Articolo 44 bis della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 44Articolo 45
Versione
21 dicembre 1961
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Versione
22 dicembre 1964
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Versione
30 maggio 1967
Art. 44-bis. ((Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue))
La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, ne' con l'indennita' di disoccupazione.
L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e puo' essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.
Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennita' di disoccupazione prevista dall' articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 , l'importo delle indennita' non cumulabili con l'assegno predetto verra' trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtu' dell' articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. (12)
-------------------- AGGIORNAMENTO (12) La 9 novembre 1961, n. 1240, come modificata dalla L. 25 novembre 1964, n. 1266 , ha disposto (con l'art. 7) che "L'ammontare dell'assegno di collocamento previsto dall' articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima e' elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue".
Entrata in vigore il 30 maggio 1967