TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/11/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1999 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO;
per parte resistente dall'avv. RIZZO ANTONINO;
per parte resistente CP_1 CP_2 dall'avv. DI VINCENZO Giovanni Battista e per parte resistente tardivamente costituitasi CP_3 dall'avv. AG SI LE i quali tutti hanno insistito nei rispetti atti
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1999 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
(CF ) - in Controparte_4 P.IVA_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. RIZZO ANTONINO,
resistente
E di
Controparte_5
(CF ) – in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] P.IVA_2 CP_2
giudizio con l'avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA, resistente
E di
CF , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6 P.IVA_3
AG SI LE , giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “IN
VIA PRELIMINARE: - DICHIARARE la propria competenza per materia in relazione all'intimazione di pagamento n. 29920259006778345/000 notificata in data 05.06.2025 (All. n.01), tramite lettera raccomandata a/r, con la quale si intimava il pagamento di complessivi € 69.735,56 parte dei quali relativi alle seguenti cartelle di pagamento che oggi si impugnano: 1) Cartella n.
29920170007399878000 notificata il 20.10.2017 di € 451,74 da;
2) Cartella n. CP_2
29920170014279959000 notificata il 23.01.2018 di € 2.286,38 da;
3) Cartella n. CP_2
59920160000381626000 notificata il 31.05.2016 di € 2.777,12 da 4) Cartella n. CP_7
59920160001952720000 notificata il 17.12.2016 di € 2.751,72 da 5) Cartella n. CP_7
59920170000895937000 notificata il 26.10.2017 di € 5.530,61 da 6) Cartella n. CP_7
59920180000540492000 notificata il 26.06.2018 di € 4.164,64 da 7) Cartella n. CP_7
59920180002707392000 notificata il 12.02.2019 di € 2.788,14 da 8) Cartella n. CP_7
59920190001173178000 notificata il 19.07.2019 di € 2.789,49 da 9) Cartella n. CP_7
59920190002780866000 notificata il 13.12.2019 di € 2.731,09 da 10) Cartella n. CP_7
59920210000560758000 notificata il 23.11.2021 di € 3.757,81 da per un totale, oggetto CP_7
di impugnazione, pari ad euro 30.028,74. - SOSPENDERE, anche con decreto inaudita altera parte,
l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 29920259006778345/000 notificata in data 05/06/2025, per tutte le ragioni dedotte in parte motiva della presente opposizione e, in ogni caso, - FISSARE udienza di comparizione delle parti;
NEL MERITO: - ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati pretesi dagli Enti Impositori e ovvero da - CP_2 CP_1 CP_3
ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata dichiarandola priva di effetti ovvero illegittima, inefficace e/o inesistente in relazione alle cartelle oggi impugnate - ACCERTARE E DICHIARARE che le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata non sono dovute dall'odierno ricorrente dichiarandola, con qualsiasi statuizione, priva di effetti ovvero illegittima, inefficace e/o inesistente in relazione alle cartelle impugnate - CONDANNARE parte opposta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e successive occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Dopo aver premesso di aver ricevuto la notificazione in data 05.6.2025 a mezzo posta raccomandata della intimazione di pagamento n. n. 29920259006778345/000, proponeva formale opposizione eccependo “A) Nullità delle cartelle di pagamento derivante dalle omesse notifiche degli atti presupposti”; “B) Prescrizione dei crediti”; “C) Nullità del provvedimento per l'inesistenza della notifica ai sensi dell'art. 26 D.P.R n. 602/1973”; “D) Illegittimità della sanzioni applicate”.
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente. CP_1
Evidenziava (e documentava) che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta erano stati regolarmente notificati, che gli eventuali atti interruttivi successivi a dette notifiche erano nella esclusiva disponibilità dell'agente della riscossione cui pure era stata chiesta copia della relativa documentazione;
che nel computo del termine di prescrizione doveva comunque tenersi conto “del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria per il covid19 dal
08/03/2020 al 31/08/2021”.
Chiedeva pertanto “Voglia il G.d.L., contrariis reiectis: - disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione in capo ad degli atti richiamati in narrativa e relativi Controparte_8
al presente giudizio. In via subordinata, nell'eventuale ipotesi in cui dovesse essere accertata l'irrituale notifica degli atti interruttivi ovvero l'intervenuta prescrizione del credito, si chiede la compensazione integrale delle spese di lite tra e controparte, attesa l'estraneità dell'Ente alla CP_1
fase esecutiva e di notifica, con conseguente imputazione delle spese a carico dell'
[...]
