Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere IU Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Udito all’udienza tenuta in data 2 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. Giuliano Gambardella per il ricorrente, non intervenuti i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell'interno -Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 78271 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX
(c.f. omissis), nato a [...] (omissis) il omissis e residente in [...]omissis n. omissis (omissis), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuliano Gambardella (c.f.
GMBGLN83TO2D0860) sito in Roma, Via Golametto n.4, con indicazione per le comunicazioni e notificazioni del numero di fax 06 3724212, ovvero dell’indirizzo di posta elettronica certificata avv.giulianogambardella@pec.it;
Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 generale dello Stato, con sede in Roma presso i cui uffici è domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’Economia e delle finanze, dalla Dott.ssa Anna RI DI e dalla dott.ssa Paola Carmeni, funzionarie del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell’Economia e delle finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro.
Viene eletto domicilio in Roma, presso la Direzione dei Servizi del Tesoro - Via di Villa Fonseca n.6 00184 Roma, PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n.3913/N del 23/07/2010 emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ispettorato di Pubblica Sicurezza "
Viminale" Ufficio speciale di Pubblica Sicurezza presso il Ministero per lo sviluppo economico e notificato in data 30/09/2010, di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità
"artrosi cervicale in soggetto con spondilosi lombaIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 re e discopatia L4-L5 con modico impegno funzionale", in relazione all’istanza del 20.02.2003, concludendo con la richiesta di annullare il citato decreto riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata ordinaria con ascrizione della malattia all'ottava categoria tabellare, con vittoria di spese con distrazione .
2. Il Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza, si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
• in via principale, il difetto di giurisdizione in quanto detto ricorso è stato presentato avverso un provvedimento ministeriale vertente materia (equo indennizzo) che, ai sensi della legislazione vigente è affidata ai Tribunali Amministrativi Regionali o dal Presidente della Repubblica;
• in via principale per inammissibilità, ai sensi del già citato art. 153 lettere b del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n, 174 del Codice di Giustizia Contabile, in quanto l'interessata propone ricorso ancorchè non risulti né provvedimento denegatorio, né istanza amministrativa su cui si sia formato silenzio rifiuto relativamente al diritto della pensione privilegiata (il ricorrente è ancora in servizio);
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
• in via subordinata per inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, mancando il requisito ai fini pensionistici della cessazione dal servizio ed essendo pertanto da valutare soltanto un elemento frazionario;
• in via subordinata, in quanto infondato, poiché si ritiene corretto l'operato dell’Amministrazione che si è attenuta alle conclusioni di organi tecnico-sanitari preposti dalla legislazione vigente all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (Comitato di Verifica per le cause di servizio).
3. Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
• il difetto di giurisdizione del giudice adito;
• l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire/violazione dell’art 153 C.G.C. lett. b);
• la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio;
• in via meramente subordinata, l’infondatezza del ricorso.
4.Con ordinanza n. 3/2024 di questa Sezione giurisdizionale è stata disposta l’acquisizione di motiIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 vato parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti in ordine alla dipendenza in termini di causalità o concausalità dal servizio prestato dell’infermità "artrosi cervicale in soggetto con spondilosi lombare e discopatia L4-L5 con modico impegno funzionale", di cui è affetto il sig. XX, in relazione alla data della domanda
(20.02.2003), e, in caso positivo la categoria di ascrivibilità a pensione.
4.1 Con nota del 24 ottobre 2025 il consulente incaricato ha dato riscontro all’incombente istruttorio, esprimendo parere nel senso che:
“l’infermità [Artrosi cervicale e lombare con discopatia L4-L5 a modico impegno funzionale] è da riconoscersi come SI dipendente da causa di servizio ed essa è da ascrivere alla ottava (8^) categoria di tabella A ai fini di E.I.”.
5. A conclusione dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, che per l’effetto va estromesso dal presente giudizio.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 2. Seguendo poi un ordine logico-giuridico delle questioni poste, vanno scrutinate le eccezioni di difetto di giurisdizione di questa Corte e di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, lettera b, del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n, 174, formulate da entrambe le Amministrazioni resistenti e che possono essere trattate congiuntamente.
Le eccezioni sono infondate.
Al riguardo si reputa sufficiente richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n.
