Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 13/02/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 10/12/2024, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 11/02/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 05/02/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5441 Cont. dell'anno 2020
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in viale Europa n. 64 - Monte San Biagio (LT) presso lo studio degli avv.ti Massimo BASILE e , dai quali è, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
(già Controparte_2 Controparte_3
- C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte dell'11/02/2025): “Si riportano integralmente al proprio atto di citazione, a tutti i propri scritti difensivi e alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ai verbali di udienza precisando le conclusioni ivi rassegnate delle quali ne chiedono l'integrale accoglimento con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche alla luce dell'espletata istruttoria [Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, nella persona del designando Giudice, contrariis reiectis, per tutto quanto sopra esposto, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
causati dalla calamità naturale (tornado/tromba d'aria) che si è abbattuta in data
29.10.2018 alle ore 14.00 circa sulla Città di Terracina (LT), la quale causava ingenti danni all'appartamento di proprietà del sig. sito in Parte_1
Terracina (LT), Via Fontana Vecchia n. 2 assicurato con Controparte_3
con polizza n. 51840064098, oltre che al tetto del fabbricato in cui
[...]
lo stesso è ubicato e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
in favore dell'odierno attore, al pagamento del risarcimento di tutti i danni
[...]
subiti dal sig. come indicati in premessa e ammontanti alla somma Parte_1
totale di € 22.264,15, di cui € 8.591,15 per le spese di riparazione del tetto limitatamente alla sua quota parte, già sostenute ed anticipate dall'odierno attore, ed
€ 12.430,00 più I.V.A. per le spese di ristrutturazione interna del suo appartamento dovuta ai danni provocati dalle abbondanti infiltrazioni provenienti dal tetto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro sino a quella del soddisfo.]. Questa difesa impugna e contesta tutto quanto ex avderso dedotto, prodotto ed eccepito da parte convenuta in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato e ne chiede il totale rigetto”; per parte convenuta (note scritte del 05/02/2025): “La Controparte_2
, già dichiarando di non accettare
[...] Controparte_3
il contraddittorio sulle eventuali nuove e/o emendate domande avversarie e richiamandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, nell'interesse della compagnia, insiste per le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta [Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, Prima Sezione Civile, contrariis reiectis, così giudicare: A) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, ridurre il quantŭm della domanda risarcitoria formulata dall'attore, accertando e dichiarando congrua e pienamente satisfattiva la stima del danno patrimoniale contenuta nella perizia allegata sub. all. 4 del presente atto, pari ad Euro 9.200,00 (novemila duecento/00). B) IN OGNI CASO, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate dal sig. nei confronti della Compagnia, per essere Parte_1
infondate in fatto e in diritto. C) IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le produzioni documentali così come formulate alla lettera B) del presente atto, qui da intendersi integralmente e letteralmente trascritte. D) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/11/2020, Pt_1
ha convenuto in giudizio (già
[...] Controparte_2 [...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_3
risarcimento dei danni causati all'unità immobiliare di sua proprietà dalla calamità naturale (tornado/tromba d'aria) verificatasi in data 29/10/2018 nella città di
Terracina, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 22.264,15, di cui € 8.591,15 per le spese di riparazione del tetto limitatamente alla sua quota parte (già sostenute e anticipate dall'attore) e € 12.430,00 oltre IVA per le spese di ristrutturazione interna dovuta ai danni provocati dalle abbondanti infiltrazioni provenienti dal tetto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Parte attrice, a sostegno della domanda proposta, ha dedotto di aver stipulato con la la polizza assicurativa n. n. 51840064098, Controparte_3
denominata Polizza XME Protezione, accessoria al contratto di mutuo a copertura dell'appartamento sito in Terracina (LT), Via Fontana Vecchia n. 2, con decorrenza dal 27/09/2018 al 27/09/2019.
Espone parte attrice che , nel periodo di copertura assicurativa, e precisamente in data 29/10/2018, alle ore 14:00 circa, la città di Terracina è stata colpita da una violenta calamità naturale (tornado/tromba d'aria) che ha arrecato ingenti danni all'edificio in cui è ubicato l'appartamento di provocandone la Parte_1
rottura dell'orditura in legno secondaria a sostegno delle tegole;
la caduta nel sottotetto di detriti, calcinacci e tegole ha determinato un appesantimento della controsoffittatura in cartongesso esistente nell'appartamento dell'attore,
l'avvallamento e infiltrazioni varie dovute anche alla mancanze delle tegole di copertura, portate via dal vento.
