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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCANDURRA DONATELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 442/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Terni - Presso Avvocatura Distr Dello Stato 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000044 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Terni avverso il Modello D - provvedimento di irrogazione sanzioni di € 278,00 per omesso o insufficiente pagamento del contributo civile 2023 - Ufficio Tribunale di Terni, emesso da Equitalia Giustizia S.p.a., ai sensi dell'articolo
16, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in data 14.02.2025 e notificato a mezzo pec alla società ricorrente in data 19.03.2025.
II. Con sentenza n. 160/2025, depositata il 19.09.2025 (sul ricorso n. 93/2025 depositato il 21/05/2025), la
Corte di Giustizia tributaria di Terni dichiarava d'ufficio in via preliminare la propria incompetenza territoriale a favore di questa Corte di Giustizia, fissando alla parte il termine di giorni trenta per la riassunzione.
III. Con ricorso in riassunzione, notificato a Equitalia Giustizia S.p.a. e al Ministero della Giustizia – Tribunale di Terni presso l'Avvocatura dello Stato - distretto di Perugia - a mezzo pec in data 15.10.2025, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'avviso per assenza del presupposto impositivo.
IV. La società Equitalia Giustizia S.p.a., concessionaria del servizio, si costituiva in giudizio, al fine di provare che l'attività di recupero si era svolta nel pieno rispetto della sequenza procedimentale fissata dalla normativa di riferimento e che l'unico soggetto che poteva disporre del potere di annullamento o di sospensione in autotutela dei crediti di giustizia e che avrebbe, dunque, potuto riscontrare il corretto pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie, era da individuare nell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Terni.
Equitalia faceva altresì presente che l'invito di pagamento - Modello C - datato 30.08.2024 e notificato alla società il 12.09.2024, non era stato impugnato, rendendo definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la sottostante pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione all'esame attiene a un procedimento di recupero dei crediti di giustizia.
Nel caso di specie, il procedimento per il recupero dei crediti di giustizia è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a Equitalia Giustizia S.p.a..
La gestione dei crediti iscritti a ruolo è prevista e disciplinata dalla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia il 23 settembre 2010.
L'art. 6 della convenzione, rubricato “Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, prevede testualmente: “1. Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
2. La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato Modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.
3. La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.
4. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D”. L'art. 2, punto 2, della convenzione prevede, inoltre, che il credito rimane in capo al Ministero, il quale “rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché delle sanzioni pecuniarie civili e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore”.
Ai fini della decisione, la vicenda può essere riassunta nei termini che seguono:
1) il Tribunale di Terni ha trasmesso ad Equitalia Giustizia spa, la nota di trasmissione per il recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie, in relazione alla causa iscritta in data 30/05/2023, al ruolo generale del Tribunale di Terni;
2) l'Equitalia Giustizia S.p.a., in sede di quantificazione del credito, ha aperto la partita di credito ed ha provveduto alla notifica del Modello C, avvenuta, siccome confermato dalla ricorrente, il giorno 12/09/2024;
3) la società ricorrente a seguito della ricezione del Modello C, in cui veniva richiesto il pagamento di € 166,00, non provvedeva al pagamento, né a proporre ricorso nel termine di 60 giorni, ma avviava uno scambio di corrispondenza a mezzo pec, con Equitalia Giustizia S.p.a.;
4) Equitalia giustizia S.p.a. invitava la contribuente a rivolgere le proprie doglianze direttamente all'Ufficio
Recupero Crediti del Tribunale di Terni, in quanto l'unico soggetto a disporre del potere di annullamento o sospensione in autotutela dei crediti di giustizia, che avrebbe potuto riscontrare il corretto pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie, che sarebbero avvenute antecedentemente;
5) il Modello C, contenente l'invito di pagamento non veniva opposto;
6) Equitalia giustizia S.p.a. provvedeva alla notifica del provvedimento sanzionatorio “Modello D”, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, della sanzione di € 278,00.
Il procedimento si è dunque svolto nel pieno rispetto della normativa vigente e della convenzione applicativa.
La mancata impugnativa dell'invito di pagamento di cui al Modello C, quale atto autonomamente impugnabile nel termine di 60 giorni, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ha reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria.
In base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, non possono in questa sede essere valutati gli asseriti vizi riguardanti il merito della pretesa.
Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spede di giudizio che liquida in € 100,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCANDURRA DONATELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 442/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Terni - Presso Avvocatura Distr Dello Stato 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000044 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Terni avverso il Modello D - provvedimento di irrogazione sanzioni di € 278,00 per omesso o insufficiente pagamento del contributo civile 2023 - Ufficio Tribunale di Terni, emesso da Equitalia Giustizia S.p.a., ai sensi dell'articolo
16, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in data 14.02.2025 e notificato a mezzo pec alla società ricorrente in data 19.03.2025.
II. Con sentenza n. 160/2025, depositata il 19.09.2025 (sul ricorso n. 93/2025 depositato il 21/05/2025), la
Corte di Giustizia tributaria di Terni dichiarava d'ufficio in via preliminare la propria incompetenza territoriale a favore di questa Corte di Giustizia, fissando alla parte il termine di giorni trenta per la riassunzione.
III. Con ricorso in riassunzione, notificato a Equitalia Giustizia S.p.a. e al Ministero della Giustizia – Tribunale di Terni presso l'Avvocatura dello Stato - distretto di Perugia - a mezzo pec in data 15.10.2025, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'avviso per assenza del presupposto impositivo.
IV. La società Equitalia Giustizia S.p.a., concessionaria del servizio, si costituiva in giudizio, al fine di provare che l'attività di recupero si era svolta nel pieno rispetto della sequenza procedimentale fissata dalla normativa di riferimento e che l'unico soggetto che poteva disporre del potere di annullamento o di sospensione in autotutela dei crediti di giustizia e che avrebbe, dunque, potuto riscontrare il corretto pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie, era da individuare nell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Terni.
Equitalia faceva altresì presente che l'invito di pagamento - Modello C - datato 30.08.2024 e notificato alla società il 12.09.2024, non era stato impugnato, rendendo definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la sottostante pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione all'esame attiene a un procedimento di recupero dei crediti di giustizia.
Nel caso di specie, il procedimento per il recupero dei crediti di giustizia è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a Equitalia Giustizia S.p.a..
La gestione dei crediti iscritti a ruolo è prevista e disciplinata dalla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia il 23 settembre 2010.
L'art. 6 della convenzione, rubricato “Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, prevede testualmente: “1. Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
2. La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato Modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.
3. La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.
4. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D”. L'art. 2, punto 2, della convenzione prevede, inoltre, che il credito rimane in capo al Ministero, il quale “rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché delle sanzioni pecuniarie civili e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore”.
Ai fini della decisione, la vicenda può essere riassunta nei termini che seguono:
1) il Tribunale di Terni ha trasmesso ad Equitalia Giustizia spa, la nota di trasmissione per il recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie, in relazione alla causa iscritta in data 30/05/2023, al ruolo generale del Tribunale di Terni;
2) l'Equitalia Giustizia S.p.a., in sede di quantificazione del credito, ha aperto la partita di credito ed ha provveduto alla notifica del Modello C, avvenuta, siccome confermato dalla ricorrente, il giorno 12/09/2024;
3) la società ricorrente a seguito della ricezione del Modello C, in cui veniva richiesto il pagamento di € 166,00, non provvedeva al pagamento, né a proporre ricorso nel termine di 60 giorni, ma avviava uno scambio di corrispondenza a mezzo pec, con Equitalia Giustizia S.p.a.;
4) Equitalia giustizia S.p.a. invitava la contribuente a rivolgere le proprie doglianze direttamente all'Ufficio
Recupero Crediti del Tribunale di Terni, in quanto l'unico soggetto a disporre del potere di annullamento o sospensione in autotutela dei crediti di giustizia, che avrebbe potuto riscontrare il corretto pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie, che sarebbero avvenute antecedentemente;
5) il Modello C, contenente l'invito di pagamento non veniva opposto;
6) Equitalia giustizia S.p.a. provvedeva alla notifica del provvedimento sanzionatorio “Modello D”, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, della sanzione di € 278,00.
Il procedimento si è dunque svolto nel pieno rispetto della normativa vigente e della convenzione applicativa.
La mancata impugnativa dell'invito di pagamento di cui al Modello C, quale atto autonomamente impugnabile nel termine di 60 giorni, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ha reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria.
In base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, non possono in questa sede essere valutati gli asseriti vizi riguardanti il merito della pretesa.
Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spede di giudizio che liquida in € 100,00 oltre oneri di legge.