Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
Il datore di lavoro ha l'obbligo di attivare correttamente il procedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni una volta appurata la sussistenza delle condizioni legittimanti ed è tenuto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164 del 1975, a corrispondere ai lavoratori l'equivalente dell'integrazione salariale non percepita, ove non provi che l'inadempimento dell'obbligo di corretta attivazione (nella specie, per erronea formulazione della domanda amministrativa) non gli è imputabile ex art. 1218 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2012, n. 11776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11776 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURZIO IE - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23631-2010 proposto da:
ITALKALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO FIORENTINO N. 41, presso lo studio dell'avvocato CARMELO FABRIZIO FERRARA, rappresentata e difesa dall'avvocato INFANTINO LORENZO SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 29, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA VALENZANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCÌ GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/02/2010 R.G.N. 821/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO IE propose appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Palermo che gli aveva respinto la domanda volta a conseguire dalla datrice di lavoro LK s.p.a. il risarcimento del danno patito per non aver goduto del trattamento straordinario di integrazione salariale nel periodo giugno 1995 - aprile 1996.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda in quanto aveva ritenuto che sussisteva solo un interesse legittimo al conseguimento del suddetto trattamento e che difettava la prova che lo stesso sarebbe stato concesso nell'ipotesi in cui la domanda fosse stata avanzata dalla predetta datrice di lavoro anche per il ricorrente. Con sentenza del 14/1 - 15/2/2010 la Corte d'appello di Palermo - sezione lavoro ha riformato tale decisione ritenendo che il mancato accoglimento dell'integrazione salariale era riconducibile alla condotta inadempiente della società appellata, posto che la medesima si era vista respingere in sede amministrativa anche il ricorso avverso il provvedimento sfavorevole dell'Inps, non avendo provveduto a chiedere autonomamente il trattamento per gli addetti all'area servizi di Palermo, tra i quali rientrava il ricorrente, ed avendolo, invece, formulato erroneamente insieme alla richiesta di proroga del trattamento di C.I.G.S. di cui erano già beneficiari altri lavoratori.
Conseguentemente la società appellata è stata condannata al risarcimento dei danni commisurati all'importo complessivo delle prestazioni non percepite dall'LO per un totale di Euro 8093,42, detratta la somma già erogatagli di Euro 501,40, oltre accessori di legge.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso LK s.p.a. che affida l'impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso l'LO. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 164 del 1975, art. 7, della L. n. 223 del 1991, art. 1, degli artt. 1218, 1256 e 1463 cod. civ. e dell'art. 12 disp. gen. (violazione art. 360 c.p.c., n. 3) Attraverso tale motivo la difesa della società ricorrente, dopo aver evidenziato che il fermo produttivo dei comparto dei sali minerali, di cui l'Area di servizio di Palermo faceva parte, era stato determinato da fatto non imputabile all'LK s.p.a., fa rilevare che il giudice d'appello ha riconosciuto alla controparte il diritto al risarcimento del danno commisurato al mancato godimento del trattamento di CIGS esclusivamente sul presupposto che la datrice di lavoro aveva colpevolmente errato a formulare la domanda di concessione di tale trattamento. Ciò non costituirebbe, però, a suo giudizio, una forma di inadempimento, in quanto, diversamente, il medesimo giudicante avrebbe dovuto condannarla alla corresponsione del trattamento stesso.
Quindi, secondo tale assunto, la sospensione dell'LO dal servizio a decorrere dal 31/5/1995 avvenne a seguito di definitiva cessazione dell'attività produttiva nel comparto dei Sali alcalini/potassici, di cui l'Area dei servizi di Palermo faceva parte e nella quale il medesimo lavorava, cessazione determinata, per quanto accertato dalla Corte d'appello con la decisione n. 146/2000, per fatto imputabile alla Regione siciliana.
Nel contempo la stessa difesa osserva che non si trattò di omessa presentazione della domanda diretta al conseguimento del trattamento di CIGS, bensì di presentazione della stessa unitamente alla richiesta di proroga del trattamento di cigs del quale erano beneficiari altri lavoratori, per cui non era ravvisabile nella fattispecie la violazione della L. n. 164 del 1975, art.
