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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2024, n. 10867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10867 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10867 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, pronunciando con rito abbreviato, aveva dichiarato RI LE - quale liquidatore della società INEXMECC s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 22 settembre 2015 - colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto o comunque distrutto le scritture contabili. 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Stefano Tegon, è articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato, e violazione art. 216 co. 1 n. 2 L.F., per avere la Corte territoriale pretermesso le doglianze difensive incentrate sul ruolo di mero prestanome dell'imputato, e giustificato, con motivazione carente, il dolo specifico del reato. Si argomenta che il verbale di assemblea straordinaria del 30 maggio 2015, tenutasi dinanzi al notaio, attestante il passaggio di consegne dal precedente liquidatore e socio unico all'imputato, non corrisponda all'effettiva consegna della documentazione contabile mai avvenuta. Quanto all'elemento soggettivo, si contesta che la mera irreperibilità dell'imputato - che il curatore non era riuscito a contattare - sia sufficiente a sorreggere il dolo specifico necessario per ritenere integrata la fattispecie contestata. 2.2. Con il secondo motivo, è dedotta violazione di legge, e correlati vizi della motivazione, in punto di mancata derubricazione del reato contestato in bancarotta semplice documentale, in mancanza della prova del dolo. Invoca l'orientamento giurisprudenziale che considera la irreperibilità dell'amministratore come un mero indice non sufficiente ai fini della ravvisabilità dell'intento fraudolento. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Sostiene il ricorrente che siano state travisate le sue spontanee dichiarazioni in merito alle ragioni - correlate al disagio sociale - che l'hanno indotto a accettare la carica del tutto formale assunta, elemento del tutto ignorato dai giudici di merito che neppure hanno considerato il breve lasso temporale in cui il LE ha assunto la carica, senza compiere alcun atto di distrazione dei beni societari o attività di mala gestio. 2.4. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53, 58 e 59 L. 689/1981, come modificati dalla riforma 'Cartabia'. Ci si duole che la Corte di appello abbia confermato la decisione di primo grado senza avvisare - come avrebbe dovuto - l'imputato della possibilità di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva. 3. La difesa dell'imputato ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 2 1.11 primo motivo risulta declinato inammissibilmente attraverso la reiterazione di censure con le quali la difesa insiste nel ritenere pretermesse le doglianze difensive e carente la prova del dolo specifico del reato, poiché l'imputato era stato un mero prestanome, senza confrontarsi con la replica che la Corte di appello ha già fornito, con esaustiva e logica motivazione. 1.1. L'elemento psicologico - su cui si incentra la doglianza difensiva - è stato desunto - con razionale argomentazione - in primo luogo, dal verbale assembleare, redatto innanzi ad un notaio e alla presenza dell'imputato, il quale, nell'occasione, dichiarava personalmente (risultando smentita la alternativa tesi difensiva), di aver ricevuto le scritture contabili;
inoltre, la Corte di appello ha valorizzato la condotta complessiva nella quale si è inserita quella dell'imputato, il quale, dietro compenso, promessogli da un faccendiere, ha accettato di assumere la carica formale di liquidatore quando ormai la società aveva cessato di svolgere attività di impresa, come da lui stesso ricordato: del tutto ragionevolmente, la Corte territoriale ha osservato come tali circostanze non possano risultare neutre, poiché, invece, - ha spiegato la Corte si appello - la sottrazione e occultamento delle scritture contabili si sono inserite in un intento di nascondimento dell'attività economica pregressa, per rendere opaca la fine effettiva della attività imprenditoriale e allontanare la riconducibilità della stessa alla reale gestione, osservando come "solo l'assenza delle stesse poteva di fatto impedire, come è accaduto, in concreto, di ricostruite il patrimonio della fallita così evitando ogni possibilità di ristoro da parte dei creditori". Da qui, la consapevolezza, in capo al ricorrente, del significato del ruolo e del proprio operato, della stessa imminente chiusura della società e degli oneri correlati alla carica, senza preoccuparsi di curare la tenuta e conservazione della contabilità. In sintesi, gli indici del dolo sono stati tratti con un razionale percorso inferenziale da una pluralità di elementi ( acquisizione delle scritture, totale omissione degli oneri di verifica e controllo correlati alla carica, in un contesto di inoperatività della società, e la successiva sparizione della documentazione sociale), significativi della consapevolezza del percorso avviato in danno del ceto creditorio. 1.2. A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice il ricorso non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). 2. Conseguentemente, è del tutto destituita di fondamento la deduzione veicolata con il secondo motivo di ricorso, con cui è denunciata violazione di legge in punto di mancata derubricazione del reato in bancarotta semplice documentale, avendo la Corte territoriale chiarito che la condotta accertata presenta gli elementi costitutivi del reato contestato. 2.1. La distinzione, valorizzata dalla difesa, tra irreperibilità e mancata consegna della documentazione al curatore, oltre che generica perché non spiega le ragioni del mancato rintraccio dell'imputato, risulta irrilevante al fine di escludere il dolo richiesto dalla fattispecie, alla luce della più complessa argomentazione che sta alla base della ricostruzione dell'elemento 3 soggettivo, giacchè il comportamento dell'imputato si è tradotto nella totale indisponibilità a rendere conoscibile, attraverso la consegna delle scritture, la situazione patrimoniale della società. 3. Ampia e argomentata la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato il trattamento sanzionatorio e confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, confrontandosi, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con le modalità della condotta e la sua gravità, con la personalità dell'imputato e i suoi precedenti, specifici e recenti, tanto da ritenere ragionevolmente l'imputato non meritevole di attenuazione della pena, peraltro già commisurata al minimo edittale. La valutazione è allineata con l'orientamento, consolidato, secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 2795499. 4. Non ha pregio neppure il quarto motivo, che denuncia violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53, 58 e 59 L. 689/1981, come modificati dalla riforma Cartabia. 4.1. L'intervento attuativo (con l'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2022) del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c) I. n. 134/2021, di riforma della disciplina del potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta della pena sostitutiva da applicare, trova il suo corrispondente processuale nell'art. 545-bis cod. proc. pen., norma di nuovo conio, che introduce, tra gli atti successivi alla deliberazione del giudizio di merito, e, precisamente, dopo la lettura del dispositivo (art. 545 cod. proc. pen.), una nuova fase: è previsto, infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Come chiarisce la relazione illustrativa, solo a partire dalla lettura del dispositivo, "sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive" , di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981 (e nei limiti edittali ivi stabiliti). In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive); è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione 4 condizionale della pena); è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se - in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell'art.
4-bis, della legge 354 del 1975 - siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi). Ancora, la relazione illustrativa precisa che nel "caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti" e a "questo punto, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria", fermo restando che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria deve consistere in un "atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una "non opposizione" desunta dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato". 4.2. Con riguardo al tema posto dal ricorso, si osserva che la modifica della disciplina dell'applicazione delle sanzioni sostitutive introdotta con l'art. 545-bis cod. proc. pen. ha inciso sui rapporti esistenti tra la fase di cognizione e quella esecutiva, anticipando alla fase "di merito" la scelta relativa alle modalità di esecuzione della pena. Il ruolo del giudice della cognizione non è più circoscritto alla quantificazione della pena, bensì esteso alle modalità con cui quest'ultima dovrà essere eseguita. Si apre, cioè, dopo la lettura del dispositivo, e allorchè il giudice abbia positivamente apprezzato la possibilità della sostituzione, ovvero, l'imputato ne abbia fatto richiesta, una fase interlocutoria, durante la quale il Giudice procederà alla verifica della possibilità concreta di sostituire la pena, consentendo altresì alla parte stessa e all'U.E.P.E. di intervenire e definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudice ( art. 545, co. 1, terzo periodo, cod. proc. pen.). 