Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2012, n. 11776
CASS
Sentenza 12 luglio 2012

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Il datore di lavoro ha l'obbligo di attivare correttamente il procedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni una volta appurata la sussistenza delle condizioni legittimanti ed è tenuto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164 del 1975, a corrispondere ai lavoratori l'equivalente dell'integrazione salariale non percepita, ove non provi che l'inadempimento dell'obbligo di corretta attivazione (nella specie, per erronea formulazione della domanda amministrativa) non gli è imputabile ex art. 1218 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2012, n. 11776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11776
    Data del deposito : 12 luglio 2012

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