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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4106/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
rappr. e dif. dall'avv. Carmelo Luca Spano' giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Tomaselli;
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso, dall'avv. Rossella Veber;
e persona ex lege del Controparte_3
Direttore Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto Origlio ,
-RESISTENTI -
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90148925 08/000, notificata dal Controparte_2
in data 04.04.2024, limitatamente ai seguenti atti:
[...]
Pagina 1 1. avviso di addebito n. 593 2017 00080724 75 000;
2. avviso di addebito n. 593 2018 00036129 10 000;
3. avviso di addebito n. 593 2018 00054177 16 000;
4. avviso di addebito n. 593 2018 00054178 17 000;
5. avviso di addebito n. 593 2018 00062237 78 000;
6. avviso di addebito n. 593 2018 00103768 89 000;
7. avviso di addebito n. 593 2019 00035437 45 000;
8. avviso di addebito n. 593 2019 00086632 90 000;
9. cartella di pagamento n. 293 2019 00162415 87 000;
10. cartella di pagamento n. 293 2018 00101366 63 000;
A fondamento dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento, la prescrizione del relativo credito e l'irregolarità formale dei titoli e l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con autonome comparse gli enti resistenti si costituivano in giudizio.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
*********
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall' e dall' CP_1 Controparte_2
risulta provato che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono state regolarmente notificate a mezzo pec al ricorrente.
In particolare.
- l'avviso di addebito n. 593 2017 00080724 75 000 è stato notificato in data 07.01.2018;
- l'avviso di addebito n. 593 2018 00036129 10 000 è stato notificato in data 11.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 593 2018 00054177 16 000 è stato notificato in data 26.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 593 2018 00054178 17 000 è stato notificato in data 26.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 593 2018 00062237 78 000 è stato notificato in data 15.09.2018;
- l'avviso di addebito n. 593 2018 00103768 89 000 è stato notificato in data 11.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 593 2019 00035437 45 000 è stato notificato in data 05.07.2019;
- l'avviso di addebito n. 593 2019 00086632 90 000 è stato notificato in data 28.11.2019;
- la cartella di pagamento n. 293 2019 00162415 87 000 è stata notificata in data 26.09.2019;
- la cartella di pagamento n. 293 2018 00101366 63 000 è stata notificata in data 13.07.2018.
Pagina 2 Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito portato dai superiori titoli atteso che alla data di notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, sopra indicata, alla successiva intimazione di pagamento n. n. 293 2023 90148925 08/000 non è ulteriormente decorso il termine quinquennale, dovendosi a tal proposito considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
In particolare nel caso a mano trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Ed invero dal tenore letterale delle citate disposizioni normative si desume che la sospensione riguarda i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di addebito.
Le ulteriori doglianze afferenti la regolarità formale degli avvisi di addebito e la fondatezza della
Pagina 3 pretesa creditoria sono del tutto inammissibili, in quanto proposte ben oltre il termine di decadenza decorrente dalla notifica dei titoli.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti che liquida per ciascuno di essi in € 1.350,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 19/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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