Articolo 59 della Legge 18 marzo 1968, n. 313
Articolo 58Articolo 60
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21 aprile 1968
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7 febbraio 1980
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5 maggio 1994
Art. 59. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 (14) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 30 gennaio 1980 n. 9 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980 n. 36) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L". --------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 28 aprile 1994 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell' art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma"."
Entrata in vigore il 5 maggio 1994
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