Effettuata la dovuta comunicazione alla compagnia assicurativa, la stessa ha aperto un sinistro recante n. 2018010404287700 e, nelle more della procedura, dopo aver richiesto informazioni sullo stato della pratica, ha incaricato la società Cos.
[...]
di effettuare una perizia tecnica, al fine di accertare l'entità dei danni e Controparte_4
individuare la soluzione più celere ed economica, inviata poi alla compagnia assicurativa.
Eseguiti i lavori urgenti di demolizione e ricostruzione del tetto, unitamente agli altri condomini, per la somma complessiva di € 31.620,00, l'attore ha corrisposto alla società Cos. la propria quota di € 8.591,15. Controparte_4
Risultati vani i tentativi di bonario componimento, ha invitato a mezzo PEC la a concludere una convenzione di negoziazione Controparte_3
assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014, sottoscritta in data 09.12.2019, la quale ha rappresentato di non aderire all'attivazione della procedura in quanto carente di legittimazione;
parte attrice, dunque, ritenuto sussistente il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall'evento descritto, rientrante tra quelli oggetto della polizza assicurativa n. 51840064098, ha promosso il presente giudizio formulando le domande di cui all'epigrafe.
1.1 Con atto del 02/02/2021 si è costituita in giudizio Controparte_3
la quale non ha contestato l'operatività della polizza assicurativa n.
[...]
51840064098, ma il solo quantum debeatur dell'avversa domanda, atteso che la perizia tecnica, redatta all'esito dell'istruttoria gestita dalla società dei servizi assicurativi A&A S.p.A., avrebbe stimato il danno provocato al tetto condominiale
(per la quota-parte dell'attore) e all'unità immobiliare di nella somma Parte_1 complessiva di € 9.200,00.
Contestata la valenza probatoria della fattura commerciale prodotta, trattandosi di atto di formazione unilaterale, ed evidenziato il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria, il cui importo copre l'intero danno fino al momento della liquidazione, e interessi sin dalla data del fatto generatore del danno, parte convenuta ha rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
1.2 Assegnati sulla richiesta formulata dalle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dell'udienza del 10/11/2022, il g.i. ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., limitatamente ai capitoli 3 e 6, ritenuti irrilevanti e valutativi i restanti capitoli, e disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo l'arch. e Persona_1 individuando il seguente quesito: “1) “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche, descriva il c.t.u. l'immobile oggetto di causa e verifichi - in relazione alla situazione documentata e all'evento del 29/10/2018 (tromba d'aria che ha interessato la città di
Terracina attorno alle ore 14:00 e quale fatto notorio) - la sussistenza di danni indennizzabili ai termini di polizza;
2) Verifichi in particolare, con riferimento all'appartamento dell'attore la congruità dele spese che si assumono Parte_1
effettuate per il rifacimento del tetto da parte della impresa;
3) CP_4
Quantifichi l'ammontare delle spese occorrenti alla riparazione interna dell'appartamento in relazione ai danni da infiltrazioni attualmente visibili o comunque accertabili;
4) Depositi copia della relazione anche in formato analogico”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 09/12/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato telematicamente dal predetto CTU in data 13/05/2023.
Espletata la prova orale ammessa (udienza del 05/10/2023), con ordinanza del
10/12/2024 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 13/02/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.. Con ordinanza del 14/2/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 14/2/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito sinteticamente esposte. ha agito ai fini dell'accertamento e declaratoria del diritto al Parte_1
risarcimento dei danni causati dal fenomeno atmosferico verificatosi nella città di
Terracina il 29/10/2018 alla propria abitazione, sita in Terracina, via Fontana Vecchia
n.
2. Rischio che assume essere stato assicurato dalla compagnia convenuta.
Ancorché l'operatività della polizza assicurativa nel caso di specie non sia oggetto di contestazione, pare comunque utile richiamare la seguente premessa.
