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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 532/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
dal
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENEZIA, SAN POLO n. 2464/O, con il patrocinio degli avv.ti SARTORI ANTONIO e BACIGA NICOLA LUIGI,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 33 elettivamente domiciliata in PADOVA, GALLERIA BERCHET n. 8, con il patrocinio degli avv.ti NERI PAOLO e MORRA ELEONORA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 569/24, pubblicata in data
7.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
In via istruttoria:
1) si chiede di ammettersi i capitoli di prova formulati con la memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel giudizio di prime cure;
Nel merito:
2) revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e, comunque, inefficace, per le ragioni illustrate, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova in data 26.2.2021 n.
728/2021 N.R.G.;
3) respingersi integralmente le domande e l'appello incidentale proposti dalla società
CP_1
In via riconvenzionale:
4) accertarsi e dichiararsi, per le ragioni illustrate, la risoluzione del contratto di incarico professionale per inadempimento della società CP_1
5) condannarsi la società a risarcire al i CP_1 Pt_1 Parte_1
danni subiti, nella misura di Euro 50.780,48 oltre interessi di preammortamento del mutuo e spese bancarie, nonché di Euro 11.747,32 a titolo di penale, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nonché interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002;
In via subordinata:
pagina 2 di 33 6) dedursi dalle somme eventualmente riconosciute a la penale da ritardo CP_1
ed il compenso relativo alle prestazioni non eseguite;
In ogni caso:
7) condannarsi a rimborsare al quanto CP_1 Parte_1
versato sulla base della sentenza di prime cure per Euro 84.754,18, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal versamento al rimborso;
8) spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Conclusioni della appellata:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione, istanza rigettata, così giudicare:
nel merito in via principale:
- rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 569/2024 pubblicata il 07.03.2024;
in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello avversario:
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 569/2024
pubblicata il 07.03.2024, resa nel giudizio n. 2434/2021 R.G., accertare e dichiarare il diritto in capo a al compenso per le prestazioni eseguite in esecuzione Controparte_1
dell'incarico di cui al contratto del 7.9.2020 per i motivi esposti in atti e per l'effetto condannare il pagare a l'importo di € Controparte_2 Controparte_1
58.715,18 ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
oltre a interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza fino al saldo effettivo;
- in via subordinata gradata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
di accoglimento delle domande avversarie e di condanna di al pagamento Controparte_1
di eventuali somme a favore del attore, compensare le somme che dovessero Pt_1
pagina 3 di 33 essere accertate a favore dell'attore con quelle che risulteranno dovute a Controparte_1
per i titoli dedotti in atti;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti,
l'inadempimento del all'obbligo di eseguire il procedimento di verifica e Pt_1
validazione del progetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n.
518 del 4.12.2020 del RUP;
per l'effetto, condannare il Parte_1
al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in € 10.000,00 o nella diversa
[...]
somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà determinata anche in via equitativa;
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. (pagg. 5-6) con i testi ivi indicati e ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui in atti;
nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere abilitati alla prova contraria e si insiste per l'ammissione dei capitoli a prova contraria formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. (pag.3) con i testi ivi indicati;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Padova, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/21, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore della dell'importo di € 58.715,18, CP_1
al netto dell'IVA, oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto quale compenso per le opere di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, incluse le prestazioni complementari, delle opere di rigenerazione, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche pagina 4 di 33 del campo da calcio comunale, eseguite in forza di contratto di incarico professionale di cui alla determina comunale a contrarre n. 365 del 7.9.20 deducendo:
- che il progetto in questione, redatto dall'arch. di , Per_1 CP_1
prevedeva la realizzazione, per il complessivo importo di € 1.100.000,00, dei nuovi spogliatoi a lato del campo da calcio, con impianto fotovoltaico sulla copertura, la sostituzione del manto in erba con manto sintetico e la realizzazione delle tribune coperte, comprensive di magazzino e bagni per gli spettatori, con abbattimento delle barriere architettoniche,
- che peraltro, a causa della sottostima, nello studio di fattibilità redatto da
, dei costi di realizzazione delle opere, in fase di progettazione CP_1
definitiva ed esecutiva, si era reso necessario suddividere il progetto in due stralci,
rimandando ad una seconda fase la realizzazione delle tribune, del magazzino e dei bagni per gli spettatori, poiché la somma impegnata non risultava sufficiente a realizzare tutte le opere,
- che, più in particolare, a seguito della trasmissione nei primi giorni di novembre
2020 da parte della opposta della bozza degli elaborati, esso aveva invitato la controparte ad apportare le modifiche necessarie entro sette giorni, in ragione dell'esigenza di procedere al più presto con la validazione del progetto che già
risultava in ritardo rispetto alla consegna, contrattualmente prevista per il 18.9.20,
- che con successiva nota del 26.11.20 aveva contestato alla di non CP_1
aver adeguato il progetto, nonostante il decorso di una settimana dalla segnalazione e aveva chiesto di procedere con la massima urgenza per la necessità di giungere all'approvazione entro fine anno, così da poter ottenere i finanziamenti per l'opera,
- che la convenuta aveva peraltro dato riscontro alla nota contestando l'esistenza di carenze progettuali e negando la disponibilità ad apportare qualsiasi modifica al pagina 5 di 33 progetto, pur avendo dovuto riconoscere l'esistenza di almeno otto errori, sminuiti al rango di meri refusi grafici, senza nemmeno dare riscontro alle osservazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento in merito ai percorsi di accesso e per disabili, allegando pretese istruzioni ricevute dal in realtà mai Pt_1
impartite,
- che con delibera della Giunta comunale n. 160 del 30.11.20 esso aveva ciò
nonostante approvato il progetto definitivo–esecutivo redatto dalla opposta, ma solamente in linea tecnica, all'unico scopo di poter partecipare al bando dell'Istituto
per il Credito Sportivo, avente scadenza alle ore 24.00 del 5.12.20, con la precisazione che il verbale di verifica–validazione del progetto, previsto dagli artt.
23 e ss. del D. LGS. n. 50/2016 sarebbe stato fatto prima dell'approvazione tecnico– finanziaria dell'opera progettuale,
- che il successivo 4.12.20 il R.U.P. aveva quindi affidato l'attività di verifica-
validazione del progetto ad un professionista esterno, comunicando la circostanza alla , la quale aveva replicato affermando che a seguito della sopra CP_1
citata deliberazione di Giunta le attività di verifica del progetto dovevano ritenersi ormai concluse,
- che il R.U.P. aveva poi trasmesso alla opposta il parere favorevole al progetto con prescrizioni del CONI, datato 16.12.20, invitandola ad adeguarlo, e il 21.12.20
aveva anche inviato alla stessa il primo rapporto di verifica redatto dallo IO
ER , dal quale si desumeva l'esistenza di numerose lacune, Per_2
- che la controparte si era peraltro rifiutata di attenersi alle indicazioni progettuali del verificatore e di redigere gli elaborati aggiornati/revisionati sulla base del rapporto di verifica intermedio e del parere del CONI, nonostante l'obbligo espressamente assunto in tal senso in forza dell'art.5 del disciplinare di incarico,
pagina 6 di 33 - che a fronte di tale condotta esso aveva allora inviato un sollecito ultimativo, ai sensi dell'art.1454 cc, trasmettendo anche il secondo elaborato redatto dallo IO
ER , il quale attestava l'impossibilità di concludere positivamente Per_2
l'attività di verifica/validazione,
- che a fronte dell'inerzia della società aveva dichiarato risolto il contratto, anche in ragione del parere negativo nel frattempo emesso dalla , Controparte_3
incaricata dalla Lega Nazionale Dilettanti di verificare i progetti degli impianti sportivi,
- che in considerazione dell'impossibilità di verificare positivamente e validare il progetto e, quindi, di porlo a base di gara e di darvi successiva attuazione, con deliberazione n. 47 del 23.3.21 la Giunta aveva annullato in autotutela la propria precedente deliberazione n. 160 del 30.11.20, autorizzando i competenti Uffici
municipali, da un lato, ad incaricare un nuovo progettista per la redazione del progetto definitivo-esecutivo da finanziarsi mediante la partecipazione al bando dell'Istituto per il Credito Sportivo del 2021 e, dall'altro, ad estinguere il mutuo nel frattempo stipulato il precedente 28.12.20, nel presupposto di essere comunque risultato vincitore del bando,
- che per tutte le esposte ragioni il provvedimento monitorio ottenuto dalla ingiungente doveva ritenersi illegittimo, anche in ragione del fatto che il Tribunale
di Padova risultava incompetente a conoscere della controversia, atteso che l'art. 10
del disciplinare di incarico aveva sancito la competenza esclusiva del Foro di
Verona,
- che a seguito della vicenda aveva subito un grave danno, risarcibile a mente del disposto dell'art. 7 del contratto, prevedente una penale dell'uno per mille del corrispettivo per ogni giorno di ritardo, con la conseguenza che sino all'avvenuta pagina 7 di 33 risoluzione del contratto, sopravvenuta in data 1.3.21, erano maturati 164 giorni di ritardo, sicché esso aveva diritto ad una penale di € 11.747,32 (71,63 x 164),
- che doveva inoltre considerarsi l'ulteriore pregiudizio rappresentato:
o dalla perdita del finanziamento già concesso dall'Istituto per il Credito
Sportivo, impiegabile esclusivamente per la realizzazione del progetto in questione ed estinto anticipatamente a fronte del versamento di una penale di
€ 33.000,00, prevista dal capitolato del mutuo, oltre agli interessi di preammortamento ed alle spese bancarie, da quantificare a parte,
o dagli oneri sostenuti per l'inutile impegno del R.U.P., geom. , CP_4
da quantificarsi equitativamente nella somma di €.5.000,00,
o dalla necessità di dare corso alla verifica del progetto da parte dello
[...]
, con un esborso di € 12.180,48, e di , Parte_2 Controparte_3
con una ulteriore spesa di € 600,00, per un complessivo ammontare di € 50.780,48, oltre interessi di preammortamento del mutuo e spese bancarie,
- che, in via subordinata, avrebbe comunque dovuto essere escluso il diritto della al pagamento dell'intero compenso pattuito poiché la stessa non CP_1
aveva eseguito alcune delle prestazioni concordate e, in particolare, la pratica catastale, del valore di complessivi € 1.970,00 oltre accessori,
a fronte delle quali considerazioni chiedeva pertanto, conclusivamente, la revoca del decreto opposto ed il rigetto di ogni avversa pretesa nonché, in via riconvenzionale, la declaratoria di accertamento della risoluzione del contratto di incarico per inadempimento della controparte e la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra menzionate.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha affermato:
pagina 8 di 33 - in via preliminare, che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Padova era infondata, poiché il foro convenzionale avrebbe potuto essere ritenuto esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca della concorde volontà delle parti di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa,
- quanto poi al merito, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal prevedeva originariamente un solo corpo di fabbrica per la Parte_1
realizzazione dei nuovi spogliatoi, delle tribune e dei magazzini, munito di impianto fotovoltaico sulla copertura,
- che in relazione a tale progetto l'ente locale aveva autorizzato la richiesta di finanziamento di cui al bando “Sport e periferie 2000”, con scadenza il 30.9.20, e per una quota della spesa, previsto l'eventuale stipula di un mutuo bancario,
- che l'incarico affidatole in data 7.9.20 prevedeva un corrispettivo di € 56.457,51, oltre IVA ed accessori di legge, da liquidarsi in un'unica soluzione, a saldo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica da emettere solo a seguito della avvenuta consegna alla committente degli elaborati progettuali, previa verifica positiva circa la regolarità contributiva del professionista incaricato,
- che con precedente mail del 3.9.20 il R.U.P., aveva peraltro già chiesto all'Arch.
