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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.664/2024 promossa da:
, C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
EN (RE) in via I. Moncigoli n.19/A – frazione di Gazzolo, rappresentato e difeso, per procura stesa in calce al ricorso dall'Avv.
Davide Martinelli
- RICORRENTE –
c o n t r o
(p. iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano in via Mauro
Macchi n.8 – cap. 20124
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: PAGAMENTO SOMME IN RAPPORTO AGENZIA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l'ex preponente società Controparte_2
esponendo i seguenti fatti:
[...] 1) Il sig. è titolare di omonima ditta individuale Parte_1 tramite la quale svolge l'attività di agente e rappresentante di commercio e nel Febbraio 2022 veniva contattato dalla società
con sede a Milano, la quale si occupa di Controparte_1
commercializzare prodotti di arredo bagno e servizi di ristrutturazione edile sia per conto proprio che per conto terzi;
2) le parti in data 04/02/2022 stipulavano un contratto di agenzia per un tempo indeterminato e riconoscimento di una provvigione, in ragione delle vendite finalizzate, pari al 10%, calcolato sull'importo imponibile pagato dal cliente in virtù del contratto concluso dall'Agente (Tabella A allegata al contratto doc. 3).
Tale collaborazione proseguiva ininterrottamente sino al 22/06/2022 quando la proponeva al ricorrente la sottoscrizione di Controparte_1
un nuovo contratto di collaborazione, avente il medesimo oggetto, con una zona di esclusiva più ampia rispetto al contratto precedente, denominato “contratto di vendita di prodotti e servizi” (doc.4).
3) il suddetto contratto prevedeva, come il precedente, il riconoscimento in favore del ricorrente di una provvigione, in ragione delle vendite finalizzate, pari al 10%. Veniva fornito un campionario, nonché un listino prezzi di relativo a diverse Controparte_1
“soluzioni bagno” che il sig. avrebbe dovuto promuovere Parte_1
attraverso la propria attività, concludendo contratti di ristrutturazione di bagni su misura a marchio BAGNI STAR (di Star Italia spa).
4) durante tutta l'attività svolta dall'Agente, ovvero dal Febbraio 2022 al Novembre 2022, quest'ultimo concludeva n. 36 contratti (doc.5).
5) il rapporto proseguiva sino al 11/01/2023 quando, a causa di discussioni tra le parti in merito all'importo di alcune provvigioni da saldare, la , mediante comunicazione a mezzo mail, Controparte_1
chiedeva al ricorrente la riconsegna di tutto il campionario / materiale
Pag. 2 di 6 in possesso dell'Agente, rappresentando così l'inequivocabile risoluzione contrattuale del rapporto (doc.7).
6) non provvedeva al pagamento di n.2 fatture ovvero la n. CP_1
1/11/12 del 26/06/2023 e la n. 1/11/13 del 06/07/2023 (doc.8)
7) Che il sig. oltre al pagamento della fattura n. 1/11/13 Parte_1 del 06/07/2023 di € 3.950,17, vanta anche ulteriori crediti relativamente ai contratti conclusi per i quali non ha mai avuto riscontro dall'azienda in ordine alla fatturazione;
contratti conclusi dall'Agente quando il rapporto tra le parti era ancora intercorrente.
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, il ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti c o n c l u s i o n i:
“Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c. e per l'effetto: In via principale: per l'effetto dei contratti conclusi e indicati in narrativa, condannare al pagamento in favore del Controparte_3 sig. della somma di € 3.950,17 di cui alla fattura Parte_1
n. 1/11/13 del 06/07/2023, nonché condannare la stessa al pagamento in favore del sig. dell'ulteriore somma di € Parte_1
16.065,42 oltre IVA a titolo di provvigioni per i contratti conclusi dallo stesso e regolarmente eseguiti, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa in caso di parziale e/o mancata esecuzione dei contratti conclusi per volontà di proponente e terzo;
In via subordinata: per l'effetto dei contratti conclusi e indicati in narrativa, condannare al Controparte_3 pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
3.950,17 di cui alla fattura n. 1/11/13 del 06/07/2023, nonché condannare la stessa al pagamento in favore del sig. Parte_1
dell'ulteriore somma che verrà ritenuta di giustizia a titolo
[...]
di provvigione e/o quale contributo di natura indennitaria e di
Pag. 3 di 6 concorso nelle spese e/o come meglio, relativamente ai contratti conclusi dal sig. . In ogni caso: con vittoria di Parte_1 spese e compensi del presente giudizio”
Nonostante la regolarità della notifica la convenuta non si CP_1
costituiva, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Era disposta l'escussione di due testi ed ora la causa viene decisa, all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'esistenza dei crediti vantati è ampiamente comprovata dalle circostanze stesse esposte nell'atto introduttivo e dalla documentazione prodotta a sostegno dello stesso.
Pacifico anche perché documentale che il ricorrente operi in qualità di agente di commercio.
Il signor in ogni caso, ha assunto l'incarico di promozione Parte_1
dei prodotti della preponente. Tutta la documentazione prodotta di provenienza della preponente –ordini, fatture alla clientela, corrispondenza e-mail - riconosce il ricorrente quale “agente”.
L'esistenza dei contratti stipulati dall'agente e tutt'ora insoluti risulta dai documenti prodotti (dal doc. 9 al doc. 20), e tutti i contratti sottoscritti sono stati poi eseguiti.
La prova testimoniale ha confermato la circostanza: all'udienza del
18/02/2025 sono stati sentiti i sig.ri e il sig. Testimone_1 S_
, i quali hanno confermato di aver concluso i contratti
[...]
rammostrati con il sig. e che, seppur oltre il termine dei 180 Parte_1
giorni previsti contrattualmente, i bagni sono stati ristrutturati ed il prezzo interamente pagato.
Gli importi dovuti sono poi dettagliatamente provati dalle fatture anch'esse prodotte: - Fattura n. 1/11/13 del 06/07/2023 (doc.8) di €
3.950,17 di cui ai contratti allegati al doc.9 e doc.10; - € 4.399,99 per
Pag. 4 di 6 provvigioni di cui ai contratti allegati ai doc. 11 – 12 e 13, già detratto l'acconto del 30% ricevuto per il contratto al doc. 12 (cliente Akbar); -
€ 1.636,36 contratto doc.14 - € 1.438,18 + € 1.183,63 per contratti al doc. 15 (entrambi sottoscritti dal cliente Persona_1
), già detratto l'acconto del 30% ricevuto - € 1.221,81 per
[...]
contratto di cui al doc. 16, già detratto acconto del 30% ricevuto;
- €
1.349,09 di cui al doc.17 (sig.ra , sentita anche come teste), già ES detratto l'acconto del 30% ricevuto - € 1.818,18 di cui al contratto al doc. 18; - € 909,09 di cui al contratto al doc. 19; - € 2.109,09 di cui al contratto al doc.20; per un totale complessivo di € 16.065,42 oltre
IVA, già al netto degli acconti versati ai quali aggiungere € 3.950,17 di cui alla fattura n. 1/11/13 prodotta in atti (doc.8).
L'assenza di contestazione conferma la fondatezza dei fatti dedotti dal lavoratore.
Del resto, va rilevato che, in base al principio di lealtà processuale cui
è improntato il processo del lavoro e che è desumibile dall'art.416 3° comma c.p.c., parte convenuta deve prendere specificamente posizione riguardo ai fatti dedotti da parte attrice, ed una loro mancata contestazione deve intendersi quale ammissione.
Nel caso di specie, il convenuto, non costituendosi, non ha contestato né le vicende lavorative esposte in ricorso, né l'esattezza dei conteggi;
e pertanto, in sostanza, ne ha ammesso la fondatezza.
Le spese seguono la soccombenza, in favore del ricorrente, e, tenuto conto della entità della controversia, pare equo liquidarle come in dispositivo.
PQM
Accogli e il ricorso, e pertant o:
Accerta e dichiara che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di
Pag. 5 di 6 lavoro di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c. e per l'effetto condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_3 Parte_1
della somma di € 3.950,17 di cui alla fattura n. 1/11/13 del
[...]
06/07/2023, nonché condanna la stessa al pagamento in favore del sig.
dell'ulteriore somma di € 16.065,42 oltre IVA a Parte_1
titolo di provvigioni per i contratti conclusi dallo stesso e regolarmente eseguiti, oltre ad accessori di legge sulle somme a credito dalle singole fatture al saldo;
Conda nna al pagamento delle sp ese e dei Controparte_3
compen si profes sionali del presente giud izio in favore di parte ricorrente, che liqui da in comple ssi vi € 5.077,00 per compen si oltre ad a cce s sori di legge.
