Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
L'inutilizzabilità, per inosservanza della disposizione sul previo avvertimento ex art. 64, terzo comma, lett. c), cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dal denunciante che invece già risulti sottoposto ad indagine per un reato connesso o collegato non impedisce che il soggetto reiteri successivamente le dichiarazioni, dandone conferma una volta che siano adempiute le modalità procedimentali imposte dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2005, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1994
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 37944/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC IO, nato a [...] il [...] e di EV NO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto in data 29 luglio - 1 agosto 2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto in data 29 luglio - 1 agosto 2005, è stata confermata quella resa dal Giudice per le indagini preliminari il 14 luglio precedente, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NC IO e di EV NO, indagati, il primo, in ordine a reati di usura e di estorsione - consumata e tentata - nonché ambedue di tentata estorsione, in danno di AL LO: reati, commessi tutti dal dicembre 2002 sino al 1 maggio 2005. Gli indagati hanno proposto ricorso contro il provvedimento, per eccepire, entrambi, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal denunciante il 12 giugno 2004, il 24 giugno 2004 ed il 26 gennaio 2005, per violazione dell'art. 64 c.p.p., poiché AL era stato escusso come teste, mentre risultava sottoposto ad indagini, in concorso con NC, per un reato di sofisticazione di vini, da ritenersi connesso e collegato con quelli attualmente in esame. Ne derivava che le sue dichiarazioni di conferma del 10 marzo 2005 - rese quando era stato finalmente sentito quale indagato - erano rimaste isolate e non avrebbero potuto, pertanto, essere ritenute intrinsecamente attendibili, in ragione della ritenuta costanza e coerenza delle stesse. Si è aggiunto che le denunce della persona offesa dovevano essere valutate a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3, richiamato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, mentre nell'ordinanza collegiale non era stato indicato alcun riscontro, oppure si erano addotti elementi erroneamente interpretati, o contraddittori, o equivoci, che inficiavano la logicità della motivazione.
EV ha escluso che gli atti minacciosi e violenti, da lui effettivamente posti in essere il 1 maggio 2005 in danno di AL, fossero connessi con i rapporti tra la parte lesa ed il coindagato NC, contrariamente a quanto affermato dalla parte offesa, poiché avevano avuto origine, invece, da un proprio credito nei confronti del denunciante per pregresse forniture di zucchero destinato alla sofisticazioni di vini: ne conseguiva che il reato configurabile nei suoi confronti era da qualificarsi, al massimo, esercizio arbitrario putativo delle proprie ragioni. Ha aggiunto che il Tribunale aveva omesso di motivare la scelta della misura cautelare più grave.
RITENUTO
Il giudizio definitivo sulle dedotte connessioni, o sui dedotti collegamenti probatori tra il reato di sofisticazione di vini, per il quale sono indagati così NC come la parte offesa AL ed i delitti per i quali ora si procede (usura ed estorsioni, consumate o tentate) non si ritiene compreso tra i temi che debbono essere affrontati nella presente sede, per la ragione decisiva che AL è stato concretamente sentito, il 10 marzo 2005, con gli avvertimenti prescritti dall'art. 64 c.p.p., lett. c). Ne consegue che le ultime dichiarazioni del denunciante debbono essere, effettivamente, allo stato, valutate a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e art. 273 c.p.p., comma 1 bis, secondo quanto dedotto nel ricorso.
Le conseguenze, tuttavia, di tale diversa prospettiva non coincidono con quelle sostenute dal ricorrente, data anche la completezza degli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata.
Ritenutesi inutilizzabili, infatti, le dichiarazioni rese da AL in qualità di testimone, prima degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., non può da ciò inferirsi che esse non fossero suscettibili di conferma, poiché alla categoria dell'inutilizzabilità non si ricollegano effetti sugli atti derivati, a differenza di quanto sancito per le nullità (Cass. 19/07/1997, Riv. 209670; Cass. 14/11/1997, Riv. 209149; Cass. 03/08/1998, Riv. 210322; Cass. 24/11/1998, Riv. 213139).
In seguito alla concreta conferma, le dichiarazioni stesse possono essere valutate, in sede di procedimento cautelare, non già quali mezzi di prova, bensì quali rappresentazioni di fatti che, con alto grado di probabilità, potranno essere confermati in dibattimento (Cass. 28/01/2003, Riv. 223454; Cass. 11/06/2003, Riv. 225833; Cass. 21/10/220 4, Riv. 230859).
Se ne trae la legittimità del giudizio espresso dal Collegio del Riesame sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, a causa della reiterazione e della coerenza delle sue accuse. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, non si è mancato di porre in evidenza i numerosi riscontri al contenuto di queste ultime, interpretati in termini congrui e logici e valutati non solo singolarmente, ma anche globalmente, secondo corretti canoni di apprezzamento degli elementi indiziari, in sede cautelare. Sono state così poste in evidenza: le parziali ammissioni di NC, sul prestito erogato ad AL, in vista del riacquisto all'asta della sua casa di abitazione, da parte dei figli (capo A); la lettera, acquisita, diretta dallo stesso NC al genero De Lucia, in cui si fa riferimento ad una seconda missiva indirizzata direttamente ad AL, secondo quanto riferito da quest'ultimo, per esercitare pressioni sulla parte offesa alfine di costringerla al pagamento di interessi (usurari) già scaduti (capo B); le due ricevute, sottoscritte dalla figlia di NC, relative a somme adeguatamente apprezzate come pagamenti parziali di ulteriori, analoghi interessi maturati;
le dichiarazioni dei congiunti di AL sulle minacce descritte nel capo D), nonché le parziali ammissioni di EV (oltre che le fotografie, il certificato medico e le richieste della parte lesa di intervento ai Carabinieri, il 1 maggio 2005) in ordine alle violenze di cui al capo E), dalle quali tutte è dato trarre altresì conferme al denunciato delitto sub C).
Risultano infine motivati, in termini che si sottraggono a controllo nella presente sede, i giudizi di inattendibilità degli assunti difensivi tanto di NC, quanto di EV, relativamente anche all'esposto cautelativo del primo ed alla prospettata estraneità del secondo ai rapporti NC - AL, con la conseguenza che le contrarie ricostruzioni sostenute nei rispettivi ricorsi si risolvono in indebite riletture del materiale indiziario, attualmente improponibili, mentre in particolare la derubricazione del delitto di tentata estorsione attribuito a EV in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia pure nella forma putativa, configge altresì con il riferimento delle violenze a crediti, dedotti dall'indagato, aventi natura all'evidenza illecita. Ai fini della motivazione della scelta della misura cautelare più grave, non occorre poi che si analizzino una per una, per escluderle, tutte le misure meno restrittive, ma è sufficiente che i giudici di merito espongano ragioni determinanti per l'applicabilità della prima: ragioni, che sono state specificamente e congruamente esposte con riguardo ad NC - che si è ritenuto abbia commesso taluni dei reati in esame mentre si trovava in carcere, o ristretto agli arresti domiciliari - ma che vanno ritenute verificate in termini adeguati anche con riguardo a EV, date le gravi modalità descritte - dei fatti compiuti ed il concreto pericolo di reiterazione, pure analizzato.
I ricorsi debbono essere conseguentemente respinti ed i ricorrenti sono tenuti in solido, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006