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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2904 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
27/11/1967, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco BUSIN e
RI AB;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro PONCINI e Nicola GUERRA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“
1. Nulla disporsi circa l'affidamento ed il mantenimento dei figli, essendo
questi ultimi maggiorenni ed autosufficienti;
2.Nulla disporsi circa l'assegnazione della casa coniugale sita in Marano
Vicentino (VI), Via San Francesco D'Assisi n. 18 per quanto indicato nel
precedente punto e comunque in quanto la stessa è stata alienata dai genitori
alla figlia con atto notarile del 12/10/2024, notaio dott. Per_1 Persona_2
rep. n. 52607.
3.Nulla disporsi in ordine al mantenimento reciproco tra le parti, in quanto le
stesse dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4.Qualsivoglia rapporto patrimoniale tra le parti e/o pendenza di natura
debitoria e/o di qualsiasi altra natura e/o causa, passata, presente e futura,
anche solo connessa e/o dipendente e/o nascente dal rapporto di coniugio e/o
in precedenza e/o dalla separazione sono considerati definitivamente risolti e
tacitati, dichiarandosi le parti reciprocamente soddisfatte nelle proprie pretese,
di guisa che nessuna delle stesse avrà alcunché a pretendere dall'altra in
ragione di quanto sopra indicato.
5.Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in EN (VI) in data
1/07/1995.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/06/2014 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in EN l'1/07/1995 alle condizioni Controparte_1 CP_2
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di THIENE (VI) al n. 51, parte
4 II, serie A, anno 1995;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2904 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
27/11/1967, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco BUSIN e
RI AB;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro PONCINI e Nicola GUERRA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“
1. Nulla disporsi circa l'affidamento ed il mantenimento dei figli, essendo
questi ultimi maggiorenni ed autosufficienti;
2.Nulla disporsi circa l'assegnazione della casa coniugale sita in Marano
Vicentino (VI), Via San Francesco D'Assisi n. 18 per quanto indicato nel
precedente punto e comunque in quanto la stessa è stata alienata dai genitori
alla figlia con atto notarile del 12/10/2024, notaio dott. Per_1 Persona_2
rep. n. 52607.
3.Nulla disporsi in ordine al mantenimento reciproco tra le parti, in quanto le
stesse dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4.Qualsivoglia rapporto patrimoniale tra le parti e/o pendenza di natura
debitoria e/o di qualsiasi altra natura e/o causa, passata, presente e futura,
anche solo connessa e/o dipendente e/o nascente dal rapporto di coniugio e/o
in precedenza e/o dalla separazione sono considerati definitivamente risolti e
tacitati, dichiarandosi le parti reciprocamente soddisfatte nelle proprie pretese,
di guisa che nessuna delle stesse avrà alcunché a pretendere dall'altra in
ragione di quanto sopra indicato.
5.Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in EN (VI) in data
1/07/1995.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/06/2014 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in EN l'1/07/1995 alle condizioni Controparte_1 CP_2
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di THIENE (VI) al n. 51, parte
4 II, serie A, anno 1995;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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