Reggio Emilia, 2/5/20 25
Il Giudice del Lavoro dott. Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.664/2024 promossa da:
, C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
EN (RE) in via I. Moncigoli n.19/A – frazione di Gazzolo, rappresentato e difeso, per procura stesa in calce al ricorso dall'Avv.
Davide Martinelli
- RICORRENTE –
c o n t r o
(p. iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano in via Mauro
Macchi n.8 – cap. 20124
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: PAGAMENTO SOMME IN RAPPORTO AGENZIA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l'ex preponente società Controparte_2
esponendo i seguenti fatti:
[...] 1) Il sig. è titolare di omonima ditta individuale Parte_1 tramite la quale svolge l'attività di agente e rappresentante di commercio e nel Febbraio 2022 veniva contattato dalla società
con sede a Milano, la quale si occupa di Controparte_1
commercializzare prodotti di arredo bagno e servizi di ristrutturazione edile sia per conto proprio che per conto terzi;
2) le parti in data 04/02/2022 stipulavano un contratto di agenzia per un tempo indeterminato e riconoscimento di una provvigione, in ragione delle vendite finalizzate, pari al 10%, calcolato sull'importo imponibile pagato dal cliente in virtù del contratto concluso dall'Agente (Tabella A allegata al contratto doc. 3).
Tale collaborazione proseguiva ininterrottamente sino al 22/06/2022 quando la proponeva al ricorrente la sottoscrizione di Controparte_1
un nuovo contratto di collaborazione, avente il medesimo oggetto, con una zona di esclusiva più ampia rispetto al contratto precedente, denominato “contratto di vendita di prodotti e servizi” (doc.4).
3) il suddetto contratto prevedeva, come il precedente, il riconoscimento in favore del ricorrente di una provvigione, in ragione delle vendite finalizzate, pari al 10%. Veniva fornito un campionario, nonché un listino prezzi di relativo a diverse Controparte_1
“soluzioni bagno” che il sig. avrebbe dovuto promuovere Parte_1
attraverso la propria attività, concludendo contratti di ristrutturazione di bagni su misura a marchio BAGNI STAR (di Star Italia spa).
4) durante tutta l'attività svolta dall'Agente, ovvero dal Febbraio 2022 al Novembre 2022, quest'ultimo concludeva n. 36 contratti (doc.5).
5) il rapporto proseguiva sino al 11/01/2023 quando, a causa di discussioni tra le parti in merito all'importo di alcune provvigioni da saldare, la , mediante comunicazione a mezzo mail, Controparte_1
chiedeva al ricorrente la riconsegna di tutto il campionario / materiale
Pag. 2 di 6 in possesso dell'Agente, rappresentando così l'inequivocabile risoluzione contrattuale del rapporto (doc.7).
6) non provvedeva al pagamento di n.2 fatture ovvero la n. CP_1
1/11/12 del 26/06/2023 e la n. 1/11/13 del 06/07/2023 (doc.8)
7) Che il sig. oltre al pagamento della fattura n. 1/11/13 Parte_1 del 06/07/2023 di € 3.950,17, vanta anche ulteriori crediti relativamente ai contratti conclusi per i quali non ha mai avuto riscontro dall'azienda in ordine alla fatturazione;
contratti conclusi dall'Agente quando il rapporto tra le parti era ancora intercorrente.
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, il ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti c o n c l u s i o n i:
“Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c. e per l'effetto: In via principale: per l'effetto dei contratti conclusi e indicati in narrativa, condannare al pagamento in favore del Controparte_3 sig. della somma di € 3.950,17 di cui alla fattura Parte_1
n. 1/11/13 del 06/07/2023, nonché condannare la stessa al pagamento in favore del sig. dell'ulteriore somma di € Parte_1
16.065,42 oltre IVA a titolo di provvigioni per i contratti conclusi dallo stesso e regolarmente eseguiti, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa in caso di parziale e/o mancata esecuzione dei contratti conclusi per volontà di proponente e terzo;
In via subordinata: per l'effetto dei contratti conclusi e indicati in narrativa, condannare al Controparte_3 pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
3.950,17 di cui alla fattura n. 1/11/13 del 06/07/2023, nonché condannare la stessa al pagamento in favore del sig. Parte_1
dell'ulteriore somma che verrà ritenuta di giustizia a titolo
[...]
di provvigione e/o quale contributo di natura indennitaria e di
Pag. 3 di 6 concorso nelle spese e/o come meglio, relativamente ai contratti conclusi dal sig. . In ogni caso: con vittoria di Parte_1 spese e compensi del presente giudizio”
Nonostante la regolarità della notifica la convenuta non si CP_1
costituiva, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Era disposta l'escussione di due testi ed ora la causa viene decisa, all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'esistenza dei crediti vantati è ampiamente comprovata dalle circostanze stesse esposte nell'atto introduttivo e dalla documentazione prodotta a sostegno dello stesso.
Pacifico anche perché documentale che il ricorrente operi in qualità di agente di commercio.
Il signor in ogni caso, ha assunto l'incarico di promozione Parte_1
dei prodotti della preponente. Tutta la documentazione prodotta di provenienza della preponente –ordini, fatture alla clientela, corrispondenza e-mail - riconosce il ricorrente quale “agente”.
L'esistenza dei contratti stipulati dall'agente e tutt'ora insoluti risulta dai documenti prodotti (dal doc. 9 al doc. 20), e tutti i contratti sottoscritti sono stati poi eseguiti.
La prova testimoniale ha confermato la circostanza: all'udienza del
18/02/2025 sono stati sentiti i sig.ri e il sig. Testimone_1 S_
, i quali hanno confermato di aver concluso i contratti
[...]
rammostrati con il sig. e che, seppur oltre il termine dei 180 Parte_1
giorni previsti contrattualmente, i bagni sono stati ristrutturati ed il prezzo interamente pagato.
Gli importi dovuti sono poi dettagliatamente provati dalle fatture anch'esse prodotte: - Fattura n. 1/11/13 del 06/07/2023 (doc.8) di €
3.950,17 di cui ai contratti allegati al doc.9 e doc.10; - € 4.399,99 per
Pag. 4 di 6 provvigioni di cui ai contratti allegati ai doc. 11 – 12 e 13, già detratto l'acconto del 30% ricevuto per il contratto al doc. 12 (cliente Akbar); -
€ 1.636,36 contratto doc.14 - € 1.438,18 + € 1.183,63 per contratti al doc. 15 (entrambi sottoscritti dal cliente Persona_1
), già detratto l'acconto del 30% ricevuto - € 1.221,81 per
[...]
contratto di cui al doc. 16, già detratto acconto del 30% ricevuto;
- €
1.349,09 di cui al doc.17 (sig.ra , sentita anche come teste), già ES detratto l'acconto del 30% ricevuto - € 1.818,18 di cui al contratto al doc. 18; - € 909,09 di cui al contratto al doc. 19; - € 2.109,09 di cui al contratto al doc.20; per un totale complessivo di € 16.065,42 oltre
IVA, già al netto degli acconti versati ai quali aggiungere € 3.950,17 di cui alla fattura n. 1/11/13 prodotta in atti (doc.8).
L'assenza di contestazione conferma la fondatezza dei fatti dedotti dal lavoratore.
Del resto, va rilevato che, in base al principio di lealtà processuale cui
è improntato il processo del lavoro e che è desumibile dall'art.416 3° comma c.p.c., parte convenuta deve prendere specificamente posizione riguardo ai fatti dedotti da parte attrice, ed una loro mancata contestazione deve intendersi quale ammissione.
Nel caso di specie, il convenuto, non costituendosi, non ha contestato né le vicende lavorative esposte in ricorso, né l'esattezza dei conteggi;
e pertanto, in sostanza, ne ha ammesso la fondatezza.
Le spese seguono la soccombenza, in favore del ricorrente, e, tenuto conto della entità della controversia, pare equo liquidarle come in dispositivo.
PQM
Accogli e il ricorso, e pertant o:
Accerta e dichiara che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di
Pag. 5 di 6 lavoro di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c. e per l'effetto condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_3 Parte_1
della somma di € 3.950,17 di cui alla fattura n. 1/11/13 del
[...]
06/07/2023, nonché condanna la stessa al pagamento in favore del sig.
dell'ulteriore somma di € 16.065,42 oltre IVA a Parte_1
titolo di provvigioni per i contratti conclusi dallo stesso e regolarmente eseguiti, oltre ad accessori di legge sulle somme a credito dalle singole fatture al saldo;
Conda nna al pagamento delle sp ese e dei Controparte_3
compen si profes sionali del presente giud izio in favore di parte ricorrente, che liqui da in comple ssi vi € 5.077,00 per compen si oltre ad a cce s sori di legge.
Reggio Emilia, 2/5/20 25
Il Giudice del Lavoro dott. Elena Vezzosi
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