.” Controparte_8
Si è costituiva anche l il quale evidenziava che il credito vantato era relativo ai “premi CP_2
fissi per il titolare artigiano relativi alle autoliquidazioni 2015/2016 e 2016/2017”; eccepiva la
“DECADENZA OPPOSIZIONE MOTIVI SOSTANZIALI E FORMALI” per non essere stato il ricorso promosso nel termine di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 46/99; rilevava che l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella non poteva essere eccepita in virtù della suddetta decadenza e che “per quanto riguarda la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento è onere di produrre la documentazione che provi Controparte_9
l'interruzione della prescrizione”.
Chiedeva quindi “Piaccia a codesto Ecc.mo TRIBUNALE rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari. In caso di annullamento delle cartella di pagamento si chiede che la società ricorrente sia condannata al pagamento, in favore dell' del debito contributivo portato dalla cartella suddette. In subordine ove venisse accertata CP_2 la prescrizione di una o più cartelle esattoriali per fatto imputabile all'Agente di Riscossione condannare quest'ultimo a corrispondere le spese del giudizio anche nei confronti di tutte le parti del giudizio con compensazione delle stesse tra l' e la società ricorrente” CP_2
Instaurato il contraddittorio e non essendosi costituita nell'udienza di discussione del CP_3
24.9.2025 il Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 e 421 cpc rendeva nei confronti del resistente contumace, ordinanza di esibizione di copia degli atti presupposti alla intimazione opposta.
Si è quindi tardivamente costituito l'agente della riscossione il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva appartenendosi quest'ultima agli enti impositori, rilevava che le cartelle indicate dal ricorrente erano state correttamente notificate ed evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dovendosi nel computo del relativo termine tenere conto della sospensione prevista dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covdi-19.
Chiedeva pertanto “Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
1) Dichiarare infondata e/o inammissibile in fatto e in diritto l'opposizione avversa. 2) Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio. 3) In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere l'opposizione per vizi imputabili all'Ente Impositore (id est mancata notifica avvisi di addebito) accertata la mancanza di legittimazione passiva di e la mancanza di responsabilità, CP_3
tenere indenne da qualsiasi spesa e dunque compensare le spese del giudizio tra la ricorrente CP_3
e ” CP_3
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei soli documenti depositati dalle parti;
CP_3
non ha adempiuto la ordinanza di esibizione.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24,
25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019); Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie tuttavia nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti.
L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto volta ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto degli enti impositori al recupero dei crediti de quibus, per intervenuta prescrizione degli stessi.
Ciò posto in punto di qualificazione della proposta opposizione, nel merito essa è fondata nei limiti di seguito specificati
Risultano presupposti alla contestata intimazione di pagamento gli atti di seguito specificati dei quali pure si indica la data di notifica:
Con riferimento ai crediti : CP_2
1) cartella di pagamento n. 29920170007399878000 notificata il 20.10.2017
2) cartella di pagamento n. 29920170014279959000 notificata il 23.01.2018;
con riferimento ai crediti CP_1
3) avviso di addebito n. 59920160000381626000 notificato il 31.05.2016;
4) avviso di addebito n. 59920160001952720000 notificato il 17.12.2016;
5) avviso di addebito n. 59920170000895937000 notificato il 26.10.2017;
6) avviso di addebito n. 59920180000540492000 notificato il 26.06.2018;
7) avviso di addebito n. 59920180002707392000 notificato il 12.02.2019;
8) avviso di addebito n. 59920190001173178000 notificato il 19.07.2019;
9) avviso di addebito n. 59920190002780866000 notificato il 13.12.2019;
10) avviso di addebito n. 59920210000560758000 notificato il 23.11.2021;
Nonostante la costituzione di non risultano depositati atti interruttivi successivi alle CP_3
date di notificazione su specificate per ciascun atto impositivo.
Tale circostanza rende ultronea la verifica della regolarità della notificazione degli atti indicati ai numeri da 1) a 6) che precedono.
Ed invero pur ammettendo la regolarità di dette notificazioni, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta il termine di prescrizione era ampiamente decorso pur considerando la sospensione della decorrenza disposta dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.
Diverso discorso va invece effettuato con riferimento agli avvisi di addebito indicati nei numeri da 7) a 10) che precedono.
