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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 6/12/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 29/5/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 11/6/25 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO (MI) il 30/12/1958
Residente in VIA TRACIA, 4 20148 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. MASSIMILIANO S.I. BELVEDERE come da procura in atti;
parte attrice
nei confronti di
Controparte_1
Nato in EGITTO il 05/09/1977 irreperibile codice fiscale;
C.F._2
parte convenuta contumace
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23 dicembre 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
- Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in Milano
(MI), in data 03/04/2008;
- Ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per Legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_1 Controparte_1
3/04/2008, iscritto nel Registri degli atti di matrimonio del Comune medesimo (atto n. 555 parte 1 - anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
La separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale in data 17/11/2009 è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 2/12/2009.
Con ricorso depositato in data 6/12/24 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 29/5/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio e ha chiesto che il Tribunale trattenga la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 2 di 4 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. a) lett. ii) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, italiana la ricorrente ed egiziana il convenuto, è in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e la ricorrente vi risiede ancora.
La legge applicabile è quella italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento CE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Milano il 3/04/2008, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune medesimo (atto n. 555 parte 1 - anno 2008).
La separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 2/12/2009.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili vista la mancata costituzione di parte resistente che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Milano il 3/04/2008 e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
medesimo (atto n. 555 parte 1 - anno 2008);
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 6/12/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 29/5/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 11/6/25 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO (MI) il 30/12/1958
Residente in VIA TRACIA, 4 20148 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. MASSIMILIANO S.I. BELVEDERE come da procura in atti;
parte attrice
nei confronti di
Controparte_1
Nato in EGITTO il 05/09/1977 irreperibile codice fiscale;
C.F._2
parte convenuta contumace
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23 dicembre 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
- Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in Milano
(MI), in data 03/04/2008;
- Ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per Legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_1 Controparte_1
3/04/2008, iscritto nel Registri degli atti di matrimonio del Comune medesimo (atto n. 555 parte 1 - anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
La separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale in data 17/11/2009 è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 2/12/2009.
Con ricorso depositato in data 6/12/24 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 29/5/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio e ha chiesto che il Tribunale trattenga la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 2 di 4 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. a) lett. ii) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, italiana la ricorrente ed egiziana il convenuto, è in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e la ricorrente vi risiede ancora.
La legge applicabile è quella italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento CE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Milano il 3/04/2008, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune medesimo (atto n. 555 parte 1 - anno 2008).
La separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 2/12/2009.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili vista la mancata costituzione di parte resistente che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Milano il 3/04/2008 e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
medesimo (atto n. 555 parte 1 - anno 2008);
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4