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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/01/2024, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2129/2015 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Germana Ascarelli
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv.ti Luigi Pace e Alessandra Bertocchi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice
- In via principale e nel merito, per tutto quanto premesso nel presente atto, nonché per la normativa vigente, accertare la responsabilità del Sig. , per aver costruito, in aderenza, un manufatto abusivo Controparte_1 che, occlude completamente la veduta della proprietà condannandolo, di conseguenza, alla demolizione Pt_1 di detto manufatto abusivo, come identificato in premessa, ed il ripristino della veduta dell'immobile della
Sig.ra Pt_1
- Al risarcimento del danno subito e subendo a causa della chiusura abusiva della veduta e alla violazione delle distanze stabilite per Legge, quantificato in via equitativa € 24000.00 o la maggior somma che si riterrà di giustizia, oltre alla somma pari ad € 1500.00, per i danni subiti dalle infiltrazioni causate dalla proprietà del Sig. ; CP_1
- Sempre in via principale, condannare il Sig. al rifacimento della terrazza a copertura della proprietà CP_1
con opere di impermeabilizzazione eseguite e certificate da tecnico di fiducia;
Pt_1
- In subordine, dichiarare il manufatto, identificato al fg. 25, part. 1002, sub 1, abusivo perché in violazione alle normative Urbanistiche ed ambientali del territorio e, per l'effetto, ordinarne la demolizione.
- Condanna del Sig. alle spese e competenze legali, oltre oneri di Legge. CP_1
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e poiché non provate;
in subordine, per il caso di individuazione ed accertamento dei danni da infiltrazione lamentati da parte attrice
e riconducibilità a difetti di manutenzione della terrazza soprastante la proprietà risultata di proprietà Pt_1 suddividere la responsabilità ed il conseguente risarcimento secondo le regole della comunione CP_2
e/o del;
CP_3 in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra nella causazione Pt_1 dei danni alle parti comuni del fabbricato sito in loc. La Serra di Lerici alla Via degli Orti 1, ed in particolare
i danni alla gronda di ardesia, i danni alla facciata dell'edificio per effetto degli scassi e per effetto dell'apertura dei sopraluce, i danni per la rimozione degli impianti/allacci idrici/posizionamento caldaia posti nel sottoscala, i danni per avere appreso ed utilizzato parti comuni del fabbricato quale il vano scala, e quindi condannarla al risarcimento a favore di parte convenuta della somma di euro 30.000,00, nonché accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della Sig.ra nella causazione dei danni derivanti dal Parte_1 posizionamento delle tubazioni e della fognatura o acque nere nonché per avere violato la normativa sulla distanza delle tubazioni dalla proprietà altrui aggravando di fatto una servitù e conseguentemente condannarla al risarcimento di euro 2.500,00.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, anche tenuto presente che, come risultato nel corso dell'istruttoria ed in particolare nella CTU, durante l'espletamento delle operazioni peritali la stessa parte attrice ha realizzato ulteriori lavori alterando lo stato dei luoghi in parte ripristinando la situazione precedente ed eliminando i danni alla colonna di scarico, danni quindi non computati dal Ctu ma per i quali comunque si è resa necessaria la tutela dei diritti della convenuta in sede giudiziaria…
Si insiste in ogni caso per l'ammissione delle prove orali richieste nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2, opponendosi, nel caso di richiesta di ammissione delle prove orali di controparte, all'ammissione della prova ex adverso capitolata per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la tardività della comparsa conclusionale di parte attrice, in quanto depositata (in data 6.7.2023) oltre il termine (scadente il 3.7.2023) in rilievo nella specie (sulla scorta del decreto del 15.3.2023, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.).
Nel merito, occorre in primo luogo trattare della domanda con cui - quale proprietaria del Pt_1
fabbricato sito in Lerici, località La Serra, via Sopra gli Orti (censito al NCEU del suddetto Comune al foglio n. 25, particella n. 212, sub. 10 e 12) – ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto per aver costruito, in aderenza all'immobile suddetto, un manufatto abusivo che occluderebbe completamente la veduta preesistente.