4.3. Ora, come si è poc'anzi evidenziato, la stessa relazione illustrativa alla legge, laddove pone in luce la circostanza che, solo dopo la lettura del dispositivo, "il giudice ....(è)...in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive", dà conto di come il legislatore abbia contemplato - nel delineare la architettura della procedura finalizzata all'applicazione della misura sostitutiva - una valutazione discrezionale del Giudice circa la ricorrenza delle condizioni per la ammissibilità del condannato al beneficio. Del resto, il testo normativo è chiaro: "il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato". 4.4. Il presupposto che fa emergere l'onere del Giudice di dare l'avviso all'imputato è la preliminare, sommaria, positiva, delibazione, da svolgersi, evidentemente, secondo il criterio discrezionale di cui all'art. 133 cod. pen., sulla sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di concedibilità del beneficio, oltre alle ulteriori condizioni correlate al limite quadriennale di pena e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Dunque, una volta che, 5 con la lettura del dispositivo, risulti chiaro, al Giudice e alle parti, che la pena inflitta è contenuta nel predetto limite legale e che non è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, il Giudice opera una valutazione discrezionale sulla sostituibilità della pena detentiva, e rivolgerà l'avviso all'imputato, acquisendone il consenso, solo laddove abbia valutato in astratto sussistenti i presupposti per la sostituzione. Se, invece, egli si risolve negativamente, sulla base di quanto a sua conoscenza, non sarà tenuto a dare alcun avviso, avendo evidentemente valutato insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena (come, ad esempio, nel caso di conclamata pericolosità del condannato). 5. Questa Corte si è già pronunciata, in tal senso, affermando che "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva" (Sez. 2 n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412). 5.1. Il Collegio condivide tale approdo, in tal senso orientando, come si è osservato, la relazione preliminare alla legge e il chiaro testo normativo - fonti dalle quali emerge come il Legislatore abbia affidato al Giudice la delibazione, anche sommaria, circa la sussistenza astratta dei presupposti che consentano all'imputato l'accesso alle sanzioni sostitutive, ponendo a suo carico l'onere di darne avviso alle persone presenti alla lettura del dispositivo, raccogliendo, eventualmente, il consenso dell'imputato o del suo procuratore speciale, oppure rinviando a una nuova udienza ad hoc, solo laddove egli ritenga praticabile la via della concreta ed effettiva sostituzione della pena.Conforta tale ricostruzione ermeneutica anche la constatazione della assenza di una sanzione processuale per il caso in cui il Giudice ometta di rivolgere l'invito in parola, dopo la lettura del dispositivo di condanna. 5.2. Deve, in sintesi, ribadirsi che non sussiste un obbligo generalizzato del Giudice: questi, ove ritenga concedibile il beneficio, acquisisce il consenso dell'imputato e, se ne sussistono le condizioni, decide immediatamente, oppure apre la fase interlocutoria, fissando una udienza dedicata;
ove escluda la concedibilità del beneficio, e non vi sia alcuna istanza della difesa, non è tenuto ad alcun avviso. 5.3. Con la conseguenza che, nel caso di silenzio del giudice, che manchi cioè di rivolgere l'invito all'imputato, non può ravvisarsi alcuna nullità, poiché deve ritenersi che egli abbia implicitamente escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive;
in tal ipotesi, spetta all'imputato, personalmente, se presente, o al difensore, sollecitare la valutazione della possibilità del ricorso a misure sostitutive. 5.4. In tale quadro, non ravvisandosi la codificazione di un obbligo del Giudice di dare avviso all'imputato e avviare la procedura per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, se non a seguito di una positiva delibazione di ammissibilità, deve ritenersi che il suo silenzio, dopo la lettura del dispositivo, equivalendo a una implicita delibazione negativa sul punto, non dia luogo ad alcuna 6 nullità, e neppure può l'imputato - che, a sua volta, non abbia sollecitato il giudice - dolersi del mancato avviso. 5.5. E' possibile, invece, come è stato già affermato nel medesimo arresto già citato - attraverso il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite 'Salerno', con riguardo alla possibilità del Giudice di appello di riconoscere, d'ufficio, la sospensione condizionale della pena - ravvisarsi una nullità della sentenza che abbia omesso l'avviso di legge solo in presenza di una espressa sollecitazione difensiva ( Sez. U n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275376). 