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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 409/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Fiorucci e Sonja Puglionisi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10780/2021, R.G. n. 58625/2017, pubblicata in data 21.6.2021, il tribunale di
Roma premetteva quanto di seguito si trascrive:
‹‹…Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha promosso opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1250/2017 emesso dal Tribunale di Roma, su richiesta di con il quale le Parte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 213.065,83 oltre interessi moratori come da domanda, nonché le spese per l'ingiunzione. pagina 1 di 8 Il ricorso per decreto ingiuntivo, era stato depositato dall'opposta in quanto cessionaria – da – di Parte_2 crediti presenti e futuri nei confronti dei debitori di cui all'allegato tra cui l'odierno opponente, giusto atto registrato a Roma in data 26.06.2013, a ministero del notaio dr.ssa di Roma, cessione Persona_1 ritualmente notificata senza l'avvenuto pagamento integrale da parte dell'amministrazione.
Nell'atto di opposizione l'amministrazione metteva in evidenza che il decreto era stato richiesto per il pagamento di fatture relative alla fornitura di merci e servizi rese in favore della che erano state Controparte_2 pagate -- fino alla concorrenza dell'importo di € 195.457,67 -- ben dell'emissione del decreto ingiuntivo di Pt_3 cui è causa, come risultava dagli ordinativi di pagamento debitamente quietanzati che si producevano in allegato al n. 2 del fascicolo di parte opponente.
Che in relazione alle fatture residue - fino alla concorrenza dell'importo di € 17608,16 – l'amministrazione rappresentava al giudice la difficoltà di reperire la documentazione di riferimento a causa della mancata indicazione del codice POD di riferimento da attribuire ai singoli documenti contabili elencati dalla ricorrente. Le conclusioni, come indicate in epigrafe, erano consequenziali.
Si costituiva in giudizio l'opposta che chiedeva il rigetto della opposizione e la condanna del
[...]
al pagamento in favore di della somma di € 17.608,16 residua, oltre interessi CP_1 Parte_1 al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo ed alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio.
Incardinata in tal modo la causa, richiesta dalla creditrice la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la ridotta somma di € 17.608,16 oltre interessi e spese di procedura, con ordinanza del 28.05.2021 veniva rigettata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano chiesti termini ex art 183 comma
VI c.p.c.
In assenza di deposito di memorie da parte opponente ed in mancanza di richieste di prova costituenda o altrimenti istruttorie da parte opposta la causa andava per le conclusioni che venivano rassegnate come in epigrafe...››.
***
Fatta tale premessa, il giudice, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1250/2017 e condannava il al pagamento della somma di € 17.608,16 CP_1
oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture non pagate sino al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali della fase di merito e della fase monitoria (nella ridotta misura di € 787,92 compresa IVA e C.P.A., per compenso ed € 237,00 per esborsi), così motivando:
‹‹Questi essendo i fatti, è da premettersi che i rapporti di fornitura di cui è causa sono i rapporti regolamentati dalla Convenzione CONSIP, che – come è noto - si concludono con la ricezione, da parte del fornitore, degli ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle medesime amministrazioni contraenti: ciò attribuisce agli ordinativi il valore di accettazione dell'offerta ai sensi del combinato disposto degli articoli 1326 c.c. ed articolo 1335 c.c. che si presume conosciuta nel luogo e nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario secondo lo schema dell'opzione di cui all'articolo 1331 c.c.
