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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2918/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13411/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 551 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 551 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 551 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7153/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti “Ricorrente_1 srls” impugna l'avviso che accertava, relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo di euro 15.452,34, per il mancato versamento della Tari, e l'importo di euro 772,61 per il mancato versamento TEFA, oltre sanzioni ed interessi, in relazione agli immobili del comune di Giugliano foglio 32, particella 1108, daticatastali_1 e 23.
All'uopo eccepiva:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo iniziato l'attività imprenditoriale, di fatto, solo il
31.08.2020;
- di non avere in uso i locali di cui al daticatastali_2, oggetto di accertamento;
- di potersi avvalere della disciplina emergenziale relativa alla epidemia COVID 19;
- che l'atto impugnato era affetto da un errore materiale di calcolo relativo alla superficie dell'immobile tassabile ai fini Tari. Infatti, relativamente all'immobile oggetto del contratto di locazione daticatastali_1), l'avviso di accertamento riportava 257 mq, invece dei 226 mq, così come indicati nel N.C.E.U del Comune di Giugliano in Campania;
- per l'anno 2021, la società non era soggetta al pagamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per utenze non domestiche sulle riduzioni Tari, perché già finanziate ai
Comuni dal Governo con il Fondo di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.
L. n.104/2020 e su quelle rifinanziate con il fondo di cui all'art. 6 del D.L.73/2021.
Si costituiva Municipia s.p.a., la quale deduceva che:
- la pretesa tributaria si fondava su una verifica che rimandava alla apertura della partita IVA della società ricorrente, risalente ad epoca precedente al 2019;
- non risulta agli atti alcuna comunicazione di esecuzione di lavori e, dunque, non emergeva la sospensione o il mancato avvio della attività di ristorazione;
- dai rilievi fotogrammetrici emergeva l'occupazione, da parte della ricorrente, anche del daticatastali_2;
- era onere della società ricorrente richiedere l'esenzione dal pagamento TARI in virtù della disciplina emergenziale.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso detta sentenza ha proposto appello “Ricorrente_1 srls”, eccependo l'erroneità della sentenza di prime cure e svolgendo specifiche critiche avverso la stessa, con richiamo delle lagnanze svolte nel precedente grado di giudizio.
Si è costituita Municipia s.p.a., la quali ha ribadito gli argomenti già proposti in primo grado.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto, nei sensi qui di seguito indicati.
Per ciò che riguarda la TARI, occorre osservare che la società appellante ha versato in atti il contratto di locazione dell'immobile utilizzato per l'attività commerciale, che riguarda soltanto il daticatastali_1). Al riguardo, la documentazione versata da Municipia per dimostrare l'occupazione anche del daticatastali_2), ovvero i rilievi fotogrammetrici e la piantina catastale, non offrono in alcun modo la prova di quanto dedotto. Ne deriva, quindi, che la tassazione va limitata al daticatastali_1).
Inoltre, in ordine all'errore materiale relativo al calcolo della superficie di tale immobile, nulla ha obiettato
Municipia S.p.a. Pertanto, in base al principio di non contestazione, la superficie tassabile deve essere considerata di 226 mq.
Quanto al periodo della tassazione, occorre osservare che il Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) del Comune di Giugliano (agli atti), prevede, all'art. 8 (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti), co. 1, lett. d), che: “Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: (…) d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione (…)”.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha provato di aver presentato, in data 14.11.2019, una SCIA con la quale comunicava l'avvio del procedimento relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e di diversa distribuzione degli spazi interni del locale commerciale oggetto del contratto di locazione, deducendo che i relativi lavori si concludevano in data 24.06.2020.
Ne deriva, quindi, che la tassazione può riguardare soltanto il periodo successivo a tale ultima data.
Per tale periodo, infatti, non può operare la invocata esenzione dal pagamento del tributo in virtù dell'emergenza epidemiologica, atteso che essa è stata genericamente dedotta dall'odierna appellante, che non ha indicato se nel periodo in contestazione ha dovuto sospendere la sua attività o se è stata semplicemente soggetta a delle limitazioni.
In virtù del principio di non contestazione (nulla ha obiettato sul punto Municipia s.p.a.), va accolta anche l'argomentazione dell'appellante in ordine alla TEFA per l'anno 2021. Le spese del doppio grado vanno compensate, in virtù del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2918/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13411/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 551 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 551 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 551 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7153/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti “Ricorrente_1 srls” impugna l'avviso che accertava, relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo di euro 15.452,34, per il mancato versamento della Tari, e l'importo di euro 772,61 per il mancato versamento TEFA, oltre sanzioni ed interessi, in relazione agli immobili del comune di Giugliano foglio 32, particella 1108, daticatastali_1 e 23.
All'uopo eccepiva:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo iniziato l'attività imprenditoriale, di fatto, solo il
31.08.2020;
- di non avere in uso i locali di cui al daticatastali_2, oggetto di accertamento;
- di potersi avvalere della disciplina emergenziale relativa alla epidemia COVID 19;
- che l'atto impugnato era affetto da un errore materiale di calcolo relativo alla superficie dell'immobile tassabile ai fini Tari. Infatti, relativamente all'immobile oggetto del contratto di locazione daticatastali_1), l'avviso di accertamento riportava 257 mq, invece dei 226 mq, così come indicati nel N.C.E.U del Comune di Giugliano in Campania;
- per l'anno 2021, la società non era soggetta al pagamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per utenze non domestiche sulle riduzioni Tari, perché già finanziate ai
Comuni dal Governo con il Fondo di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.
L. n.104/2020 e su quelle rifinanziate con il fondo di cui all'art. 6 del D.L.73/2021.
Si costituiva Municipia s.p.a., la quale deduceva che:
- la pretesa tributaria si fondava su una verifica che rimandava alla apertura della partita IVA della società ricorrente, risalente ad epoca precedente al 2019;
- non risulta agli atti alcuna comunicazione di esecuzione di lavori e, dunque, non emergeva la sospensione o il mancato avvio della attività di ristorazione;
- dai rilievi fotogrammetrici emergeva l'occupazione, da parte della ricorrente, anche del daticatastali_2;
- era onere della società ricorrente richiedere l'esenzione dal pagamento TARI in virtù della disciplina emergenziale.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso detta sentenza ha proposto appello “Ricorrente_1 srls”, eccependo l'erroneità della sentenza di prime cure e svolgendo specifiche critiche avverso la stessa, con richiamo delle lagnanze svolte nel precedente grado di giudizio.
Si è costituita Municipia s.p.a., la quali ha ribadito gli argomenti già proposti in primo grado.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto, nei sensi qui di seguito indicati.
Per ciò che riguarda la TARI, occorre osservare che la società appellante ha versato in atti il contratto di locazione dell'immobile utilizzato per l'attività commerciale, che riguarda soltanto il daticatastali_1). Al riguardo, la documentazione versata da Municipia per dimostrare l'occupazione anche del daticatastali_2), ovvero i rilievi fotogrammetrici e la piantina catastale, non offrono in alcun modo la prova di quanto dedotto. Ne deriva, quindi, che la tassazione va limitata al daticatastali_1).
Inoltre, in ordine all'errore materiale relativo al calcolo della superficie di tale immobile, nulla ha obiettato
Municipia S.p.a. Pertanto, in base al principio di non contestazione, la superficie tassabile deve essere considerata di 226 mq.
Quanto al periodo della tassazione, occorre osservare che il Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) del Comune di Giugliano (agli atti), prevede, all'art. 8 (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti), co. 1, lett. d), che: “Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: (…) d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione (…)”.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha provato di aver presentato, in data 14.11.2019, una SCIA con la quale comunicava l'avvio del procedimento relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e di diversa distribuzione degli spazi interni del locale commerciale oggetto del contratto di locazione, deducendo che i relativi lavori si concludevano in data 24.06.2020.
Ne deriva, quindi, che la tassazione può riguardare soltanto il periodo successivo a tale ultima data.
Per tale periodo, infatti, non può operare la invocata esenzione dal pagamento del tributo in virtù dell'emergenza epidemiologica, atteso che essa è stata genericamente dedotta dall'odierna appellante, che non ha indicato se nel periodo in contestazione ha dovuto sospendere la sua attività o se è stata semplicemente soggetta a delle limitazioni.
In virtù del principio di non contestazione (nulla ha obiettato sul punto Municipia s.p.a.), va accolta anche l'argomentazione dell'appellante in ordine alla TEFA per l'anno 2021. Le spese del doppio grado vanno compensate, in virtù del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.