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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
DO TA, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3721/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N.45c 98912 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 295762025000000438000 VARIE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7771/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di € 152.680,97, eccependo la mancata allegazione degli atti sottostanti, l'inesistenza della notifica delle cartelle, mancanza della indicazione del valore degli immobili oggetto di ipoteca,
l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a cura di soggetto inidoneo.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che gli avvisi di accertamento n.
TYX01GB02314/2016, n. TYX04H101659/2018, n. TYX01GB1096/2018 emessi dalla Direzione Provinciale all'esito del controllo della sua posizione fiscale per gli anni 2012 e 2015 (atti presupposti) sono stati ritualmente notificati in data 10/10/2016, 12/09/2018 e 26/10/2018.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva che il ricorso avverso la comunicazione preventiva d'ipoteca
è ammesso solo per vizi propri dello stesso ovvero quando costituisce il “primo atto” con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di una pretesa tributaria, che ha interesse a contrastare,
o anche quando sia stata preceduta da un atto che, pur essendo autonomamente impugnabile, non risulti essere stato notificato al contribuente stesso;
che le cartelle di pagamento sottese sono state tutte ritualmente notificate all'odierno ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta dagli Uffici resistenti si deve rilevare:
- L'avviso di accertamento n. TYX01GB02314/2016, identificato nella relata di notifica a mezzo posta con il numero 20160038172 del registro cronologico delle notifiche, veniva spedito al Sig. Ricorrente_1, Indirizzo_1 -Capo d'OR (ME) tramite raccomandata con avviso di ricevimento numero AG 76672585128-0. Il plico relativo all'atto n. TYX01GB02314/2016 veniva consegnato, secondo quanto attestato in data 12/09/2018 nell'avviso di ricevimento della raccomandata nelle mani del familiare convivente, nella persona del “fratello”. Il successivo plico relativo all'atto n. TYX01GB02314/2016 veniva depositato presso l'Ufficio Postale per temporanea assenza del destinatario in data 29/09/2016 e spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata
- L'avviso di accertamento n. TYX04H101659/2018, identificato nella relata di notifica a mezzo posta con il numero M9946/2018 del registro cronologico delle notifiche, veniva spedito al Sig. Ricorrente_1, Indirizzo_2 -Capo d'OR (ME) tramite raccomandata con avviso di ricevimento numero AG 78707567485-1;
- L'avviso di accertamento n. TYX01GB1096/2018, identificato nella relata di notifica a mezzo posta con il numero M9480/2018 del registro cronologico delle notifiche, veniva spedito al Sig. Ricorrente_1, Indirizzo_2 -Capo d'OR (ME) tramite raccomandata con avviso di ricevimento numero AG 78491228747-1. Il plico relativo all'atto n. TYX01GB1096/2018 veniva consegnato, (come da documentazione allegata), secondo quanto attestato in data 26/10/2018 nell'avviso di ricevimento della raccomandata – nelle mani del familiare convivente, nella persona del “padre”. - Dalla documentazione depositata si evince l'ulteriore adempimento posto in essere da Poste Italiane, della raccomandata c.d. informativa, dal momento che la consegna degli accertamenti TYX01GB02314/2016 e
TYX01GB1096/2018 è avvenuta nelle mani di familiare convivente.
- la cartella n. 29520120030657639000 risulta regolarmente notificata in data 12.02.2013 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.4 ADER);
- la cartella n. 29520140009263961000 risulta regolarmente notificata in data 15.05.2014 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.5 ADER);
- la cartella n. 29520150005558201000 risulta regolarmente notificata in data 30.03.2015 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.6 ADER);
- la cartella n. 29520160025300460000 risulta regolarmente notificata in data 05.12.2016 e per la stessa sono stati anche notificati gli avvisi di intimazione nn. 29520229009005835000 il 29/12/2022 e
29520249014158607000 il 05/09/2024 (All.ti 7 e 7 bis ADER);
- la cartella n. 29520180000323959000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2018 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.8 ADER);
- la cartella n. 29520180006908258000 risulta regolarmente notificata in data 14.05.2018 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.9 ADER);
- la cartella n. 29520180012520812000 risulta regolarmente notificata in data 26.09.2018 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.10 ADER);
- la cartella n. 29520190003771616000 risulta regolarmente notificata in data 23.05.2019 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.ti 11 e 11 bis
ADER);
- la cartella n. 29520190008336401000 risulta regolarmente notificata in data 05.10.2019 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.ti 12 e 12 bis
ADER);
- la cartella n. 29520200020583870000 risulta regolarmente notificata in data 12.12.2022 (All.ti 13 e 13 bis
ADER);
- la cartella n. 29520210034261325000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 (All.ti 14 e 14 bis
ADER);
- la cartella n. 29520210066059035000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520249018201574000 il 13/11/2024 (All.ti 15 e 15 bis
ADER);
- la cartella n. 29520210079713960000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520249018201574000 il 13/11/2024 (All.ti 16 e 16 bis
ADER);
- la cartella n. 29520220019204103000 risulta regolarmente notificata in data 17.11.2022 (All.ti 17 e 17 bis
ADER);
- la cartella n. 29520220026745486000 risulta regolarmente notificata in data 19.02.2023 (All.ti 18 e 18 bis ADER);
- la cartella n. 29520220029488683000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 (All.ti 19 e 19 bis
ADER);
- la cartella n. 29520230018244360000 risulta regolarmente notificata in data 01.06.2023 (All.ti 20 e 20 bis
ADER);
- la cartella n. 29520230036221967000 risulta regolarmente notificata in data 16.02.2024 (All.ti 21 e 21 bis
ADER);
- la cartella n. 29520240020754535000 risulta regolarmente notificata in data 02.07.2024 (All.22 ADER);
inoltre si riscontra che per l'Avviso n. TYX01GB02314/2016, notificato il 10/10/2016 è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000; per l'Avviso n. TYX04H101659/2018, notificato il
12/09/2018 è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022; per l'Avviso n. TYX01GB01096/2018, notificato il 26/10/2018 è stato anche notificato l'avviso di intimazione n.
29520229009005835000 il 29/12/2022.
Per le cartelle di pagamento: 295202000205838, 295201900037716, 295202200267454 e
295202100342613, attinenti le prima due dichiarazioni mod. 770 per gli anni d'imposta 2016 e 2015, e le restanti due a dichiarazioni dei redditi, Mod. Unico anni d'imposta 2017, si rileva che la comunicazione che parte ricorrente lamenta di non avere mai ricevuto non era obbligatoria trattandosi di imposte dichiarate e non versate.
Oggettivamente da quanto esposto è infondata l'eccepita inesistenza della notifica delle cartelle e degli atti prodromici.
Si osserva poi che la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata contiene l'indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, nonché l'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà al recupero forzoso del credito vantato ed anche i termini e le modalità di impugnazione dell'atto stesso.
Il termine di prescrizione si interrompe, e inizia a decorrere nuovamente, ogni qual volta al contribuente viene notificato un atto della riscossione;
per cui nel caso in giudizio non soltanto le cartelle sono state regolarmente notificate, ma sono stati notificati diversi atti interruttivi e, viste le notifiche degli atti prodotti è operativa la sospensione della notifica degli atti esattoriali dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dovuta all'emergenza Covid19.
Pertanto il ricorso è infondato e va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 3.500,00 a favore di ognuna delle parti resistenti oltre spese accessorie di legge se dovute. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
DO TA, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3721/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N.45c 98912 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 295762025000000438000 VARIE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7771/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di € 152.680,97, eccependo la mancata allegazione degli atti sottostanti, l'inesistenza della notifica delle cartelle, mancanza della indicazione del valore degli immobili oggetto di ipoteca,
l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a cura di soggetto inidoneo.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che gli avvisi di accertamento n.
TYX01GB02314/2016, n. TYX04H101659/2018, n. TYX01GB1096/2018 emessi dalla Direzione Provinciale all'esito del controllo della sua posizione fiscale per gli anni 2012 e 2015 (atti presupposti) sono stati ritualmente notificati in data 10/10/2016, 12/09/2018 e 26/10/2018.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva che il ricorso avverso la comunicazione preventiva d'ipoteca
è ammesso solo per vizi propri dello stesso ovvero quando costituisce il “primo atto” con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di una pretesa tributaria, che ha interesse a contrastare,
o anche quando sia stata preceduta da un atto che, pur essendo autonomamente impugnabile, non risulti essere stato notificato al contribuente stesso;
che le cartelle di pagamento sottese sono state tutte ritualmente notificate all'odierno ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta dagli Uffici resistenti si deve rilevare:
- L'avviso di accertamento n. TYX01GB02314/2016, identificato nella relata di notifica a mezzo posta con il numero 20160038172 del registro cronologico delle notifiche, veniva spedito al Sig. Ricorrente_1, Indirizzo_1 -Capo d'OR (ME) tramite raccomandata con avviso di ricevimento numero AG 76672585128-0. Il plico relativo all'atto n. TYX01GB02314/2016 veniva consegnato, secondo quanto attestato in data 12/09/2018 nell'avviso di ricevimento della raccomandata nelle mani del familiare convivente, nella persona del “fratello”. Il successivo plico relativo all'atto n. TYX01GB02314/2016 veniva depositato presso l'Ufficio Postale per temporanea assenza del destinatario in data 29/09/2016 e spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata
- L'avviso di accertamento n. TYX04H101659/2018, identificato nella relata di notifica a mezzo posta con il numero M9946/2018 del registro cronologico delle notifiche, veniva spedito al Sig. Ricorrente_1, Indirizzo_2 -Capo d'OR (ME) tramite raccomandata con avviso di ricevimento numero AG 78707567485-1;
- L'avviso di accertamento n. TYX01GB1096/2018, identificato nella relata di notifica a mezzo posta con il numero M9480/2018 del registro cronologico delle notifiche, veniva spedito al Sig. Ricorrente_1, Indirizzo_2 -Capo d'OR (ME) tramite raccomandata con avviso di ricevimento numero AG 78491228747-1. Il plico relativo all'atto n. TYX01GB1096/2018 veniva consegnato, (come da documentazione allegata), secondo quanto attestato in data 26/10/2018 nell'avviso di ricevimento della raccomandata – nelle mani del familiare convivente, nella persona del “padre”. - Dalla documentazione depositata si evince l'ulteriore adempimento posto in essere da Poste Italiane, della raccomandata c.d. informativa, dal momento che la consegna degli accertamenti TYX01GB02314/2016 e
TYX01GB1096/2018 è avvenuta nelle mani di familiare convivente.
- la cartella n. 29520120030657639000 risulta regolarmente notificata in data 12.02.2013 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.4 ADER);
- la cartella n. 29520140009263961000 risulta regolarmente notificata in data 15.05.2014 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.5 ADER);
- la cartella n. 29520150005558201000 risulta regolarmente notificata in data 30.03.2015 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.6 ADER);
- la cartella n. 29520160025300460000 risulta regolarmente notificata in data 05.12.2016 e per la stessa sono stati anche notificati gli avvisi di intimazione nn. 29520229009005835000 il 29/12/2022 e
29520249014158607000 il 05/09/2024 (All.ti 7 e 7 bis ADER);
- la cartella n. 29520180000323959000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2018 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.8 ADER);
- la cartella n. 29520180006908258000 risulta regolarmente notificata in data 14.05.2018 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.9 ADER);
- la cartella n. 29520180012520812000 risulta regolarmente notificata in data 26.09.2018 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.10 ADER);
- la cartella n. 29520190003771616000 risulta regolarmente notificata in data 23.05.2019 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.ti 11 e 11 bis
ADER);
- la cartella n. 29520190008336401000 risulta regolarmente notificata in data 05.10.2019 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022 (All.ti 12 e 12 bis
ADER);
- la cartella n. 29520200020583870000 risulta regolarmente notificata in data 12.12.2022 (All.ti 13 e 13 bis
ADER);
- la cartella n. 29520210034261325000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 (All.ti 14 e 14 bis
ADER);
- la cartella n. 29520210066059035000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520249018201574000 il 13/11/2024 (All.ti 15 e 15 bis
ADER);
- la cartella n. 29520210079713960000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 e per la stessa è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520249018201574000 il 13/11/2024 (All.ti 16 e 16 bis
ADER);
- la cartella n. 29520220019204103000 risulta regolarmente notificata in data 17.11.2022 (All.ti 17 e 17 bis
ADER);
- la cartella n. 29520220026745486000 risulta regolarmente notificata in data 19.02.2023 (All.ti 18 e 18 bis ADER);
- la cartella n. 29520220029488683000 risulta regolarmente notificata in data 23.02.2023 (All.ti 19 e 19 bis
ADER);
- la cartella n. 29520230018244360000 risulta regolarmente notificata in data 01.06.2023 (All.ti 20 e 20 bis
ADER);
- la cartella n. 29520230036221967000 risulta regolarmente notificata in data 16.02.2024 (All.ti 21 e 21 bis
ADER);
- la cartella n. 29520240020754535000 risulta regolarmente notificata in data 02.07.2024 (All.22 ADER);
inoltre si riscontra che per l'Avviso n. TYX01GB02314/2016, notificato il 10/10/2016 è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000; per l'Avviso n. TYX04H101659/2018, notificato il
12/09/2018 è stato anche notificato l'avviso di intimazione n. 29520229009005835000 il 29/12/2022; per l'Avviso n. TYX01GB01096/2018, notificato il 26/10/2018 è stato anche notificato l'avviso di intimazione n.
29520229009005835000 il 29/12/2022.
Per le cartelle di pagamento: 295202000205838, 295201900037716, 295202200267454 e
295202100342613, attinenti le prima due dichiarazioni mod. 770 per gli anni d'imposta 2016 e 2015, e le restanti due a dichiarazioni dei redditi, Mod. Unico anni d'imposta 2017, si rileva che la comunicazione che parte ricorrente lamenta di non avere mai ricevuto non era obbligatoria trattandosi di imposte dichiarate e non versate.
Oggettivamente da quanto esposto è infondata l'eccepita inesistenza della notifica delle cartelle e degli atti prodromici.
Si osserva poi che la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata contiene l'indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, nonché l'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà al recupero forzoso del credito vantato ed anche i termini e le modalità di impugnazione dell'atto stesso.
Il termine di prescrizione si interrompe, e inizia a decorrere nuovamente, ogni qual volta al contribuente viene notificato un atto della riscossione;
per cui nel caso in giudizio non soltanto le cartelle sono state regolarmente notificate, ma sono stati notificati diversi atti interruttivi e, viste le notifiche degli atti prodotti è operativa la sospensione della notifica degli atti esattoriali dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dovuta all'emergenza Covid19.
Pertanto il ricorso è infondato e va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 3.500,00 a favore di ognuna delle parti resistenti oltre spese accessorie di legge se dovute. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025