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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 14/02/2025 al n. 807/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
02/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “in prima Parte_1 Controparte_1
istanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e nomina del
Giudice Relatore, udienza da celebrarsi mediante il mero deposito di note di trattazione scritta, contrariis reiectis, voglia dichiarare la separazione dei ricorrenti;
- in seconda istanza, previa fissazione di nuova udienza di comparizione parti e nomina del Giudice Relatore a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione e nel rispetto del decorso del termine di mesi sei ex art. 3 L. 898/1970, anch'essa da celebrarsi mediante il mero deposito di note di trattazione scritta, nonché adozione di ogni altro ed eventuale provvedimento ritenuto più opportuno, contrariis reiectis, voglia disporre mediante sentenza lo scioglimento del matrimonio dagli istanti contratto in Volta NT (MN), il giorno 16.06.2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Volta NT (MN) al n. 13, parte II, serie C, nel contempo ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni di legge”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulata alla domanda di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VOLTA
NT in data 16/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 13 parte II, serie C, anno 2018) formulavano le pagina 2 di 3 conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e la sentenza di separazione risulta passata in giudicato.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA
NT, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 13, parte II, serie C, anno 2018);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 04/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 14/02/2025 al n. 807/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
02/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “in prima Parte_1 Controparte_1
istanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e nomina del
Giudice Relatore, udienza da celebrarsi mediante il mero deposito di note di trattazione scritta, contrariis reiectis, voglia dichiarare la separazione dei ricorrenti;
- in seconda istanza, previa fissazione di nuova udienza di comparizione parti e nomina del Giudice Relatore a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione e nel rispetto del decorso del termine di mesi sei ex art. 3 L. 898/1970, anch'essa da celebrarsi mediante il mero deposito di note di trattazione scritta, nonché adozione di ogni altro ed eventuale provvedimento ritenuto più opportuno, contrariis reiectis, voglia disporre mediante sentenza lo scioglimento del matrimonio dagli istanti contratto in Volta NT (MN), il giorno 16.06.2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Volta NT (MN) al n. 13, parte II, serie C, nel contempo ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni di legge”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulata alla domanda di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VOLTA
NT in data 16/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 13 parte II, serie C, anno 2018) formulavano le pagina 2 di 3 conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e la sentenza di separazione risulta passata in giudicato.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA
NT, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 13, parte II, serie C, anno 2018);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 04/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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