5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 02 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10867 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, pronunciando con rito abbreviato, aveva dichiarato RI LE - quale liquidatore della società INEXMECC s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 22 settembre 2015 - colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto o comunque distrutto le scritture contabili. 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Stefano Tegon, è articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato, e violazione art. 216 co. 1 n. 2 L.F., per avere la Corte territoriale pretermesso le doglianze difensive incentrate sul ruolo di mero prestanome dell'imputato, e giustificato, con motivazione carente, il dolo specifico del reato. Si argomenta che il verbale di assemblea straordinaria del 30 maggio 2015, tenutasi dinanzi al notaio, attestante il passaggio di consegne dal precedente liquidatore e socio unico all'imputato, non corrisponda all'effettiva consegna della documentazione contabile mai avvenuta. Quanto all'elemento soggettivo, si contesta che la mera irreperibilità dell'imputato - che il curatore non era riuscito a contattare - sia sufficiente a sorreggere il dolo specifico necessario per ritenere integrata la fattispecie contestata. 2.2. Con il secondo motivo, è dedotta violazione di legge, e correlati vizi della motivazione, in punto di mancata derubricazione del reato contestato in bancarotta semplice documentale, in mancanza della prova del dolo. Invoca l'orientamento giurisprudenziale che considera la irreperibilità dell'amministratore come un mero indice non sufficiente ai fini della ravvisabilità dell'intento fraudolento. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Sostiene il ricorrente che siano state travisate le sue spontanee dichiarazioni in merito alle ragioni - correlate al disagio sociale - che l'hanno indotto a accettare la carica del tutto formale assunta, elemento del tutto ignorato dai giudici di merito che neppure hanno considerato il breve lasso temporale in cui il LE ha assunto la carica, senza compiere alcun atto di distrazione dei beni societari o attività di mala gestio. 2.4. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53, 58 e 59 L. 689/1981, come modificati dalla riforma 'Cartabia'. Ci si duole che la Corte di appello abbia confermato la decisione di primo grado senza avvisare - come avrebbe dovuto - l'imputato della possibilità di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva. 3. La difesa dell'imputato ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 2 1.11 primo motivo risulta declinato inammissibilmente attraverso la reiterazione di censure con le quali la difesa insiste nel ritenere pretermesse le doglianze difensive e carente la prova del dolo specifico del reato, poiché l'imputato era stato un mero prestanome, senza confrontarsi con la replica che la Corte di appello ha già fornito, con esaustiva e logica motivazione. 1.1. L'elemento psicologico - su cui si incentra la doglianza difensiva - è stato desunto - con razionale argomentazione - in primo luogo, dal verbale assembleare, redatto innanzi ad un notaio e alla presenza dell'imputato, il quale, nell'occasione, dichiarava personalmente (risultando smentita la alternativa tesi difensiva), di aver ricevuto le scritture contabili;
inoltre, la Corte di appello ha valorizzato la condotta complessiva nella quale si è inserita quella dell'imputato, il quale, dietro compenso, promessogli da un faccendiere, ha accettato di assumere la carica formale di liquidatore quando ormai la società aveva cessato di svolgere attività di impresa, come da lui stesso ricordato: del tutto ragionevolmente, la Corte territoriale ha osservato come tali circostanze non possano risultare neutre, poiché, invece, - ha spiegato la Corte si appello - la sottrazione e occultamento delle scritture contabili si sono inserite in un intento di nascondimento dell'attività economica pregressa, per rendere opaca la fine effettiva della attività imprenditoriale e allontanare la riconducibilità della stessa alla reale gestione, osservando come "solo l'assenza delle stesse poteva di fatto impedire, come è accaduto, in concreto, di ricostruite il patrimonio della fallita così evitando ogni possibilità di ristoro da parte dei creditori". Da qui, la consapevolezza, in capo al ricorrente, del significato del ruolo e del proprio operato, della stessa imminente chiusura della società e degli oneri correlati alla carica, senza preoccuparsi di curare la tenuta e conservazione della contabilità. In sintesi, gli indici del dolo sono stati tratti con un razionale percorso inferenziale da una pluralità di elementi ( acquisizione delle scritture, totale omissione degli oneri di verifica e controllo correlati alla carica, in un contesto di inoperatività della società, e la successiva sparizione della documentazione sociale), significativi della consapevolezza del percorso avviato in danno del ceto creditorio. 1.2. A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice il ricorso non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). 2. Conseguentemente, è del tutto destituita di fondamento la deduzione veicolata con il secondo motivo di ricorso, con cui è denunciata violazione di legge in punto di mancata derubricazione del reato in bancarotta semplice documentale, avendo la Corte territoriale chiarito che la condotta accertata presenta gli elementi costitutivi del reato contestato. 2.1. La distinzione, valorizzata dalla difesa, tra irreperibilità e mancata consegna della documentazione al curatore, oltre che generica perché non spiega le ragioni del mancato rintraccio dell'imputato, risulta irrilevante al fine di escludere il dolo richiesto dalla fattispecie, alla luce della più complessa argomentazione che sta alla base della ricostruzione dell'elemento 3 soggettivo, giacchè il comportamento dell'imputato si è tradotto nella totale indisponibilità a rendere conoscibile, attraverso la consegna delle scritture, la situazione patrimoniale della società. 3. Ampia e argomentata la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato il trattamento sanzionatorio e confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, confrontandosi, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con le modalità della condotta e la sua gravità, con la personalità dell'imputato e i suoi precedenti, specifici e recenti, tanto da ritenere ragionevolmente l'imputato non meritevole di attenuazione della pena, peraltro già commisurata al minimo edittale. La valutazione è allineata con l'orientamento, consolidato, secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 2795499. 4. Non ha pregio neppure il quarto motivo, che denuncia violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53, 58 e 59 L. 689/1981, come modificati dalla riforma Cartabia. 4.1. L'intervento attuativo (con l'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2022) del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c) I. n. 134/2021, di riforma della disciplina del potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta della pena sostitutiva da applicare, trova il suo corrispondente processuale nell'art. 545-bis cod. proc. pen., norma di nuovo conio, che introduce, tra gli atti successivi alla deliberazione del giudizio di merito, e, precisamente, dopo la lettura del dispositivo (art. 545 cod. proc. pen.), una nuova fase: è previsto, infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Come chiarisce la relazione illustrativa, solo a partire dalla lettura del dispositivo, "sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive" , di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981 (e nei limiti edittali ivi stabiliti). In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive); è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione 4 condizionale della pena); è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se - in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell'art.
4-bis, della legge 354 del 1975 - siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi). Ancora, la relazione illustrativa precisa che nel "caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti" e a "questo punto, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria", fermo restando che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria deve consistere in un "atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una "non opposizione" desunta dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato". 4.2. Con riguardo al tema posto dal ricorso, si osserva che la modifica della disciplina dell'applicazione delle sanzioni sostitutive introdotta con l'art. 545-bis cod. proc. pen. ha inciso sui rapporti esistenti tra la fase di cognizione e quella esecutiva, anticipando alla fase "di merito" la scelta relativa alle modalità di esecuzione della pena. Il ruolo del giudice della cognizione non è più circoscritto alla quantificazione della pena, bensì esteso alle modalità con cui quest'ultima dovrà essere eseguita. Si apre, cioè, dopo la lettura del dispositivo, e allorchè il giudice abbia positivamente apprezzato la possibilità della sostituzione, ovvero, l'imputato ne abbia fatto richiesta, una fase interlocutoria, durante la quale il Giudice procederà alla verifica della possibilità concreta di sostituire la pena, consentendo altresì alla parte stessa e all'U.E.P.E. di intervenire e definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudice ( art. 545, co. 1, terzo periodo, cod. proc. pen.). 