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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11154 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 7058/2025, introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.
150/2011 e dell'art. 170 115/2002, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.6.2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione del compenso per l'attività di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Roma riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del sottoscritto già difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso al netto delle riduzioni pari ad euro 1.030,25 maggiorato di euro 2,98
a titolo di spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972 per acquisto/costo fascicolo telematico Lextel, oltre spese generali (15%) e Cassa Avvocati (4%) o, comunque, il maggiore e/o minore compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte. Si chiede l'ulteriore liquidazione delle spese, onorari e competenze,
pagina 1 di 5 oltre ad accessori di legge, relative al presente giudizio”. Per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Roma, contrariis rejectis: rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando il provvedimento opposto;
in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data
10.02.2025, l'Avv. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la riforma del decreto Parte_1 di pagamento, emesso in data 13.12.2024 e comunicato in data 23.01.2025 dal Tribunale Ordinario di
Roma, con il quale era stato liquidato l'importo di euro 400,00, a titolo di compenso per l'attività di assistenza e difesa della Sig.ra ammessa in data 02.09.2021 al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato con delibera n. 5672/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale con addebito, iscritto al N.R.G. 55428/2021.
A tal fine ha esposto: -che in data 05.01.2022, prima della definizione della causa con sentenza pubblicata il 24.06.2024, la Sig.ra gli aveva revocato il mandato difensivo, conferendo la Parte_2 procura alle liti ad un nuovo difensore;
-che in data 19.01.2022, concluso ormai il mandato, aveva depositato l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata in regime di gratuito patrocinio, chiedendo l'importo di euro 775,38 oltre spese generali e CPA, nonché euro 2,98 di spese esenti ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972 per l'anticipazione del costo di acquisto del fascicolo telematico
Lextel; -che il Tribunale Ordinario di Roma aveva, invece, liquidato l'importo di euro 400,00 oltre spese generali e CPA con riferimento alla sola fase introduttiva del giudizio. Ritenendo la predetta liquidazione infondata sia in fatto che in diritto, il ricorrente ha proposto opposizione in quanto il
Tribunale “non ha motivato né indicato i criteri in riferimento ai quali ha liquidato soli euro 400,00, andando ben al di sotto del riferimento tabellare indicato per lo scaglione di valore posto dal D.M.
55/2014”. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale “non ha tenuto conto che l'attività defensionale espletata dallo scrivente non si è limitata alla 'sola fase introduttiva del giudizio', poiché il lavoro iniziale dello studio delle carte/documenti … è stato comunque strumentale ad avviare la controversia … o meglio si è trattato di fase preparatoria necessaria, onde poter introdurre il giudizio”.
Pertanto, il ricorrente ha concluso nel senso che, applicando lo scaglione non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, ai sensi dell'art. 21 D.M. 55/2014, e applicando i cd.
“minimi tariffari”, la liquidazione non poteva che quantificarsi in euro 810,00 per la fase di studio della controversia e in euro 775,00 per la fase introduttiva del giudizio;
per un totale di euro 1.585,00. Ha dedotto inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto inoltre applicare l'aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4
(comma 1bis) D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche agevolative alla consultazione degli atti allegati;
per un totale di euro 2.060,50 che, dimezzato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 per le pagina 2 di 5 cause di gratuito patrocinio, risulta pari ad euro 1.030,25 maggiorato di euro 2,98, oltre spese generali e CPA.
Con la comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., si è costituito regolarmente in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
A tal fine ha eccepito: - in merito al vizio di motivazione, che il giudice non era obbligato ad esplicitare la motivazione analitica ma poteva limitarsi ad esporre in modo sintetico le ragioni della decisione, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., 12 luglio 2023, n. 19944); - inoltre, che i parametri di cui al D.M. 55/2014 non avevano carattere vincolante in quanto rappresentavano soltanto dei criteri di ausilio alla decisione del giudice, come prevede l'art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012; - che il compenso liquidato dal giudice appariva adeguato, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse e della natura dell'impegno professionale profuso dal difensore.
Le parti hanno concluso, in data 30.06.2025, come da verbale di udienza e, ai sensi dell'art. 281 sexies (3° comma) c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Dall' esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente aveva assistito la Sig.ra Pt_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera resa all'adunanza tenuta in data
[...]
02.09.2021 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel procedimento di separazione giudiziale dal marito, il Sig. ER PA IA, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma. Dopo la presentazione del ricorso per separazione giudiziale con addebito, la Sig.ra revocava, in Parte_2 data 05.01.2022, il mandato difensivo all'Avv. nominando al contempo un nuovo Parte_1 difensore. L'odierno ricorrente presentava, quindi, l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata in riferimento alle prime tre fasi previste dall'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase istruttoria e/o di trattazione;
applicando i valori minimi. Inoltre, chiedeva l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità informatiche che ne agevolano la consultazione. Il Tribunale
Ordinario di Roma, con il decreto di liquidazione emesso in data 13.12.2024, liquida solamente la fase introduttiva del giudizio, nella somma di euro 400,00 (oltre accessori di legge), perché la parte aveva revocato il mandato difensivo in data 05.01.2022 antecedente alla definizione del giudizio.
Tale decreto di pagamento viene, quindi, impugnato dal ricorrente, il quale lamenta il difetto di motivazione, non avendo il Tribunale liquidato né la fase di studio della controversia né indicato i criteri in riferimento ai quali ha liquidato la somma di euro 400,00 che si pone in violazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014.
Nel caso in esame trova applicazione il D.M. 55/2014 e ss. mm., recante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi al difensore, il quale all'art. 4 (comma pagina 3 di 5 5) prevede che il compenso debba essere liquidato per fasi che sono distinte nel modo seguente: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale. Le fasi oggetto della presente controversia sono le prime due fasi elencate: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio in quanto, come detto sopra, la cliente aveva revocato il mandato al difensore in data 05.01.2022 e, quindi, prima dello svolgimento delle successive fasi, ossia la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale. Per fase di studio della controversia, la norma citata intende esemplificativamente le seguenti attività: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. La fase introduttiva del giudizio comprende, invece, gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le autentiche di firma, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
Per quanto riguarda, invece, i valori applicabili, l'art. 4 (comma 1) D.M. 55/2014 prevede che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel merito deve rilevarsi che il ricorrente, come da documentazione allegata agli atti, ha presentato il ricorso per separazione giudiziale con addebito, depositato in data 13.09.2021, presso il Tribunale
Ordinario di Roma, nell'interesse della Sig. e, pertanto, si ritiene di liquidare, ai sensi Parte_2 dell'art. 4 (comma 5) D.M. 55/2014, oltre la fase introduttiva del giudizio anche la fase di studio della controversia, in quanto l'introduzione del giudizio richiede una serie di attività preliminari che, come accennato sopra, comprendono la consultazione con la cliente, il parere scritto oppure orale, la ricerca dei documenti da allegare al ricorso e lo studio delle norme in materia di separazione giudiziale: tutte attività deducibili nel caso di specie.
Quindi, applicando lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, dal momento che la causa non presenta questioni giuridiche di qualche complessità, devono essere liquidate le seguenti somme nei valori minimi: euro 851,00 per la fase di studio della controversia ed euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
per il totale di euro 1.453,00. Al quale pagina 4 di 5 deve applicarsi la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002 per le cause patrocinate a spese dello Stato. Pertanto, la somma da liquidarsi risulta pari ad euro 726,50 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Non si ritiene, invece, né di applicare l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 (comma 1bis) D.M.
55/2014 per la redazione degli atti depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e né di liquidare la somma di euro 2,98 a titolo di spese esenti ex art. 15
D.P.R. 633/1972 per l'acquisto del fascicolo telematico Lextel, in quanto spese non dimostrate e documentate dal ricorrente.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il decreto di liquidazione emesso in data 13.12.2024 dal
Tribunale Ordinario di Roma, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 55428/2021, deve essere riformato nei termini in precedenza indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, nei valori minimi, tranne la fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto e in riforma il decreto di liquidazione, emesso in data
13.12.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G.
55428/2021, liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 726,50 oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA;
- condanna il resistente, , alla refusione delle spese di lite di questo Controparte_1 procedimento a favore dell'Avv. che liquida in euro 232,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA.