Dai documenti depositato dall' al momento della propria costituzione in giudizio si CP_1
evince che:
(7) l'avviso di addebito n. 59920180002707392000 del 07 dicembre 2018 risulta notificato tramite raccomandata n.68953925630-4 con plico restituito al mittente per compiuta giacenza previo avviso di giacenza del 9.01.2019;
(8) l'avviso di addebito n. 59920190001173178000 del 24.6.2019 risulta notificato tramite raccomandata n. 68955807351-8 il 19.07.2019 con plico postale consegnato a mani della figlia della destinataria;
(9) l'avviso di addebito n. 59920190002780866000 del 9 novembre 2019 risulta notificato tramite raccomandata n. 68957240731-7 il 13.12.2019 con plico consegnato a mani del destinatario;
(10) l'avviso di addebito n. 59920210000560758000 del 23 ottobre 2021 risulta notificato tramite raccomandata n. 68980134222-4 il 23.11.2021 con plico postale consegnato a mani del destinatario.
In ordine alla regolarità di dette notificazioni parte ricorrente nell'udienza del 24.9.2025 - immediatamente successiva alla costituzione dell' ed al deposito della produzione CP_1
documentale- nulla ha specificamente contestato, eccepito o dedotto con la conseguenza che applicato il termine di sospensione di cui alla citata decretazione d'urgenza (come determinato dal combinato disposto degli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 d.lgs. 159/2015), il termine di prescrizione al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento non era decorso.
Risultano pertanto dovuti i contributi indicati negli avvisi specificati ai numeri da 7) a 10) che precedono atteso che il termine di prescrizione non era interamente decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come determinato tenuto conto degli importi degli atti contestati si liquidano in favore di parte ricorrente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 4.636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute da compensare in ragione della metà tenuto conto del parziale rigetto della domanda da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In considerazione delle ragioni della decisione, condanna in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' e dell' delle spese del CP_1 CP_2
presente giudizio che liquida in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in Euro 4.636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti, in favore di ciascuno dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la Parte_1
intimazione di pagamento n. 29920259006778345/000 notificata in data 05.6.2025 dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 29920170007399878000 e n.
29920170014279959000 ed agli avvisi di addebito nn. 59920160000381626000;
59920160001952720000, 59920170000895937000, 59920180000540492000;
- condanna l' e l' in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida, in complessivi €
4,636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da compensare in misura della metà e da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_3
dell' e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese di CP_1 CP_2
lite che liquida, in complessivi € 4.636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti, in favore di ciascuno di essi enti impositori.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1999 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO;
per parte resistente dall'avv. RIZZO ANTONINO;
per parte resistente CP_1 CP_2 dall'avv. DI VINCENZO Giovanni Battista e per parte resistente tardivamente costituitasi CP_3 dall'avv. AG SI LE i quali tutti hanno insistito nei rispetti atti
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1999 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
(CF ) - in Controparte_4 P.IVA_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. RIZZO ANTONINO,
resistente
E di
Controparte_5
(CF ) – in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] P.IVA_2 CP_2
giudizio con l'avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA, resistente
E di
CF , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6 P.IVA_3
AG SI LE , giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “IN
VIA PRELIMINARE: - DICHIARARE la propria competenza per materia in relazione all'intimazione di pagamento n. 29920259006778345/000 notificata in data 05.06.2025 (All. n.01), tramite lettera raccomandata a/r, con la quale si intimava il pagamento di complessivi € 69.735,56 parte dei quali relativi alle seguenti cartelle di pagamento che oggi si impugnano: 1) Cartella n.