La parte al riguardo ha precisato (con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) di essersi resa conto della problematica solo successivamente all'acquisto effettuato con rogito del 4.8.2011, in particolare in relazione sia all'assenza di autorizzazioni edilizie riferite alla costruzione del vicino, sia alla storica presenza, affacciata sul cortile interno, della finestra poi chiusa.
E' stata quindi chiesta la demolizione di quel manufatto, con ripristino della precedente apertura e la condanna di al risarcimento del danno conseguente alla violazione delle distanze di legge. CP_1 Il convenuto, sin dalla propria comparsa di costituzione, ha replicato evidenziando come l'immobile in questione (oggi censito al foglio n. 25, particella n. 1002, sub. 1, 2 e 3) in origine fosse un deposito per farine (funzionale al forno adiacente): realizzato nel corso degli anni '30 (quando l'intero compendio apparteneva a un unico proprietario), con struttura in pietra e legname;
gravemente danneggiato dagli eventi della seconda guerra mondiale;
ristrutturato negli anni '50 con blocchi di cls e pietra e con copertura in legno e lamiere;
ristrutturato ancora nell'anno 1966, mediante sostituzione della copertura a falda con quella piana ancora oggi esistente.
Su tale presupposto è stata quindi eccepita l'insussistenza di illegittimità di sorta, dal punto di vista sia amministrativo, sia civilistico.
Devono a questo punto richiamarsi gli esiti della CTU disposta in corso di causa (cfr. elaborato peritale a firma del geom. depositato in data 23.2.2018). Per_1
E', dunque, risultato: che dove oggi si trova il fabbricato di cui alla particella n. 1002, di proprietà di
, in origine era una “tettoia per deposito legna”, con struttura portante di legno e copertura CP_1
inclinata in lamiera;
che tale manufatto nel tempo è stato ristrutturato e trasformato in un locale chiuso, con struttura portante in muratura di laterizio e pietrame e copertura piana in latero-cemento; che tali modifiche sono state poste in essere verosimilmente dopo il 1968 e non oltre la fine degli anni
'80; che la nuova conformazione del fabbricato ha reso la finestra che dava luce ed aria all'ex locale forno (oggi parte della proprietà priva di funzione (tanto che successivamente detta apertura Pt_1
è stata anche chiusa).
La ricostruzione delle vicende che nel corso del tempo hanno riguardato l'immobile in contestazione, effettuata sulla scorta di un attento esame dei luoghi e della documentazione in atti, appare senz'altro condivisibile e viene quindi utilizzata ai fini di decisione.
Ad essa (seppure parzialmente difforme da quanto prospettato sul punto dal convenuto) non può che conseguire il rigetto delle domande attoree, atteso che l'intervento edilizio da cui è nella sostanza derivata la situazione oggi lamentata da è stato comunque posto in essere quando gli immobili Pt_1 interessati appartenevano ancora a un unico proprietario (l'originaria titolarità dell'intero compendio immobiliare in capo alla sola famiglia non è in contestazione in atti); di qui l'irrilevanza del CP_1
mancato rispetto della normativa relativa alle distanze delle nuove costruzioni dalle vedute (cfr. Cass.
n. 11287/2018, richiamata anche dalla difesa di parte convenuta, secondo cui: “In tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali delle vedute non si applica alle opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che, in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni e l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia”).
Quanto all'eventuale illegittimità dal punto di vista urbanistico del manufatto de quo, su cui pure l'attrice ha fondato la propria domanda subordinata, si tratta di profilo di per sé irrilevante ai presenti fini, la demolizione del bene potendo discendere solo dalla violazione di specifiche norme in materia di rapporti di vicinato tra privati.
Ad ogni modo, in atti (cfr. nota di deposito di parte convenuta in data 23.3.2018) è la comunicazione del 26.1.2017 del Comune di Lerici, con la dichiarazione di chiusura del procedimento amministrativo che era stato avviato nei confronti di , motivata sulla ritenuta insussistenza CP_1
del presunto illecito edilizio.
Parte attrice ha formulato un'ulteriore domanda, lamentando la presenza di infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile.
L'esistenza di tali infiltrazioni è stata confermata dal CTU, in particolare nel punto di giunzione tra il soffitto e la parete lato nord della camera da letto (così da provocare il deterioramento della finitura delle superfici murarie interne).
Le stesse risultanze peritali hanno, tuttavia, smentito la prospettazione di parte in merito alle possibili cause del fenomeno in questione: ascritto in citazione all'inadeguata sigillatura della zona di connessione tra la copertura di cui al foglio 25, particella 212, sub 12 (sovrastante la camera suddetta)
e quella di cui al foglio n. 25, particella n. 1002, sub 3 (sovrastante il manufatto in aderenza di proprietà di ), esso nella CTU in atti è stato invece ricondotto in via esclusiva al CP_1
deterioramento della guaina impermeabilizzante sottostante la pavimentazione in gres del primo dei beni sopra indicati.
Si tratta, peraltro, di terrazza comune, cioè in comproprietà tra le parti del presente giudizio e gli altri titolari di unità nello stabile (rimasti estranei alla presente controversia).
Anche sotto questo punto di vista, dunque, la prospettazione attorea, fondata su un asserito diritto di uso esclusivo del bene in capo al convenuto, non ha trovato riscontro.
La domanda in esame va, pertanto, rigettata, in mancanza di prova di una qualche specifica negligenza di . CP_1
Tutti i comproprietari del bene (odierna attrice compresa) dovranno assumere le iniziative del caso per l'effettuazione delle opere atte ad eliminare le cause del fenomeno infiltrativo riscontrato (con la relativa ripartizione delle spese, ai sensi di legge). Restano da trattare le domande riconvenzionali formulate dal convenuto, relative ai danni che sarebbero stati provocati alle parti comuni del fabbricato da nell'ambito delle opere di Pt_1 ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dalla stessa poste in essere.
Si presume (“in virtù del principio della rappresentanza reciproca, fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva”; cfr. Cass. n. 29506/2019) che in tal modo l'attore abbia agito anche nell'interesse degli altri comunisti (rimasti inerti); in favore della parte, pertanto, spetterà la liquidazione integrale (non pro quota) dei danni qui accertati.
Per decidere occorre nuovamente fare riferimento alle risultanze di CTU.
Può, anzitutto, ritenersi che abbia arbitrariamente modificato una porzione di gronda Pt_1 condominiale (per posizionare il comignolo posto sulla copertura dell'edificio), avendo al riguardo proceduto (circostanza pacifica in atti) senza previamente informare gli altri comproprietari e ottenere il loro consenso.
Il danno relativo, pari ai costi di ripristino della situazione preesistente, è stato quantificato dal CTU in 350,00 euro (oltre I.V.A. di legge).
Risulta, poi, che l'attrice, di nuovo non autorizzata (dal convenuto e dagli altri condomini), ha riaperto un sopraluce preesistente sopra la porta di ingresso dell'unità di cui al sub. 10.
Anche questo danno è stato quantificato dal CTU (in 300,00 euro, oltre IVA di legge) ed è pari ai costi di ricostruzione del tamponamento precedente (in muratura di mattoni).
E' irrilevante l'esistenza di titoli amministrativi abilitativi, come noto rilasciati sempre fatti salvi i diritti dei terzi.
Ulteriormente, il CTU ha verificato che nell'ambito dei soliti lavori, ha eseguito una crena Pt_1
nella facciata Nord-Est, per permettere l'alloggiamento sottotraccia della tubazione di scarico della caldaia.
L'apertura di detta crena ha determinato un considerevole indebolimento della continuità strutturale dell'edificio, con una diminuzione dello spessore della muratura di almeno 20 cm circa.