di modificare l'elaborato di progetto dello studio di fattibilità, Per_1
prevedendosi l'esecuzione di due corpi di fabbrica, da realizzare in due distinti stralci, dal momento che lo studio di fattibilità approvato il 20.8.20 era stato ideato per la partecipazione al “Bando Sport e periferie” del settembre 2020 ma il Pt_1
aveva in seguito accertato di non avere i requisiti per potervi partecipare,
- che per tale ragione, a fronte di specifica richiesta avanzata dal R.U.P. con mail del pagina 9 di 33 21.9.20, essa aveva allora consegnato gli elaborati di progetto in data 2.10.20 con la previsione di due corpi di fabbrica anziché di uno, a modifica di quanto previsto nel progetto di fattibilità, così come richiesto dal committente,
- che in occasione di un incontro tenutosi il successivo 6.10.20 il R.U.P. aveva nuovamente chiesto di modificare il progetto, stralciando dagli elaborati già redatti i lavori riguardanti gli spogliatoi, le tribune e l'abbattimento delle barriere architettoniche, che sarebbero rientrati in un secondo stralcio, dando poi conferma,
con nota del 27.10.20, che l'ipotesi di spesa del secondo stralcio dei lavori, richiesto dall'Amministrazione, avrebbe dovuto essere inserita nel piano dell'anno successivo,
- che in data 6.11.20 essa aveva quindi consegnato il progetto definitivo-esecutivo con le ulteriori modifiche richieste dal Comune, ricevendo dal R.U.P. alcune osservazioni con note del 17.11.20 e del 23.11.20 relative all'impianto elettrico e ad alcuni aspetti strutturali, alle quali aveva dato riscontro con mail del 26.11.20 e del
27.11.20, inviando le tavole di progetto esecutivo e gli elaborati di cui alla prima revisione, ai quali aveva apportato le modifiche richieste, precisando che non erano sussistenti altre carenze progettuali,
- che il successivo 30.11.20 il progetto era stato approvato in linea tecnica con delibera della Giunta, la quale, per finanziare il progetto, aveva contestualmente deciso di partecipare all'iniziativa denominata “Sport Missione Comune Bando
2020”,
- che solo con note del 4.12.20 il R.U.P. aveva riscontrato la mail di chiarimenti del
27.11.20, arbitrariamente interrompendo il procedimento di verifica e validazione del progetto,
- che con provvedimento n. 518 adottato in pari data il medesimo aveva poi affidato pagina 10 di 33 l'incarico ad un terzo soggetto certificatore, lo , Parte_2
- che essa, con nota del 10.12.20, aveva contestato la predetta iniziativa di duplicare l'attività di verifica del progetto, stante anche l'intervenuta emissione in data
16.12.20 di parere favorevole da parte del CONI,
- che ritenendo di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi essa aveva quindi provveduto ad emettere la fattura relativa al compenso pattuito e quindi contestato in quanto palesemente illegittima la risoluzione del contratto, eccependo a contrario l'inadempimento dell'ente locale,
- che era comunque infondato l'assunto dell'attore secondo cui l'art. 5 del disciplinare di incarico avrebbe consentito all'Amministrazione di pretendere l'introduzione nei progetti di qualsiasi modifica senza maggiorazione dei compensi, atteso che la clausola era riferita esclusivamente alle modifiche necessarie “per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi”,
- che si era dato debitamente corso all'espletamento della pratica catastale preliminare alla progettazione e all'analisi della documentazione agli atti,
- che la determinazione di affidare allo l'incarico per la verifica della Parte_2
progettazione definitiva-esecutiva risultava illegittima, ai sensi del sesto comma,
lett. d), dell'art. 26, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'attività di verifica per i lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 avrebbe dovuto essere direttamente effettuata dal R.U.P.,
- che pertanto si era semmai in presenza di un grave inadempimento del Pt_1
mentre non sussisteva alcun proprio ritardo nell'esecuzione dell'opera rispetto al termine del 18.9.20, atteso che la data di approvazione della determinazione n. 365 e quella di sottoscrizione del disciplinare di incarico, nonché la condotta tenuta dalle parti durante l'esecuzione del contratto, erano indicative della sua natura non pagina 11 di 33 essenziale e, d'altro canto, la stessa Amministrazione non lo aveva mai contestato,
- che, in ogni caso, il R.U.P. non era legittimato ad intimare la risoluzione e pertanto la PEC dell'11.2.21 non poteva valere quale diffida ad adempiere,
- che, di conseguenza, si palesavano altresì infondate le pretese risarcitorie avanzate dal Pt_1
ed ha quindi conclusivamente istato per il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna dell'ente locale al versamento in suo favore dell'importo di € 58.715,18, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 nonché, in via riconvenzionale, per la declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto disposta dal R.U.P. con mail dell'1.3.21 e la condanna del al risarcimento dei Parte_1
danni subiti, quantificati nell'importo di €.10.000,00.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 569/24, pubblicata in data 7.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale,
- osservato come la CTU avesse escluso che la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva fosse stata divisa in due stralci in dipendenza di una sottostima dei costi contenuta nel progetto di fattibilità, redatto dalla convenuta,
- ritenuto, d'altronde, che siffatto progetto fosse stato autonomamente approvato dal con delibera della Giunta del 20.8.20, sicché non poteva addebitarsi alla Pt_1
convenuta l'adozione dello stesso come fondamento della progettazione definitiva-
esecutiva oggetto del distinto incarico poi affidatole dal in data 7.9.20, Pt_1
siccome tra l'latro confermato dal tenore della comunicazione del R.U.P. del 3.9.20,
- rilevato che il termine di esecuzione dell'opera fissato per la data del 18.9.20
pagina 12 di 33 risultasse correlato all'iniziale ipotesi di realizzazione del progetto per la partecipazione al bando “Sport e periferie 2020”, avente scadenza il 30.9.20, al quale il Comune tuttavia decideva di non partecipare, non potendo rilasciare una dichiarazione circa l'assenza di contenziosi giudiziari in essere,
- notato che a mente dell'art. 4 del disciplinare era comunque prevista la facoltà per il
Comune di concedere termini suppletivi per causa di forza maggiore e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato, della quale l'ente locale risultava essersi avvalso, risultando dalla comunicazione del R.U.P. in data
21.9.20 che lo stesso avesse fissato quale nuovo termine per la consegna del progetto quello del 2.10.20, debitamente rispettato da , CP_1
- considerato, altresì, che soltanto in data 27.10.20 il R.U.P. aveva poi sollecitato un'integrazione del progetto relativamente alla spesa del secondo stralcio dell'opera,
al fine di inserirla nel piano annuale per il 2021, mentre nessun rilievo risultava formulato in ordine alla documentazione relativa al primo stralcio, da realizzarsi nell'anno in corso,
- riscontrato che a seguito di ulteriori interlocuzioni intercorse tra il R.U.P. e la società quest'ultima, con tempestiva comunicazione del 27.11.20, aveva provveduto a trasmettere gli elaborati e le tavole, aggiornati come da richiesta, rispondendo inoltre dettagliatamente ai rilievi sollevati dall'ente, nel pieno rispetto del termine appositamente fissatole,
- opinato che, a quel punto, l'opponente avesse approvato il progetto in linea tecnica riuscendo quindi a partecipare al bando “Sport Missione Comune Bando 2020” ed ottenendo, in forza di esso (che a mente dell'art.1 delle condizioni generali di erogazione del mutuo, doveva ormai ritenersi vincolante per l'Amministrazione) un finanziamento di € 1.100.000,00,
pagina 13 di 33 - ritenuto, di conseguenza, che l'approvazione del progetto effettuata solo in linea tecnica non potesse valere quale riserva in ordine alla correttezza e completezza dell'opera progettuale ma, semplicemente, quale rinvio alla redazione del verbale di validazione, di competenza del R.U.P., necessaria ai sensi dell'art. 26, ottavo comma, del D. Lgs. n. 50/16, di tal che:
o da un lato, dovevano ritenersi realizzati i presupposti per l'emissione della fattura da parte di , CP_1
o d'altro lato, appariva ultronea la nomina di un soggetto terzo per la verifica del progetto, in relazione
▪ sia allo stato dell'opera,
▪ sia alla già intervenuta accettazione della stessa,
▪ sia all'entità dell'appalto, dovendosi considerare che il limite indicato nel sesto comma, lett. d), del D. Lgs n. 50/16 si riferiva non tanto alla somma finanziata per l'opera, quanto piuttosto a quella necessariamente inferiore, da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori,
▪ sia alla natura dell'incarico, unicamente volto a fornire al R.U.P. un supporto tecnico per la redazione dell'atto di validazione,
- reputato quindi che , a seguito del mancato pagamento del dovuto CP_1
ed in virtù dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, non risultava tenuta ad operare alcuna ulteriore modifica del progetto, pur a seguito di taluni fondati rilievi individuati dal terzo verificatore,
- ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto esperita dal e, sotto un contrapposto profilo, l'impossibilità di affermare l'obbligo Pt_1
del R.U.P. di emettere il verbale di validazione del progetto, a causa della mancata pagina 14 di 33 effettuazione delle modifiche ritenute necessarie dal medesimo e confermate dal
CTU,
ha confermato il decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione ed ogni altra diversa domanda svolta dalle parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame il Parte_1
formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
L'appellata, costituitasi a sua volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, proponendo inoltre appello incidentale condizionato volto ad ottenere l'esame delle domande ritenute assorbite in primo grado e, in ogni caso la condanna della controparte al versamento in suo favore del compenso pattuito.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, nel corso della quale l'istanza di sospensiva veniva accolta limitatamente all'importo di € 12.000,00 e il Consigliere
Istruttore formulava proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, accettata unicamente da
, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 23 aprile CP_1
2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura per travisamento Parte_1
degli atti di causa, illogicità ed irragionevolezza della motivazione il fatto che il
Tribunale:
- da un lato, abbia escluso che la divisione della progettazione definitiva ed esecutiva pagina 15 di 33 in due stralci sia dipesa da una sottostima dei costi contenuta nel progetto di fattibilità, siccome viceversa sostenuto dal proprio CTP, osservando che la somma di € 1.100.000,00 stanziata per i lavori bastava appena a completare la costruzione dei due corpi di fabbrica ma non anche a realizzare le opere accessorie, del costo di circa € 300.000,00,
- d'altro lato, abbia sostenuto non essere imputabile a la scelta di CP_1
porre tale progetto a base della progettazione definitiva-esecutiva, non potendo l'approvazione da parte della Giunta del predetto progetto di fattibilità fra venir meno la responsabilità in capo al professionista delle proprie scelte ed errori progettuali ed apparendo altresì erronea l'affermazione secondo cui la quantificazione definitiva del limite di spesa sarebbe potuta intervenire solo in sede di progettazione definitiva, poiché già lo studio di fattibilità avrebbe dovuto fornire più precise indicazioni al riguardo.
Il motivo è fondato.
Ed invero, sebbene nell'ambito della CTU sia stato precisato:
- che il progetto di fattibilità redatto dalla convenuta e approvato dal con Pt_1
delibera del 20.8.20, prevedesse cinque sotto interventi rispettivamente finalizzati:
1. alla sostituzione del manto erboso con un manto sintetico,
2. alla realizzazione di nuove tribune con sottostanti spogliatoi,
3. alla realizzazione di pannelli fotovoltaici collocati nella struttura di copertura delle tribune,
4. all'adeguamento dell'impianto di illuminazione,
5. alla sistemazione degli spazi esterni, compresi i percorsi, le rampe ed i parcheggi, con abbattimento delle esistenti barriere architettoniche,
pagina 16 di 33 - che, più in particolare, l'intervento di cui al predetto punto 2, prevedeva per gli spogliatoi un layout semplice composto da soli tre ampi locali e indefinito negli interni, con un costo stimato per l'intero corpo di fabbrica, comprensivo delle tribune, di € 270.000,00,
- che, deducendo il costo delle opere non più progettate nel progetto definitivo-
esecutivo approvato, consistenti nella struttura metallica delle coperture e delle due rampe di scale esterne, stimato in € 100.000,00, residuavano per gli spogliatoi €
170.000,00 pari a circa 750 €/mq, prezzo specifico considerato equo per il tipo di semplice costruzione prevista nel progetto di fattibilità,
- che sul piano tecnico non risultava, dunque, che la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva fosse stata divisa in due stralci in dipendenza di una sottostima dei costi contenuta nel progetto di fattibilità,
va anche considerato come, in realtà, il perito d'ufficio non abbia in alcun modo risposto alle osservazioni sollevate in proposito dal CTP dell'ente locale, il quale ha fatto presente che l'esecuzione degli spogliatoi aveva poi, in realtà, di fatto comportato una spesa assai maggiore di € 427.974,72, pari ad € 1.877 €/mq, come peraltro riconosciuto dallo stesso CTU a pag. 5 del suo elaborato, allo scopo di tenere conto della normativa di omologazione dettata per tale tipo di opere dal CONI.