pagina 2 di 8 Si consideri che non sono contestate la convenzione, la cessione di credito ritualmente notificata e la fornitura dell'energia da parte di , fattori che devono costituire la base di valutazione del presente giudizio, Pt_2 considerandosi che ciò qualifica automaticamente l'opposta quale legittimata a pretendere il pagamento dei crediti a lei spettanti in qualità di cessionaria di Parte_2
Deve altresì considerarsi che nell'atto di costituzione in sede di merito la parte opponente, pur avendo chiesto in decreto ingiuntivo il pagamento della somma di € 213.065,83, non ha contestato il rivendicato pagamento – da parte dell'amministrazione – di fatture, tra quelle allegate -- fino alla concorrenza dell'importo di € 195.457,67 -- ben prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, tanto è vero che nelle conclusioni limita la propria richiesta di condanna al credito residuo richiamato dal , pari ad € 17.608,16. CP_1
Il combinato disposto di questi due fattori determina la soluzione della controversia secondo la c.d. regola di giudizio, posto che sarebbe spettato alla parte opponente dare dimostrazione dell'esistenza di un pagamento o di un fatto impeditivo del credito relativamente anche alla somma residua (non essendo sufficiente la contestazione circa il mancato rinvenimento dei codici POD); appare infatti coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che al creditore spetti la prova dell'esistenza dell'obbligazione e l'onere di dedurre e specificare l'inadempimento del debitore, mentre al debitore, in ragione del principio di vicinanza della prova, spetti la dimostrazione dell'adempimento, o comunque di un fatto estintivo o modificativo del diritto azionato dal creditore, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. (per tutte cfr.
Cassazione a SSUU 13533 30/10/2001 e successive omogenee). Tutto ciò a fronte dell'evidenza del riconoscimento implicito – da parte dell'opposta – dell'intervenuto pagamento delle fatture, sino alla concorrenza dell'importo di € 195.457,67, prima del decreto ricavabile dalle conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Residua quindi, all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del al pagamento della somma di €17.608,16 oltre interessi moratori di cui agli articoli 4 e 5 Controparte_3
D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture non pagate sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali di questa fase di merito devono tener conto dell'abnormità della pretesa portata in decreto ingiuntivo rispetto al reale credito vantato dalla creditrice ingiungente e si liquidano ai minimi – ex DM 55/2014 – in proporzione del valore residuo in relazione alla valutazione complessiva dell'esito del giudizio essendo residuato un credito legittimamente preteso dalla cessionaria. Quanto alle spese legali del monitorio sono revocate unitamente al decreto e vanno liquidate nella corretta misura di € 787,92 compresa Iva e C.p.A per compenso ed € 237,00 per esborsi, corrispondenti al valore richiedibile in relazione al credito rettamente vantato da al momento del deposito del decreto››. Parte_1
***
Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Piaccia alla Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma nr.
10780/2021 pubblicata il 21.06.21 non notificata, così giudicare: nel merito:
- confermare la sentenza del Tribunale di Roma nr. 10780/2021 pubblicata il 21.06.21 nella parte in cui ha condannato il a pagare a favore di la somma di € 17.608,16 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture non pagate sino al saldo;
pagina 3 di 8 - rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare il Controparte_4
al pagamento a favore di degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02, dalle
[...] Parte_1 singole scadenze delle fatture azionate ma pagate in ritardo all'avvenuto saldo;
- condannare il al pagamento delle spese processuali del procedimento monitorio con Controparte_1 vittoria, altresì, di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, quanto meno secondo i valori medi del DM 55/2014 parametrati al corretto valore della causa come indicato in narrativa››.
***
All'udienza del 23.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_1
rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 22.2.2024.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14/17.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Il procuratore dell'appellante ha tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo denuncia “Erronea e/o omessa pronuncia sulla domanda”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che fossero dovuti gli interessi moratori solo sulle fatture non pagate, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di che era volta ad ottenere la condanna dell'appellata anche al Parte_1
pagamento degli interessi moratori sulle altre fatture pacificamente pagate in ritardo rispetto alle relative scadenze;
l'opposta, infatti, aveva fornito, nel giudizio di primo grado, una precisa indicazione in ordine al proprio credito a quel tempo vantato, mediante la produzione in giudizio dell'estratto conto aggiornato (doc. 4), con l'indicazione esatta delle fatture rimaste insolute e di quelle invece già saldate benché in ritardo, nonché degli interessi fino a quel momento maturati;
in particolare, da tale estratto conto emergeva un credito residuo di €
17.608,16 in linea capitale, oltre ad € 20.497,33 a titolo di interessi, non solo calcolati, quindi, sulle fatture insolute, ma anche maturati sulle fatture saldate in ritardo dall'appellata, posto che dalla data della scadenza decorrevano gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, senza necessità di previa diffida e a prescindere dalla prova del danno effettivamente sofferto.
***
Il motivo è fondato.
pagina 4 di 8 Il tribunale ha errato nel riconoscere gli interessi moratori soltanto sulle fatture non pagate e non anche su quelle pagate in ritardo, che decorrono dalla data di scadenza fino alla data dell'avvenuto pagamento.
In via generale, si osserva che è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, che risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (vedi Cass. n.
1747/2025).
Ora, nel caso di specie, con il ricorso monitorio aveva chiesto il pagamento Parte_1
degli interessi dalla scadenza delle fatture al saldo.
Con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, a fronte della riduzione del credito per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del , ha chiesto la condanna di CP_1 quest'ultimo al pagamento della somma di € 17.608,16, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs.
231/2002, dalle singole scadenze al saldo.
Pur a fronte del dato letterale delle conclusioni, che sembra prima facie correlare gli interessi alla somma non ancora pagata, deve ritenersi che per saldo la parte intendesse non solo il futuro pagamento, ma anche il pagamento già avvenuto nelle more del giudizio, dovendosi avere riguardo al contenuto complessivo della comparsa.
E infatti, l'opposta ha allegato alla comparsa l'estratto conto aggiornato (doc. 4), da cui emergeva un credito da parte di pari ad € 17.608,16 in linea capitale, oltre ad Parte_1
€ 20.497,33 a titolo di interessi.
In tale computo erano inclusi sia gli interessi relativi alle fatture pagate in ritardo sia quelli concernenti le fatture non pagate.
Nessuna contestazione è stata formulata in primo grado dal , il quale nulla ha CP_1 dedotto in ordine ai dati e al calcolo riportati nell'estratto conto aggiornato, non avendo depositato le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. né gli scritti conclusivi.
Trattandosi di fatti comuni alle parti (sicché vi era onere di contestazione: cfr. Cass. n.
26042/2020), va rammentato che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla pagina 5 di 8 stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass.,
SS.UU. n. 761/2002).
È dunque incontestato che il pagamento intervenuto nelle more non comprendeva gli interessi fino alla data del pagamento stesso.
Ne consegue che ha errato il tribunale a riconoscere soltanto gli interessi ex D.lgs. 231/2002 sulle fatture non ancora pagate, poiché avrebbe dovuto, in mancanza di contestazione, ritenere che gli interessi sulle fatture pagate in ritardo non fossero stati corrisposti e, quindi, riconoscere detti interessi su tutte le fatture (pagate e non) dalla data di scadenza alla data del pagamento.
Pertanto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo e fermo l'avvenuto riconoscimento degli interessi sulle fatture non pagate, la sentenza sul punto deve essere riformata, dovendo essere riconosciuti gli interessi, al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze di tutte le fatture azionate (comprese quelle già pagate) sino alla data del pagamento.
***
Il secondo motivo è rubricato “Sulle spese processuali”.
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il primo giudice nel liquidare, in favore di
[...]
, le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1
applicando i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 calcolati solo sul residuo importo capitale di € 17.608,16, senza considerare il credito per interessi moratori;
infatti, ai fini della liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato, ex art. 10 e ss. c.p.c., dalla somma pretesa con la domanda di pagamento, sommando al capitale gli accessori, quali interessi, spese e danni;
gli interessi richiesti, alla data del 7.5.2018, ammontavano a € 20.497,33 mentre alla data del
20.1.2022 ammontavano ad € 25.704,65, come da prospetto aggiornato allegato all'atto di appello (doc. 2); pertanto, il valore della causa, al momento della costituzione di
[...] nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era pari a € 38.105,39 Parte_1
(capitale residuo € 17.608,16 + € 20.497,33 interessi), con conseguente applicazione delle tariffe previste dal DM n. 55/2014, valori medi, per lo scaglione compreso fra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00.
***
Il motivo è infondato.
pagina 6 di 8 Come è noto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c., le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Pertanto, ai fini della determinazione del valore della domanda, vanno sommati al capitale gli interessi di mora già maturati “ante litem” e autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, il quale, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore Cass. n. 17860/2017; cfr. anche
Cass. n. 10379 del 20/10/1998).
