avuto per iscritto notizia6;
e) sennonché, così come l'azienda è tenuta ad inviare quella comunicazione solo alle r.s.a. della cui costituzione è stata formalmente resa edotta (secondo Cass. 639/2005, invero, deve trattarsi di r.s.a. "formalmente costituite e notificate"), parimenti deve ritenersi che sia esentata dall'inviarla solo alle r.s.a. di cui formalmente è venuta a sapere che tali più non sono;
f) nel caso di specie, la (ritenuta) perdita della qualifica di r.s.a. da parte del non è mai stata formalizzata, poiché la stessa reclamata ammette di esserne Per_1
venuta a conoscenza per vie informali, a seguito di contatti telefonici.
8. Del resto, la decisione datoriale di non inviare al la Per_1 comunicazione in parola riposa su un'insufficiente, perché irrituale, informazione che, per come si dirà, è altresì il frutto dell'errore in cui sarebbe in ipotesi incorso, al pari della società reclamata, anche il medesimo . Tale errore, relativo alla Per_1 supposta perdita della carica di r.s.a. da parte di quest'ultimo, non può pregiudicare i diritti dell'intera comunità dei lavoratori nel cui interesse la è chiamata a svolgere Pt_3
funzioni di rappresentanza al di fuori dei termini della rappresentanza volontaria dei soli lavoratori iscritti al sindacato, ma per effetto di disposizioni di legge (artt. 4, 6, 20 e 21 5 Il tribunale ha accertato che: “il teste , collaboratore amministrativo della società, ha affermato di Tes_2 aver inoltrato comunicazione dell'avvio della procedura al rappresentante aziendale e che Tes_5 voleva inoltrare comunicazione agli altri rappresentanti sindacali e , incontrando Tes_4 Per_1 problemi. Afferma dunque di aver contattato i sigg.ri e … Il sig. … disse Tes_4 Per_1 Per_1 che non era più RSA, perché candidato alle elezioni”.
Pag. 6 di 9 St. lav.) che, per l'appunto, abilitano ciascuna r.s.a. a svolgere attività sindacale nei confronti e a tutela di tutti i lavoratori.
8.1. Deve infatti considerarsi che l'art. 7 dello statuto della , ossia del CP_2
sindacato nel cui ambito è stata costituita la r.s.a. ricoperta dal , contempla Per_1
quale causa di decadenza dagli incarichi direttivi ed esecutivi la candidatura alle elezioni amministrative da parte di chi li ricopre7. Per effetto della candidatura si determina, pertanto, la decadenza dagli incarichi interni al sindacato tra i quali, però, non può essere ricompreso l'incarico di r.s.a. perché l'esercizio delle sue prerogative è del tutto svincolato dall'appartenenza di chi lo riveste all'organizzazione sindacale. In questo senso depongono: a) tanto l'indicazione dottrinaria secondo cui la circostanza che ai sensi dell'art. 19 St. lav. la scelta della r.s.a., su iniziativa dei lavoratori, debba essere operata “nell'ambito” di talune associazioni sindacali è “rispettosa della libertà nei rapporti lavoratori/associazione, prescindendo dalla necessità che, ad, es., i membri delle r.s.a. siano iscritti al sindacato”8; b) tanto l'indicazione giurisprudenziale secondo cui finanche le dimissioni dal sindacato di appartenenza non comportano decadenza dall'incarico di rappresentanza sindacale9. 7 Così recita l'art. 7 nella parte di interesse: “L'autonomia della si realizza anche fissando le CP_2 seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'Organizzazione ai vari livelli: … c) componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali;
la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi, di garanzia e di controllo”. 8 Cfr. Cass. 1582/2008: “L'art. 19 l. 300/1970 attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva "nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva", dovendosi l'espressione
"nell'ambito" interpretare nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà, restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze;
ne discende che ben possono i dirigenti delle r.s.a. non essere iscritti al sindacato e persino appartenere a categorie professionali non rappresentante dal sindacato”. 9 Cass. 3545/2012: “In tema di rappresentanze sindacali unitarie, l'accordo collettivo interconfederale del
22 luglio 1993 ne disciplina l'elezione a suffragio universale, per cui i lavoratori, una volta eletti, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni stesse, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell'intera collettività dei dipendenti aziendali. In coerenza, non è prevista la decadenza dall'incarico per effetto delle dimissioni dell'eletto dal sindacato nelle cui liste si sia presentato, che non determinano né la perdita dei diritti sindacali connessi alla qualifica di rappresentante sindacale aziendale ed eventualmente di rappresentante della sicurezza, né la perdita dei diritti a usufruire dei permessi sindacali - anche in relazione alla diversa associazione sindacale a cui il lavoratore abbia successivamente aderito - secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 dello Statuto dei lavoratori”.
Pag. 7 di 9 8.2. A ciò si deve aggiungere che le vicende interne all'associazione non riconosciuta sono prive di rilevanza esterna e non possono essere fatte valere dai terzi nei rapporti con l'associazione o con l'associato ove non siano state formalizzate e non abbiano avuto alcuna effettiva ricaduta nei rapporti tra l'associazione e l'associato.