4.3. Ora, come si è poc'anzi evidenziato, la stessa relazione illustrativa alla legge, laddove pone in luce la circostanza che, solo dopo la lettura del dispositivo, "il giudice ....(è)...in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive", dà conto di come il legislatore abbia contemplato - nel delineare la architettura della procedura finalizzata all'applicazione della misura sostitutiva - una valutazione discrezionale del Giudice circa la ricorrenza delle condizioni per la ammissibilità del condannato al beneficio. Del resto, il testo normativo è chiaro: "il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato". 4.4. Il presupposto che fa emergere l'onere del Giudice di dare l'avviso all'imputato è la preliminare, sommaria, positiva, delibazione, da svolgersi, evidentemente, secondo il criterio discrezionale di cui all'art. 133 cod. pen., sulla sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di concedibilità del beneficio, oltre alle ulteriori condizioni correlate al limite quadriennale di pena e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Dunque, una volta che, 5 con la lettura del dispositivo, risulti chiaro, al Giudice e alle parti, che la pena inflitta è contenuta nel predetto limite legale e che non è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, il Giudice opera una valutazione discrezionale sulla sostituibilità della pena detentiva, e rivolgerà l'avviso all'imputato, acquisendone il consenso, solo laddove abbia valutato in astratto sussistenti i presupposti per la sostituzione. Se, invece, egli si risolve negativamente, sulla base di quanto a sua conoscenza, non sarà tenuto a dare alcun avviso, avendo evidentemente valutato insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena (come, ad esempio, nel caso di conclamata pericolosità del condannato). 5. Questa Corte si è già pronunciata, in tal senso, affermando che "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva" (Sez. 2 n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412). 5.1. Il Collegio condivide tale approdo, in tal senso orientando, come si è osservato, la relazione preliminare alla legge e il chiaro testo normativo - fonti dalle quali emerge come il Legislatore abbia affidato al Giudice la delibazione, anche sommaria, circa la sussistenza astratta dei presupposti che consentano all'imputato l'accesso alle sanzioni sostitutive, ponendo a suo carico l'onere di darne avviso alle persone presenti alla lettura del dispositivo, raccogliendo, eventualmente, il consenso dell'imputato o del suo procuratore speciale, oppure rinviando a una nuova udienza ad hoc, solo laddove egli ritenga praticabile la via della concreta ed effettiva sostituzione della pena.Conforta tale ricostruzione ermeneutica anche la constatazione della assenza di una sanzione processuale per il caso in cui il Giudice ometta di rivolgere l'invito in parola, dopo la lettura del dispositivo di condanna. 5.2. Deve, in sintesi, ribadirsi che non sussiste un obbligo generalizzato del Giudice: questi, ove ritenga concedibile il beneficio, acquisisce il consenso dell'imputato e, se ne sussistono le condizioni, decide immediatamente, oppure apre la fase interlocutoria, fissando una udienza dedicata;
ove escluda la concedibilità del beneficio, e non vi sia alcuna istanza della difesa, non è tenuto ad alcun avviso. 5.3. Con la conseguenza che, nel caso di silenzio del giudice, che manchi cioè di rivolgere l'invito all'imputato, non può ravvisarsi alcuna nullità, poiché deve ritenersi che egli abbia implicitamente escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive;
in tal ipotesi, spetta all'imputato, personalmente, se presente, o al difensore, sollecitare la valutazione della possibilità del ricorso a misure sostitutive. 5.4. In tale quadro, non ravvisandosi la codificazione di un obbligo del Giudice di dare avviso all'imputato e avviare la procedura per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, se non a seguito di una positiva delibazione di ammissibilità, deve ritenersi che il suo silenzio, dopo la lettura del dispositivo, equivalendo a una implicita delibazione negativa sul punto, non dia luogo ad alcuna 6 nullità, e neppure può l'imputato - che, a sua volta, non abbia sollecitato il giudice - dolersi del mancato avviso. 5.5. E' possibile, invece, come è stato già affermato nel medesimo arresto già citato - attraverso il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite 'Salerno', con riguardo alla possibilità del Giudice di appello di riconoscere, d'ufficio, la sospensione condizionale della pena - ravvisarsi una nullità della sentenza che abbia omesso l'avviso di legge solo in presenza di una espressa sollecitazione difensiva ( Sez. U n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275376). 5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 02 febbraio 2024 Il Consigliere estensore