7. D'altra parte, il motivo per il quale il controricorrente, pur facendo parte dell'Area servizi, non era stato incluso in origine tra i lavoratori da collocare in CIGS era dipeso esclusivamente dalla decisione della società di continuare a versargli dal 4/10/93 al 31/5/95 l'intero trattamento retributivo, ragione per cui era stato possibile formulare per la prima volta la domanda che lo riguardava ai fini dell'accesso alla Cigs solo assieme a quella di proroga del trattamento in precedenza concesso per gli altri dipendenti già sospesi dal servizio a decorrere dal 4/10/1993.
In definitiva, non era stato possibile includere l'LO nell'elenco degli altri lavoratori avviati alla CIGS in quanto il medesimo non era stato sospeso dal servizio prima del 31/5/95, per cui la Corte d'appello aveva omesso di valutare, con un giudizio di prognosi postuma, se in caso di autonoma presentazione della domanda per il periodo decorrente dal 31/5/95 la stessa sarebbe stata accolta sulla base della lettera di sospensione dell'attività del 30/5/95;
invece, erroneamente, il giudice d'appello aveva dato per scontato che la colpa della parte datoriale era dipesa dalla mancata formulazione di un'autonoma domanda di trattamento di CIGS per l'LO, mentre se avesse correttamente interpretato la normativa di riferimento avrebbe avuto modo di accertare che un'istanza di ammissione alla CIGS a decorrere dal 31/5/95, sulla base della "causa integrabile" rappresentata dalla sospensione definitiva dell'attività produttiva dell'Area Servizi per fatto imputabile alla Regione, non avrebbe potuto avere esito favorevole.
2. Col secondo motivo è lamentata l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la causa (art.360 c.p.c., n. 5). La lamentata omissione risiederebbe nel fatto che la Corte d'appello non avrebbe motivato in ordine alla condizione fondamentale per l'accoglimento della domanda risarcitoria, vale a dire quella di verificare se la causa di sospensione del rapporto indicata nella lettera del 30/5/95 rientrava tra le cosiddette "cause integrabili" previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 1 e se la stessa sospensione poteva essere considerata in maniera tale da lasciar presumere che l'istanza di CIGS, se correttamente presentata, sarebbe stata accolta.
3. Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L.R. siciliana 1 settembre 1993, n. 25, art. 28, commi 3 quinquies e sexies, così come autenticamente interpretato dalla L.R.
19 dicembre 1995, n. 84, art. 5, della L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 32, e dell'art. 12 disp. gen..
Si contesta, in tal caso, la parte della motivazione della sentenza attraverso la quale è stata ritenuta infondata la tesi difensiva della società secondo cui l'appellante non aveva diritto al risarcimento dei danni in quanto avrebbe dovuto essere utilizzato dall'Amministrazione regionale in lavori socialmente utili col pagamento della relativa indennità.
Con tale motivazione, oggetto di contestazione, la Corte territoriale ha rilevato che la società non aveva spiegato il motivo per il quale aveva, comunque, chiesto l'ammissione dell'LO e degli altri lavoratori alla cassa integrazione, tanto che in seguito aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto e, in ogni caso, l'impiego dell'appellante e degli altri dipendenti in lavori socialmente utili non escludeva per gli stessi la possibilità di accesso al trattamento di cassa integrazione.
Sostiene, invece, la ricorrente che un'attenta lettura della normativa regionale di riferimento di cui in premessa ed in particolare della norma di cui alla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 32 avrebbe dovuto indurre a ritenere che, se l'ex dipendente dell'LK non avesse beneficiato della cigs, la Regione avrebbe dovuto versargli l'intero trattamento economico goduto prima della sospensione.
Una tale interpretazione riceve conforto, secondo la ricorrente, dall'ulteriore precisazione contenuta nella stessa norma per la quale il trattamento complessivo da parte della Regione si doveva ritenere corrisposto anche a titolo di anticipazione della CIGS ove la stessa fosse stata accordata. Si aggiunge che la correttezza di una tale prospettazione scaturisce anche dal fatto che l'intimato era stato impiegato, in applicazione della L.R. n. 25 del 1993, art. 28, comma 3 quinquies, in lavori socialmente utili dal 18/7/96 sino al suo prepensionamento, avvenuto il 22/9/97 ai sensi della L.R. n. 8 del 1995, ed in quel periodo aveva percepito il trattamento economico previsto dalla L.R. n. 33 del 1996, art. 32, pur non essendo stato ammesso alla Cigs.
Infine, era indubbio che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 del 1995, art. 1, che introduceva i commi 3 quinquies e sexies all'art. 28 della L.R. n. 25 del 1993, così come autenticamente interpretati dalla L.R. n. 84 del 1995, art. 5, la Regione aveva l'obbligo di utilizzare, immediatamente dopo la loro sospensione, gli ex-lavoratori della LK s.p.a., compresi quelli dell'Area Servizi, in servizi socialmente utili, versando loro il trattamento economico di cui alla L.R. n. 33 del 1996, art. 32.
Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, posto che la tematica ad essi sottesa è la medesima, seppur affrontata sotto diversi aspetti.
Ebbene, entrambi i motivi sono infondati.
Invero, la Corte d'appello è pervenuta al convincimento, basato sul contenuto del ricorso amministrativo della società LK s.p.a. avverso il diniego del trattamento di cassa integrazione, che il mancato accoglimento dell'integrazione salariale era riconducibile alla condotta inadempiente della società appellata. Infatti, quest'ultima si era vista respingere in sede amministrativa anche il ricorso, proposto peraltro ad organo incompetente, avverso il provvedimento sfavorevole dell'Inps, in quanto non aveva provveduto a chiedere autonomamente il trattamento per gli addetti all'area servizi di Palermo, tra i quali rientrava il ricorrente. In effetti, la richiesta riguardante l'LO era stata formulata erroneamente insieme a quella diretta alla proroga del trattamento di C.I.G.S. di cui erano già beneficiari altri lavoratori. Al riguardo è bene ricordare che la L. 20 maggio 1975, n. 164, art.7, contenente provvedimenti per la garanzia del salario, nel disciplinare il procedimento di integrazione salariale ordinaria prevede quanto segue: - "Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita".
Nè va trascurato che si è già avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 3125 del 7/5/1983) che "in base alla disciplina dettata dal D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, dal D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 e per il settore dell'edilizia dalla L. 3 febbraio 1963, n. 77, l'ammissione al beneficio della integrazione salariale, previsto come normale conseguenza delle situazioni di legittima riduzione o sospensione dell'attività aziendale, è subordinata a valutazioni amministrative e ad eventuali condizionamenti discrezionali. Pertanto, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia disposto la sospensione e l'integrazione salariale non sia stata autorizzata, la pretesa dei lavoratori alla corresponsione di un trattamento economico da parte del datore di lavoro non può fondarsi che sull'accertamento dell'insussistenza dei presupposti legittimanti la sospensione, salvo - anche a norma della L. 20 maggio 1975, n. 164, art.
7 - l'obbligo dello stesso datore di lavoro di risarcire il danno (mediante corresponsione di una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita) ai dipendenti ai quali egli, in presenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, abbia impedito l'acquisizione del diritto all'integrazione, omettendo o ritardando l'attivazione del relativo procedimento amministrativo. Si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 3144 del 22/5/1982) che "nel caso di mancato accoglimento della domanda del datore di lavoro diretta al provvedimento di ammissione al meccanismo di pagamento della integrazione salariale, la sospensione temporanea dell'attività dell'imprenditore ed il conseguente mancato pagamento della retribuzione ai lavoratori per la durata di tale sospensione non da luogo a responsabilità dell'imprenditore L. 20 maggio 1975, n. 164, ex art. 7 (provvedimenti per la garanzia del salario), che concerne il caso di omissione o di tardività della domanda, ma configura una ipotesi di inadempimento del datore di lavoro, la cui non imputabilità deve essere provata dal datore di lavoro medesimo secondo la regola generale di cui all'art. 1218 cod. civ., senza che possa rilevare il fatto della presentazione della domanda ed il relativo esito". Era, quindi, onere della datrice di lavoro provare ex art. 1218 c.c. la non imputabilità del proprio inadempimento, così come individuato dal giudice d'appello, in quanto tra i suoi obblighi datoriali rientrava anche quello di attivarsi correttamente per l'avvio del procedimento di ammissione alla cassa integrazione, una volta appurata la sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso ad un tale trattamento.