12/2023/QM/PRES «è ammissibile, ai sensi dell’art.
153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».
3.Nel merito il ricorso è fondato.
Il Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Corte dei conti -a riscontro dell’ordinanza istruttoria- ha, preliminarmente, puntualmente riassunto la storia clinica del ricorrente. Ha poi evidenziato che il ricorrente XX presenta:
•” Artrosi cervicale, con segni radioclinici e quindi sintomatici di spondilo-uncoartrosi e riduzione della mobilità segmentaria;
• Spondilosi lombare con alterazioni osteodegenerative diffuse;
• Discopatia L4-L5 con riduzione dello spazio discale e segni clinici di dolore cronico, con modico impegno funzionale EMG documentato.
Si tratta di un quadro degenerativo del rachide cervicale e lombare, inquadrabile nella categoria delle spondiloartrosi croniche plurisegmentarie a carattere evolutivo/involutivo, con manifestazioni clinicofunzionali permanenti ed esiti stabilizzati. È di palmare evidenza, come sottolineato dal CTP di parte attrice nel corso delle O.P. che l’attività lavorativa svolta dal XX nel corso degli anni abbia indiscutibilmente comportato:
o esposizione a microtraumi ripetuti derivanti da lunghi turni in stazione eretta prolungata, frequenti spostamenti in assetto operativo e di protezione, movimentazione di carichi;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 o uso obbligatorio e continuativo del giubbotto antiproiettile (peso medio 4–6 kg), che determina un sovraccarico cronico del rachide cervicale con alterazioni posturali e compressive anche a carico del tratto lombare documentate in letteratura come fattori di rischio specifici per degenerazione discale precoce.
Tale condizione lavorativa protratta nel tempo e diluita riguardo il meccanismo di azione, pur non essendo l’unica causa favorente l’espressione di infermità, trattandosi di una menomazione ad eziopatogenesi multifattoriale, costituisce concausa efficiente e determinante nell’insorgenza e nel peggioramento della patologia de qua, in virtù del principio della “concausalità qualificata” (DPR 461/2001;
DPR 1092/1973, art. 64).
Il quadro attuale configura una malattia ascrivibile a causa di servizio e ai fini tabellari (D.P.R.
834/1981) l’entità del danno può essere così stimata:
“Artrosi cervicale e lombare con discopatia L4-L5 a modico impegno funzionale” ascrivibile a Tabella A 8^ categoria (menomazione permanente ricomprendibile fra il 2130%) e concessione del correlato E.I.. mentre per la successiva PPO essa andrà valutata In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 all’atto della cessazione dal servizio attivo come da normative vigenti e su diretta istanza dell’interessato.
Ad ogni buon fine si specifica, come riportato anche alle sottostanti note integrative che l’infermità/menomazione patita dal ricorrente deve ritenersi NON suscettibile di miglioramento e quindi utile ai fini del beneficio di pensionistica di privilegio (8^ cat.) ma ovviamente NON stabilizzata in quanto fisiopatologicamente potrebbe presentare un peggioramento nell’espressione anatomo-clinica con correlato incremento della percentuale di invalidità.
L’invalidità riscontrata è presente sin dall’atto dell’istanza (20/02/2003)2”.
Il Collegio medico legale ha, pertanto, espresso il parere che:
“l’infermità [Artrosi cervicale e lombare con discopatia L4-L5 a modico impegno funzionale] è da riconoscersi come SI dipendente da causa di servizio ed essa è da ascrivere alla ottava (8^) categoria di tabella A ai fini di E.I.”.
Si ritiene che il giudizio espresso dall’organo di consulenza d’ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell’interessato ed In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 un’attenta disamina del carteggio, sia razionale e plausibile.
Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta essendo emersa a conclusione di un’esauriente istruttoria e su argomentazioni convincenti e coerenti, e per l’effetto, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di ottava (8^) categoria di tabella A.
4. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Le spese di lite, poste a carico del Ministero dell’Interno ed a favore del difensore antistatario del ricorrente avvocato Giuliano Gambardella, sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese del giudizio.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.
52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 presente sentenza, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2026.
IL GIUDICE
IU DI NE
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AL VINICOLA CORTE DEI CONTI 20.03.2026 12:11:57 GMT+01:00