L'attore ha sottoscritto la polizza denominata “XME Protezione” n.
51840064098 al fine di assicurare l'immobile di sua proprietà sito in Terracina, Via
Fontana Vecchia n. 2; il rapporto è regolato dagli articoli delle Condizioni generali e particolari di assicurazione contenute nel modulo proprietario dell'abitazione, versato in atti. Come si evince dall'art. 1 delle condizioni particolari del contratto, relativo all'oggetto delle coperture, con la sottoscrizione della richiamata polizza, il contraente acquista per sé o per conto di altri assicurati, le coperture assicurative sottostanti per proteggere l'abitazione da assicurare: assistenza, incendio fabbricato, altri eventi al fabbricato, responsabilità civile fabbricato e ricorso terzi da incendio
(doc. 2 atto di citazione).
Precisato che, ai fini della suddetta polizza, per fabbricato si intende “i locali indicati nel Modulo di Polizza o nell'Appendice contrattuale e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno. Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, solo se intercomunicante con l'abitazione stessa. Sono compresi: • le opere murarie e di finitura;
• le opere di fondazione o interrate;
• gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al AB); • gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
• gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato. Include inoltre le Dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate. Qualora si assicuri una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune”, va osservato come l'art. 2.3, relativo agli Altri eventi al fabbricato, preveda l'operatività della polizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di Polizza o nell'appendice contrattuale, nell'ipotesi in cui danni materiali e diretti al fabbricato siano causati da fenomeni atmosferici determinati dall'azione diretta e immediata di:
• vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano;
• urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento;
• precipitazioni atmosferiche.
Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
I danni dovuti al bagnamento delle parti interne del AB sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni (art.
2.3.1 delle condizioni particolari del contratto).
2.1. Nel caso di specie, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio dal CTU ing. alla cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale Per_1
riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha consentito di accertare che “Come riportato dalla documentazione in atti, il giorno 29/10/2018, dopo il verificarsi dell'evento meteorico eccezionale – tromba d'aria/tornado – che ha investito parte della costa del sud pontino e nello specifico la città di Terracina, il tetto dell'edificio
(in parte direttamente confinante con l'u.i. di proprietà della parte attrice) viene danneggiato provocando lo spostamento di tegole di copertura e parziale rottura di elementi in legno di orditura secondaria a sostegno delle tegole (rilievo fotografico allegato). A seguito di tale danno, si verificano infiltrazioni sulla controsoffittatura di cartongesso presente nell'u.i. di parte attrice (evento documentato con rilievi fotografici in atti e di cui oggi si possono verificare ancora la presenza di effetti). Le zone interne dell'u.i. che presentano maggiormente effetti dovuti agli eventi atmosferici denunciati risultano essere le controsoffittature dell'ambiente zona giorno e della camera da letto matrimoniale. Anche su porzioni di pareti dell'ambiente giorno esistono effetti postumi alla percolazione di acque di pioggia.
Nello stato di fatto la ricognizione visiva permette ancora di individuare nitidamente la zona interna e gli effetti dello stato di danno denunciato. Pertanto per quanto descritto in precedenza, lo stato di danno oggi direttamente riscontrabile risulta evidente nella gran parte della controsoffittatura realizzata (circa mq 43,00) ed in parti delle pareti interne (che anche nell'attività di risoluzione del danno controsoffittatura saranno oggetto di intervento). Altresì per il danno arrecato in copertura (che oggi per ovvi motivi risulta eliminato) non si può che prendere atto di quanto riportato e rilevato fotograficamente e allegato nel fascicolo della procedura”
(cfr. pag. 10 e 11 dell'elaborato peritale depositato telematicamente il 13/5/2023).
La caduta nel sottotetto dei detriti, calcinacci e tegole del tetto dell'edificio, che ha causato l'appesantimento, l'avvallamento nonché il distaccamento della controsoffittatura in cartongesso esistente nell'appartamento dell'attore, oltre alle infiltrazioni dovute all'assenza di tegole poste a copertura (portate via dal violento vento) è stata altresì confermata dal teste il quale ha dichiarato Testimone_1
“Faccio presente preliminarmente che fui incaricato non solo dal sig. ma Pt_1 anche dagli altri condomini dello stabile per gli interventi riparativi conseguenti alla tromba d'aria dell'ottobre 2018; l'appartamento del sig. è posto all'ultimo Pt_1
piano del fabbricato. Confermo quanto mi si legge in relazione ai danni causati dall'evento atmosferico sul tetto del palazzo e sulla controsoffittatura dell'appartamento dell'attore. Confermo che il tetto scoperchiato proprio in corrispondenza dell'appartamento del ha ovviamente causato infiltrazioni” Pt_1
(cfr. verbale udienza del 05/10/2023).
Il fenomeno atmosferico lamentato si è, dunque, verificato con un impatto negativo sull'unità immobiliare di parte attrice (sia esternamente che internamente).
Ne consegue, pertanto, che i danni lamentati sono indennizzabili in termini di polizza, circostanza, peraltro, incontestata dalle odierne parti in giudizio.
A ciò si aggiunga che la denuncia del sinistro, come si desume dalla perizia prodotta dalla convenuta, è pervenuta all'assicurazione in data 30/10/2018, vale a dire nel rispetto del termine contrattualmente previsto (“Il Contraente deve denunciare il
Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta” art.10 condizioni particolari).
2.2 Posto quanto sopra, ai fini della determinazione del danno, l'art. 13 delle condizioni particolari Modulo Proprietario dell'abitazione prevede che, in caso di danno parziale, deve essere indennizzata la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate.
È, al contrario, indennizzata la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il fabbricato distrutto, in caso di danno totale.
2.2.1 In riferimento alle spese che si assumono effettuate dall'impresa
[...]
per la riparazione del tetto, vanno richiamate le conclusioni del consulente CP_4
tecnico d'ufficio nominato, che devono essere integralmente condivise: “Un'attenta analisi documentale degli atti presenti nel fascicolo quanto uno scrupoloso esame cognitivo dello stato dei luoghi e degli effetti causati dall'evento di pioggia critica nella fine dell'ottobre 2018, porta lo scrivente ad asserire che i danni lamentati dalla parte attrice sono indennizzabili dalla polizza assicurativa “ Controparte_5
- Polizza XME Protezione” n. 51840064098 della società
[...] [...]
Va comunque indicato quanto riportato nella polizza, Controparte_3 allegato “Modulo - Proprietario dell'Abitazione, Articolo 13 “Determinazione del
Danno”: “In caso di Incendio, Altri eventi e Furto, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, fermi i limiti previsti in Polizza o nell'Appendice contrattuale: AB (Valore a nuovo) Per il fabbricato è indennizzata: a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate;
b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il AB distrutto.
Il pagamento dell'indennizzo resta tuttavia limitato, nella fase iniziale, al Valore del momento del Sinistro del AB distrutto o danneggiato: questo si calcola applicando alla stima di cui ai precedenti punti a) e b) un degrado stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso (Valore al momento del sinistro). Il supplemento dell'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima del AB a Valore a nuovo e la stima dello stesso a Valore al momento del sinistro, verrà corrisposto a condizione che la ricostruzione o la riparazione siano ultimate non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.” Tale chiarimento trova giustificazione in merito all'indennizzo del danno avutosi sulla copertura. La conseguenza dell'evento dannoso è documentabile soltanto da rilievo fotografico presente in atti e prodotto da parte attrice. L'analisi della stessa evidenzia le seguenti osservazioni da parte dello scrivente:
1. lo stato ante evento dannoso, attesta che la copertura (di consistenza circa 154,00 mq) è realizzata con una struttura di orditura primaria di travi in legno posta ad interasse di circa 1,50 m;
a tale tessitura strutturale portante risulta essere sovrapposto una sovrastruttura secondaria costituita da listelli in legno di minore sezione collocate ad un interasse di circa 40 cm (lunghezza pari agli estremi dimensionali della tegola di copertura); manto di copertura realizzato direttamente da sormonto di tegole in laterizio del tipo marsigliese;
2. lo stato documentato immediatamente dopo l'evento dannoso, vede porzione di tetto privo di tegole di copertura (per una superficie di circa mq 20,00), con l'orditura secondaria per gran parte in stato di consistenza e posa originaria;
3. lo stato post evento dannoso consiste nella demolizione di tutto il manto di copertura esistente (di orditura strutturale e finitura); la realizzazione di una nuova struttura in legno lamellare con sovrastante posa di pannelli coibentati del tipo isopan (rifiniti in estradosso con stampato lamierato a forma di tegola); fornitura e montaggio di nuova canala di gronda color rame. La ricostruzione tecnica documentale e l'analisi delle garanzie di polizza inducono a dedurre che le opere realizzate in copertura non hanno natura di riparazione e/o messa in pristino dello stato dei luoghi quo ante, ma di miglioramento e/o di realizzazione di nuova tipologia edilizia migliorativa
(rifacimento totale dell'intera copertura). Per tale motivo si ritiene che la voci di spesa a computarsi per una valutazione dello stato di danno indennizzabile sono:
1. installazione cantiere;
2. fornitura e allestimento di opere provvisionali di protezione collettiva (ponteggi) per una superficie di mq 250,00 (compresa redazione di pi.m.u.s.);
3. rimozione e smaltimento di calcinacci generati dall'area oggetto di danno per l'asportazione delle tegole di copertura (circa 20,00 mq);
4. revisione dell'intera copertura residua;
5. fornitura e posa in opera di nuove tegole del tipo marsigliesi (riferimento punto 3.);
6. revisione totale dell'intera copertura con pulizia dell'estradosso del manto di copertura;
7. smobilizzo cantiere con annessa pulizia d'area cantiere. In risposta al quesito posto dall'illustrissimo G.I., supportata dalla redazione di opportuno computo metrico estimativo che si allega alla presente10, si evidenzia che: a. importo complessivo dei lavori effettuati e contabilizzati (ricostruzione documentale presente in atti) € 31.620,00 (iva esclusa) con ripartizione della quota a carico per la parte attrice (per millesimi di appartenenza 247/1000) pari a € 7.810,14; b. importo complessivo stimato dallo scrivente pari a € 19.994,24 (iva esclusa); quota a carico attribuibile alla parte attrice (per millesimi di appartenenza 247/1000) pari ad € 4.938,57. Pertanto, da quanto verificato, esiste una non congruenza di spesa assolta per il rifacimento della copertura, in quanto ai fini delle condizioni assicurative presenti nella polizza stipulata, non si ha una spesa sostenuta per ripristino di parti danneggiate ma la sostituzione totale con nuova tipologia di copertura” (cfr. pagg. 12-15 elaborato peritale).
Risulta, dunque, accertato che le spese sostenute dall'attore per la riparazione del tetto (circostanza che ha trovato adeguato riscontro probatorio nel presente giudizio) non sono congrue rispetto all'entità dei lavori a tal fine necessari. Pertanto, la somma da riconoscere, a titolo di indennizzo, per il danno relativo al tetto dell'edificio ove si trova l'appartamento di proprietà dell'attore è pari ad €
4.938,57, a nulla rilevando che parte attrice abbia in concreto corrisposto una maggiore somma.
A tale conclusione si deve giungere avuto riguardo ai limiti inderogabili posti dalla disciplina codicistica in materia di limiti del risarcimento (art. 1905 c.c.) e di valore della cosa assicurata (art. 1908 c.c.); disciplina che assume carattere imperativo.
2.2.2 Quanto alle spese necessarie per la riparazione interna dell'appartamento in relazione ai danni da infiltrazione, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare che: “Oltre all'esistenza nella documentazione in atti di prova documentale attestante lo stato dei luoghi presente all'interno dell'appartamento di proprietà della parte attrice nel giorno dell'evento meteorico eccezionale, lo scrivente ha potuto nella fase di sopralluogo ulteriormente attestare la presenza di effetti dannosi collegati a questo episodio. Precisamente: a. nelle zone già indicate da rilievo grafico allegato, il controsoffitto della zona giorno e della camera da letto presenta lesioni lungo le zone di giunzione strutturale.