Detto altrimenti: se la causa di incompatibilità determinante decadenza non sia stata fatta valere dall'associazione nei confronti dell'associato non può certo essere opposta dal terzo poiché, operando nell'ambito di un rapporto negoziale tra privati e non incidendo su diritti indisponibili, quella decadenza ben può essere rinunziata anche implicitamente dall'associazione medesima, nel cui esclusivo interesse è prevista.
8.3. D'altronde, la mancata formalizzazione, da parte del sindacato, della decadenza che la reclamata, nelle note depositate in primo grado il 17.2.202410, ha invece posto a giustificazione della mancanza procedurale che le è stata imputata si comprende constatando:
a) da un canto, che tale decadenza, per espresso disposto statutario, discende dalla incompatibilità con “cariche elettive dell'organizzazione”, alle quali non può certo assimilarsi la carica di r.s.a. che, per come si è già detto, è svincolata dal sindacato ed è legata, bensì, da un rapporto di rappresentanza con l'intera comunità dei lavoratori dell'unità produttiva;
b) d'altro canto, che la contemplata incompatibilità determina la decadenza “da ogni incarico esecutivo” promanante dalla medesima associazione, e tale, per le ragioni appena esposte, non può ritenersi l'incarico che alla è affidato non già Pt_3 dall'organizzazione sindacale, ma dalla anzidetta comunità dei lavoratori.
9. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il riconoscimento della violazione procedurale (dell'art. 4, c. 2, della l. n. 223/1991) denunciata dal reclamante,
E, in adesione a quanto egli domanda, gli si deve accordare la tutela indennitaria che è prevista dal combinato disposto dell'art. 5, c. 3, della l. n. 223/1991 con l'art. 18, c. 7, terzo periodo, della l. n. 300/1970 che, a sua volta, rimanda al comma 5 dello stesso art. 18. Sicché, a fronte della declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, che è prevista da tale ultima norma, gli spetta un risarcimento da determinarsi, in base agli indici contemplati dalla medesima norma, tra un minimo di 12
e un massimo di 24 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto.
Pag. 8 di 9 10. Appare dunque equo determinare l'indennità risarcitoria in misura pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo: a) alla anzianità di servizio del reclamante, di poco superiore ai dieci anni;
b) alle dimensioni dell'impresa che, per come emerge dalla comunicazione di avvio del procedimento di licenziamento collettivo, occupava oltre cento dipendenti;
c) alla condotta complessiva tenuta dalla società resistente nell'ambito del medesimo procedimento, per come è già stata apprezzata, a questi stessi fini, dalle sentenze di primo grado, prodotte dal reclamante, che hanno accolto le analoghe impugnative dei suoi colleghi di lavoro.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, distratte a favore della richiedente procuratrice attorea, si liquidano come da separato dispositivo, considerando il valore indeterminabile della causa e i vigenti compensi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso dell'8.11.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice Parte_1
del lavoro, n. 1758/24 del 7.10.2024, così provvede:
1. Accoglie il reclamo e in riforma della gravata sentenza: a) dichiara risolto il rapporto di lavoro del reclamante dalla data del licenziamento;
b) condanna la società reclamata a corrispondere al reclamante un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2. Condanna la reclamata a rifondere al reclamante le spese di lite che, distratte a favore della sua avvocata, liquida in 2.700 euro per la fase sommaria, in 3.200 euro per la fase di opposizione, in 2.900 euro per il presente giudizio di reclamo, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 20/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 17234/2016, citata dal reclamante, ha confermato la decisione di merito che aveva stigmatizzato la
“comunicazione di avvio … limitata alle sole associazioni di categoria presenti sul territorio”, mentre “in realtà, l'obbligo di effettuare la comunicazione alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative era previsto, nel caso di mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, nei riguardi delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva e … anche nei confronti delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori in azienda”. 2 Cass. 15479/2007: “In tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda …”. In dottrina: “In particolare, secondo una giurisprudenza ormai costante, la comunicazione di avvio deve consentire innanzitutto al sindacato di esercitare in modo trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale”. 3 Cfr. Cass. 24025/2013: “In materia di licenziamento collettivo la comunicazione di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere inviata alle rappresentanze sindacali presenti in azienda e, qualora risulti costituita una sola r.s.a., l'obbligo è adempiuto mediante l'invio della comunicazione ad essa, senza che debba effettuarsi alcuna indagine in ordine all'effettiva rappresentatività dell'organo sindacale, dovendosi ritenere che l'obbligo di inviare la comunicazione alle associazioni sindacali esterne, ossia alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sorga solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a.”. 4 Cfr. ibidem, in motivazione: “ove nell'azienda operino più r.s.a., la suddetta comunicazione dovrà essere inviata a tutte”. 6 Secondo Cass. 17234/2016, non è possibile limitare l'ambito dei destinatari di una comunicazione così rilevante come quella di avvio della procedura di licenziamento collettivo “se non in presenza di sicuri ed univoci elementi che ne individuino con certezza i legittimati a riceverla”. 10 Cfr. pag. 2 delle note di trattazione scritta.