Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1293
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso bonario

    La Corte rileva che l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione e non nei casi di controllo documentale su dati contabili chiari. Il mancato invio dell'avviso bonario in tali casi costituisce una mera irregolarità, non causa di nullità. Inoltre, l'ufficio ha dimostrato l'invio dell'avviso bonario, seppur non necessario, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione sanzioni

    La Corte rigetta la richiesta di riduzione delle sanzioni, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di pagamento oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità, non è applicabile la riduzione della sanzione a un terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1293
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1293
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo