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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
1960/2025 R.G.
TRIBUNALE DI BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice letto il ricorso per la pronuncia di ingiunzione di pagamento depositato da CP_1
; P.IVA_1
rilevato che: con la nota integrativa depositata in data 4/6/2025 la ricorrente, oltre a produrre la documentazione relativa alla cessione del rapporto dedotto, ha precisato la domanda con riferimento alla decorrenza e alla misura degli interessi (la domanda in ricorso dovrà considerarsi di complessivi € 31.941,27, di cui € 26.401,10 da estratto conto ed € 5.540,17 per interessi moratori dal 21/10/2021 al 01/04/2025); stante la qualifica di consumatore del debitore, va svolto, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria (Cass. S.U.
9479/2023); la ricorrente, quale cessionaria del credito, ha chiesto il rimborso delle somme dovute dal debitore in forza di contratto di finanziamento a seguito della risoluzione del rapporto;
le clausole del contratto che assumono rilevanza in relazione all'oggetto della controversia non presentano profili di abusività;
l'azione monitoria è stata proposta presso il foro del consumatore;
sussistono le condizioni di ammissibilità dell'ingiunzione previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.; non sussistono, invece, le condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà (le deduzioni svolte sul punto risultano generiche);
INGIUNGE
a ( di pagare alla parte ricorrente, per le Controparte_2 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di
€ 31.941,27 oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale dal 2/4/2025 al saldo nonché le spese di questa procedura di ingiunzione che liquida in € 1.370,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, agli accessori di legge ed al costo delle copie autentiche del decreto, al costo della sua notifica ed agli esborsi per la registrazione dello stesso;
AVVERTE parte ingiunta che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata, non potrà più essere fatto valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Bergamo, 08/06/2025
IL GIUDICE dott. Costantino Ippolito
TRIBUNALE DI BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice letto il ricorso per la pronuncia di ingiunzione di pagamento depositato da CP_1
; P.IVA_1
rilevato che: con la nota integrativa depositata in data 4/6/2025 la ricorrente, oltre a produrre la documentazione relativa alla cessione del rapporto dedotto, ha precisato la domanda con riferimento alla decorrenza e alla misura degli interessi (la domanda in ricorso dovrà considerarsi di complessivi € 31.941,27, di cui € 26.401,10 da estratto conto ed € 5.540,17 per interessi moratori dal 21/10/2021 al 01/04/2025); stante la qualifica di consumatore del debitore, va svolto, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria (Cass. S.U.
9479/2023); la ricorrente, quale cessionaria del credito, ha chiesto il rimborso delle somme dovute dal debitore in forza di contratto di finanziamento a seguito della risoluzione del rapporto;
le clausole del contratto che assumono rilevanza in relazione all'oggetto della controversia non presentano profili di abusività;
l'azione monitoria è stata proposta presso il foro del consumatore;
sussistono le condizioni di ammissibilità dell'ingiunzione previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.; non sussistono, invece, le condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà (le deduzioni svolte sul punto risultano generiche);
INGIUNGE
a ( di pagare alla parte ricorrente, per le Controparte_2 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di
€ 31.941,27 oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale dal 2/4/2025 al saldo nonché le spese di questa procedura di ingiunzione che liquida in € 1.370,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, agli accessori di legge ed al costo delle copie autentiche del decreto, al costo della sua notifica ed agli esborsi per la registrazione dello stesso;
AVVERTE parte ingiunta che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata, non potrà più essere fatto valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Bergamo, 08/06/2025
IL GIUDICE dott. Costantino Ippolito