Sicché, dovendosi ritenere che incombesse a di tenere conto del CP_1
presumibile costo effettivo di realizzazione dell'opera alla luce della disciplina valevole per quel tipo di edifici, giacché il progettista:
- da un lato, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta pagina 17 di 33 attuazione dell'opera, deve comunque assicurarne la conformità alla normativa in vigore ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare,
così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente, senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità della esimente di cui all'art. 2226, primo comma,
cc, la firma apposta da quest'ultimo sul progetto redatto (Cass. 21.5.12 n. 8014),
- d'altro lato, è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità o l'abusività dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto loro affidato, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico (Cass. 18.1.17 n. 1214),
ne consegue doversi affermare che, in effetti, l'odierna appellata abbia colpevolmente sottostimato i costi di realizzazione di tale intervento.
Né, d'altro canto, presenta particolare rilievo in proposito il fatto che il abbia Pt_1
poi approvato il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica con delibera di
Giunta del 28.8.20 – ponendolo quindi a fondamento della successiva fase di progettazione definitiva-esecutiva, nell'ambito della quale il R.U.P., con mail del
3.9.20, chiedeva poi alla convenuta di suddividere l'edificio in due distinti corpi di fabbrica – dal momento che quella assunta appare essere stata una scelta in qualche modo obbligata, resa tale dalla necessità di partecipare al bando entro i ristretti termini previsti dal medesimo.
Le predette circostanze, peraltro, non risultano direttamente rilevanti ai fini della decisione della vertenza, la quale riguarda il pagamento del corrispettivo richiesto per la pagina 18 di 33 redazione del progetto definitivo-esecutivo, riguardo al quale si avrà da osservare quanto segue esaminando gli ulteriori motivi di appello.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'ente locale impugna il secondo capo di sentenza con il quale il Giudice ha ritenuto inesistente il ritardo in capo a CP_1
nella consegna del progetto osservando:
[...]
- che nel capitolato d'incarico non vi era alcun accenno al bando “Sport e periferie
2020”, per cui la mancata partecipazione allo stesso non poteva comportare alcuna proroga del termine,
- che il contratto prevedeva d'altronde la proroga dei termini esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato,
- che la nota del 21.9.20 non conteneva la concessione di alcuna proroga al 2.10.20
ma si limitava ad indicare solo la data ultima fissata quale momento inderogabile entro il quale ultimare la prestazione tardiva,
- che anche a tale data il progetto non era completo, siccome dimostrato dalla circostanza che il 6.11.20 l'opposta consegnava un ulteriore aggiornamento del progetto e che l'Amministrazione, con ulteriore nota del 17.11.20 era costretta a riscontrare il perdurante ricorrere di una serie di gravi carenze, tutt'altro che secondarie, solo in parte riscontrate da con la consegna del CP_1
progetto intervenuta il successivo 27.11.20, tanto che la Giunta si limitava ad approvarlo esclusivamente in linea tecnica, al solo fine di poter partecipare al bando dell'Istituto per il Credito Sportivo, riservandosi comunque di sottoporre gli elaborati alla validazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/16 e poi alla approvazione tecnico-finanziaria,
pagina 19 di 33 - che, richiedendo i contratti della Pubblica Amministrazione la forma scritta a pena di nullità, restava esclusa ogni possibilità di modifica del termine previsto dal contratto per comportamento concludente, peraltro mai da esso posto in essere,
- che del tutto legittimamente ed in piena aderenza al dettato del sesto comma dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/10 il R.U.P. aveva poi riservato alla rendicontazione finale la richiesta di applicazione della penale,
- che ciò l'aveva costretto a partecipare al bando sulla base di un progetto che recava numerose non conformità, poi confermate anche in sede di CTU.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura del disciplinare d'incarico sottoscritto fra le parti si evince, invero che:
- in forza del disposto dell'art. 4, l'incarico doveva essere “svolto entro e non oltre il
18/09/2020”, con l'ulteriore precisazione che “Il Comune di Parte_1
si riserva la facoltà di concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di
forza maggiore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto
incaricato”,
- a mente del tenore dell'art. 7, “Nel caso di ritardato adempimento dell'incarico,
saranno applicate penali pari all'uno per mille del relativo corrispettivo, per ogni
giorno di ritardo”, con l'ulteriore precisazione che “Le penali non escludono il
contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti
dall'Amministrazione committente”.
Mentre, d'altro lato, va pure considerato come, nell'ambito della mail inviata dal
R.U.P., geom. a in data 21.9.20, si legga “La CP_4 CP_1
presente per ricordarLe quanto concordato verbalmente ossia la consegna del progetto
pagina 20 di 33 def esecutivo per cui è stata incaricata la Vostra Società, entro e non oltre il giorno
2.10.20 …”.
A fronte delle quali circostanze deve allora affermarsi:
- da un lato, che il effettivamente avesse la facoltà di concedere un termine Pt_1
suppletivo alla società,
- d'altro lato, che esso si sia appunto avvalso di tale facoltà, avendo ritenuto sussistenti i presupposti di attivazione della fattispecie, che non possono certamente essere ora negati dalla stessa parte che, in precedenza, li aveva considerati esistenti,
essendosi ormai perfezionata la relativa fattispecie, con tutto quanto ne consegue in tema di affidamento della controparte, nel caso di specie determinato da una autonoma scelta della committente.
Né, a contrario, può affermarsi:
- che ciò non sia ammissibile, giacché una proroga del termine può intervenire solo prima della sua scadenza, dal momento che nel caso di specie il contratto concluso fra le parti non prevedeva la mera facoltà di concedere proroghe bensì quella, più
ampia, di accordare dei termini suppletivi,
- che in tal modo si verrebbe a violare il principio secondo cui la modifica dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione potrebbe intervenire solo per iscritto, giacché in questo caso non vi è alcuna modifica dell'atto bensì la mera attivazione da parte del Comune di una delle facoltà riconosciutegli proprio dal contratto, regolarmente assunta dal Responsabile del Procedimento.
Così come risulta infondata l'affermazione secondo cui non avrebbe CP_1
rispettato nemmeno questo secondo termine, risultando al contrario, agli atti:
pagina 21 di 33 - per un verso, che la società provvedeva, proprio in data 2.10.20, a recapitare al il progetto, siccome risultante dai doc. n. 6) e 6 bis) di parte Parte_1
appellata,
- per altro verso, che il R.U.P. non sollevava a quel punto alcuna contestazione in merito alle tempistiche di adempimento dell'incarico, limitandosi, a distanza di quasi un mese, con mail del 27.10.20, a rilevare la mancanza dell'ipotesi di spesa relativa al secondo stralcio, relativo alla tribuna, da inserire nel costo del piano annuale del 2021 per le opere pubbliche (doc. 8 appellata).
Il che certifica come il Comune continuasse, ancora in tale data, a ritenere del tutto tempestivo l'adempimento delle obbligazioni da parte di avendo CP_1
accettato il predetto deposito dell'elaborato, compiuto in data 2.10.20, ed essendosi limitato, a distanza di tempo, a chiedere una precisazione che nemmeno era relativa al progetto definitivo-esecutivo in questione, avente ad oggetto il primo stralcio dei lavori,
ma riguardava semmai il secondo stralcio dei medesimi, ancora da predisporre.
E, d'altro canto, che di fatto il continuasse a rivedere i termini per la consegna Pt_1
dell'elaborato definitivo, accettandone la consegna, è comprovato:
- sia dalla circostanza che il R.U.P. tollerasse il deposito di elaborati progettuali ulteriormente aggiornati ancora in data 6.11.20 (doc. 9 appellata), provvedendo poi con nota del 17.11.20 a sollevare una serie di questioni tecniche (doc. 10 appellata),
ribadite con la nota del 23.11.20, riscontrate dalla società con mail del successivo
27.11.20 (doc. 13 appellata),
- sia dal fatto che l'ente locale si determinava, da ultimo, ad approvare il progetto, sia pur solamente in linea tecnica, con delibera n. 160 del 30.11.20 (doc. 9 appellante).
pagina 22 di 33 Laddove, qualora tale volontà non vi fosse stata, l'ente ben avrebbe potuto e dovuto determinarsi in maniera diversa, rifiutando la consegna degli elaborati e dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
Sicché non residua spazio per procedere all'applicazione della penale invocata dal non essendosi in presenza, a seguito della costante rimodulazione dei termini Pt_1
di consegna accordata dal R.U.P., di alcuna ipotesi di ritardo nella consegna del progetto ma semmai, per quanto si dirà oltre, di una carenza dello stesso, tale da generare un diverso tipo di conseguenze.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene poi contestato il fatto che la pronuncia di primo grado abbia ritenuto maturato il diritto della ingiungente al pagamento del compenso, senza peraltro considerare:
- che l'approvazione del progetto operata con la delibera n. 160/20 aveva comunque riservato ad un secondo momento la validazione dello stesso e la sua approvazione tecnico-finanziaria,
- che prima della validazione non poteva esservi alcuna accettazione del progetto,
mancando la verifica della sua conformità alla disciplina di legge, di competenza del
R.U.P., il quale al momento dell'adozione della predetta delibera non si era ancora espresso sul punto,
- che siffatte circostanze erano state puntualmente riscontrate dal CTU, il quale aveva tra l'altro ritenute fondate tutte le non conformità e le osservazioni al progetto riportate nel “Rapporto di verifica intermedio n. 1” predisposto dallo
[...]
, Parte_2
- che, ad ogni buon conto, la deliberazione della Giunta n. 160/20, di presunta accettazione dell'opera, era poi stata annullata in autotutela con successiva pagina 23 di 33 deliberazione n. 47/2021, mai impugnata né censurata dalla controparte,
- che la validazione era assolutamente necessaria anche poiché, con la nota del
27.11.20, la aveva inviato delle tavole aggiornate che recepivano CP_1
solo in parte i rilievi del R.U.P.,
- che, d'altro canto, ciò che rilevava era l'esistenza delle carenze progettuali e non l'individuazione del soggetto che le avesse riscontrate, essendo comunque facoltà
del Comune di avvalersi di consulenti privati,
- che a mente del tenore dell'art. 5 del Disciplinare di Incarico, era CP_1
tenuta ad apportare tutte le modifiche ritenute necessarie ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, tanto più ove effettivamente indispensabili per rendere il progetto conforme alla disciplina di legge,
- che l'art. 6 del Disciplinare si riferiva ovviamente, secondo una interpretazione di buona fede, alla consegna di un progetto corretto e validabile,
- che la contestazione della non conformità del progetto era stata sollevata prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura, a trenta giorni dalla sua emissione.
Con la quarta e la quinta ragione di gravame invece, da esaminarsi unitariamente a quella precedente in ragione della stretta connessione che le lega sotto il profilo logico-
giuridico, l'ente locale si duole poi rispettivamente del fatto che il giudice di primo grado:
- abbia ritenuto legittimo il rifiuto di di modificare gli elaborati di CP_1
progetto errati per porvi rimedio in applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, sottolineando:
o che il professionista è tenuto a presentare un progetto concretamente pagina 24 di 33 utilizzabile, in assenza del quale si verte allora in una ipotesi di inadempimento dell'incarico che abilita il committente a rifiutare la corresponsione del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento,
o che nel caso di specie l'inadempimento, confermato dalle risultanze della
CTU e dai pareri del CONI e della Lega Nazionale Dilettanti, risultava ancora più grave dal momento che esso, a fronte delle non conformità, non aveva rifiutato la consegna del progetto ma aveva più volte richiesto al progettista di adeguarlo,
o che non vi erano quindi ragioni perché si dovesse procedere al pagamento del compenso ingiustamente preteso dalla controparte in relazione all'avvenuta consegna di un documento inidoneo a procedere ad una gara d'appalto in quanto, tra le altre cose, tale da non garantire l'accessibilità ai disabili, benché questo fosse uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dall'Amministrazione,
- non abbia accolto la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte appellata e quella di risarcimento dei danni patiti all'esito della vicenda.
I predetti motivi sono accoglibili nei limiti di cui oltre.
Sotto un primo profilo va, invero, ricordato come la CTU abbia consentito di appurare che tutti i rilievi di non conformità progettuali sollevati nell'ambito del “Rapporto di
verifica intermedio n. 1” predisposto dallo , che era stato Parte_2
all'uopo incaricato di tale verifica dal R.U.P. in forza della determinazione n. 518
assunta in data 4.12.20, sono risultati fondati, con l'ulteriore precisazione che “tali
correzioni e modifiche al progetto si rendevano necessarie per poter procedere ad una
gara di appalto” (pag. 7 dell'elaborato peritale), “necessaria per l'aggiudicazione dei
pagina 25 di 33 lavori di realizzazione dell'opera di cui al contratto di mutuo concluso in forza della
deliberazione della Giunta comunale del 30.11.2020” (pag. 8 dell'elaborato peritale).
Essendo stato altresì ben chiarito dal CTU, con valutazione che questo collegio ritiene assolutamente condivisibile:
- da un lato, che il geom. ben avesse il potere di affidare l'incarico di Pt_3
esprimere un parere tecnico in proposito ad un soggetto privato stante la carenza nell'organico dell'Amministrazione Comunale di personale in possesso delle necessarie competenze di carattere tecnico ingegneristico per l'espletamento di una attività di tal genere, altamente specialistica, e residuando invece in suo capo l'obbligo di dare corso alla diversa e peculiare attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione avente lo scopo precipuo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente,
- d'altro lato, che l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, disposta dall'ente locale con la delibera n. 160 del 30.11.20, fosse avvenuta esclusivamente ai fini dell'ottenimento del finanziamento, in attesa del perfezionamento del c.d. giusto procedimento, nel rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza, siccome espressamente desumibile dal fatto che nell'ambito della medesima si precisava che il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Edilizia privata / urbanistica n. 12787 del 27.11.20,
sarebbe stato “revisionato in fase di approvazione tecnico – finanziaria dell'opera
progettuale, successiva a questa fase”, e ciò dal momento che la relativa spesa doveva essere “finanziata con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo di cui al
bando 2020 “Sport Missione Comune”, già previsto in bilancio di previsione 2020,
pagina 26 di 33 al capitolo 520.02 cod. E.6.03.01.04.000”.
Conseguendone, allora, che il progetto non poteva ritenersi definitivamente accettato dal per il solo fatto che fosse intervenuta l'approvazione tecnica Parte_1
e dovendosi, al contrario, attendere l'esito del procedimento di validazione, destinato a verificare la conformità dell'opera alla disciplina di legge, di competenza del R.U.P., il quale al momento dell'adozione della predetta delibera non si era ancora espresso sul punto. E pure dovendosi, in proposito, rilevare che la procedura di validazione non costituisce comunque un passaggio meramente formale ma rappresenta, al contrario, il momento decisivo e finale attraverso il quale l'Amministrazione committente accetta definitivamente l'opera dopo averne riscontrato la piena rispondenza alla normativa.
Ciò che già di per sé preclude allora che possa aver esplicato alcuna efficacia nel caso di specie il disposto dell'art. 6 del Disciplinare d'Incarico – il quale prevedeva che il compenso sarebbe stato liquidato “in un'unica soluzione, a saldo, entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica …”, dal momento:
- che la clausola in questione si limita a prevedere le modalità di pagamento del dovuto nell'ambito di una fisiologica esecuzione del rapporto, caratterizzata dalla consegna di un elaborato progettuale completo e corretto, ciò che non è a riscontrarsi nel caso di specie,
- che essa non vale certo ad escludere la possibilità per l'Amministrazione
committente di far accertare in sede giudiziale il mancato adempimento della propria obbligazione da parte del progettista, e conseguentemente, l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riconoscimento in suo favore del diritto al compenso pagina 27 di 33 pattuito.
Dovendosi poi anche tenere conto del fatto che, ad ogni modo, la deliberazione della
Giunta n. 160/20, di accettazione tecnica dell'opera, era poi stata annullata in autotutela con successiva deliberazione n. 47/2021, la quale:
- per un verso, risulta essere stata legittimamente adottata proprio in ragione delle gravi carenze progettuali sopra evidenziate, tali da privare il progetto di qualsiasi valore pratico per l'Amministrazione in quanto inutilizzabile ai fini dell'appalto,
- per altro verso, deve ritenersi tuttora produttiva dei suoi effetti in assenza di una qualsiasi impugnazione ad opera della controparte.
Né, d'altro canto, sussistono i presupposti per affermare che potesse CP_1
esimersi dall'apportare le modifiche progettuali fondatamente richieste dal Parte_1
all'esito delle verifiche affidate allo dal momento
[...] Parte_2
che l'art. 5 del Disciplinare d'Incarico prevedeva appunto che la società fosse “tenuta
ad introdurre nei progetti, anche se già consegnati al Parte_1
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, ad insindacabile giudizio
[...]
dell'Amministrazione e/o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte da Organi
Statali, Regionali o Provinciali, per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi,
senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi …”.
Ciò che appunto si rendeva necessario nella fattispecie a fronte delle riscontrate carenze,
della cui esistenza il CTU ha dato piena conferma.
Sicché, conclusivamente sul punto, una volta riscontrato che il progetto consegnato prevedeva lacune ed errori tali da renderlo di fatto inutilizzabile e ritenuto, pertanto, che la sia rimasta gravemente inadempiente nell'esecuzione della propria CP_1
pagina 28 di 33 prestazione, non può che dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della progettista essendo emerso che la stessa consegnava un elaborato incompleto e carente, che il CTU, anche in sede di chiarimenti orali resi all'udienza del
12.5.23, confermava presentasse “l'assenza di alcune parti per rendere il progetto
appaltabile” ed avrebbe quindi richiesto, per essere ultimato, “l'intervento di un team di
tecnici con impegno orario di circa 200 ore per un costo di circa €.12.000,00”, previa consegna da parte della società di “tutto il materiale editabile mentre invece in sede di
CTU è stata rilevata solo la presenza di file PDF”, compresi i “file DWG o WORD
perché terzi potessero completare il progetto”, che necessitava di una “revisione sia del
capitolato sia della parte grafica”.
Laddove la gravità dell'inadempimento risulta configurata dal ricorrere di carenze progettuali tale da impattare congiuntamente:
- sia in maniera equiparabile al 20% dell'ammontare del lavoro pattuito, poiché, a fronte di un compenso previsto di € 58.715,18, si rendeva necessario compiere ulteriori attività di sistemazione dell'elaborato per un ammontare di circa €
12.000,00,
- sia sulla effettiva utilizzabilità dell'elaborato che, in quel momento non risultava idoneo ad essere posto a base di una gara d'asta ed avrebbe, d'altro canto, potuto essere concluso da un terzo, come evidenziato dal CTU nel corso della predetta udienza del 12.5.23, solo se questi si fosse assunto “la paternità del tutto, previa
liberatoria da parte di , quale autore dell'opera dell'intelletto”. CP_1
Il che comporta il venir meno del diritto di ad ottenere il pagamento CP_1
del compenso e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo pacifico pagina 29 di 33 in giurisprudenza che qualora il progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, ciò concreta una irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e conseguentemente un inadempimento dell'incarico tale da consentire al committente di rifiutarsi di corrispondere il compenso ovvero di chiedere la risoluzione del contratto (Cass. 21.3.23
n. 8058).
3.4 Quanto, invece, alla domanda risarcitoria esperita dal Parte_1
esclusa innanzi tutto la spettanza della penale da ritardo alla luce di quanto già esposto sub 3.2, deve valutarsi la fondatezza delle pretese avanzate relativamente alle altre voci di danno osservandosi, in proposito – per quanto attiene al ristoro del pregiudizio asseritamente determinato dalla perdita del finanziamento concesso dall'Istituto per il
Credito Sportivo, impiegabile esclusivamente per la realizzazione del progetto in questione ed estinto anticipatamente a fronte del versamento di una penale di €
33.000,00, prevista dal capitolato del mutuo, oltre agli interessi di preammortamento ed alle spese bancarie – come lo stesso non risulti dovuto ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cc ove si consideri che la perdita economica in questione risulta in realtà
esclusivamente addebitabile ad una inescusabile imprudenza del stesso. Pt_1
Ed invero – una volta osservato che l'elaborato progettuale era stato approvato unicamente in linea tecnica, avendo il R.U.P. già evidenziato con la missiva del
17.11.20 una nutrita serie di problematiche che il medesimo riteneva poi non risultassero in alcun modo superate dalla replica della , fatta pervenire CP_1
a mezzo di mail del 27.11.20, tanto che il successivo 4.12.20 aveva quindi incaricato uno studio professionale esterno di verificare la completezza del progetto stesso – non pagina 30 di 33 può che risultare del tutto incauta, ed esclusivamente imputabile all'ente locale, la scelta di aver dato ciò nonostante corso alla stipula del mutuo finalizzato a dotare le casse comunali delle somme necessarie per l'appalto delle opere.
Vista la situazione e considerate le gravi perplessità che già all'epoca erano sorte in merito alla completezza del progetto, sarebbe stato infatti assai più corretto e tutelante sia per la posizione del sia per quella della controparte, astenersi da qualsiasi Pt_1
ulteriore attività volta a dare corso alla attivazione dell'appalto.
E poiché a tanto non si è provveduto non è ora possibile cercare di scaricare gli esiti lesivi di tale grave imprudenza sulla , non potendosi certo condividere CP_1
l'assunto secondo cui il creditore, una volta riscontrato l'inadempimento dell'altro contraente, risulti libero da qualsiasi valutazione di opportunità in merito alle modalità
di gestione della situazione derivatane, essendo ciò in contrasto con il disposto della norma appena sopra richiamata.
E del pari non merita accoglimento la richiesta di risarcimento degli oneri asseritamente sostenuti per l'inutile impegno del R.U.P., geom. dovendosi in CP_4
proposito sottolineare:
- da un lato, che il medesimo si è limitato a svolgere quelli che erano i suoi compiti istituzionali, senza alcun aggravio per il il quale tra l'altro non ha Pt_1
dimostrato in alcun modo né che altre pratiche siano rimaste inevase a causa del tempo dedicato all'esame del progetto in questione né che da ciò sia derivato un qualsiasi pregiudizio economico,
- d'altro lato, non è stato nemmeno provato l'ammontare di tale preteso danno o chiarito come lo stesso sia stato calcolato.
pagina 31 di 33 Così come, infine, non ritiene il collegio che risultino risarcibili i costi sostenuti per la verifica del progetto da parte dello e di , Parte_2 Controparte_3
dovendosi osservare sul punto, come già ben chiarito in precedenza, che l'affidamento di tali incarichi non è stato causalmente determinato dalle omissioni progettuali in sé
bensì dalle carenze di personale tecnico interno all'ente idoneo a valutare progetti di una determinata complessità, il che vale a dire che queste spese si sarebbero rese necessarie anche qualora il progetto non avesse presentato problematicità, per valutare comunque l'assenza di errori o carenze non immediatamente rilevabili ictu oculi, dovendosi ritenere che l'Amministrazione sia comunque tenuta ad una compiuta verifica di tutti i progetti che vengono sottoposti alla sua approvazione.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
del fatto che entrambe le parti sono risultate almeno parzialmente soccombenti – dal momento che la domanda di pagamento del compenso esperita da è CP_1
stata rigettata a fronte dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dal , mentre quest'ultimo ha visto Parte_1
respingere le proprie consequenziali pretese risarcitorie – sussistono giusti motivi per compensarle integralmente, con addebito delle spese di CTU e di CTP a carico della opposta, che ha visto respinta la propria domanda anche in ragione degli esiti di tale incombente istruttorio.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. n. 569/24, pubblicata in data 7.3.24:
pagina 32 di 33 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 728/21 emesso in data 26.2.21;
2) dichiara l'intervenuta risoluzione del Disciplinare d'Incarico di cui alla determina comunale a contrarre n. 365 del 7.9.20, concluso tra il Parte_1
e la per grave inadempimento di quest'ultima e
[...] CP_1
conseguentemente rigetta le domande di pagamento esperite dalla medesima;
3) respinge in quanto infondate le domande risarcitorie avanzate dal
[...]
