Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 591
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittima richiesta dell'imposta per insegne inferiori a 5 mq

    Il giudice rileva che l'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività e la cui superficie complessiva non supera 5 mq. Il ricorrente ha documentato la superficie delle insegne, dimostrando che rientrano nei limiti di legge. L'ente resistente non ha prodotto prove contrarie.

  • Accolto
    Erronea determinazione della superficie tassabile

    Il giudice rileva che l'ente resistente non ha prodotto alcuna prova contraria o documentazione tecnica per confutare le dichiarazioni del ricorrente. La superficie dichiarata dal contribuente non può essere maggiorata senza riscontri oggettivi.

  • Accolto
    Nullità dell'accertamento per mancanza di prove e motivazione insufficiente

    L'atto impositivo non è supportato da alcun elemento di prova documentale che giustifichi la pretesa tributaria. L'assenza di misurazioni certificate o di relazione tecnica costituisce violazione del principio di proporzionalità e di corretta amministrazione. La motivazione risulta insufficiente, comportandone l'annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 591
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 591
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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