29920170007399878000 notificata il 20.10.2017 di € 451,74 da;
2) Cartella n. CP_2
29920170014279959000 notificata il 23.01.2018 di € 2.286,38 da;
3) Cartella n. CP_2
59920160000381626000 notificata il 31.05.2016 di € 2.777,12 da 4) Cartella n. CP_7
59920160001952720000 notificata il 17.12.2016 di € 2.751,72 da 5) Cartella n. CP_7
59920170000895937000 notificata il 26.10.2017 di € 5.530,61 da 6) Cartella n. CP_7
59920180000540492000 notificata il 26.06.2018 di € 4.164,64 da 7) Cartella n. CP_7
59920180002707392000 notificata il 12.02.2019 di € 2.788,14 da 8) Cartella n. CP_7
59920190001173178000 notificata il 19.07.2019 di € 2.789,49 da 9) Cartella n. CP_7
59920190002780866000 notificata il 13.12.2019 di € 2.731,09 da 10) Cartella n. CP_7
59920210000560758000 notificata il 23.11.2021 di € 3.757,81 da per un totale, oggetto CP_7
di impugnazione, pari ad euro 30.028,74. - SOSPENDERE, anche con decreto inaudita altera parte,
l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 29920259006778345/000 notificata in data 05/06/2025, per tutte le ragioni dedotte in parte motiva della presente opposizione e, in ogni caso, - FISSARE udienza di comparizione delle parti;
NEL MERITO: - ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati pretesi dagli Enti Impositori e ovvero da - CP_2 CP_1 CP_3
ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata dichiarandola priva di effetti ovvero illegittima, inefficace e/o inesistente in relazione alle cartelle oggi impugnate - ACCERTARE E DICHIARARE che le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata non sono dovute dall'odierno ricorrente dichiarandola, con qualsiasi statuizione, priva di effetti ovvero illegittima, inefficace e/o inesistente in relazione alle cartelle impugnate - CONDANNARE parte opposta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e successive occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Dopo aver premesso di aver ricevuto la notificazione in data 05.6.2025 a mezzo posta raccomandata della intimazione di pagamento n. n. 29920259006778345/000, proponeva formale opposizione eccependo “A) Nullità delle cartelle di pagamento derivante dalle omesse notifiche degli atti presupposti”; “B) Prescrizione dei crediti”; “C) Nullità del provvedimento per l'inesistenza della notifica ai sensi dell'art. 26 D.P.R n. 602/1973”; “D) Illegittimità della sanzioni applicate”.
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente. CP_1
Evidenziava (e documentava) che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta erano stati regolarmente notificati, che gli eventuali atti interruttivi successivi a dette notifiche erano nella esclusiva disponibilità dell'agente della riscossione cui pure era stata chiesta copia della relativa documentazione;
che nel computo del termine di prescrizione doveva comunque tenersi conto “del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria per il covid19 dal
08/03/2020 al 31/08/2021”.
Chiedeva pertanto “Voglia il G.d.L., contrariis reiectis: - disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione in capo ad degli atti richiamati in narrativa e relativi Controparte_8
al presente giudizio. In via subordinata, nell'eventuale ipotesi in cui dovesse essere accertata l'irrituale notifica degli atti interruttivi ovvero l'intervenuta prescrizione del credito, si chiede la compensazione integrale delle spese di lite tra e controparte, attesa l'estraneità dell'Ente alla CP_1
fase esecutiva e di notifica, con conseguente imputazione delle spese a carico dell'
[...]
.” Controparte_8
Si è costituiva anche l il quale evidenziava che il credito vantato era relativo ai “premi CP_2
fissi per il titolare artigiano relativi alle autoliquidazioni 2015/2016 e 2016/2017”; eccepiva la
“DECADENZA OPPOSIZIONE MOTIVI SOSTANZIALI E FORMALI” per non essere stato il ricorso promosso nel termine di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 46/99; rilevava che l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella non poteva essere eccepita in virtù della suddetta decadenza e che “per quanto riguarda la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento è onere di produrre la documentazione che provi Controparte_9
l'interruzione della prescrizione”.
Chiedeva quindi “Piaccia a codesto Ecc.mo TRIBUNALE rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari. In caso di annullamento delle cartella di pagamento si chiede che la società ricorrente sia condannata al pagamento, in favore dell' del debito contributivo portato dalla cartella suddette. In subordine ove venisse accertata CP_2 la prescrizione di una o più cartelle esattoriali per fatto imputabile all'Agente di Riscossione condannare quest'ultimo a corrispondere le spese del giudizio anche nei confronti di tutte le parti del giudizio con compensazione delle stesse tra l' e la società ricorrente” CP_2
Instaurato il contraddittorio e non essendosi costituita nell'udienza di discussione del CP_3
24.9.2025 il Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 e 421 cpc rendeva nei confronti del resistente contumace, ordinanza di esibizione di copia degli atti presupposti alla intimazione opposta.
Si è quindi tardivamente costituito l'agente della riscossione il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva appartenendosi quest'ultima agli enti impositori, rilevava che le cartelle indicate dal ricorrente erano state correttamente notificate ed evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dovendosi nel computo del relativo termine tenere conto della sospensione prevista dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covdi-19.
Chiedeva pertanto “Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
1) Dichiarare infondata e/o inammissibile in fatto e in diritto l'opposizione avversa. 2) Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio. 3) In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere l'opposizione per vizi imputabili all'Ente Impositore (id est mancata notifica avvisi di addebito) accertata la mancanza di legittimazione passiva di e la mancanza di responsabilità, CP_3
tenere indenne da qualsiasi spesa e dunque compensare le spese del giudizio tra la ricorrente CP_3
e ” CP_3
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei soli documenti depositati dalle parti;
CP_3
non ha adempiuto la ordinanza di esibizione.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24,
25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019); Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie tuttavia nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti.