Parte_1
4) compensa integralmente fra le parti le spese di questo giudizio;
5) pone le competenze di CTU a carico della appellata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 33 di 33
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 532/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
dal
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENEZIA, SAN POLO n. 2464/O, con il patrocinio degli avv.ti SARTORI ANTONIO e BACIGA NICOLA LUIGI,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 33 elettivamente domiciliata in PADOVA, GALLERIA BERCHET n. 8, con il patrocinio degli avv.ti NERI PAOLO e MORRA ELEONORA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 569/24, pubblicata in data
7.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
In via istruttoria:
1) si chiede di ammettersi i capitoli di prova formulati con la memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel giudizio di prime cure;
Nel merito:
2) revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e, comunque, inefficace, per le ragioni illustrate, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova in data 26.2.2021 n.
728/2021 N.R.G.;
3) respingersi integralmente le domande e l'appello incidentale proposti dalla società
CP_1
In via riconvenzionale:
4) accertarsi e dichiararsi, per le ragioni illustrate, la risoluzione del contratto di incarico professionale per inadempimento della società CP_1
5) condannarsi la società a risarcire al i CP_1 Pt_1 Parte_1
danni subiti, nella misura di Euro 50.780,48 oltre interessi di preammortamento del mutuo e spese bancarie, nonché di Euro 11.747,32 a titolo di penale, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nonché interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002;
In via subordinata:
pagina 2 di 33 6) dedursi dalle somme eventualmente riconosciute a la penale da ritardo CP_1
ed il compenso relativo alle prestazioni non eseguite;
In ogni caso:
7) condannarsi a rimborsare al quanto CP_1 Parte_1
versato sulla base della sentenza di prime cure per Euro 84.754,18, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal versamento al rimborso;
8) spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Conclusioni della appellata:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione, istanza rigettata, così giudicare:
nel merito in via principale:
- rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 569/2024 pubblicata il 07.03.2024;
in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello avversario:
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 569/2024
pubblicata il 07.03.2024, resa nel giudizio n. 2434/2021 R.G., accertare e dichiarare il diritto in capo a al compenso per le prestazioni eseguite in esecuzione Controparte_1
dell'incarico di cui al contratto del 7.9.2020 per i motivi esposti in atti e per l'effetto condannare il pagare a l'importo di € Controparte_2 Controparte_1
58.715,18 ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
oltre a interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza fino al saldo effettivo;
- in via subordinata gradata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
di accoglimento delle domande avversarie e di condanna di al pagamento Controparte_1
di eventuali somme a favore del attore, compensare le somme che dovessero Pt_1
pagina 3 di 33 essere accertate a favore dell'attore con quelle che risulteranno dovute a Controparte_1
per i titoli dedotti in atti;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti,
l'inadempimento del all'obbligo di eseguire il procedimento di verifica e Pt_1
validazione del progetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n.
518 del 4.12.2020 del RUP;
per l'effetto, condannare il Parte_1
al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in € 10.000,00 o nella diversa
[...]
somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà determinata anche in via equitativa;
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. (pagg. 5-6) con i testi ivi indicati e ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui in atti;
nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere abilitati alla prova contraria e si insiste per l'ammissione dei capitoli a prova contraria formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. (pag.3) con i testi ivi indicati;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Padova, il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/21, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore della dell'importo di € 58.715,18, CP_1
al netto dell'IVA, oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto quale compenso per le opere di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, incluse le prestazioni complementari, delle opere di rigenerazione, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche pagina 4 di 33 del campo da calcio comunale, eseguite in forza di contratto di incarico professionale di cui alla determina comunale a contrarre n. 365 del 7.9.20 deducendo:
- che il progetto in questione, redatto dall'arch. di , Per_1 CP_1
prevedeva la realizzazione, per il complessivo importo di € 1.100.000,00, dei nuovi spogliatoi a lato del campo da calcio, con impianto fotovoltaico sulla copertura, la sostituzione del manto in erba con manto sintetico e la realizzazione delle tribune coperte, comprensive di magazzino e bagni per gli spettatori, con abbattimento delle barriere architettoniche,
- che peraltro, a causa della sottostima, nello studio di fattibilità redatto da
, dei costi di realizzazione delle opere, in fase di progettazione CP_1
definitiva ed esecutiva, si era reso necessario suddividere il progetto in due stralci,
rimandando ad una seconda fase la realizzazione delle tribune, del magazzino e dei bagni per gli spettatori, poiché la somma impegnata non risultava sufficiente a realizzare tutte le opere,
- che, più in particolare, a seguito della trasmissione nei primi giorni di novembre
2020 da parte della opposta della bozza degli elaborati, esso aveva invitato la controparte ad apportare le modifiche necessarie entro sette giorni, in ragione dell'esigenza di procedere al più presto con la validazione del progetto che già
risultava in ritardo rispetto alla consegna, contrattualmente prevista per il 18.9.20,
- che con successiva nota del 26.11.20 aveva contestato alla di non CP_1
aver adeguato il progetto, nonostante il decorso di una settimana dalla segnalazione e aveva chiesto di procedere con la massima urgenza per la necessità di giungere all'approvazione entro fine anno, così da poter ottenere i finanziamenti per l'opera,
- che la convenuta aveva peraltro dato riscontro alla nota contestando l'esistenza di carenze progettuali e negando la disponibilità ad apportare qualsiasi modifica al pagina 5 di 33 progetto, pur avendo dovuto riconoscere l'esistenza di almeno otto errori, sminuiti al rango di meri refusi grafici, senza nemmeno dare riscontro alle osservazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento in merito ai percorsi di accesso e per disabili, allegando pretese istruzioni ricevute dal in realtà mai Pt_1
impartite,
- che con delibera della Giunta comunale n. 160 del 30.11.20 esso aveva ciò
nonostante approvato il progetto definitivo–esecutivo redatto dalla opposta, ma solamente in linea tecnica, all'unico scopo di poter partecipare al bando dell'Istituto
per il Credito Sportivo, avente scadenza alle ore 24.00 del 5.12.20, con la precisazione che il verbale di verifica–validazione del progetto, previsto dagli artt.
23 e ss. del D. LGS. n. 50/2016 sarebbe stato fatto prima dell'approvazione tecnico– finanziaria dell'opera progettuale,
- che il successivo 4.12.20 il R.U.P. aveva quindi affidato l'attività di verifica-
validazione del progetto ad un professionista esterno, comunicando la circostanza alla , la quale aveva replicato affermando che a seguito della sopra CP_1
citata deliberazione di Giunta le attività di verifica del progetto dovevano ritenersi ormai concluse,
- che il R.U.P. aveva poi trasmesso alla opposta il parere favorevole al progetto con prescrizioni del CONI, datato 16.12.20, invitandola ad adeguarlo, e il 21.12.20
aveva anche inviato alla stessa il primo rapporto di verifica redatto dallo IO
ER , dal quale si desumeva l'esistenza di numerose lacune, Per_2
- che la controparte si era peraltro rifiutata di attenersi alle indicazioni progettuali del verificatore e di redigere gli elaborati aggiornati/revisionati sulla base del rapporto di verifica intermedio e del parere del CONI, nonostante l'obbligo espressamente assunto in tal senso in forza dell'art.5 del disciplinare di incarico,
pagina 6 di 33 - che a fronte di tale condotta esso aveva allora inviato un sollecito ultimativo, ai sensi dell'art.1454 cc, trasmettendo anche il secondo elaborato redatto dallo IO
ER , il quale attestava l'impossibilità di concludere positivamente Per_2
l'attività di verifica/validazione,
- che a fronte dell'inerzia della società aveva dichiarato risolto il contratto, anche in ragione del parere negativo nel frattempo emesso dalla , Controparte_3
incaricata dalla Lega Nazionale Dilettanti di verificare i progetti degli impianti sportivi,
- che in considerazione dell'impossibilità di verificare positivamente e validare il progetto e, quindi, di porlo a base di gara e di darvi successiva attuazione, con deliberazione n. 47 del 23.3.21 la Giunta aveva annullato in autotutela la propria precedente deliberazione n. 160 del 30.11.20, autorizzando i competenti Uffici
municipali, da un lato, ad incaricare un nuovo progettista per la redazione del progetto definitivo-esecutivo da finanziarsi mediante la partecipazione al bando dell'Istituto per il Credito Sportivo del 2021 e, dall'altro, ad estinguere il mutuo nel frattempo stipulato il precedente 28.12.20, nel presupposto di essere comunque risultato vincitore del bando,
- che per tutte le esposte ragioni il provvedimento monitorio ottenuto dalla ingiungente doveva ritenersi illegittimo, anche in ragione del fatto che il Tribunale
di Padova risultava incompetente a conoscere della controversia, atteso che l'art. 10
del disciplinare di incarico aveva sancito la competenza esclusiva del Foro di
Verona,
- che a seguito della vicenda aveva subito un grave danno, risarcibile a mente del disposto dell'art. 7 del contratto, prevedente una penale dell'uno per mille del corrispettivo per ogni giorno di ritardo, con la conseguenza che sino all'avvenuta pagina 7 di 33 risoluzione del contratto, sopravvenuta in data 1.3.21, erano maturati 164 giorni di ritardo, sicché esso aveva diritto ad una penale di € 11.747,32 (71,63 x 164),
- che doveva inoltre considerarsi l'ulteriore pregiudizio rappresentato:
o dalla perdita del finanziamento già concesso dall'Istituto per il Credito
Sportivo, impiegabile esclusivamente per la realizzazione del progetto in questione ed estinto anticipatamente a fronte del versamento di una penale di
€ 33.000,00, prevista dal capitolato del mutuo, oltre agli interessi di preammortamento ed alle spese bancarie, da quantificare a parte,
o dagli oneri sostenuti per l'inutile impegno del R.U.P., geom. , CP_4
da quantificarsi equitativamente nella somma di €.5.000,00,
o dalla necessità di dare corso alla verifica del progetto da parte dello
[...]
, con un esborso di € 12.180,48, e di , Parte_2 Controparte_3
con una ulteriore spesa di € 600,00, per un complessivo ammontare di € 50.780,48, oltre interessi di preammortamento del mutuo e spese bancarie,
- che, in via subordinata, avrebbe comunque dovuto essere escluso il diritto della al pagamento dell'intero compenso pattuito poiché la stessa non CP_1
aveva eseguito alcune delle prestazioni concordate e, in particolare, la pratica catastale, del valore di complessivi € 1.970,00 oltre accessori,
a fronte delle quali considerazioni chiedeva pertanto, conclusivamente, la revoca del decreto opposto ed il rigetto di ogni avversa pretesa nonché, in via riconvenzionale, la declaratoria di accertamento della risoluzione del contratto di incarico per inadempimento della controparte e la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra menzionate.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha affermato:
pagina 8 di 33 - in via preliminare, che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Padova era infondata, poiché il foro convenzionale avrebbe potuto essere ritenuto esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca della concorde volontà delle parti di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa,
- quanto poi al merito, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal prevedeva originariamente un solo corpo di fabbrica per la Parte_1
realizzazione dei nuovi spogliatoi, delle tribune e dei magazzini, munito di impianto fotovoltaico sulla copertura,
- che in relazione a tale progetto l'ente locale aveva autorizzato la richiesta di finanziamento di cui al bando “Sport e periferie 2000”, con scadenza il 30.9.20, e per una quota della spesa, previsto l'eventuale stipula di un mutuo bancario,
- che l'incarico affidatole in data 7.9.20 prevedeva un corrispettivo di € 56.457,51, oltre IVA ed accessori di legge, da liquidarsi in un'unica soluzione, a saldo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica da emettere solo a seguito della avvenuta consegna alla committente degli elaborati progettuali, previa verifica positiva circa la regolarità contributiva del professionista incaricato,
- che con precedente mail del 3.9.20 il R.U.P., aveva peraltro già chiesto all'Arch.
di modificare l'elaborato di progetto dello studio di fattibilità, Per_1
prevedendosi l'esecuzione di due corpi di fabbrica, da realizzare in due distinti stralci, dal momento che lo studio di fattibilità approvato il 20.8.20 era stato ideato per la partecipazione al “Bando Sport e periferie” del settembre 2020 ma il Pt_1
aveva in seguito accertato di non avere i requisiti per potervi partecipare,
- che per tale ragione, a fronte di specifica richiesta avanzata dal R.U.P. con mail del pagina 9 di 33 21.9.20, essa aveva allora consegnato gli elaborati di progetto in data 2.10.20 con la previsione di due corpi di fabbrica anziché di uno, a modifica di quanto previsto nel progetto di fattibilità, così come richiesto dal committente,
- che in occasione di un incontro tenutosi il successivo 6.10.20 il R.U.P. aveva nuovamente chiesto di modificare il progetto, stralciando dagli elaborati già redatti i lavori riguardanti gli spogliatoi, le tribune e l'abbattimento delle barriere architettoniche, che sarebbero rientrati in un secondo stralcio, dando poi conferma,
con nota del 27.10.20, che l'ipotesi di spesa del secondo stralcio dei lavori, richiesto dall'Amministrazione, avrebbe dovuto essere inserita nel piano dell'anno successivo,
- che in data 6.11.20 essa aveva quindi consegnato il progetto definitivo-esecutivo con le ulteriori modifiche richieste dal Comune, ricevendo dal R.U.P. alcune osservazioni con note del 17.11.20 e del 23.11.20 relative all'impianto elettrico e ad alcuni aspetti strutturali, alle quali aveva dato riscontro con mail del 26.11.20 e del
27.11.20, inviando le tavole di progetto esecutivo e gli elaborati di cui alla prima revisione, ai quali aveva apportato le modifiche richieste, precisando che non erano sussistenti altre carenze progettuali,
- che il successivo 30.11.20 il progetto era stato approvato in linea tecnica con delibera della Giunta, la quale, per finanziare il progetto, aveva contestualmente deciso di partecipare all'iniziativa denominata “Sport Missione Comune Bando
2020”,
- che solo con note del 4.12.20 il R.U.P. aveva riscontrato la mail di chiarimenti del
27.11.20, arbitrariamente interrompendo il procedimento di verifica e validazione del progetto,
- che con provvedimento n. 518 adottato in pari data il medesimo aveva poi affidato pagina 10 di 33 l'incarico ad un terzo soggetto certificatore, lo , Parte_2
- che essa, con nota del 10.12.20, aveva contestato la predetta iniziativa di duplicare l'attività di verifica del progetto, stante anche l'intervenuta emissione in data
16.12.20 di parere favorevole da parte del CONI,
- che ritenendo di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi essa aveva quindi provveduto ad emettere la fattura relativa al compenso pattuito e quindi contestato in quanto palesemente illegittima la risoluzione del contratto, eccependo a contrario l'inadempimento dell'ente locale,
- che era comunque infondato l'assunto dell'attore secondo cui l'art. 5 del disciplinare di incarico avrebbe consentito all'Amministrazione di pretendere l'introduzione nei progetti di qualsiasi modifica senza maggiorazione dei compensi, atteso che la clausola era riferita esclusivamente alle modifiche necessarie “per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi”,
- che si era dato debitamente corso all'espletamento della pratica catastale preliminare alla progettazione e all'analisi della documentazione agli atti,
- che la determinazione di affidare allo l'incarico per la verifica della Parte_2
progettazione definitiva-esecutiva risultava illegittima, ai sensi del sesto comma,
lett. d), dell'art. 26, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'attività di verifica per i lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 avrebbe dovuto essere direttamente effettuata dal R.U.P.,
- che pertanto si era semmai in presenza di un grave inadempimento del Pt_1
mentre non sussisteva alcun proprio ritardo nell'esecuzione dell'opera rispetto al termine del 18.9.20, atteso che la data di approvazione della determinazione n. 365 e quella di sottoscrizione del disciplinare di incarico, nonché la condotta tenuta dalle parti durante l'esecuzione del contratto, erano indicative della sua natura non pagina 11 di 33 essenziale e, d'altro canto, la stessa Amministrazione non lo aveva mai contestato,
- che, in ogni caso, il R.U.P. non era legittimato ad intimare la risoluzione e pertanto la PEC dell'11.2.21 non poteva valere quale diffida ad adempiere,
- che, di conseguenza, si palesavano altresì infondate le pretese risarcitorie avanzate dal Pt_1
ed ha quindi conclusivamente istato per il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna dell'ente locale al versamento in suo favore dell'importo di € 58.715,18, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 nonché, in via riconvenzionale, per la declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto disposta dal R.U.P. con mail dell'1.3.21 e la condanna del al risarcimento dei Parte_1
danni subiti, quantificati nell'importo di €.10.000,00.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 569/24, pubblicata in data 7.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale,
- osservato come la CTU avesse escluso che la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva fosse stata divisa in due stralci in dipendenza di una sottostima dei costi contenuta nel progetto di fattibilità, redatto dalla convenuta,
- ritenuto, d'altronde, che siffatto progetto fosse stato autonomamente approvato dal con delibera della Giunta del 20.8.20, sicché non poteva addebitarsi alla Pt_1
convenuta l'adozione dello stesso come fondamento della progettazione definitiva-
esecutiva oggetto del distinto incarico poi affidatole dal in data 7.9.20, Pt_1
siccome tra l'latro confermato dal tenore della comunicazione del R.U.P. del 3.9.20,
- rilevato che il termine di esecuzione dell'opera fissato per la data del 18.9.20
pagina 12 di 33 risultasse correlato all'iniziale ipotesi di realizzazione del progetto per la partecipazione al bando “Sport e periferie 2020”, avente scadenza il 30.9.20, al quale il Comune tuttavia decideva di non partecipare, non potendo rilasciare una dichiarazione circa l'assenza di contenziosi giudiziari in essere,
- notato che a mente dell'art. 4 del disciplinare era comunque prevista la facoltà per il
Comune di concedere termini suppletivi per causa di forza maggiore e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato, della quale l'ente locale risultava essersi avvalso, risultando dalla comunicazione del R.U.P. in data
21.9.20 che lo stesso avesse fissato quale nuovo termine per la consegna del progetto quello del 2.10.20, debitamente rispettato da , CP_1
- considerato, altresì, che soltanto in data 27.10.20 il R.U.P. aveva poi sollecitato un'integrazione del progetto relativamente alla spesa del secondo stralcio dell'opera,
al fine di inserirla nel piano annuale per il 2021, mentre nessun rilievo risultava formulato in ordine alla documentazione relativa al primo stralcio, da realizzarsi nell'anno in corso,
- riscontrato che a seguito di ulteriori interlocuzioni intercorse tra il R.U.P. e la società quest'ultima, con tempestiva comunicazione del 27.11.20, aveva provveduto a trasmettere gli elaborati e le tavole, aggiornati come da richiesta, rispondendo inoltre dettagliatamente ai rilievi sollevati dall'ente, nel pieno rispetto del termine appositamente fissatole,
- opinato che, a quel punto, l'opponente avesse approvato il progetto in linea tecnica riuscendo quindi a partecipare al bando “Sport Missione Comune Bando 2020” ed ottenendo, in forza di esso (che a mente dell'art.1 delle condizioni generali di erogazione del mutuo, doveva ormai ritenersi vincolante per l'Amministrazione) un finanziamento di € 1.100.000,00,
pagina 13 di 33 - ritenuto, di conseguenza, che l'approvazione del progetto effettuata solo in linea tecnica non potesse valere quale riserva in ordine alla correttezza e completezza dell'opera progettuale ma, semplicemente, quale rinvio alla redazione del verbale di validazione, di competenza del R.U.P., necessaria ai sensi dell'art. 26, ottavo comma, del D. Lgs. n. 50/16, di tal che:
o da un lato, dovevano ritenersi realizzati i presupposti per l'emissione della fattura da parte di , CP_1
o d'altro lato, appariva ultronea la nomina di un soggetto terzo per la verifica del progetto, in relazione
▪ sia allo stato dell'opera,
▪ sia alla già intervenuta accettazione della stessa,
▪ sia all'entità dell'appalto, dovendosi considerare che il limite indicato nel sesto comma, lett. d), del D. Lgs n. 50/16 si riferiva non tanto alla somma finanziata per l'opera, quanto piuttosto a quella necessariamente inferiore, da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori,
▪ sia alla natura dell'incarico, unicamente volto a fornire al R.U.P. un supporto tecnico per la redazione dell'atto di validazione,
- reputato quindi che , a seguito del mancato pagamento del dovuto CP_1
ed in virtù dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, non risultava tenuta ad operare alcuna ulteriore modifica del progetto, pur a seguito di taluni fondati rilievi individuati dal terzo verificatore,
- ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto esperita dal e, sotto un contrapposto profilo, l'impossibilità di affermare l'obbligo Pt_1
del R.U.P. di emettere il verbale di validazione del progetto, a causa della mancata pagina 14 di 33 effettuazione delle modifiche ritenute necessarie dal medesimo e confermate dal
CTU,
ha confermato il decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione ed ogni altra diversa domanda svolta dalle parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame il Parte_1
formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
L'appellata, costituitasi a sua volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, proponendo inoltre appello incidentale condizionato volto ad ottenere l'esame delle domande ritenute assorbite in primo grado e, in ogni caso la condanna della controparte al versamento in suo favore del compenso pattuito.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, nel corso della quale l'istanza di sospensiva veniva accolta limitatamente all'importo di € 12.000,00 e il Consigliere
Istruttore formulava proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, accettata unicamente da
, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 23 aprile CP_1
2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura per travisamento Parte_1
degli atti di causa, illogicità ed irragionevolezza della motivazione il fatto che il
Tribunale:
- da un lato, abbia escluso che la divisione della progettazione definitiva ed esecutiva pagina 15 di 33 in due stralci sia dipesa da una sottostima dei costi contenuta nel progetto di fattibilità, siccome viceversa sostenuto dal proprio CTP, osservando che la somma di € 1.100.000,00 stanziata per i lavori bastava appena a completare la costruzione dei due corpi di fabbrica ma non anche a realizzare le opere accessorie, del costo di circa € 300.000,00,
- d'altro lato, abbia sostenuto non essere imputabile a la scelta di CP_1
porre tale progetto a base della progettazione definitiva-esecutiva, non potendo l'approvazione da parte della Giunta del predetto progetto di fattibilità fra venir meno la responsabilità in capo al professionista delle proprie scelte ed errori progettuali ed apparendo altresì erronea l'affermazione secondo cui la quantificazione definitiva del limite di spesa sarebbe potuta intervenire solo in sede di progettazione definitiva, poiché già lo studio di fattibilità avrebbe dovuto fornire più precise indicazioni al riguardo.
Il motivo è fondato.
Ed invero, sebbene nell'ambito della CTU sia stato precisato:
- che il progetto di fattibilità redatto dalla convenuta e approvato dal con Pt_1
delibera del 20.8.20, prevedesse cinque sotto interventi rispettivamente finalizzati:
1. alla sostituzione del manto erboso con un manto sintetico,
2. alla realizzazione di nuove tribune con sottostanti spogliatoi,
3. alla realizzazione di pannelli fotovoltaici collocati nella struttura di copertura delle tribune,
4. all'adeguamento dell'impianto di illuminazione,
5. alla sistemazione degli spazi esterni, compresi i percorsi, le rampe ed i parcheggi, con abbattimento delle esistenti barriere architettoniche,
pagina 16 di 33 - che, più in particolare, l'intervento di cui al predetto punto 2, prevedeva per gli spogliatoi un layout semplice composto da soli tre ampi locali e indefinito negli interni, con un costo stimato per l'intero corpo di fabbrica, comprensivo delle tribune, di € 270.000,00,
- che, deducendo il costo delle opere non più progettate nel progetto definitivo-
esecutivo approvato, consistenti nella struttura metallica delle coperture e delle due rampe di scale esterne, stimato in € 100.000,00, residuavano per gli spogliatoi €
170.000,00 pari a circa 750 €/mq, prezzo specifico considerato equo per il tipo di semplice costruzione prevista nel progetto di fattibilità,
- che sul piano tecnico non risultava, dunque, che la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva fosse stata divisa in due stralci in dipendenza di una sottostima dei costi contenuta nel progetto di fattibilità,
va anche considerato come, in realtà, il perito d'ufficio non abbia in alcun modo risposto alle osservazioni sollevate in proposito dal CTP dell'ente locale, il quale ha fatto presente che l'esecuzione degli spogliatoi aveva poi, in realtà, di fatto comportato una spesa assai maggiore di € 427.974,72, pari ad € 1.877 €/mq, come peraltro riconosciuto dallo stesso CTU a pag. 5 del suo elaborato, allo scopo di tenere conto della normativa di omologazione dettata per tale tipo di opere dal CONI.
Sicché, dovendosi ritenere che incombesse a di tenere conto del CP_1
presumibile costo effettivo di realizzazione dell'opera alla luce della disciplina valevole per quel tipo di edifici, giacché il progettista:
- da un lato, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta pagina 17 di 33 attuazione dell'opera, deve comunque assicurarne la conformità alla normativa in vigore ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare,
così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente, senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità della esimente di cui all'art. 2226, primo comma,
cc, la firma apposta da quest'ultimo sul progetto redatto (Cass. 21.5.12 n. 8014),
- d'altro lato, è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità o l'abusività dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto loro affidato, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico (Cass. 18.1.17 n. 1214),
ne consegue doversi affermare che, in effetti, l'odierna appellata abbia colpevolmente sottostimato i costi di realizzazione di tale intervento.
Né, d'altro canto, presenta particolare rilievo in proposito il fatto che il abbia Pt_1
poi approvato il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica con delibera di
Giunta del 28.8.20 – ponendolo quindi a fondamento della successiva fase di progettazione definitiva-esecutiva, nell'ambito della quale il R.U.P., con mail del
3.9.20, chiedeva poi alla convenuta di suddividere l'edificio in due distinti corpi di fabbrica – dal momento che quella assunta appare essere stata una scelta in qualche modo obbligata, resa tale dalla necessità di partecipare al bando entro i ristretti termini previsti dal medesimo.
Le predette circostanze, peraltro, non risultano direttamente rilevanti ai fini della decisione della vertenza, la quale riguarda il pagamento del corrispettivo richiesto per la pagina 18 di 33 redazione del progetto definitivo-esecutivo, riguardo al quale si avrà da osservare quanto segue esaminando gli ulteriori motivi di appello.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'ente locale impugna il secondo capo di sentenza con il quale il Giudice ha ritenuto inesistente il ritardo in capo a CP_1
nella consegna del progetto osservando:
[...]
- che nel capitolato d'incarico non vi era alcun accenno al bando “Sport e periferie
2020”, per cui la mancata partecipazione allo stesso non poteva comportare alcuna proroga del termine,
- che il contratto prevedeva d'altronde la proroga dei termini esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato,
- che la nota del 21.9.20 non conteneva la concessione di alcuna proroga al 2.10.20
ma si limitava ad indicare solo la data ultima fissata quale momento inderogabile entro il quale ultimare la prestazione tardiva,
- che anche a tale data il progetto non era completo, siccome dimostrato dalla circostanza che il 6.11.20 l'opposta consegnava un ulteriore aggiornamento del progetto e che l'Amministrazione, con ulteriore nota del 17.11.20 era costretta a riscontrare il perdurante ricorrere di una serie di gravi carenze, tutt'altro che secondarie, solo in parte riscontrate da con la consegna del CP_1
progetto intervenuta il successivo 27.11.20, tanto che la Giunta si limitava ad approvarlo esclusivamente in linea tecnica, al solo fine di poter partecipare al bando dell'Istituto per il Credito Sportivo, riservandosi comunque di sottoporre gli elaborati alla validazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/16 e poi alla approvazione tecnico-finanziaria,
pagina 19 di 33 - che, richiedendo i contratti della Pubblica Amministrazione la forma scritta a pena di nullità, restava esclusa ogni possibilità di modifica del termine previsto dal contratto per comportamento concludente, peraltro mai da esso posto in essere,
- che del tutto legittimamente ed in piena aderenza al dettato del sesto comma dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/10 il R.U.P. aveva poi riservato alla rendicontazione finale la richiesta di applicazione della penale,
- che ciò l'aveva costretto a partecipare al bando sulla base di un progetto che recava numerose non conformità, poi confermate anche in sede di CTU.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura del disciplinare d'incarico sottoscritto fra le parti si evince, invero che:
- in forza del disposto dell'art. 4, l'incarico doveva essere “svolto entro e non oltre il
18/09/2020”, con l'ulteriore precisazione che “Il Comune di Parte_1
si riserva la facoltà di concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di
forza maggiore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto
incaricato”,
- a mente del tenore dell'art. 7, “Nel caso di ritardato adempimento dell'incarico,
saranno applicate penali pari all'uno per mille del relativo corrispettivo, per ogni
giorno di ritardo”, con l'ulteriore precisazione che “Le penali non escludono il
contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti
dall'Amministrazione committente”.
Mentre, d'altro lato, va pure considerato come, nell'ambito della mail inviata dal
R.U.P., geom. a in data 21.9.20, si legga “La CP_4 CP_1
presente per ricordarLe quanto concordato verbalmente ossia la consegna del progetto
pagina 20 di 33 def esecutivo per cui è stata incaricata la Vostra Società, entro e non oltre il giorno
2.10.20 …”.
A fronte delle quali circostanze deve allora affermarsi:
- da un lato, che il effettivamente avesse la facoltà di concedere un termine Pt_1
suppletivo alla società,
- d'altro lato, che esso si sia appunto avvalso di tale facoltà, avendo ritenuto sussistenti i presupposti di attivazione della fattispecie, che non possono certamente essere ora negati dalla stessa parte che, in precedenza, li aveva considerati esistenti,
essendosi ormai perfezionata la relativa fattispecie, con tutto quanto ne consegue in tema di affidamento della controparte, nel caso di specie determinato da una autonoma scelta della committente.
Né, a contrario, può affermarsi:
- che ciò non sia ammissibile, giacché una proroga del termine può intervenire solo prima della sua scadenza, dal momento che nel caso di specie il contratto concluso fra le parti non prevedeva la mera facoltà di concedere proroghe bensì quella, più
ampia, di accordare dei termini suppletivi,
- che in tal modo si verrebbe a violare il principio secondo cui la modifica dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione potrebbe intervenire solo per iscritto, giacché in questo caso non vi è alcuna modifica dell'atto bensì la mera attivazione da parte del Comune di una delle facoltà riconosciutegli proprio dal contratto, regolarmente assunta dal Responsabile del Procedimento.
Così come risulta infondata l'affermazione secondo cui non avrebbe CP_1
rispettato nemmeno questo secondo termine, risultando al contrario, agli atti:
pagina 21 di 33 - per un verso, che la società provvedeva, proprio in data 2.10.20, a recapitare al il progetto, siccome risultante dai doc. n. 6) e 6 bis) di parte Parte_1
appellata,
- per altro verso, che il R.U.P. non sollevava a quel punto alcuna contestazione in merito alle tempistiche di adempimento dell'incarico, limitandosi, a distanza di quasi un mese, con mail del 27.10.20, a rilevare la mancanza dell'ipotesi di spesa relativa al secondo stralcio, relativo alla tribuna, da inserire nel costo del piano annuale del 2021 per le opere pubbliche (doc. 8 appellata).
Il che certifica come il Comune continuasse, ancora in tale data, a ritenere del tutto tempestivo l'adempimento delle obbligazioni da parte di avendo CP_1
accettato il predetto deposito dell'elaborato, compiuto in data 2.10.20, ed essendosi limitato, a distanza di tempo, a chiedere una precisazione che nemmeno era relativa al progetto definitivo-esecutivo in questione, avente ad oggetto il primo stralcio dei lavori,
ma riguardava semmai il secondo stralcio dei medesimi, ancora da predisporre.
E, d'altro canto, che di fatto il continuasse a rivedere i termini per la consegna Pt_1
dell'elaborato definitivo, accettandone la consegna, è comprovato:
- sia dalla circostanza che il R.U.P. tollerasse il deposito di elaborati progettuali ulteriormente aggiornati ancora in data 6.11.20 (doc. 9 appellata), provvedendo poi con nota del 17.11.20 a sollevare una serie di questioni tecniche (doc. 10 appellata),
ribadite con la nota del 23.11.20, riscontrate dalla società con mail del successivo
27.11.20 (doc. 13 appellata),
- sia dal fatto che l'ente locale si determinava, da ultimo, ad approvare il progetto, sia pur solamente in linea tecnica, con delibera n. 160 del 30.11.20 (doc. 9 appellante).
pagina 22 di 33 Laddove, qualora tale volontà non vi fosse stata, l'ente ben avrebbe potuto e dovuto determinarsi in maniera diversa, rifiutando la consegna degli elaborati e dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
Sicché non residua spazio per procedere all'applicazione della penale invocata dal non essendosi in presenza, a seguito della costante rimodulazione dei termini Pt_1
di consegna accordata dal R.U.P., di alcuna ipotesi di ritardo nella consegna del progetto ma semmai, per quanto si dirà oltre, di una carenza dello stesso, tale da generare un diverso tipo di conseguenze.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene poi contestato il fatto che la pronuncia di primo grado abbia ritenuto maturato il diritto della ingiungente al pagamento del compenso, senza peraltro considerare:
- che l'approvazione del progetto operata con la delibera n. 160/20 aveva comunque riservato ad un secondo momento la validazione dello stesso e la sua approvazione tecnico-finanziaria,
- che prima della validazione non poteva esservi alcuna accettazione del progetto,
mancando la verifica della sua conformità alla disciplina di legge, di competenza del
R.U.P., il quale al momento dell'adozione della predetta delibera non si era ancora espresso sul punto,
- che siffatte circostanze erano state puntualmente riscontrate dal CTU, il quale aveva tra l'altro ritenute fondate tutte le non conformità e le osservazioni al progetto riportate nel “Rapporto di verifica intermedio n. 1” predisposto dallo
[...]
, Parte_2
- che, ad ogni buon conto, la deliberazione della Giunta n. 160/20, di presunta accettazione dell'opera, era poi stata annullata in autotutela con successiva pagina 23 di 33 deliberazione n. 47/2021, mai impugnata né censurata dalla controparte,
- che la validazione era assolutamente necessaria anche poiché, con la nota del
27.11.20, la aveva inviato delle tavole aggiornate che recepivano CP_1
solo in parte i rilievi del R.U.P.,
- che, d'altro canto, ciò che rilevava era l'esistenza delle carenze progettuali e non l'individuazione del soggetto che le avesse riscontrate, essendo comunque facoltà
del Comune di avvalersi di consulenti privati,
- che a mente del tenore dell'art. 5 del Disciplinare di Incarico, era CP_1
tenuta ad apportare tutte le modifiche ritenute necessarie ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, tanto più ove effettivamente indispensabili per rendere il progetto conforme alla disciplina di legge,
- che l'art. 6 del Disciplinare si riferiva ovviamente, secondo una interpretazione di buona fede, alla consegna di un progetto corretto e validabile,
- che la contestazione della non conformità del progetto era stata sollevata prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura, a trenta giorni dalla sua emissione.
Con la quarta e la quinta ragione di gravame invece, da esaminarsi unitariamente a quella precedente in ragione della stretta connessione che le lega sotto il profilo logico-
giuridico, l'ente locale si duole poi rispettivamente del fatto che il giudice di primo grado:
- abbia ritenuto legittimo il rifiuto di di modificare gli elaborati di CP_1
progetto errati per porvi rimedio in applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, sottolineando:
o che il professionista è tenuto a presentare un progetto concretamente pagina 24 di 33 utilizzabile, in assenza del quale si verte allora in una ipotesi di inadempimento dell'incarico che abilita il committente a rifiutare la corresponsione del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento,
o che nel caso di specie l'inadempimento, confermato dalle risultanze della
CTU e dai pareri del CONI e della Lega Nazionale Dilettanti, risultava ancora più grave dal momento che esso, a fronte delle non conformità, non aveva rifiutato la consegna del progetto ma aveva più volte richiesto al progettista di adeguarlo,
o che non vi erano quindi ragioni perché si dovesse procedere al pagamento del compenso ingiustamente preteso dalla controparte in relazione all'avvenuta consegna di un documento inidoneo a procedere ad una gara d'appalto in quanto, tra le altre cose, tale da non garantire l'accessibilità ai disabili, benché questo fosse uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dall'Amministrazione,
- non abbia accolto la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte appellata e quella di risarcimento dei danni patiti all'esito della vicenda.
I predetti motivi sono accoglibili nei limiti di cui oltre.
Sotto un primo profilo va, invero, ricordato come la CTU abbia consentito di appurare che tutti i rilievi di non conformità progettuali sollevati nell'ambito del “Rapporto di
verifica intermedio n. 1” predisposto dallo , che era stato Parte_2
all'uopo incaricato di tale verifica dal R.U.P. in forza della determinazione n. 518
assunta in data 4.12.20, sono risultati fondati, con l'ulteriore precisazione che “tali
correzioni e modifiche al progetto si rendevano necessarie per poter procedere ad una
gara di appalto” (pag. 7 dell'elaborato peritale), “necessaria per l'aggiudicazione dei
pagina 25 di 33 lavori di realizzazione dell'opera di cui al contratto di mutuo concluso in forza della
deliberazione della Giunta comunale del 30.11.2020” (pag. 8 dell'elaborato peritale).
Essendo stato altresì ben chiarito dal CTU, con valutazione che questo collegio ritiene assolutamente condivisibile:
- da un lato, che il geom. ben avesse il potere di affidare l'incarico di Pt_3
esprimere un parere tecnico in proposito ad un soggetto privato stante la carenza nell'organico dell'Amministrazione Comunale di personale in possesso delle necessarie competenze di carattere tecnico ingegneristico per l'espletamento di una attività di tal genere, altamente specialistica, e residuando invece in suo capo l'obbligo di dare corso alla diversa e peculiare attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione avente lo scopo precipuo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente,
- d'altro lato, che l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, disposta dall'ente locale con la delibera n. 160 del 30.11.20, fosse avvenuta esclusivamente ai fini dell'ottenimento del finanziamento, in attesa del perfezionamento del c.d. giusto procedimento, nel rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza, siccome espressamente desumibile dal fatto che nell'ambito della medesima si precisava che il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Edilizia privata / urbanistica n. 12787 del 27.11.20,
sarebbe stato “revisionato in fase di approvazione tecnico – finanziaria dell'opera
progettuale, successiva a questa fase”, e ciò dal momento che la relativa spesa doveva essere “finanziata con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo di cui al
bando 2020 “Sport Missione Comune”, già previsto in bilancio di previsione 2020,
pagina 26 di 33 al capitolo 520.02 cod. E.6.03.01.04.000”.
Conseguendone, allora, che il progetto non poteva ritenersi definitivamente accettato dal per il solo fatto che fosse intervenuta l'approvazione tecnica Parte_1
e dovendosi, al contrario, attendere l'esito del procedimento di validazione, destinato a verificare la conformità dell'opera alla disciplina di legge, di competenza del R.U.P., il quale al momento dell'adozione della predetta delibera non si era ancora espresso sul punto. E pure dovendosi, in proposito, rilevare che la procedura di validazione non costituisce comunque un passaggio meramente formale ma rappresenta, al contrario, il momento decisivo e finale attraverso il quale l'Amministrazione committente accetta definitivamente l'opera dopo averne riscontrato la piena rispondenza alla normativa.
Ciò che già di per sé preclude allora che possa aver esplicato alcuna efficacia nel caso di specie il disposto dell'art. 6 del Disciplinare d'Incarico – il quale prevedeva che il compenso sarebbe stato liquidato “in un'unica soluzione, a saldo, entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica …”, dal momento:
- che la clausola in questione si limita a prevedere le modalità di pagamento del dovuto nell'ambito di una fisiologica esecuzione del rapporto, caratterizzata dalla consegna di un elaborato progettuale completo e corretto, ciò che non è a riscontrarsi nel caso di specie,
- che essa non vale certo ad escludere la possibilità per l'Amministrazione
committente di far accertare in sede giudiziale il mancato adempimento della propria obbligazione da parte del progettista, e conseguentemente, l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riconoscimento in suo favore del diritto al compenso pagina 27 di 33 pattuito.
Dovendosi poi anche tenere conto del fatto che, ad ogni modo, la deliberazione della
Giunta n. 160/20, di accettazione tecnica dell'opera, era poi stata annullata in autotutela con successiva deliberazione n. 47/2021, la quale:
- per un verso, risulta essere stata legittimamente adottata proprio in ragione delle gravi carenze progettuali sopra evidenziate, tali da privare il progetto di qualsiasi valore pratico per l'Amministrazione in quanto inutilizzabile ai fini dell'appalto,
- per altro verso, deve ritenersi tuttora produttiva dei suoi effetti in assenza di una qualsiasi impugnazione ad opera della controparte.
Né, d'altro canto, sussistono i presupposti per affermare che potesse CP_1
esimersi dall'apportare le modifiche progettuali fondatamente richieste dal Parte_1
all'esito delle verifiche affidate allo dal momento
[...] Parte_2
che l'art. 5 del Disciplinare d'Incarico prevedeva appunto che la società fosse “tenuta
ad introdurre nei progetti, anche se già consegnati al Parte_1
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, ad insindacabile giudizio
[...]
dell'Amministrazione e/o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte da Organi
Statali, Regionali o Provinciali, per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi,
senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi …”.
Ciò che appunto si rendeva necessario nella fattispecie a fronte delle riscontrate carenze,
della cui esistenza il CTU ha dato piena conferma.
Sicché, conclusivamente sul punto, una volta riscontrato che il progetto consegnato prevedeva lacune ed errori tali da renderlo di fatto inutilizzabile e ritenuto, pertanto, che la sia rimasta gravemente inadempiente nell'esecuzione della propria CP_1
pagina 28 di 33 prestazione, non può che dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della progettista essendo emerso che la stessa consegnava un elaborato incompleto e carente, che il CTU, anche in sede di chiarimenti orali resi all'udienza del
12.5.23, confermava presentasse “l'assenza di alcune parti per rendere il progetto
appaltabile” ed avrebbe quindi richiesto, per essere ultimato, “l'intervento di un team di
tecnici con impegno orario di circa 200 ore per un costo di circa €.12.000,00”, previa consegna da parte della società di “tutto il materiale editabile mentre invece in sede di
CTU è stata rilevata solo la presenza di file PDF”, compresi i “file DWG o WORD
perché terzi potessero completare il progetto”, che necessitava di una “revisione sia del
capitolato sia della parte grafica”.
Laddove la gravità dell'inadempimento risulta configurata dal ricorrere di carenze progettuali tale da impattare congiuntamente:
- sia in maniera equiparabile al 20% dell'ammontare del lavoro pattuito, poiché, a fronte di un compenso previsto di € 58.715,18, si rendeva necessario compiere ulteriori attività di sistemazione dell'elaborato per un ammontare di circa €
12.000,00,
- sia sulla effettiva utilizzabilità dell'elaborato che, in quel momento non risultava idoneo ad essere posto a base di una gara d'asta ed avrebbe, d'altro canto, potuto essere concluso da un terzo, come evidenziato dal CTU nel corso della predetta udienza del 12.5.23, solo se questi si fosse assunto “la paternità del tutto, previa
liberatoria da parte di , quale autore dell'opera dell'intelletto”. CP_1
Il che comporta il venir meno del diritto di ad ottenere il pagamento CP_1
del compenso e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo pacifico pagina 29 di 33 in giurisprudenza che qualora il progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, ciò concreta una irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e conseguentemente un inadempimento dell'incarico tale da consentire al committente di rifiutarsi di corrispondere il compenso ovvero di chiedere la risoluzione del contratto (Cass. 21.3.23
n. 8058).
3.4 Quanto, invece, alla domanda risarcitoria esperita dal Parte_1
esclusa innanzi tutto la spettanza della penale da ritardo alla luce di quanto già esposto sub 3.2, deve valutarsi la fondatezza delle pretese avanzate relativamente alle altre voci di danno osservandosi, in proposito – per quanto attiene al ristoro del pregiudizio asseritamente determinato dalla perdita del finanziamento concesso dall'Istituto per il
Credito Sportivo, impiegabile esclusivamente per la realizzazione del progetto in questione ed estinto anticipatamente a fronte del versamento di una penale di €
33.000,00, prevista dal capitolato del mutuo, oltre agli interessi di preammortamento ed alle spese bancarie – come lo stesso non risulti dovuto ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cc ove si consideri che la perdita economica in questione risulta in realtà
esclusivamente addebitabile ad una inescusabile imprudenza del stesso. Pt_1
Ed invero – una volta osservato che l'elaborato progettuale era stato approvato unicamente in linea tecnica, avendo il R.U.P. già evidenziato con la missiva del
17.11.20 una nutrita serie di problematiche che il medesimo riteneva poi non risultassero in alcun modo superate dalla replica della , fatta pervenire CP_1
a mezzo di mail del 27.11.20, tanto che il successivo 4.12.20 aveva quindi incaricato uno studio professionale esterno di verificare la completezza del progetto stesso – non pagina 30 di 33 può che risultare del tutto incauta, ed esclusivamente imputabile all'ente locale, la scelta di aver dato ciò nonostante corso alla stipula del mutuo finalizzato a dotare le casse comunali delle somme necessarie per l'appalto delle opere.
Vista la situazione e considerate le gravi perplessità che già all'epoca erano sorte in merito alla completezza del progetto, sarebbe stato infatti assai più corretto e tutelante sia per la posizione del sia per quella della controparte, astenersi da qualsiasi Pt_1
ulteriore attività volta a dare corso alla attivazione dell'appalto.
E poiché a tanto non si è provveduto non è ora possibile cercare di scaricare gli esiti lesivi di tale grave imprudenza sulla , non potendosi certo condividere CP_1
l'assunto secondo cui il creditore, una volta riscontrato l'inadempimento dell'altro contraente, risulti libero da qualsiasi valutazione di opportunità in merito alle modalità
di gestione della situazione derivatane, essendo ciò in contrasto con il disposto della norma appena sopra richiamata.
E del pari non merita accoglimento la richiesta di risarcimento degli oneri asseritamente sostenuti per l'inutile impegno del R.U.P., geom. dovendosi in CP_4
proposito sottolineare:
- da un lato, che il medesimo si è limitato a svolgere quelli che erano i suoi compiti istituzionali, senza alcun aggravio per il il quale tra l'altro non ha Pt_1
dimostrato in alcun modo né che altre pratiche siano rimaste inevase a causa del tempo dedicato all'esame del progetto in questione né che da ciò sia derivato un qualsiasi pregiudizio economico,
- d'altro lato, non è stato nemmeno provato l'ammontare di tale preteso danno o chiarito come lo stesso sia stato calcolato.
pagina 31 di 33 Così come, infine, non ritiene il collegio che risultino risarcibili i costi sostenuti per la verifica del progetto da parte dello e di , Parte_2 Controparte_3
dovendosi osservare sul punto, come già ben chiarito in precedenza, che l'affidamento di tali incarichi non è stato causalmente determinato dalle omissioni progettuali in sé
bensì dalle carenze di personale tecnico interno all'ente idoneo a valutare progetti di una determinata complessità, il che vale a dire che queste spese si sarebbero rese necessarie anche qualora il progetto non avesse presentato problematicità, per valutare comunque l'assenza di errori o carenze non immediatamente rilevabili ictu oculi, dovendosi ritenere che l'Amministrazione sia comunque tenuta ad una compiuta verifica di tutti i progetti che vengono sottoposti alla sua approvazione.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
del fatto che entrambe le parti sono risultate almeno parzialmente soccombenti – dal momento che la domanda di pagamento del compenso esperita da è CP_1
stata rigettata a fronte dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dal , mentre quest'ultimo ha visto Parte_1
respingere le proprie consequenziali pretese risarcitorie – sussistono giusti motivi per compensarle integralmente, con addebito delle spese di CTU e di CTP a carico della opposta, che ha visto respinta la propria domanda anche in ragione degli esiti di tale incombente istruttorio.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. n. 569/24, pubblicata in data 7.3.24:
pagina 32 di 33 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 728/21 emesso in data 26.2.21;
2) dichiara l'intervenuta risoluzione del Disciplinare d'Incarico di cui alla determina comunale a contrarre n. 365 del 7.9.20, concluso tra il Parte_1
e la per grave inadempimento di quest'ultima e
[...] CP_1
conseguentemente rigetta le domande di pagamento esperite dalla medesima;
3) respinge in quanto infondate le domande risarcitorie avanzate dal
[...]
Parte_1
4) compensa integralmente fra le parti le spese di questo giudizio;
5) pone le competenze di CTU a carico della appellata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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