Probabilmente tale effetto nasce sia dall'aggravio di peso generatosi che dall'esposizione dei pannelli con l'acqua meteorica che ne ha generato ritiro e dilatazione;
b. in zona semicentrale della controsoffittatura (zona giorno prospiciente l'entrata principale), insiste una forte evidenza di fenomeno di infiltrazione che ha creato anche lo scrostamento della pittura applicata ed evidenti segni di ammaloramento (vedasi anche rilievo fotografico); c. nel setto divisorio portante della zona giorno sono presenti sui lati tracce (datate) di percolazione di acqua provenienti dalla zona di copertura;
d. quanto esposto al punto precedente è presente anche nelle piccole aree al piede dello stesso setto;
infatti si ravvede un alone di vecchia bagnatura e lo stesso battiscopa presente risulta essere alterato (rigonfio nella rifinitura) per forse fenomeno di imbibimento di acqua. Per tale situazione descritta occorre procedere all'operazione di riparazione, la quale dovrà essere preceduta da messa in protezione dell'arredo esistente (visto che trattasi di unità immobiliare abitata); successivamente si dovrà provvedere a:
1. smontaggio dei pannelli di controsoffittatura (incluso anche la struttura portante sottostante), previa rimozione dei diversi frutti elettrici incassati e loro messa in sicurezza;
2. montaggio di nuova controsoffittatura;
3. carteggiatura delle pareti verticali interne e della nuova opera compiuta di controsoffittatura;
4. reinstallazione dei frutti elettrici rimossi;
5. rimozione di porzione di battiscopa nella zona giorno;
6. fornitura e posa in opera di porzione di battiscopa;
7. rasatura delle superfici di nuovo controsoffitto e di pareti verticali interessate dalle operazioni di riparazione;
8. tinteggiatura delle superfici interessate dall'intervento descritto al punto 7.; In risposta al quesito posto dall'ILL.MO G.I. si redige opportuno computo metrico estimativo che si allega alla presente13. Con esso si evidenzia che la spesa complessiva stimata per la riparazione dei danni interni da infiltrazione risulta pari al € 10.411,81 (iva esclusa)” (cfr. pag.
15-17 elaborato peritale).
Le somme necessarie per il ripristino dei danni interni all'abitazione e derivanti dall'evento atmosferico verificatosi (rientrante nell'alveo applicativo della polizza sottoscritta da parte attrice), devono essere, dunque, quantificate in €
10.411,81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 15.350,38 (oltre iva nella misura di legge), a titolo di indennizzo assicurativo.
2.3. In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.. Il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione (Cass. civ., sez. III,
08/06/2023, ord. n. 16229).
Va considerato che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (Cass. civ., sez. VI, 18/02/2022, n. 5317).
Quindi trova applicazione per la determinazione concreta degli accessori il principio per cui gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno. Detti interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. civ., sez. II, 24/01/2019, n. 2037).
Gli interessi aventi natura compensativa, in tali ipotesi, spettano di diritto e vanno a cumularsi con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n.
9517/2002), poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento
(Cass. n. 11937/2002). […] Gli interessi compensativi vanno calcolati non già sulla somma rivalutata, bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto- si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio (cfr. parte motiva,
Cass. civ., sez. II, 19/01/2022, ord. n. 1627). Va chiarito che qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 c.c., verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta (Cass. n. 11975/2006). In questo caso, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere perciò calcolati dalla data della liquidazione (Cass. n. 7948/2020) (Cass. civ., sez. II, 19/01/2022, ord. n. 1627).
Ne deriva che l'importo sopra liquidato all'attualità, ai fini del calcolo di interessi e rivalutazione, va devalutato sino alla data dell'evento risarcibile
(29/10/2018) e rivalutato dalla predetta data, di anno in anno, secondo gli indici
ISTAT, sino alla data della presente decisione.
Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.
Ed infatti, con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta (Cass. civ., sez. II,
14/04/2011, n. 8507).
3. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata;
ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord.,
30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, applicati i parametri medi ridotti del 30% in relazione a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia) seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la Parte_1
(già al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 15.350,38 (oltre IVA nella Parte_1
misura di legge), a titolo di indennizzo assicurativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.3 della motivazione;
- condanna la (già Controparte_2 Controparte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore di che
[...] Parte_1 liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico della (già . Controparte_2 Controparte_3
Latina, lì 13/02/2025
Il giudice
Luca Venditto