Sentenza 22 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2019, n. 22461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22461 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BR ID BR, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2018 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Massimo Garofalo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1. ottobre 2018 il Tribunale di Catania, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha parzialmente annullato - confermandola per il resto - l'ordinanza del 14 settembre 2018 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, che aveva applicato a BR ID BR, indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, quanto alla mancata riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 cit., irrilevante di per sé era la natura non occasionale dello spaccio di stupefacente. In ogni caso, non era stato evidenziato alcun elemento tale da comportare un inserimento del ricorrente in un'attività del crimine organizzato, mentre in realtà non era stato operato alcun discrimine tra le posizioni dei due soggetti parimenti colpiti da misura cautelare, utilizzando il sistema del copia/incolla quanto alla posizione del tutto marginale del ricorrente, coinvolto in un solo isolato episodio senza alcuna comune attività di spaccio. In tal modo era stata così fornita una motivazione meramente apparente. In ogni caso, era emersa l'esistenza di un sistema organizzato del tutto rudimentale, senza il rinvenimento nell'abitazione di alcuna sostanza stupefacente. Mentre non rilevava - in difetto di riscontri - la dichiarazione di un'assuntrice, secondo cui vi era l'abitudine di nascondere l'eroina fuori dall'abitazione. Tra l'altro le cessioni avevano ad oggetto dosi irrisorie. Oltre a ciò, sussisteva travisamento del fatto e motivazione apparente in relazione agli ulteriori elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata, quanto alla proficuità ed alla natura risalente nel tempo dell'attività illecita, comunque ascrivibile al coindagato. Né poteva escludersi il fatto di lieve entità in ragione dei precedenti specifici dell'indagato, ossia di un elemento estraneo alla fattispecie legale, nonché in relazione al preteso spaccio di sostanze di diversa tipologia.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In ordine al complesso motivo di impugnazione, avente ad oggetto solamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 73 cit., e contrariamente ai rilievi del ricorrente, è stato ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano e altro, Rv. 272140).Infatti la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 cit.; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera e altri, Rv. 269149).
4.1.1. Al riguardo, l'ordinanza impugnata non risulta affetta da censure. Vero è, infatti, che il ricorrente ha lamentato che il proprio preteso coinvolgimento nei traffici del coinquilino IM BE AN derivava da un solo e ben distinto episodio, nel quale un'assuntrice aveva dichiarato che - sprovvisto costui di stupefacente - lo stesso BE AN aveva incaricato l'odierno ricorrente di prelevare il richiesto quantitativo di droga pesante da un nascondiglio esterno all'abitazione rurale occupata dai due in agro di Ispica. D'altronde al riguardo ben poco il ricorrente ha inteso aggiungere, non palesando tra l'altro alcuna sorpresa in relazione alla richiesta del coinquilino ovvero alcuna incertezza nel reperimento dello stupefacente custodito esternamente. Né, per vero, risulta essere stato dedotto alcunché in ordine alla riferita circostanza del rinvenimento nella stanza dell'odierno ricorrente (a comprova dell'infondatezza della lamentela palesata, circa la ritenuta indistinzione tra le posizioni dei due indagati e l'uso del copia/incolla nella valutazione di entrambi) di diversi strumenti destinati al taglio ed al confezionamento di singole dosi di stupefacente. Tra l'altro, poi, il ricorrente ebbe a dichiarare di convivere da pochi giorni col BE AN, laddove al contrario il proprietario dell'abitazione ha invece riferito di conoscere l'BR "in quanto viveva con il BE da diversi anni".
4.1.2. Allo stesso tempo l'ordinanza impugnata ha dato atto dell'avvenuta assunzione delle deposizioni di più acquirenti di varie sostanze, i quali hanno detto di avere comperato eroina ovvero hashish da entrambi gli indagati. Per vero non può rilevare il mancato rinvenimento di sostanza stupefacente in occasione della perquisizione personale e domiciliare, atteso che all'evidenza entrambi gli indagati ne potevano disporre e ne avevano disposto nel tempo (così palesando anche i loro non sporadici rapporti strutturati con livelli superiori di trafficanti), ed in ogni caso l'esistenza di tale illecita attività era riscontrata dalla presenza di strumentazione idonea a preparare le dosi da cedere.In definitiva, pertanto, al di là del quantitativo di sostanza in tesi spacciata, è venuta in rilievo la capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e altri, Rv. 270767), ed in proposito l'ordinanza impugnata ha non illogicamente ascritto al ricorrente siffatta capacità, in tal modo altresì fornendo adeguata valutazione complessiva del fatto (cfr. Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823).
5. La complessiva censura è quindi manifestamente infondata, per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della- causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così d