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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice, dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado al n. 4783 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2022 avente per oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.,
TRA
(c.f./p.i.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Valentino Torricelli
Attrice - opposta E
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Carrieri e Parte_2 Bruno Maviglia,
convenuta - opponente NONCHE' (c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Vacca Parte_3
altro convenuto - litisconsorte
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che introduceva il giudizio di merito Controparte_3 dell'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi promossa con atto di pignoramento n. 10620223220000060004, a sua volta conseguente alla cartella di pagamento n. 10620200002435417000;
rilevato che si costituiva in giudizio l' contestando le avverse Controparte_1 pretese;
rilevato che si costituiva anche il di terzo pignorato nei cui confronti CP_2 CP_2 era stata disposta l'integrazione del contraddittorio, il quale si rimetteva sostanzialmente alle determinazioni del Tribunale;
rilevato che con note di trattazione scritta depositate il 3 ottobre 2025, Controparte_3
dichiarava che l' aveva presentato domanda di
[...] Controparte_1 rottamazione quater a seguito della quale l' aveva revocato il pignoramento presso CP_3 terzi;
rappresentava, pertanto, che poteva dichiararsi cessata la materia del contendere;
rilevato che , con deposito del 15 ottobre 2025, allegava la Controparte_1 nota di di comunicazione delle somme dovute, in relazione CP_3 Controparte_3 alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) presentata dalla cooperativa, nonché la prova del pagamento del 6 settembre 2023 della somma pari ad € 2.696,33, corrispondente alla prima rata del debito di cui alla cennata nota;
la parte debitrice, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato estinto il giudizio;
rilevato che il D.L. n. 84 del 17 giugno 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 30 luglio 2025, ha introdotto l'art. 12 bis - quale norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata - secondo cui “l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, Controparte_3 in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”; rilevato, pertanto, che è stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti previsti per la dichiarazione di estinzione disciplinata dalle cennate disposizioni normative, posto che dalla cennata nota di emerge anche l'avvenuta richiesta di Parte_1 adesione alla definizione agevolata (circostanza, peraltro, pacifica fra parte creditrice e debitrice); rilevato che ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, in applicazione dei principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10198/2018, Cass. 24083/2018, Cass. n. 7107/2019); P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Taranto, 23 dicembre 2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
TRA
(c.f./p.i.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Valentino Torricelli
Attrice - opposta E
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Carrieri e Parte_2 Bruno Maviglia,
convenuta - opponente NONCHE' (c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Vacca Parte_3
altro convenuto - litisconsorte
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che introduceva il giudizio di merito Controparte_3 dell'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi promossa con atto di pignoramento n. 10620223220000060004, a sua volta conseguente alla cartella di pagamento n. 10620200002435417000;
rilevato che si costituiva in giudizio l' contestando le avverse Controparte_1 pretese;
rilevato che si costituiva anche il di terzo pignorato nei cui confronti CP_2 CP_2 era stata disposta l'integrazione del contraddittorio, il quale si rimetteva sostanzialmente alle determinazioni del Tribunale;
rilevato che con note di trattazione scritta depositate il 3 ottobre 2025, Controparte_3
dichiarava che l' aveva presentato domanda di
[...] Controparte_1 rottamazione quater a seguito della quale l' aveva revocato il pignoramento presso CP_3 terzi;
rappresentava, pertanto, che poteva dichiararsi cessata la materia del contendere;
rilevato che , con deposito del 15 ottobre 2025, allegava la Controparte_1 nota di di comunicazione delle somme dovute, in relazione CP_3 Controparte_3 alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) presentata dalla cooperativa, nonché la prova del pagamento del 6 settembre 2023 della somma pari ad € 2.696,33, corrispondente alla prima rata del debito di cui alla cennata nota;
la parte debitrice, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato estinto il giudizio;
rilevato che il D.L. n. 84 del 17 giugno 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 30 luglio 2025, ha introdotto l'art. 12 bis - quale norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata - secondo cui “l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, Controparte_3 in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”; rilevato, pertanto, che è stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti previsti per la dichiarazione di estinzione disciplinata dalle cennate disposizioni normative, posto che dalla cennata nota di emerge anche l'avvenuta richiesta di Parte_1 adesione alla definizione agevolata (circostanza, peraltro, pacifica fra parte creditrice e debitrice); rilevato che ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, in applicazione dei principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10198/2018, Cass. 24083/2018, Cass. n. 7107/2019); P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Taranto, 23 dicembre 2025
Il giudice
dott. Remo Lisco