Così deciso in Roma il 24.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 7058/2025, introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.
150/2011 e dell'art. 170 115/2002, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.6.2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione del compenso per l'attività di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Roma riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del sottoscritto già difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso al netto delle riduzioni pari ad euro 1.030,25 maggiorato di euro 2,98
a titolo di spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972 per acquisto/costo fascicolo telematico Lextel, oltre spese generali (15%) e Cassa Avvocati (4%) o, comunque, il maggiore e/o minore compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte. Si chiede l'ulteriore liquidazione delle spese, onorari e competenze,
pagina 1 di 5 oltre ad accessori di legge, relative al presente giudizio”. Per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Roma, contrariis rejectis: rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando il provvedimento opposto;
in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data
10.02.2025, l'Avv. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la riforma del decreto Parte_1 di pagamento, emesso in data 13.12.2024 e comunicato in data 23.01.2025 dal Tribunale Ordinario di
Roma, con il quale era stato liquidato l'importo di euro 400,00, a titolo di compenso per l'attività di assistenza e difesa della Sig.ra ammessa in data 02.09.2021 al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato con delibera n. 5672/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale con addebito, iscritto al N.R.G. 55428/2021.
A tal fine ha esposto: -che in data 05.01.2022, prima della definizione della causa con sentenza pubblicata il 24.06.2024, la Sig.ra gli aveva revocato il mandato difensivo, conferendo la Parte_2 procura alle liti ad un nuovo difensore;
-che in data 19.01.2022, concluso ormai il mandato, aveva depositato l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata in regime di gratuito patrocinio, chiedendo l'importo di euro 775,38 oltre spese generali e CPA, nonché euro 2,98 di spese esenti ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972 per l'anticipazione del costo di acquisto del fascicolo telematico
Lextel; -che il Tribunale Ordinario di Roma aveva, invece, liquidato l'importo di euro 400,00 oltre spese generali e CPA con riferimento alla sola fase introduttiva del giudizio. Ritenendo la predetta liquidazione infondata sia in fatto che in diritto, il ricorrente ha proposto opposizione in quanto il
Tribunale “non ha motivato né indicato i criteri in riferimento ai quali ha liquidato soli euro 400,00, andando ben al di sotto del riferimento tabellare indicato per lo scaglione di valore posto dal D.M.
55/2014”. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale “non ha tenuto conto che l'attività defensionale espletata dallo scrivente non si è limitata alla 'sola fase introduttiva del giudizio', poiché il lavoro iniziale dello studio delle carte/documenti … è stato comunque strumentale ad avviare la controversia … o meglio si è trattato di fase preparatoria necessaria, onde poter introdurre il giudizio”.
Pertanto, il ricorrente ha concluso nel senso che, applicando lo scaglione non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, ai sensi dell'art. 21 D.M. 55/2014, e applicando i cd.
“minimi tariffari”, la liquidazione non poteva che quantificarsi in euro 810,00 per la fase di studio della controversia e in euro 775,00 per la fase introduttiva del giudizio;
per un totale di euro 1.585,00. Ha dedotto inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto inoltre applicare l'aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4
(comma 1bis) D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche agevolative alla consultazione degli atti allegati;
per un totale di euro 2.060,50 che, dimezzato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 per le pagina 2 di 5 cause di gratuito patrocinio, risulta pari ad euro 1.030,25 maggiorato di euro 2,98, oltre spese generali e CPA.
Con la comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., si è costituito regolarmente in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
A tal fine ha eccepito: - in merito al vizio di motivazione, che il giudice non era obbligato ad esplicitare la motivazione analitica ma poteva limitarsi ad esporre in modo sintetico le ragioni della decisione, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., 12 luglio 2023, n. 19944); - inoltre, che i parametri di cui al D.M. 55/2014 non avevano carattere vincolante in quanto rappresentavano soltanto dei criteri di ausilio alla decisione del giudice, come prevede l'art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012; - che il compenso liquidato dal giudice appariva adeguato, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse e della natura dell'impegno professionale profuso dal difensore.
Le parti hanno concluso, in data 30.06.2025, come da verbale di udienza e, ai sensi dell'art. 281 sexies (3° comma) c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Dall' esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente aveva assistito la Sig.ra Pt_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera resa all'adunanza tenuta in data
[...]
02.09.2021 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel procedimento di separazione giudiziale dal marito, il Sig. ER PA IA, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma. Dopo la presentazione del ricorso per separazione giudiziale con addebito, la Sig.ra revocava, in Parte_2 data 05.01.2022, il mandato difensivo all'Avv. nominando al contempo un nuovo Parte_1 difensore. L'odierno ricorrente presentava, quindi, l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata in riferimento alle prime tre fasi previste dall'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase istruttoria e/o di trattazione;
applicando i valori minimi. Inoltre, chiedeva l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità informatiche che ne agevolano la consultazione. Il Tribunale
Ordinario di Roma, con il decreto di liquidazione emesso in data 13.12.2024, liquida solamente la fase introduttiva del giudizio, nella somma di euro 400,00 (oltre accessori di legge), perché la parte aveva revocato il mandato difensivo in data 05.01.2022 antecedente alla definizione del giudizio.
Tale decreto di pagamento viene, quindi, impugnato dal ricorrente, il quale lamenta il difetto di motivazione, non avendo il Tribunale liquidato né la fase di studio della controversia né indicato i criteri in riferimento ai quali ha liquidato la somma di euro 400,00 che si pone in violazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014.
Nel caso in esame trova applicazione il D.M. 55/2014 e ss. mm., recante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi al difensore, il quale all'art. 4 (comma pagina 3 di 5 5) prevede che il compenso debba essere liquidato per fasi che sono distinte nel modo seguente: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale. Le fasi oggetto della presente controversia sono le prime due fasi elencate: fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio in quanto, come detto sopra, la cliente aveva revocato il mandato al difensore in data 05.01.2022 e, quindi, prima dello svolgimento delle successive fasi, ossia la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale. Per fase di studio della controversia, la norma citata intende esemplificativamente le seguenti attività: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. La fase introduttiva del giudizio comprende, invece, gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le autentiche di firma, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
Per quanto riguarda, invece, i valori applicabili, l'art. 4 (comma 1) D.M. 55/2014 prevede che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel merito deve rilevarsi che il ricorrente, come da documentazione allegata agli atti, ha presentato il ricorso per separazione giudiziale con addebito, depositato in data 13.09.2021, presso il Tribunale
Ordinario di Roma, nell'interesse della Sig. e, pertanto, si ritiene di liquidare, ai sensi Parte_2 dell'art. 4 (comma 5) D.M. 55/2014, oltre la fase introduttiva del giudizio anche la fase di studio della controversia, in quanto l'introduzione del giudizio richiede una serie di attività preliminari che, come accennato sopra, comprendono la consultazione con la cliente, il parere scritto oppure orale, la ricerca dei documenti da allegare al ricorso e lo studio delle norme in materia di separazione giudiziale: tutte attività deducibili nel caso di specie.
Quindi, applicando lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, dal momento che la causa non presenta questioni giuridiche di qualche complessità, devono essere liquidate le seguenti somme nei valori minimi: euro 851,00 per la fase di studio della controversia ed euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
per il totale di euro 1.453,00. Al quale pagina 4 di 5 deve applicarsi la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002 per le cause patrocinate a spese dello Stato. Pertanto, la somma da liquidarsi risulta pari ad euro 726,50 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Non si ritiene, invece, né di applicare l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 (comma 1bis) D.M.
55/2014 per la redazione degli atti depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e né di liquidare la somma di euro 2,98 a titolo di spese esenti ex art. 15
D.P.R. 633/1972 per l'acquisto del fascicolo telematico Lextel, in quanto spese non dimostrate e documentate dal ricorrente.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il decreto di liquidazione emesso in data 13.12.2024 dal
Tribunale Ordinario di Roma, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 55428/2021, deve essere riformato nei termini in precedenza indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, nei valori minimi, tranne la fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto e in riforma il decreto di liquidazione, emesso in data
13.12.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G.
55428/2021, liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 726,50 oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA;
- condanna il resistente, , alla refusione delle spese di lite di questo Controparte_1 procedimento a favore dell'Avv. che liquida in euro 232,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA.
Così deciso in Roma il 24.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5