Ora, nel caso di specie, con l'atto introduttivo del giudizio (ossia con il ricorso per decreto ingiuntivo del 10.5.2016), ha chiesto di ingiungere al il pagamento Parte_1 CP_1 della somma di € 213.065,83, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (depositata l'11.5.2018, due anni dopo la proposizione del ricorso monitorio), l'opposta ha depositato il prospetto di calcolo degli interessi, al cui interno, però, non è dato distinguere gli interessi già maturati alla data del ricorso da quelli maturati alla data della costituzione nel giudizio di opposizione.
Ne deriva che di tale computo, poi aggiornato, non può tenersi conto ai fini della determinazione del valore della controversia, poiché non è possibile accertare se l'ammontare degli interessi maturati alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sommato al capitale residuo di € 17.608,16, superasse o meno lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicato dal tribunale.
Da ultimo, si osserva che del tutto generica è la censura in ordine all'applicazione dei valori medi di cui al DM. n. 55/2014, che, a ben vedere non può essere neppure ritenuta tale, risolvendosi la stessa in una mera richiesta di applicazione dei detti valori medi, non supportata da alcuna critica al ragionamento seguito dal primo giudice nell'applicare i valori minimi.
Il motivo deve, dunque, essere rigettato.
***
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la gravata sentenza deve essere riformata limitatamente alla parte in cui ha riconosciuto gli interessi moratori solo sulle fatture non pagate, in quanto, come detto sopra, spettano gli interessi su tutte le fatture, anche su quelle pagate in ritardo, fino alla data del pagamento.
pagina 7 di 8 ***
La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Pertanto, il , già soccombente in primo grado, deve essere condannato a rifondere CP_1 all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura già liquidata dal tribunale, quanto al primo grado, e secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - €
26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la ridotta attività processuale svolta, quanto al giudizio di appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10780/2021, R.G. n. 58625/2017, pubblicata in data 21.6.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza Parte_1
delle singole fatture al saldo, nei termini indicati in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.738,00 per compensi (oltre alle spese del monitorio nella ridotta misura di € 787,92 compresa IVA e CPA per compenso ed € 237,00 per esborsi), per il primo grado, e in € 382,50 per esborsi ed €
4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 409/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Fiorucci e Sonja Puglionisi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10780/2021, R.G. n. 58625/2017, pubblicata in data 21.6.2021, il tribunale di
Roma premetteva quanto di seguito si trascrive:
‹‹…Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha promosso opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1250/2017 emesso dal Tribunale di Roma, su richiesta di con il quale le Parte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 213.065,83 oltre interessi moratori come da domanda, nonché le spese per l'ingiunzione. pagina 1 di 8 Il ricorso per decreto ingiuntivo, era stato depositato dall'opposta in quanto cessionaria – da – di Parte_2 crediti presenti e futuri nei confronti dei debitori di cui all'allegato tra cui l'odierno opponente, giusto atto registrato a Roma in data 26.06.2013, a ministero del notaio dr.ssa di Roma, cessione Persona_1 ritualmente notificata senza l'avvenuto pagamento integrale da parte dell'amministrazione.
Nell'atto di opposizione l'amministrazione metteva in evidenza che il decreto era stato richiesto per il pagamento di fatture relative alla fornitura di merci e servizi rese in favore della che erano state Controparte_2 pagate -- fino alla concorrenza dell'importo di € 195.457,67 -- ben dell'emissione del decreto ingiuntivo di Pt_3 cui è causa, come risultava dagli ordinativi di pagamento debitamente quietanzati che si producevano in allegato al n. 2 del fascicolo di parte opponente.
Che in relazione alle fatture residue - fino alla concorrenza dell'importo di € 17608,16 – l'amministrazione rappresentava al giudice la difficoltà di reperire la documentazione di riferimento a causa della mancata indicazione del codice POD di riferimento da attribuire ai singoli documenti contabili elencati dalla ricorrente. Le conclusioni, come indicate in epigrafe, erano consequenziali.
Si costituiva in giudizio l'opposta che chiedeva il rigetto della opposizione e la condanna del
[...]
al pagamento in favore di della somma di € 17.608,16 residua, oltre interessi CP_1 Parte_1 al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo ed alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio.
Incardinata in tal modo la causa, richiesta dalla creditrice la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la ridotta somma di € 17.608,16 oltre interessi e spese di procedura, con ordinanza del 28.05.2021 veniva rigettata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano chiesti termini ex art 183 comma
VI c.p.c.
In assenza di deposito di memorie da parte opponente ed in mancanza di richieste di prova costituenda o altrimenti istruttorie da parte opposta la causa andava per le conclusioni che venivano rassegnate come in epigrafe...››.
***
Fatta tale premessa, il giudice, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1250/2017 e condannava il al pagamento della somma di € 17.608,16 CP_1
oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture non pagate sino al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali della fase di merito e della fase monitoria (nella ridotta misura di € 787,92 compresa IVA e C.P.A., per compenso ed € 237,00 per esborsi), così motivando:
‹‹Questi essendo i fatti, è da premettersi che i rapporti di fornitura di cui è causa sono i rapporti regolamentati dalla Convenzione CONSIP, che – come è noto - si concludono con la ricezione, da parte del fornitore, degli ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle medesime amministrazioni contraenti: ciò attribuisce agli ordinativi il valore di accettazione dell'offerta ai sensi del combinato disposto degli articoli 1326 c.c. ed articolo 1335 c.c. che si presume conosciuta nel luogo e nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario secondo lo schema dell'opzione di cui all'articolo 1331 c.c.
pagina 2 di 8 Si consideri che non sono contestate la convenzione, la cessione di credito ritualmente notificata e la fornitura dell'energia da parte di , fattori che devono costituire la base di valutazione del presente giudizio, Pt_2 considerandosi che ciò qualifica automaticamente l'opposta quale legittimata a pretendere il pagamento dei crediti a lei spettanti in qualità di cessionaria di Parte_2
Deve altresì considerarsi che nell'atto di costituzione in sede di merito la parte opponente, pur avendo chiesto in decreto ingiuntivo il pagamento della somma di € 213.065,83, non ha contestato il rivendicato pagamento – da parte dell'amministrazione – di fatture, tra quelle allegate -- fino alla concorrenza dell'importo di € 195.457,67 -- ben prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, tanto è vero che nelle conclusioni limita la propria richiesta di condanna al credito residuo richiamato dal , pari ad € 17.608,16. CP_1
Il combinato disposto di questi due fattori determina la soluzione della controversia secondo la c.d. regola di giudizio, posto che sarebbe spettato alla parte opponente dare dimostrazione dell'esistenza di un pagamento o di un fatto impeditivo del credito relativamente anche alla somma residua (non essendo sufficiente la contestazione circa il mancato rinvenimento dei codici POD); appare infatti coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che al creditore spetti la prova dell'esistenza dell'obbligazione e l'onere di dedurre e specificare l'inadempimento del debitore, mentre al debitore, in ragione del principio di vicinanza della prova, spetti la dimostrazione dell'adempimento, o comunque di un fatto estintivo o modificativo del diritto azionato dal creditore, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. (per tutte cfr.
Cassazione a SSUU 13533 30/10/2001 e successive omogenee). Tutto ciò a fronte dell'evidenza del riconoscimento implicito – da parte dell'opposta – dell'intervenuto pagamento delle fatture, sino alla concorrenza dell'importo di € 195.457,67, prima del decreto ricavabile dalle conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Residua quindi, all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del al pagamento della somma di €17.608,16 oltre interessi moratori di cui agli articoli 4 e 5 Controparte_3
D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture non pagate sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali di questa fase di merito devono tener conto dell'abnormità della pretesa portata in decreto ingiuntivo rispetto al reale credito vantato dalla creditrice ingiungente e si liquidano ai minimi – ex DM 55/2014 – in proporzione del valore residuo in relazione alla valutazione complessiva dell'esito del giudizio essendo residuato un credito legittimamente preteso dalla cessionaria. Quanto alle spese legali del monitorio sono revocate unitamente al decreto e vanno liquidate nella corretta misura di € 787,92 compresa Iva e C.p.A per compenso ed € 237,00 per esborsi, corrispondenti al valore richiedibile in relazione al credito rettamente vantato da al momento del deposito del decreto››. Parte_1
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Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Piaccia alla Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma nr.
