TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/03/2026, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13876/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05080 /2026 REG.PROV.COLL. N. 13876/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13876 del 2025, proposto da
Gps Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta De Petro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 13876/2025 REG.RIC.
dei provvedimenti di decadenza pronunciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'U.T.G. di Roma in data 15.8.2025 e conosciuti in pari data, relativi ai seguenti nulla osta al lavoro subordinato richiesti dalla ricorrente:
a) n. P-RM/L/Q/2023/105041 in favore del Sig. AS UL, nato in [...] il
15.8.1999, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
b) n. P-RM/L/Q/2023/104992 in favore del Sig. AS DU, nato in [...] il [...], notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
c) n. P-RM/L/Q/2023/104940 in favore del Sig. AW UN, nato in [...] il [...], notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
d) n. P-RM/L/Q/2023/104966 in favore del Sig. SA IA, nato in [...] il
17.4.1996, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
e) n. P-RM/L/Q/2023/105067 in favore del Sig. IA SH, nato in [...] il
20.6.1985, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
f) n. P-RM/L/Q/2023/104893 in favore del Sig. OB Md OS, nato in
Bangladesh il 20.7.1982, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
g) n. P-RM/L/Q/2023/105091 in favore del Sig. HA OH UN, nato in
Bangladesh il 3.1.1990, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
h) n. P-RM/L/Q/2023/104862 in favore del Sig. LA DU, nato in [...] il
1.1.1980, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
i) n. P-RM/L/Q/2023/104911 in favore del Sig. HE ZZ, nato in [...] il
12.11.1981, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
j) n. P-RM/L/Q/2023/105020 in favore del Sig. FI Md FIual Islam, nato in
Bangladesh il 2.3.1984, notificato e conosciuto in data 15.8.2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente N. 13876/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. NN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato più provvedimenti di decadenza pronunciati dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'U.T.G. di Roma in data 15.8.2025, riferiti ai nulla osta meglio indicati sopra, rilasciati su istanza della GPS Costruzioni srl;
- i provvedimenti sono stati adottati ai sensi dell'art. 31 co. 4 D.P.R. 394/1999, posto che dal momento del rilascio dei nulla osta da parte della Prefettura di Roma sono decorsi oltre sei mesi senza che sia seguito l'ingresso del lavoratore in Italia né sia stata presentata la proposta di conversione nei termini di legge;
- avvero gli atti menzionati veniva proposto ricorso, perché, seppur l'art. 31 co. 4
D.P.R. cit. preveda che la validità del nulla-osta “è di sei mesi dalla data del rilascio stesso”, il mancato rilascio del visto di ingresso da parte dell'Ambasciata d'Italia a
Dhaka nella specie non poteva imputarsi né alla società ricorrente né al lavoratore; invero, da risposta ottenuta dalla ricorrente il 18.5.2025 dall'Ambasciata d'Italia in
Bangladesh, era risultata l'impossibilità di ottenere il visto, in ragione di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 D.L. n. 145/2024;
- con ordinanza n. 6958/2025 il Collegio disponeva acquisirsi una relazione del
Ministero dell'Interno sui fatti di causa;
- all'udienza pubblica del 17.3.2026 la causa veniva trattenuta in decisione; N. 13876/2025 REG.RIC.
- preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo proposto, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra gli atti impugnati, tutti basati su un'identica motivazione e riferiti allo stesso datore di lavoro;
- superato tale aspetto, il ricorso è fondato;
- in particolare, i lavoratori non sono riusciti ad ottenere il visto dall'Ambasciata
d'Italia a Dhaka in virtù di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 D.L. n. 145/2024 “Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'art.
22 D. Lgs. n. 286/1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma; nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, (che è inviata) esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”;
- dunque, la Prefettura di Roma al più avrebbe potuto dichiarare sospesi i nulla osta rilasciati ma non decaduti, questo nelle more delle dovute verifiche da effettuarsi da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione; detto altrimenti, ove le verifiche non andranno a buon fine (nella memoria depositata in atti si fa già riferimento ad un parere negativo dell'ITL), l'atto da adottare sarà quello della revoca dei nulla osta in origine rilasciati ma non quello della decadenza, alla luce di quanto previsto dall'art. 3 co. 2
D.L. cit.;
- pertanto, gli atti impugnati devono essere annullati al fine della riapertura dei procedimenti attivati dalla società ricorrente (si veda in questi stessi termini di recente
TAR per le Marche, sent. n. 14/2026); N. 13876/2025 REG.RIC.
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate, salva la restituzione in favore di parte ricorrente del contributo unificato da porsi a carico delle amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL GI, Presidente
NN CO, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NN CO EL GI N. 13876/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05080 /2026 REG.PROV.COLL. N. 13876/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13876 del 2025, proposto da
Gps Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta De Petro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 13876/2025 REG.RIC.
dei provvedimenti di decadenza pronunciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'U.T.G. di Roma in data 15.8.2025 e conosciuti in pari data, relativi ai seguenti nulla osta al lavoro subordinato richiesti dalla ricorrente:
a) n. P-RM/L/Q/2023/105041 in favore del Sig. AS UL, nato in [...] il
15.8.1999, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
b) n. P-RM/L/Q/2023/104992 in favore del Sig. AS DU, nato in [...] il [...], notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
c) n. P-RM/L/Q/2023/104940 in favore del Sig. AW UN, nato in [...] il [...], notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
d) n. P-RM/L/Q/2023/104966 in favore del Sig. SA IA, nato in [...] il
17.4.1996, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
e) n. P-RM/L/Q/2023/105067 in favore del Sig. IA SH, nato in [...] il
20.6.1985, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
f) n. P-RM/L/Q/2023/104893 in favore del Sig. OB Md OS, nato in
Bangladesh il 20.7.1982, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
g) n. P-RM/L/Q/2023/105091 in favore del Sig. HA OH UN, nato in
Bangladesh il 3.1.1990, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
h) n. P-RM/L/Q/2023/104862 in favore del Sig. LA DU, nato in [...] il
1.1.1980, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
i) n. P-RM/L/Q/2023/104911 in favore del Sig. HE ZZ, nato in [...] il
12.11.1981, notificato e conosciuto in data 15.8.2025;
j) n. P-RM/L/Q/2023/105020 in favore del Sig. FI Md FIual Islam, nato in
Bangladesh il 2.3.1984, notificato e conosciuto in data 15.8.2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente N. 13876/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. NN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato più provvedimenti di decadenza pronunciati dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'U.T.G. di Roma in data 15.8.2025, riferiti ai nulla osta meglio indicati sopra, rilasciati su istanza della GPS Costruzioni srl;
- i provvedimenti sono stati adottati ai sensi dell'art. 31 co. 4 D.P.R. 394/1999, posto che dal momento del rilascio dei nulla osta da parte della Prefettura di Roma sono decorsi oltre sei mesi senza che sia seguito l'ingresso del lavoratore in Italia né sia stata presentata la proposta di conversione nei termini di legge;
- avvero gli atti menzionati veniva proposto ricorso, perché, seppur l'art. 31 co. 4
D.P.R. cit. preveda che la validità del nulla-osta “è di sei mesi dalla data del rilascio stesso”, il mancato rilascio del visto di ingresso da parte dell'Ambasciata d'Italia a
Dhaka nella specie non poteva imputarsi né alla società ricorrente né al lavoratore; invero, da risposta ottenuta dalla ricorrente il 18.5.2025 dall'Ambasciata d'Italia in
Bangladesh, era risultata l'impossibilità di ottenere il visto, in ragione di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 D.L. n. 145/2024;
- con ordinanza n. 6958/2025 il Collegio disponeva acquisirsi una relazione del
Ministero dell'Interno sui fatti di causa;
- all'udienza pubblica del 17.3.2026 la causa veniva trattenuta in decisione; N. 13876/2025 REG.RIC.
- preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo proposto, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra gli atti impugnati, tutti basati su un'identica motivazione e riferiti allo stesso datore di lavoro;
- superato tale aspetto, il ricorso è fondato;
- in particolare, i lavoratori non sono riusciti ad ottenere il visto dall'Ambasciata
d'Italia a Dhaka in virtù di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 D.L. n. 145/2024 “Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'art.
22 D. Lgs. n. 286/1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma; nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, (che è inviata) esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”;
- dunque, la Prefettura di Roma al più avrebbe potuto dichiarare sospesi i nulla osta rilasciati ma non decaduti, questo nelle more delle dovute verifiche da effettuarsi da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione; detto altrimenti, ove le verifiche non andranno a buon fine (nella memoria depositata in atti si fa già riferimento ad un parere negativo dell'ITL), l'atto da adottare sarà quello della revoca dei nulla osta in origine rilasciati ma non quello della decadenza, alla luce di quanto previsto dall'art. 3 co. 2
D.L. cit.;
- pertanto, gli atti impugnati devono essere annullati al fine della riapertura dei procedimenti attivati dalla società ricorrente (si veda in questi stessi termini di recente
TAR per le Marche, sent. n. 14/2026); N. 13876/2025 REG.RIC.
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate, salva la restituzione in favore di parte ricorrente del contributo unificato da porsi a carico delle amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL GI, Presidente
NN CO, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NN CO EL GI N. 13876/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO