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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6889/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Globo Tributi S.r.l. - 01946470604
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare e legale rapp. p.t. della Società_1 di Ricorrente_1, avente sede legale in agro di Scalea(CS) alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Paola(CS), ricorreva
contro
GLOBO TRIBUTI S.R.L. nella qualità di Concessionario del
Servizio Riscossione Canone Esposizioni Pubblicitari del Comune di Scalea(CS), nonché contro il
Comune di Scalea, avverso il Provvedimento n. 22 del 17/09/2024 codice contribuente 275,
Accertamento d'Ufficio per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2018 notificato a mezzo PEC in data
30.09.2024 con il quale la Globo Tributi S.r.l. rendeva edotto l'odierno ricorrente che, dalle verifiche effettuate e “constatato che, nonostante il decorso del termine di versamento del canone, il contribuente ad oggi non risulta aver versato in tutto o in parte il canone dovuto in violazione del regolamento su richiamato”; di conseguenza, sarebbe stato tenuto al pagamento dell'importo di € 452,00 EURO oltre alle relative sanzioni amministrative, agli interessi legali maturati ed alle spese di notifica .
Il ricorrente deduceva:
Illegittima richiesta dell'imposta, in quanto le insegne installate nella propria sede non superano i 5 mq di superficie complessiva, risultando pertanto escluse dalla tassazione ai sensi dell'art. 13, co. 1, del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 49/2021, in applicazione della L. 160/2019.
Erronea determinazione della superficie tassabile, poiché la Globo Tributi non avrebbe effettuato sopralluogo né fornito misurazioni documentate, limitandosi a indicazioni generiche senza prova tecnica.
Nullità dell'accertamento per mancanza di elementi probatori e motivazione insufficiente, con conseguente richiesta di annullamento dell'atto impositivo.
Nessuna parte resistente si è costituita nel giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza sez. II, rileva che il ricorso
è stato proposto nei confronti del concessionario della riscossione Globo Tributi S.r.l. e del Comune di
Scalea, conformemente alla normativa vigente, risultando correttamente chiamati in giudizio.
Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, della L. 507/1993, come modificata dalla L. 448/2001 e dalla L.
160/2019, non è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio delle attività commerciali che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività e la cui superficie complessiva non superi 5 mq.
Il ricorrente ha documentato, la superficie complessiva delle insegne poste nella sua proprietà, dimostrando che la superficie non supera i limiti di legge.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice forma la sua convinzione secondo la normale esperienza, valutando la prova documentale e le presunzioni che ne derivano.
Nel caso di specie: L'ente resistente non ha prodotto alcuna prova contraria, né documentazione tecnica (relazioni di sopralluogo, misurazioni certificate o planimetrie aggiornate) per confutare la veridicità delle dichiarazioni del ricorrente;
In base all'esperienza comune, la superficie dichiarata dal contribuente non può essere ipoteticamente maggiorata senza riscontri oggettivi.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la Corte ritiene fondata la presunzione del contribuente: le insegne rientrano nei limiti di superficie esentati dalla tassazione, rendendo illegittima la richiesta dell'imposta.
L'atto impositivo, pur formalmente corretto, non è supportato da alcun elemento di prova documentale che giustifichi la pretesa tributaria. L'assenza di misurazioni certificate o di relazione tecnica sul luogo costituisce violazione del principio di proporzionalità e di corretta amministrazione della pubblica finanza, nonché del diritto del contribuente a veder accertata la pretesa su basi oggettive e verificabili.
La motivazione dell'atto, pertanto, risulta insufficiente a giustificare la pretesa, comportandone l'annullamento per carenza di titolo legittimante.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
- accoglie il ricorso e annulla l'Accertamento d'ufficio n. 22 del 17/09/2024 relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2018.
Condanna il Comune di Scalea e Globo Tributi S.r.l. in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 21.01.2026
Il Giudice monocratico
ON AN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6889/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Globo Tributi S.r.l. - 01946470604
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare e legale rapp. p.t. della Società_1 di Ricorrente_1, avente sede legale in agro di Scalea(CS) alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Paola(CS), ricorreva
contro
GLOBO TRIBUTI S.R.L. nella qualità di Concessionario del
Servizio Riscossione Canone Esposizioni Pubblicitari del Comune di Scalea(CS), nonché contro il
Comune di Scalea, avverso il Provvedimento n. 22 del 17/09/2024 codice contribuente 275,
Accertamento d'Ufficio per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2018 notificato a mezzo PEC in data
30.09.2024 con il quale la Globo Tributi S.r.l. rendeva edotto l'odierno ricorrente che, dalle verifiche effettuate e “constatato che, nonostante il decorso del termine di versamento del canone, il contribuente ad oggi non risulta aver versato in tutto o in parte il canone dovuto in violazione del regolamento su richiamato”; di conseguenza, sarebbe stato tenuto al pagamento dell'importo di € 452,00 EURO oltre alle relative sanzioni amministrative, agli interessi legali maturati ed alle spese di notifica .
Il ricorrente deduceva:
Illegittima richiesta dell'imposta, in quanto le insegne installate nella propria sede non superano i 5 mq di superficie complessiva, risultando pertanto escluse dalla tassazione ai sensi dell'art. 13, co. 1, del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 49/2021, in applicazione della L. 160/2019.
Erronea determinazione della superficie tassabile, poiché la Globo Tributi non avrebbe effettuato sopralluogo né fornito misurazioni documentate, limitandosi a indicazioni generiche senza prova tecnica.
Nullità dell'accertamento per mancanza di elementi probatori e motivazione insufficiente, con conseguente richiesta di annullamento dell'atto impositivo.
Nessuna parte resistente si è costituita nel giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza sez. II, rileva che il ricorso
è stato proposto nei confronti del concessionario della riscossione Globo Tributi S.r.l. e del Comune di
Scalea, conformemente alla normativa vigente, risultando correttamente chiamati in giudizio.
Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, della L. 507/1993, come modificata dalla L. 448/2001 e dalla L.
160/2019, non è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio delle attività commerciali che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività e la cui superficie complessiva non superi 5 mq.
Il ricorrente ha documentato, la superficie complessiva delle insegne poste nella sua proprietà, dimostrando che la superficie non supera i limiti di legge.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice forma la sua convinzione secondo la normale esperienza, valutando la prova documentale e le presunzioni che ne derivano.
Nel caso di specie: L'ente resistente non ha prodotto alcuna prova contraria, né documentazione tecnica (relazioni di sopralluogo, misurazioni certificate o planimetrie aggiornate) per confutare la veridicità delle dichiarazioni del ricorrente;
In base all'esperienza comune, la superficie dichiarata dal contribuente non può essere ipoteticamente maggiorata senza riscontri oggettivi.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la Corte ritiene fondata la presunzione del contribuente: le insegne rientrano nei limiti di superficie esentati dalla tassazione, rendendo illegittima la richiesta dell'imposta.
L'atto impositivo, pur formalmente corretto, non è supportato da alcun elemento di prova documentale che giustifichi la pretesa tributaria. L'assenza di misurazioni certificate o di relazione tecnica sul luogo costituisce violazione del principio di proporzionalità e di corretta amministrazione della pubblica finanza, nonché del diritto del contribuente a veder accertata la pretesa su basi oggettive e verificabili.
La motivazione dell'atto, pertanto, risulta insufficiente a giustificare la pretesa, comportandone l'annullamento per carenza di titolo legittimante.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
- accoglie il ricorso e annulla l'Accertamento d'ufficio n. 22 del 17/09/2024 relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2018.
Condanna il Comune di Scalea e Globo Tributi S.r.l. in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 21.01.2026
Il Giudice monocratico
ON AN