10780/2021 pubblicata il 21.06.21 non notificata, così giudicare: nel merito:
- confermare la sentenza del Tribunale di Roma nr. 10780/2021 pubblicata il 21.06.21 nella parte in cui ha condannato il a pagare a favore di la somma di € 17.608,16 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture non pagate sino al saldo;
pagina 3 di 8 - rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare il Controparte_4
al pagamento a favore di degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02, dalle
[...] Parte_1 singole scadenze delle fatture azionate ma pagate in ritardo all'avvenuto saldo;
- condannare il al pagamento delle spese processuali del procedimento monitorio con Controparte_1 vittoria, altresì, di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, quanto meno secondo i valori medi del DM 55/2014 parametrati al corretto valore della causa come indicato in narrativa››.
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All'udienza del 23.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_1
rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 22.2.2024.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14/17.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Il procuratore dell'appellante ha tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Il primo motivo denuncia “Erronea e/o omessa pronuncia sulla domanda”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che fossero dovuti gli interessi moratori solo sulle fatture non pagate, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di che era volta ad ottenere la condanna dell'appellata anche al Parte_1
pagamento degli interessi moratori sulle altre fatture pacificamente pagate in ritardo rispetto alle relative scadenze;
l'opposta, infatti, aveva fornito, nel giudizio di primo grado, una precisa indicazione in ordine al proprio credito a quel tempo vantato, mediante la produzione in giudizio dell'estratto conto aggiornato (doc. 4), con l'indicazione esatta delle fatture rimaste insolute e di quelle invece già saldate benché in ritardo, nonché degli interessi fino a quel momento maturati;
in particolare, da tale estratto conto emergeva un credito residuo di €
17.608,16 in linea capitale, oltre ad € 20.497,33 a titolo di interessi, non solo calcolati, quindi, sulle fatture insolute, ma anche maturati sulle fatture saldate in ritardo dall'appellata, posto che dalla data della scadenza decorrevano gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, senza necessità di previa diffida e a prescindere dalla prova del danno effettivamente sofferto.
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Il motivo è fondato.
pagina 4 di 8 Il tribunale ha errato nel riconoscere gli interessi moratori soltanto sulle fatture non pagate e non anche su quelle pagate in ritardo, che decorrono dalla data di scadenza fino alla data dell'avvenuto pagamento.
In via generale, si osserva che è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, che risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (vedi Cass. n.
1747/2025).
Ora, nel caso di specie, con il ricorso monitorio aveva chiesto il pagamento Parte_1
degli interessi dalla scadenza delle fatture al saldo.
Con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, a fronte della riduzione del credito per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del , ha chiesto la condanna di CP_1 quest'ultimo al pagamento della somma di € 17.608,16, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs.
231/2002, dalle singole scadenze al saldo.
Pur a fronte del dato letterale delle conclusioni, che sembra prima facie correlare gli interessi alla somma non ancora pagata, deve ritenersi che per saldo la parte intendesse non solo il futuro pagamento, ma anche il pagamento già avvenuto nelle more del giudizio, dovendosi avere riguardo al contenuto complessivo della comparsa.
E infatti, l'opposta ha allegato alla comparsa l'estratto conto aggiornato (doc. 4), da cui emergeva un credito da parte di pari ad € 17.608,16 in linea capitale, oltre ad Parte_1
€ 20.497,33 a titolo di interessi.
In tale computo erano inclusi sia gli interessi relativi alle fatture pagate in ritardo sia quelli concernenti le fatture non pagate.
Nessuna contestazione è stata formulata in primo grado dal , il quale nulla ha CP_1 dedotto in ordine ai dati e al calcolo riportati nell'estratto conto aggiornato, non avendo depositato le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. né gli scritti conclusivi.
Trattandosi di fatti comuni alle parti (sicché vi era onere di contestazione: cfr. Cass. n.
26042/2020), va rammentato che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla pagina 5 di 8 stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass.,
SS.UU. n. 761/2002).
È dunque incontestato che il pagamento intervenuto nelle more non comprendeva gli interessi fino alla data del pagamento stesso.
Ne consegue che ha errato il tribunale a riconoscere soltanto gli interessi ex D.lgs. 231/2002 sulle fatture non ancora pagate, poiché avrebbe dovuto, in mancanza di contestazione, ritenere che gli interessi sulle fatture pagate in ritardo non fossero stati corrisposti e, quindi, riconoscere detti interessi su tutte le fatture (pagate e non) dalla data di scadenza alla data del pagamento.
Pertanto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo e fermo l'avvenuto riconoscimento degli interessi sulle fatture non pagate, la sentenza sul punto deve essere riformata, dovendo essere riconosciuti gli interessi, al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze di tutte le fatture azionate (comprese quelle già pagate) sino alla data del pagamento.
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Il secondo motivo è rubricato “Sulle spese processuali”.
Lamenta l'appellante che avrebbe errato il primo giudice nel liquidare, in favore di
[...]
, le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1
applicando i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 calcolati solo sul residuo importo capitale di € 17.608,16, senza considerare il credito per interessi moratori;
infatti, ai fini della liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato, ex art. 10 e ss. c.p.c., dalla somma pretesa con la domanda di pagamento, sommando al capitale gli accessori, quali interessi, spese e danni;
gli interessi richiesti, alla data del 7.5.2018, ammontavano a € 20.497,33 mentre alla data del
20.1.2022 ammontavano ad € 25.704,65, come da prospetto aggiornato allegato all'atto di appello (doc. 2); pertanto, il valore della causa, al momento della costituzione di
[...] nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era pari a € 38.105,39 Parte_1
(capitale residuo € 17.608,16 + € 20.497,33 interessi), con conseguente applicazione delle tariffe previste dal DM n. 55/2014, valori medi, per lo scaglione compreso fra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00.
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Il motivo è infondato.
pagina 6 di 8 Come è noto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c., le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Pertanto, ai fini della determinazione del valore della domanda, vanno sommati al capitale gli interessi di mora già maturati “ante litem” e autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, il quale, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore Cass. n. 17860/2017; cfr. anche
Cass. n. 10379 del 20/10/1998).
Ora, nel caso di specie, con l'atto introduttivo del giudizio (ossia con il ricorso per decreto ingiuntivo del 10.5.2016), ha chiesto di ingiungere al il pagamento Parte_1 CP_1 della somma di € 213.065,83, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (depositata l'11.5.2018, due anni dopo la proposizione del ricorso monitorio), l'opposta ha depositato il prospetto di calcolo degli interessi, al cui interno, però, non è dato distinguere gli interessi già maturati alla data del ricorso da quelli maturati alla data della costituzione nel giudizio di opposizione.
Ne deriva che di tale computo, poi aggiornato, non può tenersi conto ai fini della determinazione del valore della controversia, poiché non è possibile accertare se l'ammontare degli interessi maturati alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sommato al capitale residuo di € 17.608,16, superasse o meno lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicato dal tribunale.
Da ultimo, si osserva che del tutto generica è la censura in ordine all'applicazione dei valori medi di cui al DM. n. 55/2014, che, a ben vedere non può essere neppure ritenuta tale, risolvendosi la stessa in una mera richiesta di applicazione dei detti valori medi, non supportata da alcuna critica al ragionamento seguito dal primo giudice nell'applicare i valori minimi.
Il motivo deve, dunque, essere rigettato.
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In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la gravata sentenza deve essere riformata limitatamente alla parte in cui ha riconosciuto gli interessi moratori solo sulle fatture non pagate, in quanto, come detto sopra, spettano gli interessi su tutte le fatture, anche su quelle pagate in ritardo, fino alla data del pagamento.
pagina 7 di 8 ***
La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Pertanto, il , già soccombente in primo grado, deve essere condannato a rifondere CP_1 all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura già liquidata dal tribunale, quanto al primo grado, e secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - €
26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la ridotta attività processuale svolta, quanto al giudizio di appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10780/2021, R.G. n. 58625/2017, pubblicata in data 21.6.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza Parte_1
delle singole fatture al saldo, nei termini indicati in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.738,00 per compensi (oltre alle spese del monitorio nella ridotta misura di € 787,92 compresa IVA e CPA per compenso ed € 237,00 per esborsi), per il primo grado, e in € 382,50 per esborsi ed €
4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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