L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto volta ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto degli enti impositori al recupero dei crediti de quibus, per intervenuta prescrizione degli stessi.
Ciò posto in punto di qualificazione della proposta opposizione, nel merito essa è fondata nei limiti di seguito specificati
Risultano presupposti alla contestata intimazione di pagamento gli atti di seguito specificati dei quali pure si indica la data di notifica:
Con riferimento ai crediti : CP_2
1) cartella di pagamento n. 29920170007399878000 notificata il 20.10.2017
2) cartella di pagamento n. 29920170014279959000 notificata il 23.01.2018;
con riferimento ai crediti CP_1
3) avviso di addebito n. 59920160000381626000 notificato il 31.05.2016;
4) avviso di addebito n. 59920160001952720000 notificato il 17.12.2016;
5) avviso di addebito n. 59920170000895937000 notificato il 26.10.2017;
6) avviso di addebito n. 59920180000540492000 notificato il 26.06.2018;
7) avviso di addebito n. 59920180002707392000 notificato il 12.02.2019;
8) avviso di addebito n. 59920190001173178000 notificato il 19.07.2019;
9) avviso di addebito n. 59920190002780866000 notificato il 13.12.2019;
10) avviso di addebito n. 59920210000560758000 notificato il 23.11.2021;
Nonostante la costituzione di non risultano depositati atti interruttivi successivi alle CP_3
date di notificazione su specificate per ciascun atto impositivo.
Tale circostanza rende ultronea la verifica della regolarità della notificazione degli atti indicati ai numeri da 1) a 6) che precedono.
Ed invero pur ammettendo la regolarità di dette notificazioni, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta il termine di prescrizione era ampiamente decorso pur considerando la sospensione della decorrenza disposta dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.
Diverso discorso va invece effettuato con riferimento agli avvisi di addebito indicati nei numeri da 7) a 10) che precedono.
Dai documenti depositato dall' al momento della propria costituzione in giudizio si CP_1
evince che:
(7) l'avviso di addebito n. 59920180002707392000 del 07 dicembre 2018 risulta notificato tramite raccomandata n.68953925630-4 con plico restituito al mittente per compiuta giacenza previo avviso di giacenza del 9.01.2019;
(8) l'avviso di addebito n. 59920190001173178000 del 24.6.2019 risulta notificato tramite raccomandata n. 68955807351-8 il 19.07.2019 con plico postale consegnato a mani della figlia della destinataria;
(9) l'avviso di addebito n. 59920190002780866000 del 9 novembre 2019 risulta notificato tramite raccomandata n. 68957240731-7 il 13.12.2019 con plico consegnato a mani del destinatario;
(10) l'avviso di addebito n. 59920210000560758000 del 23 ottobre 2021 risulta notificato tramite raccomandata n. 68980134222-4 il 23.11.2021 con plico postale consegnato a mani del destinatario.
In ordine alla regolarità di dette notificazioni parte ricorrente nell'udienza del 24.9.2025 - immediatamente successiva alla costituzione dell' ed al deposito della produzione CP_1
documentale- nulla ha specificamente contestato, eccepito o dedotto con la conseguenza che applicato il termine di sospensione di cui alla citata decretazione d'urgenza (come determinato dal combinato disposto degli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 d.lgs. 159/2015), il termine di prescrizione al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento non era decorso.
Risultano pertanto dovuti i contributi indicati negli avvisi specificati ai numeri da 7) a 10) che precedono atteso che il termine di prescrizione non era interamente decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come determinato tenuto conto degli importi degli atti contestati si liquidano in favore di parte ricorrente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 4.636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute da compensare in ragione della metà tenuto conto del parziale rigetto della domanda da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In considerazione delle ragioni della decisione, condanna in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' e dell' delle spese del CP_1 CP_2
presente giudizio che liquida in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in Euro 4.636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti, in favore di ciascuno dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la Parte_1
intimazione di pagamento n. 29920259006778345/000 notificata in data 05.6.2025 dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 29920170007399878000 e n.
29920170014279959000 ed agli avvisi di addebito nn. 59920160000381626000;
59920160001952720000, 59920170000895937000, 59920180000540492000;
- condanna l' e l' in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida, in complessivi €
4,636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da compensare in misura della metà e da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_3
dell' e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese di CP_1 CP_2
lite che liquida, in complessivi € 4.636,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti, in favore di ciascuno di essi enti impositori.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo