Articolo 499 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 498Articolo 500
Versione
6 maggio 1952
Art. 499.
(Servizio di ronda)


Ai fini della sorveglianza sulla regolarita' dei servizi l'autorita' marittima mercantile ha facolta' di disporre servizi di renda.
Gli agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonche' gli stabilimenti e le altre opere situati nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale.
Il servizio di ronda e' eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorita' da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina, militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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