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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1293/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9376/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024026996264000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate DP III di Roma ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, e depositato con modalità telematica la Sig,ra Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia tributaria per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720240269962640000, emessa ex art. 36 bis dpr nr. 600/73 in seguito a controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi mod. Unico 2022 attinente al periodo di imposta 2021 per un importo complessivo di € 1.132,02 e ne ha chiesto l'annullamento con condanna delle controparti alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ad unico motivo del ricorso ha dedotto l'illegittimità della cartella per mancata rituale notifica del prodromico avviso bonario.
Con memorie successive la ricorrente ha richiesto, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni applicate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma che ha rilevato l'infondatezza del motivo dedotto anche alla luce della richiamata giurisprudenza e della documentazione prodotta ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 27-01-26 la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato alla luce delle argomentazioni di seguito svolte.
Con l'unico motivo dedotto nell'atto introduttivo la ricorrente lamenta sostanzialmente l'illegittimità della cartella dalla omessa instaurazione da parte dell'Ufficio del c.d. contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6, co. 2 della L. n. 212/2000.
AL riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, (ex plurimis, Cass. sentt. nn. 28773/21 e
33344/2019), precisato che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo allorquando
“ sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e dunque non necessariamente in tutti i casi coperti dalla norma in cui viene disposto un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione senza margini di tipo interpretativo. Nel motivare la predetta posizione, la Suprema Corte, infatti, rileva che “ se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso”.
Il mancato invio della comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata prevista dagli artt. 36-bis c. 3 del DPR 600/1973 (per quanto concerne le imposte dirette) e 54-bis, c.3, DPR 633/1972 (per l'IVA) –
e quindi del c.d. “avviso bonario” – costituisce in questi casi una violazione non sanzionata con la nullità, trattandosi al più di mera irregolarità.
E' agevole riscontrate dalla cartella che nella fattispecie in esame risulta riscontrato un tardivo versamento dell'IRPEF e della imposta prevista nel caso di applicazione della c.d. cedolare secca, ergo nessun incertezza poteva derivare su tale aspetto della dichiarazione, trattandosi solo di applicazione di sanzioni ed interessi connesse al ritardato pagamento di quanto dichiarato.
Ad ogni modo l'Ufficio ha dimostrato l'invio del pur non necessario avviso bonario depositando in atti avviso di ricevimento di racc. a/r spedita a mezzo poste italiane, la cui notifica si è perfezionata il
1-12-2023 per compiuta giacenza.
Per quanto attiene alla adita riduzione delle sanzioni difettano nella fattispecie de qua le condizioni per il riconoscimento. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, evidenziato che “ in tema di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), se l'attestazione dell'avvenuto pagamento è effettuata dal contribuente oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità,
l'iscrizione a ruolo dell'imposta e la conseguente notifica della cartella esattoriale escludono l'applicabilità della riduzione della sanzione a un terzo e, quindi, nella misura del 10% della somma non versata o versata in ritardo”. ( vd. Corte di cassazione sentenza n. 25287 del 25 ottobre 2017).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte costituita,
Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 5.00,00 ( cinquecento/00)
Roma,27-01-26
Il Giudice mon.
NC IT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9376/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024026996264000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate DP III di Roma ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, e depositato con modalità telematica la Sig,ra Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia tributaria per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720240269962640000, emessa ex art. 36 bis dpr nr. 600/73 in seguito a controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi mod. Unico 2022 attinente al periodo di imposta 2021 per un importo complessivo di € 1.132,02 e ne ha chiesto l'annullamento con condanna delle controparti alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ad unico motivo del ricorso ha dedotto l'illegittimità della cartella per mancata rituale notifica del prodromico avviso bonario.
Con memorie successive la ricorrente ha richiesto, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni applicate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma che ha rilevato l'infondatezza del motivo dedotto anche alla luce della richiamata giurisprudenza e della documentazione prodotta ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 27-01-26 la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato alla luce delle argomentazioni di seguito svolte.
Con l'unico motivo dedotto nell'atto introduttivo la ricorrente lamenta sostanzialmente l'illegittimità della cartella dalla omessa instaurazione da parte dell'Ufficio del c.d. contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6, co. 2 della L. n. 212/2000.
AL riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, (ex plurimis, Cass. sentt. nn. 28773/21 e
33344/2019), precisato che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo allorquando
“ sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e dunque non necessariamente in tutti i casi coperti dalla norma in cui viene disposto un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione senza margini di tipo interpretativo. Nel motivare la predetta posizione, la Suprema Corte, infatti, rileva che “ se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso”.
Il mancato invio della comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata prevista dagli artt. 36-bis c. 3 del DPR 600/1973 (per quanto concerne le imposte dirette) e 54-bis, c.3, DPR 633/1972 (per l'IVA) –
e quindi del c.d. “avviso bonario” – costituisce in questi casi una violazione non sanzionata con la nullità, trattandosi al più di mera irregolarità.
E' agevole riscontrate dalla cartella che nella fattispecie in esame risulta riscontrato un tardivo versamento dell'IRPEF e della imposta prevista nel caso di applicazione della c.d. cedolare secca, ergo nessun incertezza poteva derivare su tale aspetto della dichiarazione, trattandosi solo di applicazione di sanzioni ed interessi connesse al ritardato pagamento di quanto dichiarato.
Ad ogni modo l'Ufficio ha dimostrato l'invio del pur non necessario avviso bonario depositando in atti avviso di ricevimento di racc. a/r spedita a mezzo poste italiane, la cui notifica si è perfezionata il
1-12-2023 per compiuta giacenza.
Per quanto attiene alla adita riduzione delle sanzioni difettano nella fattispecie de qua le condizioni per il riconoscimento. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, evidenziato che “ in tema di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), se l'attestazione dell'avvenuto pagamento è effettuata dal contribuente oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità,
l'iscrizione a ruolo dell'imposta e la conseguente notifica della cartella esattoriale escludono l'applicabilità della riduzione della sanzione a un terzo e, quindi, nella misura del 10% della somma non versata o versata in ritardo”. ( vd. Corte di cassazione sentenza n. 25287 del 25 ottobre 2017).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte costituita,
Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 5.00,00 ( cinquecento/00)
Roma,27-01-26
Il Giudice mon.
NC IT