Il danno conseguente è stato quantificato in 3.200,00 euro (oltre IVA di legge), tenuto conto del costo del ripristino dello stato preesistente (con consolidamento da realizzare mediante ricostruzione della porzione di muratura mancante e installazione di “punti di cucitura” in acciaio per tutto lo sviluppo della crena).
Altra voce di danno che può essere riconosciuta a favore del convenuto è quella derivante dalla posa
(di nuovo arbitraria) di allacci idrici nel sottoscala ove l'attrice ha posizionato la caldaia;
in perizia essendo stato determinato in 1.000,00 euro (oltre IVA di legge) il costo necessario per la demolizione del nuovo cassonetto, lo spostamento degli allacci e della caldaia e la ricostruzione del marciapiede. deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore di delle somme suddette, da Pt_1 CP_1 intendersi come attuali al 23.2.2018 (data del deposito dell'elaborato peritale) e da rivalutare alla data odierna.
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, CP_1 diritto anche all'importo calcolato su tali somme a titolo di IVA, in quanto anche tale voce concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito (cfr. Cass. n. 1688/2010 e Cass. n 8035/2009).
Non si ritiene, invece, di riconoscere gli interessi compensativi, in quanto deve presumersi che se la parte fosse stata reintegrata immediatamente nel suo patrimonio, avrebbero utilizzato il denaro ricevuto a titolo risarcitorio per ripristinare lo stato dei luoghi e le relative somme non avrebbero costituito oggetto di investimento e quindi di ulteriore redditività.
Infondata, di contro, è la pretesa avanzata in relazione all'asserito accorpamento di beni comuni, quali in particolare il vano scala, nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice.
Come accertato dal CTU, infatti, si tratta di locali sì originariamente comuni, ma interclusi agli altri comproprietari del fabbricato presumibilmente sin dal 1988; epoca in cui, come già visto, l'intero compendio apparteneva alla famiglia . CP_1
Quanto alle altre domande originariamente formulate in via riconvenzionale in comparsa, esse sono da ritenersi (anche all'esito degli accertamenti al riguardo compiuti dal CTU, non favorevoli alla posizione del convenuto) rinunciate, non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e neppure trattate negli scritti di cui all'art. 190 c.p.c.).
Si tratta delle richieste relative ai danni che, sempre per via dei lavori di ristrutturazione eseguiti da sarebbero stati provocati: alla terrazza comune (nonché a quella adiacente di proprietà Pt_1
esclusiva di ); al marciapiede comune;
al decoro architettonico dell'edificio. CP_1
E' stata rinunciata anche la domanda avente ad oggetto l'asserita alterazione del passaggio delle acque nere delle condotte di scarico dei servizi del convenuto;
sul punto dovendo peraltro essere rilevata, con il CTU, la modifica dello stato dei luoghi posta in essere dall'attrice in corso di causa.
Infine, è nuova e quindi inammissibile la domanda formulata da per la prima volta in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni avente ad oggetto la possibile costituzione di una servitù di fognatura su porzione di corte comune, a distanza non regolamentare dall'edificio, pure evidenziata nell'elaborato peritale.
Venendo alle spese di lite, esse, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate in ragione di in quarto;
la parte restante dovendo essere posta a carico di parte attrice.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non particolare complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Analogamente, il costo della CTU, come già liquidato con separato decreto in corso di istruttoria, nei rapporti interni tra le parti, viene posto per ¾ a carico di e per ¼ a carico di . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di parte convenuta, condanna Pt_1
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno
[...] Controparte_1
patrimoniale, della somma di 4.850,00 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 23.2.2018 ad oggi ed Iva nella misura di legge su tale importo rivalutato come sopra;
oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
- condanna parte attrice al pagamento di ¾ delle spese processuali sostenute da parte convenuta,
¾ liquidati in 388,50 per esborsi e 5.712,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
compensa il restante quarto;
- pone il costo di CTU per ¾ a carico dell'attrice e per ¼ a carico del convenuto.
La Spezia, 16.1.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2129/2015 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Germana Ascarelli
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv.ti Luigi Pace e Alessandra Bertocchi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice
- In via principale e nel merito, per tutto quanto premesso nel presente atto, nonché per la normativa vigente, accertare la responsabilità del Sig. , per aver costruito, in aderenza, un manufatto abusivo Controparte_1 che, occlude completamente la veduta della proprietà condannandolo, di conseguenza, alla demolizione Pt_1 di detto manufatto abusivo, come identificato in premessa, ed il ripristino della veduta dell'immobile della
Sig.ra Pt_1
- Al risarcimento del danno subito e subendo a causa della chiusura abusiva della veduta e alla violazione delle distanze stabilite per Legge, quantificato in via equitativa € 24000.00 o la maggior somma che si riterrà di giustizia, oltre alla somma pari ad € 1500.00, per i danni subiti dalle infiltrazioni causate dalla proprietà del Sig. ; CP_1
- Sempre in via principale, condannare il Sig. al rifacimento della terrazza a copertura della proprietà CP_1
con opere di impermeabilizzazione eseguite e certificate da tecnico di fiducia;
Pt_1
- In subordine, dichiarare il manufatto, identificato al fg. 25, part. 1002, sub 1, abusivo perché in violazione alle normative Urbanistiche ed ambientali del territorio e, per l'effetto, ordinarne la demolizione.
- Condanna del Sig. alle spese e competenze legali, oltre oneri di Legge. CP_1
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e poiché non provate;
in subordine, per il caso di individuazione ed accertamento dei danni da infiltrazione lamentati da parte attrice
e riconducibilità a difetti di manutenzione della terrazza soprastante la proprietà risultata di proprietà Pt_1 suddividere la responsabilità ed il conseguente risarcimento secondo le regole della comunione CP_2
e/o del;
CP_3 in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra nella causazione Pt_1 dei danni alle parti comuni del fabbricato sito in loc. La Serra di Lerici alla Via degli Orti 1, ed in particolare
i danni alla gronda di ardesia, i danni alla facciata dell'edificio per effetto degli scassi e per effetto dell'apertura dei sopraluce, i danni per la rimozione degli impianti/allacci idrici/posizionamento caldaia posti nel sottoscala, i danni per avere appreso ed utilizzato parti comuni del fabbricato quale il vano scala, e quindi condannarla al risarcimento a favore di parte convenuta della somma di euro 30.000,00, nonché accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della Sig.ra nella causazione dei danni derivanti dal Parte_1 posizionamento delle tubazioni e della fognatura o acque nere nonché per avere violato la normativa sulla distanza delle tubazioni dalla proprietà altrui aggravando di fatto una servitù e conseguentemente condannarla al risarcimento di euro 2.500,00.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, anche tenuto presente che, come risultato nel corso dell'istruttoria ed in particolare nella CTU, durante l'espletamento delle operazioni peritali la stessa parte attrice ha realizzato ulteriori lavori alterando lo stato dei luoghi in parte ripristinando la situazione precedente ed eliminando i danni alla colonna di scarico, danni quindi non computati dal Ctu ma per i quali comunque si è resa necessaria la tutela dei diritti della convenuta in sede giudiziaria…
Si insiste in ogni caso per l'ammissione delle prove orali richieste nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2, opponendosi, nel caso di richiesta di ammissione delle prove orali di controparte, all'ammissione della prova ex adverso capitolata per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la tardività della comparsa conclusionale di parte attrice, in quanto depositata (in data 6.7.2023) oltre il termine (scadente il 3.7.2023) in rilievo nella specie (sulla scorta del decreto del 15.3.2023, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.).
Nel merito, occorre in primo luogo trattare della domanda con cui - quale proprietaria del Pt_1
fabbricato sito in Lerici, località La Serra, via Sopra gli Orti (censito al NCEU del suddetto Comune al foglio n. 25, particella n. 212, sub. 10 e 12) – ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto per aver costruito, in aderenza all'immobile suddetto, un manufatto abusivo che occluderebbe completamente la veduta preesistente.
La parte al riguardo ha precisato (con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) di essersi resa conto della problematica solo successivamente all'acquisto effettuato con rogito del 4.8.2011, in particolare in relazione sia all'assenza di autorizzazioni edilizie riferite alla costruzione del vicino, sia alla storica presenza, affacciata sul cortile interno, della finestra poi chiusa.
E' stata quindi chiesta la demolizione di quel manufatto, con ripristino della precedente apertura e la condanna di al risarcimento del danno conseguente alla violazione delle distanze di legge. CP_1 Il convenuto, sin dalla propria comparsa di costituzione, ha replicato evidenziando come l'immobile in questione (oggi censito al foglio n. 25, particella n. 1002, sub. 1, 2 e 3) in origine fosse un deposito per farine (funzionale al forno adiacente): realizzato nel corso degli anni '30 (quando l'intero compendio apparteneva a un unico proprietario), con struttura in pietra e legname;
gravemente danneggiato dagli eventi della seconda guerra mondiale;
ristrutturato negli anni '50 con blocchi di cls e pietra e con copertura in legno e lamiere;
ristrutturato ancora nell'anno 1966, mediante sostituzione della copertura a falda con quella piana ancora oggi esistente.
Su tale presupposto è stata quindi eccepita l'insussistenza di illegittimità di sorta, dal punto di vista sia amministrativo, sia civilistico.
Devono a questo punto richiamarsi gli esiti della CTU disposta in corso di causa (cfr. elaborato peritale a firma del geom. depositato in data 23.2.2018). Per_1
E', dunque, risultato: che dove oggi si trova il fabbricato di cui alla particella n. 1002, di proprietà di
, in origine era una “tettoia per deposito legna”, con struttura portante di legno e copertura CP_1
inclinata in lamiera;
che tale manufatto nel tempo è stato ristrutturato e trasformato in un locale chiuso, con struttura portante in muratura di laterizio e pietrame e copertura piana in latero-cemento; che tali modifiche sono state poste in essere verosimilmente dopo il 1968 e non oltre la fine degli anni
'80; che la nuova conformazione del fabbricato ha reso la finestra che dava luce ed aria all'ex locale forno (oggi parte della proprietà priva di funzione (tanto che successivamente detta apertura Pt_1
è stata anche chiusa).
La ricostruzione delle vicende che nel corso del tempo hanno riguardato l'immobile in contestazione, effettuata sulla scorta di un attento esame dei luoghi e della documentazione in atti, appare senz'altro condivisibile e viene quindi utilizzata ai fini di decisione.
Ad essa (seppure parzialmente difforme da quanto prospettato sul punto dal convenuto) non può che conseguire il rigetto delle domande attoree, atteso che l'intervento edilizio da cui è nella sostanza derivata la situazione oggi lamentata da è stato comunque posto in essere quando gli immobili Pt_1 interessati appartenevano ancora a un unico proprietario (l'originaria titolarità dell'intero compendio immobiliare in capo alla sola famiglia non è in contestazione in atti); di qui l'irrilevanza del CP_1
mancato rispetto della normativa relativa alle distanze delle nuove costruzioni dalle vedute (cfr. Cass.
n. 11287/2018, richiamata anche dalla difesa di parte convenuta, secondo cui: “In tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali delle vedute non si applica alle opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che, in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni e l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia”).
Quanto all'eventuale illegittimità dal punto di vista urbanistico del manufatto de quo, su cui pure l'attrice ha fondato la propria domanda subordinata, si tratta di profilo di per sé irrilevante ai presenti fini, la demolizione del bene potendo discendere solo dalla violazione di specifiche norme in materia di rapporti di vicinato tra privati.
Ad ogni modo, in atti (cfr. nota di deposito di parte convenuta in data 23.3.2018) è la comunicazione del 26.1.2017 del Comune di Lerici, con la dichiarazione di chiusura del procedimento amministrativo che era stato avviato nei confronti di , motivata sulla ritenuta insussistenza CP_1
del presunto illecito edilizio.
Parte attrice ha formulato un'ulteriore domanda, lamentando la presenza di infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile.
L'esistenza di tali infiltrazioni è stata confermata dal CTU, in particolare nel punto di giunzione tra il soffitto e la parete lato nord della camera da letto (così da provocare il deterioramento della finitura delle superfici murarie interne).
Le stesse risultanze peritali hanno, tuttavia, smentito la prospettazione di parte in merito alle possibili cause del fenomeno in questione: ascritto in citazione all'inadeguata sigillatura della zona di connessione tra la copertura di cui al foglio 25, particella 212, sub 12 (sovrastante la camera suddetta)
e quella di cui al foglio n. 25, particella n. 1002, sub 3 (sovrastante il manufatto in aderenza di proprietà di ), esso nella CTU in atti è stato invece ricondotto in via esclusiva al CP_1
deterioramento della guaina impermeabilizzante sottostante la pavimentazione in gres del primo dei beni sopra indicati.
Si tratta, peraltro, di terrazza comune, cioè in comproprietà tra le parti del presente giudizio e gli altri titolari di unità nello stabile (rimasti estranei alla presente controversia).
Anche sotto questo punto di vista, dunque, la prospettazione attorea, fondata su un asserito diritto di uso esclusivo del bene in capo al convenuto, non ha trovato riscontro.
La domanda in esame va, pertanto, rigettata, in mancanza di prova di una qualche specifica negligenza di . CP_1
Tutti i comproprietari del bene (odierna attrice compresa) dovranno assumere le iniziative del caso per l'effettuazione delle opere atte ad eliminare le cause del fenomeno infiltrativo riscontrato (con la relativa ripartizione delle spese, ai sensi di legge). Restano da trattare le domande riconvenzionali formulate dal convenuto, relative ai danni che sarebbero stati provocati alle parti comuni del fabbricato da nell'ambito delle opere di Pt_1 ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dalla stessa poste in essere.
Si presume (“in virtù del principio della rappresentanza reciproca, fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva”; cfr. Cass. n. 29506/2019) che in tal modo l'attore abbia agito anche nell'interesse degli altri comunisti (rimasti inerti); in favore della parte, pertanto, spetterà la liquidazione integrale (non pro quota) dei danni qui accertati.
Per decidere occorre nuovamente fare riferimento alle risultanze di CTU.
Può, anzitutto, ritenersi che abbia arbitrariamente modificato una porzione di gronda Pt_1 condominiale (per posizionare il comignolo posto sulla copertura dell'edificio), avendo al riguardo proceduto (circostanza pacifica in atti) senza previamente informare gli altri comproprietari e ottenere il loro consenso.
Il danno relativo, pari ai costi di ripristino della situazione preesistente, è stato quantificato dal CTU in 350,00 euro (oltre I.V.A. di legge).
Risulta, poi, che l'attrice, di nuovo non autorizzata (dal convenuto e dagli altri condomini), ha riaperto un sopraluce preesistente sopra la porta di ingresso dell'unità di cui al sub. 10.
Anche questo danno è stato quantificato dal CTU (in 300,00 euro, oltre IVA di legge) ed è pari ai costi di ricostruzione del tamponamento precedente (in muratura di mattoni).
E' irrilevante l'esistenza di titoli amministrativi abilitativi, come noto rilasciati sempre fatti salvi i diritti dei terzi.
Ulteriormente, il CTU ha verificato che nell'ambito dei soliti lavori, ha eseguito una crena Pt_1
nella facciata Nord-Est, per permettere l'alloggiamento sottotraccia della tubazione di scarico della caldaia.
L'apertura di detta crena ha determinato un considerevole indebolimento della continuità strutturale dell'edificio, con una diminuzione dello spessore della muratura di almeno 20 cm circa.
Il danno conseguente è stato quantificato in 3.200,00 euro (oltre IVA di legge), tenuto conto del costo del ripristino dello stato preesistente (con consolidamento da realizzare mediante ricostruzione della porzione di muratura mancante e installazione di “punti di cucitura” in acciaio per tutto lo sviluppo della crena).
Altra voce di danno che può essere riconosciuta a favore del convenuto è quella derivante dalla posa
(di nuovo arbitraria) di allacci idrici nel sottoscala ove l'attrice ha posizionato la caldaia;
in perizia essendo stato determinato in 1.000,00 euro (oltre IVA di legge) il costo necessario per la demolizione del nuovo cassonetto, lo spostamento degli allacci e della caldaia e la ricostruzione del marciapiede. deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore di delle somme suddette, da Pt_1 CP_1 intendersi come attuali al 23.2.2018 (data del deposito dell'elaborato peritale) e da rivalutare alla data odierna.
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, CP_1 diritto anche all'importo calcolato su tali somme a titolo di IVA, in quanto anche tale voce concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito (cfr. Cass. n. 1688/2010 e Cass. n 8035/2009).
Non si ritiene, invece, di riconoscere gli interessi compensativi, in quanto deve presumersi che se la parte fosse stata reintegrata immediatamente nel suo patrimonio, avrebbero utilizzato il denaro ricevuto a titolo risarcitorio per ripristinare lo stato dei luoghi e le relative somme non avrebbero costituito oggetto di investimento e quindi di ulteriore redditività.
Infondata, di contro, è la pretesa avanzata in relazione all'asserito accorpamento di beni comuni, quali in particolare il vano scala, nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice.
Come accertato dal CTU, infatti, si tratta di locali sì originariamente comuni, ma interclusi agli altri comproprietari del fabbricato presumibilmente sin dal 1988; epoca in cui, come già visto, l'intero compendio apparteneva alla famiglia . CP_1
Quanto alle altre domande originariamente formulate in via riconvenzionale in comparsa, esse sono da ritenersi (anche all'esito degli accertamenti al riguardo compiuti dal CTU, non favorevoli alla posizione del convenuto) rinunciate, non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e neppure trattate negli scritti di cui all'art. 190 c.p.c.).
Si tratta delle richieste relative ai danni che, sempre per via dei lavori di ristrutturazione eseguiti da sarebbero stati provocati: alla terrazza comune (nonché a quella adiacente di proprietà Pt_1
esclusiva di ); al marciapiede comune;
al decoro architettonico dell'edificio. CP_1
E' stata rinunciata anche la domanda avente ad oggetto l'asserita alterazione del passaggio delle acque nere delle condotte di scarico dei servizi del convenuto;
sul punto dovendo peraltro essere rilevata, con il CTU, la modifica dello stato dei luoghi posta in essere dall'attrice in corso di causa.
Infine, è nuova e quindi inammissibile la domanda formulata da per la prima volta in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni avente ad oggetto la possibile costituzione di una servitù di fognatura su porzione di corte comune, a distanza non regolamentare dall'edificio, pure evidenziata nell'elaborato peritale.
Venendo alle spese di lite, esse, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate in ragione di in quarto;
la parte restante dovendo essere posta a carico di parte attrice.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non particolare complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Analogamente, il costo della CTU, come già liquidato con separato decreto in corso di istruttoria, nei rapporti interni tra le parti, viene posto per ¾ a carico di e per ¼ a carico di . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di parte convenuta, condanna Pt_1
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno
[...] Controparte_1
patrimoniale, della somma di 4.850,00 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 23.2.2018 ad oggi ed Iva nella misura di legge su tale importo rivalutato come sopra;
oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
- condanna parte attrice al pagamento di ¾ delle spese processuali sostenute da parte convenuta,
¾ liquidati in 388,50 per esborsi e 5.712,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
compensa il restante quarto;
- pone il costo di CTU per ¾ a carico dell'attrice e per ¼ a carico del convenuto.
La Spezia, 16.1.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto