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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1045/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9627/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033317306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033317306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170033830757000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053769376000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 dicembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di Pagamento n.° 29320249033317306000, notificata in data 05 dicembre 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29320170033830757000, relativa a tasse automobilistiche
2013, asseritamente notificata il 27 febbraio 2023, recante la somma di euro 250,04, la cartella n.
29320210053769376000, relativa a tasse automobilistiche 2015, asseritamente notificata il 18 marzo 2023, recante la somma di euro 259,06 e
contro
Agenzia delle Entrate-SS.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Prescrizione del credito azionato
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. Pertanto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione i seguenti tributi portati dalle rispettive cartelle di pagamento devo essere dichiarati prescritti.
2) Omessa notifica degli atti prodromici
Contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, nessun atto prodromico, alla Intimazione di Pagamento n.
° 29320249033317306000 notificata in data 05.12.2024 è stato mai notificato all'odierno esponente, che, occorre precisare, ha appreso la circostanza solo dall'avverso provvedimento impugnato. La mancata notifica dell'atto “presupposto” causa la nullità dell'atto successivo.
3) Nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni.
L'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, stabilisce che l'atto di contestazione delle sanzioni deve contenere l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
4) Mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio
L'importo preteso a titolo di indennità di mora, denominato “interessi di mora” e ricompreso nell'importo totale dell'atto impugnato, non è intellegibile per il contribuente poiché viene riportata unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità. In tale situazione si riscontra un difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto, l'atto impugnato che non dettaglia puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate
è affetto da nullità.
Con riferimento alle somme indicate come dovute a titolo di aggio l'importo dell'aggio rappresenta una sanzione mascherata in assenza di una qualsiasi attività svolta dall'agente della riscossione, e pertanto la stessa da ritenersi illegittimamente richiesta.
5) Nullità dei ruoli esattoriali e delle cartelle di pagamento.
tutti i vizi del ruolo, ivi compresi quelli che inficiano la prima fase, non possono che farsi valere con la presente impugnazione, poiché gli atti del procedimento di iscrizione a ruolo non sono stati portati a conoscenza del ricorrente, ed è con tale atto che per la prima volta, il ricorrente, viene a conoscenza della posizione debitoria, indicata nella cartella suindicate, e di cui non ha mai ricevuto notifica, pertanto, si eccepisce l'illegittimità della cartelle impugnate per la palese violazione dei più elementari principi di correttezza, motivazione e trasparenza di ogni comportamento amministrativo.
6) Violazione dell'art. 17, 1° comma, lett. C del D.P.R. n. 602/73 mod. dal D. Lgs n. 46/1999.
Tale norma indica i termini entro cui deve essere effettuata l'iscrizione a ruolo, che deve avvenire, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello a cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. Quindi considerato che la posizione debitoria si riferisce agli anni 2013, 2015, l'Agenzia delle Entrate SS è ampiamente decaduta dal diritto di iscrivere a ruolo le somme richieste.
7) Assenza/carenza di motivazione
Nell'atto impugnato con il ricorso de quo, manca l'esplicazione dei motivi dell'iscrizione a ruolo, l'aliquota applicata, i criteri di calcolo, la possibilità di poter impugnare l'atto, ovvero tutti quegli 5 elementi che mettano il ricorrente nella condizione di poter esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito all'art. 24 Cost.
L'atto deve contenere i motivi dell'iscrizione a ruolo al fine di permettere all'interessato di poter verificare se esistano o meno i presupposti per tale iscrizione e consentire la propria difesa in giudizio. Si evidenzia altresì che la legittimità dell'atto, privo di motivazione, risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione oltre che con le leggi n.° 241/1990 e n.° 212/2000.
8) Mancata indicazione del responsabile del procedimento
9) Violazione dello Statuto del Contribuente
10) Nullità delle cartelle di pagamento, per decadenza dei termini di riscossione ex art. 17 D.P.R n. 602/73 da imputare alla SS SI S.P.A (oggi Agenzia delle Entrate SS).
L'emanazione della cartella, conseguente al recupero delle somme dovute, è illegittima, per un vizio consumato durante l'azione della riscossione, in quanto risulta violato il disposto art. 17, D.P.R. N. 602/1973.
Ne consegue pertanto che, per la validità dell'atto impositivo non è sufficiente la formazione del ruolo entro il termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 602/73, ma è necessario la notifica dell'ordinativo di pagamento
(cartella di pagamento), entro tale termine, per non far decadere la pretesa impositiva.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SS, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Pertanto si eccepisce la carenza di legittimazione passiva. Con riferimento all'asserita prescrizione e decadenza che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della SS.
Il ricorrente eccepisce, poi, la “mancata iscrizione a ruolo nei termini previsti dall'art.17 della legge 602/73
e cioè entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello entro l'anno successivo a quello a cui l'accertamento
è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”. All'uopo si osserva che l'art. 17 DPR 602/73 richiamato dal ricorrente, per eccepire la tardiva iscrizione a ruolo del tributo è stato abrogato dall'art. 25 DPR 602/73 così come novellato con il comma 5-ter, lettera a), n. 2 dell'art.1 della legge
156/2005 di conversione del D.L. 106/05. Inoltre, anche quando era in vigore, esso disciplinava i termini per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette e dell'IVA, non degli altri tributi o come nel caso di specie di una tassa auto.
Contrariamente a quanto speculativamente afferma controparte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non opposte dal contribuente: la cartella di pagamento n. 29320170033830757000
è stata regolarmente notificata in data 27.2.2023 ai sensi dell'art 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n.NPA140002740426 non ritirata nel termine di giacenza. la cartella di pagamento n. 29320210053769376000 è stata regolarmente notificata in data 18.3.2023 a mezzo raccomandata n.57354133939-8, regolarmente ricevuta. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320249033317306000, 5.12.2025, nessuna prescrizione del credito può dirsi maturata.
In virtù della regolare notifica delle cartelle di pagamento, questa difesa ha interesse ad evidenziare, inoltre,
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per la relativa mancata impugnazione nei termini dei richiamati atti, dal momento che solo avverso tali atti doveva, in ipotesi, essere tempestivamente opposta ogni e qualsiasi questione, risultando così tardiva oltre che inammissibile l'eccepita prescrizione e/o la decadenza del relativo diritto a riscuotere. Entro tali termini, la mancata impugnazione dal contribuente delle cartelle esattoriali (che devono essere impugnati tempestivamente nel termine di 60 giorni dalla loro notificazione), produce l'effetto di sanare anche gli eventuali vizi relativi alla notifica ed il credito si cristallizza. In base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs n. 546/1992, infatti, la intimazione opposta era sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo e/o cartella da cui è sorto il debito. Parte avversa si duole del fatto che le partite di ruolo, portate in seno all'atto impugnato, sarebbero prescritte. Al riguardo preme invece rilevare, come essa non risulti affatto maturata in virtù non solo della notifica degli indicati atti interruttivi, ma anche e soprattutto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini di ventiquattro mesi. Controparte eccepisce la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti. Al riguardo, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo. Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 si evidenzia che nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Il ricorrente lamenta il vizio dell'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata ed in particolare, l'omessa indicazione della fattispecie da cui deriverebbe la pretesa. Nel ricorso controparte invoca i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000, il c.d. Statuto del Contribuente. Ebbene, al riguardo va immediatamente chiarito come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che nell'intimazione è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla debenza intimata. Del resto, non va sottaciuto che l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R.
n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Con riferimento alla contestata mancata indicazione del responsabile del procedimento in seno alla intimazione di pagamento, se ne afferma l'infondatezza. Dalla disamina dell'atto opposto che si produce al fascicolo di parte dell'ente di riscossione, appare evidente come tale responsabile sia chiaramente indicato nella persona del sig. Nominativo_3.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, la Corte rileva che parte resistente, Agenzia delle Entrate – SS, ha eccepito l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, deducendo, in particolare, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative a vizi antecedenti alla formazione del ruolo, in quanto tali profili attengono esclusivamente all'ente impositore. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass.
1985/2014; Cass. SS.UU. 7514/2022; Cass. 476/2023) ha chiarito che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore quando siano dedotti vizi relativi alla fase antecedente alla consegna del ruolo, mentre l'agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri degli atti di riscossione.
Nel merito, quanto alla dedotta prescrizione del credito, si rileva che la notifica delle cartelle di pagamento
è avvenuta regolarmente (cartella n. 29320170033830757000 notificata il 27.2.2023 ai sensi dell'art. 140 c.
p.c.; cartella n. 29320210053769376000 notificata il 18.3.2023 a mezzo raccomandata), e che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non risultava maturata alcuna prescrizione. Inoltre, la resistente ha richiamato la disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, che ha comportato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Quanto alla contestata motivazione degli atti impugnati, si evidenzia che l'intimazione di pagamento contiene il richiamo alle cartelle sottostanti, regolarmente notificate, e che la motivazione è da ritenersi sufficiente secondo la giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Reg. Lazio n. 702/2015; Comm. Trib. Prov. La Spezia n.
42/2013). In relazione agli interessi di mora, viene richiamato l'art. 30 DPR 602/73 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8613/2011; Cass. 26671/2009), secondo cui il tasso è determinato con provvedimento generale e la motivazione può essere assolta con il mero richiamo alla norma.
In merito alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, la resistente ha prodotto l'atto impugnato, dal quale risulta l'indicazione del responsabile, smentendo la tesi avversaria.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 14
Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9627/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033317306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033317306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170033830757000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053769376000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 dicembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di Pagamento n.° 29320249033317306000, notificata in data 05 dicembre 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29320170033830757000, relativa a tasse automobilistiche
2013, asseritamente notificata il 27 febbraio 2023, recante la somma di euro 250,04, la cartella n.
29320210053769376000, relativa a tasse automobilistiche 2015, asseritamente notificata il 18 marzo 2023, recante la somma di euro 259,06 e
contro
Agenzia delle Entrate-SS.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Prescrizione del credito azionato
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. Pertanto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione i seguenti tributi portati dalle rispettive cartelle di pagamento devo essere dichiarati prescritti.
2) Omessa notifica degli atti prodromici
Contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, nessun atto prodromico, alla Intimazione di Pagamento n.
° 29320249033317306000 notificata in data 05.12.2024 è stato mai notificato all'odierno esponente, che, occorre precisare, ha appreso la circostanza solo dall'avverso provvedimento impugnato. La mancata notifica dell'atto “presupposto” causa la nullità dell'atto successivo.
3) Nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni.
L'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, stabilisce che l'atto di contestazione delle sanzioni deve contenere l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
4) Mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio
L'importo preteso a titolo di indennità di mora, denominato “interessi di mora” e ricompreso nell'importo totale dell'atto impugnato, non è intellegibile per il contribuente poiché viene riportata unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità. In tale situazione si riscontra un difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto, l'atto impugnato che non dettaglia puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate
è affetto da nullità.
Con riferimento alle somme indicate come dovute a titolo di aggio l'importo dell'aggio rappresenta una sanzione mascherata in assenza di una qualsiasi attività svolta dall'agente della riscossione, e pertanto la stessa da ritenersi illegittimamente richiesta.
5) Nullità dei ruoli esattoriali e delle cartelle di pagamento.
tutti i vizi del ruolo, ivi compresi quelli che inficiano la prima fase, non possono che farsi valere con la presente impugnazione, poiché gli atti del procedimento di iscrizione a ruolo non sono stati portati a conoscenza del ricorrente, ed è con tale atto che per la prima volta, il ricorrente, viene a conoscenza della posizione debitoria, indicata nella cartella suindicate, e di cui non ha mai ricevuto notifica, pertanto, si eccepisce l'illegittimità della cartelle impugnate per la palese violazione dei più elementari principi di correttezza, motivazione e trasparenza di ogni comportamento amministrativo.
6) Violazione dell'art. 17, 1° comma, lett. C del D.P.R. n. 602/73 mod. dal D. Lgs n. 46/1999.
Tale norma indica i termini entro cui deve essere effettuata l'iscrizione a ruolo, che deve avvenire, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello a cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. Quindi considerato che la posizione debitoria si riferisce agli anni 2013, 2015, l'Agenzia delle Entrate SS è ampiamente decaduta dal diritto di iscrivere a ruolo le somme richieste.
7) Assenza/carenza di motivazione
Nell'atto impugnato con il ricorso de quo, manca l'esplicazione dei motivi dell'iscrizione a ruolo, l'aliquota applicata, i criteri di calcolo, la possibilità di poter impugnare l'atto, ovvero tutti quegli 5 elementi che mettano il ricorrente nella condizione di poter esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito all'art. 24 Cost.
L'atto deve contenere i motivi dell'iscrizione a ruolo al fine di permettere all'interessato di poter verificare se esistano o meno i presupposti per tale iscrizione e consentire la propria difesa in giudizio. Si evidenzia altresì che la legittimità dell'atto, privo di motivazione, risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione oltre che con le leggi n.° 241/1990 e n.° 212/2000.
8) Mancata indicazione del responsabile del procedimento
9) Violazione dello Statuto del Contribuente
10) Nullità delle cartelle di pagamento, per decadenza dei termini di riscossione ex art. 17 D.P.R n. 602/73 da imputare alla SS SI S.P.A (oggi Agenzia delle Entrate SS).
L'emanazione della cartella, conseguente al recupero delle somme dovute, è illegittima, per un vizio consumato durante l'azione della riscossione, in quanto risulta violato il disposto art. 17, D.P.R. N. 602/1973.
Ne consegue pertanto che, per la validità dell'atto impositivo non è sufficiente la formazione del ruolo entro il termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 602/73, ma è necessario la notifica dell'ordinativo di pagamento
(cartella di pagamento), entro tale termine, per non far decadere la pretesa impositiva.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SS, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Pertanto si eccepisce la carenza di legittimazione passiva. Con riferimento all'asserita prescrizione e decadenza che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della SS.
Il ricorrente eccepisce, poi, la “mancata iscrizione a ruolo nei termini previsti dall'art.17 della legge 602/73
e cioè entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello entro l'anno successivo a quello a cui l'accertamento
è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”. All'uopo si osserva che l'art. 17 DPR 602/73 richiamato dal ricorrente, per eccepire la tardiva iscrizione a ruolo del tributo è stato abrogato dall'art. 25 DPR 602/73 così come novellato con il comma 5-ter, lettera a), n. 2 dell'art.1 della legge
156/2005 di conversione del D.L. 106/05. Inoltre, anche quando era in vigore, esso disciplinava i termini per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette e dell'IVA, non degli altri tributi o come nel caso di specie di una tassa auto.
Contrariamente a quanto speculativamente afferma controparte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non opposte dal contribuente: la cartella di pagamento n. 29320170033830757000
è stata regolarmente notificata in data 27.2.2023 ai sensi dell'art 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n.NPA140002740426 non ritirata nel termine di giacenza. la cartella di pagamento n. 29320210053769376000 è stata regolarmente notificata in data 18.3.2023 a mezzo raccomandata n.57354133939-8, regolarmente ricevuta. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320249033317306000, 5.12.2025, nessuna prescrizione del credito può dirsi maturata.
In virtù della regolare notifica delle cartelle di pagamento, questa difesa ha interesse ad evidenziare, inoltre,
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per la relativa mancata impugnazione nei termini dei richiamati atti, dal momento che solo avverso tali atti doveva, in ipotesi, essere tempestivamente opposta ogni e qualsiasi questione, risultando così tardiva oltre che inammissibile l'eccepita prescrizione e/o la decadenza del relativo diritto a riscuotere. Entro tali termini, la mancata impugnazione dal contribuente delle cartelle esattoriali (che devono essere impugnati tempestivamente nel termine di 60 giorni dalla loro notificazione), produce l'effetto di sanare anche gli eventuali vizi relativi alla notifica ed il credito si cristallizza. In base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs n. 546/1992, infatti, la intimazione opposta era sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo e/o cartella da cui è sorto il debito. Parte avversa si duole del fatto che le partite di ruolo, portate in seno all'atto impugnato, sarebbero prescritte. Al riguardo preme invece rilevare, come essa non risulti affatto maturata in virtù non solo della notifica degli indicati atti interruttivi, ma anche e soprattutto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini di ventiquattro mesi. Controparte eccepisce la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti. Al riguardo, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo. Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 si evidenzia che nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Il ricorrente lamenta il vizio dell'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata ed in particolare, l'omessa indicazione della fattispecie da cui deriverebbe la pretesa. Nel ricorso controparte invoca i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000, il c.d. Statuto del Contribuente. Ebbene, al riguardo va immediatamente chiarito come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che nell'intimazione è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla debenza intimata. Del resto, non va sottaciuto che l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R.
n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Con riferimento alla contestata mancata indicazione del responsabile del procedimento in seno alla intimazione di pagamento, se ne afferma l'infondatezza. Dalla disamina dell'atto opposto che si produce al fascicolo di parte dell'ente di riscossione, appare evidente come tale responsabile sia chiaramente indicato nella persona del sig. Nominativo_3.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, la Corte rileva che parte resistente, Agenzia delle Entrate – SS, ha eccepito l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, deducendo, in particolare, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative a vizi antecedenti alla formazione del ruolo, in quanto tali profili attengono esclusivamente all'ente impositore. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass.
1985/2014; Cass. SS.UU. 7514/2022; Cass. 476/2023) ha chiarito che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore quando siano dedotti vizi relativi alla fase antecedente alla consegna del ruolo, mentre l'agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri degli atti di riscossione.
Nel merito, quanto alla dedotta prescrizione del credito, si rileva che la notifica delle cartelle di pagamento
è avvenuta regolarmente (cartella n. 29320170033830757000 notificata il 27.2.2023 ai sensi dell'art. 140 c.
p.c.; cartella n. 29320210053769376000 notificata il 18.3.2023 a mezzo raccomandata), e che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non risultava maturata alcuna prescrizione. Inoltre, la resistente ha richiamato la disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, che ha comportato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Quanto alla contestata motivazione degli atti impugnati, si evidenzia che l'intimazione di pagamento contiene il richiamo alle cartelle sottostanti, regolarmente notificate, e che la motivazione è da ritenersi sufficiente secondo la giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Reg. Lazio n. 702/2015; Comm. Trib. Prov. La Spezia n.
42/2013). In relazione agli interessi di mora, viene richiamato l'art. 30 DPR 602/73 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8613/2011; Cass. 26671/2009), secondo cui il tasso è determinato con provvedimento generale e la motivazione può essere assolta con il mero richiamo alla norma.
In merito alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, la resistente ha prodotto l'atto impugnato, dal quale risulta l'indicazione del responsabile, smentendo la tesi avversaria.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 14
Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)