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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2022 depositato il 27/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29777202200001484 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi cessata la materia del contendere
Resistente costituito: dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di presa in carico notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativo alla richiesta di pagamento di euro 194.743,31, riferita all'avviso di accertamento notificato alla soc. Società_1 s.r.l. s. unip. per anno di imposta 2016, a lui mai notificato.
Esposti i motivi di doglianza, la parte ha concluso come da "petitum" dell'atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha documentato di avere disposto in autotutela lo sgravio della pratica in quanto il ricorrente non aveva ricevuto alcuna notificazione dell'avviso di accertamento predetto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con successivia memoria Ricorrente_1 aderiva alla richiesta di cui sopra, insistendo tuttavia per la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifica è, a seguito di intervento in autotutela da parte dell'ente impositore, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sollecitata da entrambe le parti.
Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992.
Attesa la evidente situazione di soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo e da distrarre al procuratore antistatario.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio, pur regolarmente convenuta, e sostanzialmente incolpevole.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso promosso da Ricorrente_1 iscritto al n. 927/2022 R.G.R., dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida complessivi euro 1.250, di cui euro 1.000 per compenso, oltre accessori di legge, distraendole al procuratore costituito.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ragusa 14.1.2026.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2022 depositato il 27/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29777202200001484 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi cessata la materia del contendere
Resistente costituito: dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di presa in carico notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativo alla richiesta di pagamento di euro 194.743,31, riferita all'avviso di accertamento notificato alla soc. Società_1 s.r.l. s. unip. per anno di imposta 2016, a lui mai notificato.
Esposti i motivi di doglianza, la parte ha concluso come da "petitum" dell'atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha documentato di avere disposto in autotutela lo sgravio della pratica in quanto il ricorrente non aveva ricevuto alcuna notificazione dell'avviso di accertamento predetto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con successivia memoria Ricorrente_1 aderiva alla richiesta di cui sopra, insistendo tuttavia per la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifica è, a seguito di intervento in autotutela da parte dell'ente impositore, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sollecitata da entrambe le parti.
Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992.
Attesa la evidente situazione di soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo e da distrarre al procuratore antistatario.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio, pur regolarmente convenuta, e sostanzialmente incolpevole.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso promosso da Ricorrente_1 iscritto al n. 927/2022 R.G.R., dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida complessivi euro 1.250, di cui euro 1.000 per compenso, oltre accessori di legge, distraendole al procuratore costituito.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ragusa 14.1.2026.