L'inadempimento è, infatti, consistito, secondo la corretta ricostruzione operata dalla Corte, nella erronea formulazione della domanda in sede amministrativa, in quanto la stessa non era stata proposta dalla società autonomamente per l'odierno intimato, bensì unitamente alla diversa domanda di proroga del trattamento di cigs che riguardava altri dipendenti, e ciò aveva determinato il rigetto dell'istanza, a nulla valendo il successivo ricorso. D'altra parte, dalla sentenza impugnata si ricava che era stata la stessa LK ad aver ammesso, nella sede del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di rigetto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps, che i lavoratori dell'Area servizi di Palermo avevano anch'essi diritto all'integrazione salariale, per cui a nulla rilevano le odierne censure attraverso le quali, nel tentativo di superare l'ostacolo dell'accertata presentazione tardiva ed irregolare della domanda di cigs per l'LO, si cerca di accreditare la presunta necessità di un giudizio di prognosi postuma ad opera del giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto valutare se in caso di autonoma presentazione della domanda per il periodo decorrente dal 31/5/95 la stessa sarebbe stata accolta sulla base della lettera di sospensione dell'attività del 30/5/95.
Anche per quel che concerne il terzo motivo di doglianza non può che rilevarsene l'infondatezza per le seguenti ragioni: - Anzitutto, per quel che in questa sede interessa, i commi 3-quinquies e 3-sexies dell'art. 28, L.R. n. 25 del 1993, come aggiunti, assieme ad altre integrazioni, dalla L.R. n. 8 del 1995, art. 1, (recante norme per l'applicazione della L.R. 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'LK, addetti al comparto dei Sali alcalini), testualmente così recitano: "3-quinquies - L'Amministrazione regionale, anche a mezzo del Corpo regionale delle miniere, è autorizzata ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.A. ITALKALI che, non avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale previsti dal comma 3, hanno i requisiti per fruire delle provvidenze previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi lavoratori, che maturino le condizioni di età o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili, sono applicabili i benefici previsti dai commi 2 e 3". "3-sexies. - Per le finalità del comma 3-quinquies è iscritto apposito capitolo nel bilancio della Regione da utilizzare per far fronte all'onere integrativo conseguente, da calcolarsi in misura corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta ed il trattamento straordinario di integrazione salariale attribuito a ciascun dipendente".
Successivamente, il legislatore regionale con la L.R. n. 33 del 1996, art. 32, al comma 1 ha disposto che: "1. Per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla L.R. 10 gennaio 1995, n. 8, art. 1, comma 3 quinquies, e successive modifiche ed integrazioni per il trattamento economico previsto dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 in favore dei lavoratori impiegati nei progetti medesimi, l'onere relativo è a carico dell'Amministrazione regionale. Ai predetti lavoratori l'integrazione prevista dalla citata L.R. n. 8 del 1995, art. 1, comma 3-sexies, è concessa fino alla concorrenza dell'ultima retribuzione goduta da ogni singolo lavoratore. Il trattamento economico complessivo di cui al presente comma si deve intendere corrisposto a titolo di anticipazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove accordato dallo Stato.....". Dalla lettura di tali norme si ricava, dunque, che è stato previsto un onere integrativo a carico della Regione in favore dei dipendenti dell'LK nelle summenzionate ipotesi individuate dalla stessa legislazione regionale, onere da calcolarsi in misura corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta ed il trattamento straordinario di integrazione salariale attribuito a ciascun dipendente che, a sua volta, è prevista fino alla concorrenza dell'ultima retribuzione goduta;
tale trattamento è, inoltre, da intendersi corrisposto a titolo di anticipazione di quello straordinario di integrazione salariale, ove accordato dallo Stato. Orbene, un tale intervento di tipo integrativo non può di certo rivestire, come pretenderebbe la ricorrente, carattere sostituivo del suo obbligo risarcitorio, obbligo cui la medesima è tenuta in qualità di parte datoriale una volta in cui è stata accertata la sua inadempienza in seno alla procedura diretta al conseguimento in favore del predetto dipendente del trattamento di integrazione salariale cui quest'ultimo poteva legittimamente aspirare. Nè può sostenersi, come vorrebbe la ricorrente, che l'utilizzazione dei lavoratori in l.s.u. implichi la perdita del trattamento di cigs, atteso che il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, convenuto nella L. n. 451 del 19 luglio 1994, in materia di lavori socialmente utili, stabilisce che "l'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario e di Euro 50,00 per esborsi, nonché I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012