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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 662/2024 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in
[...] CodiceFiscale_2
Belpasso (CT), via Fiume n. 98/B, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Salvatore Scannapieco (C.F. ) e Daniela Bentivegna ( CodiceFiscale_3 [...]
), entrambi del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 legale dell'Avv. Scannapieco Salvatore, sito in Catania, viale XX Settembre n. 45, giusta procura in calce al presente atto;
APPELLANTI
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore (numero iscriz. Registro Controparte_1
Imprese di Treviso – Belluno ) e per essa, P.IVA_1 Controparte_2
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), qui rappresentata da P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Catania, Via Teramo n. 1, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_3
Grazia Gugliotta (codice fiscale - pec CodiceFiscale_5
che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 conferita nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
[... e in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore (c.f. ); P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza del 23.09.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1424/2024, pubblicata in data 18.03.2024 (corretta giusta ordinanza del
16.04.2024), il giudice unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, così statuiva:
“accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di già Controparte_1 Controparte_5
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 13 gennaio 2014, rogato a firma del Notaio
rep. 6543, racc. 3196, registrato in Catania il 20 gennaio 2014. Persona_1
Condanna i convenuti e , in solido, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2 processuali ......”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che: “Nella specie, invero, risultano perfettamente integrati i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. Con riguardo alla sussistenza della qualità di creditrice della società attrice, invero, risulta pacifico che quale cessionaria del , Controparte_1 CP_4 Controparte_4 vanti un credito di € 198.437,50, oltre interessi, nei confronti della società
[...]
in forza del contratto di mutuo fondiario del 25 maggio 2015 a rogito del Controparte_6 notaio dott. nel quale sono intervenuti, in veste di fideiussore e terzo datore Persona_1 di ipoteca, il convenuto nonché, in veste di parte datrice di ipoteca, la Parte_1
2 convenuta sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per Controparte_7
l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio. Sul punto, in fatto, va rilevato come sia documentalmente provato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 13.1.2014, rep. 6543, racc. 3196, nel quale sono confluite le unità immobiliari site a Belpasso nella via Fiume n.
98/B... Com'è noto, il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni, da parte di uno o di entrambi i coniugi o anche di un terzo, con convenzione assoggettata a oneri formali pubblicitari, di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nonché il relativo regime di cogestione. A tale stregua, la predetta condizione limita la aggredibilità dei beni conferiti, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c. ... Non risultano, di contro, condivisibili le ragioni esposte dai convenuti inerenti alla riconducibilità alla di ulteriori ventiquattro unità Controparte_6 immobiliari atteso che, oltre a non averne provato la consistenza economica, le stesse risultano ipotecate a garanzia di altro credito vantato da diverso Istituto di credito, la cui entità è rimasta analogamente sottaciuta ... Allo stesso modo, si palesa irrilevante l'asserita presunta conoscenza, per la BA creditrice, dell'esistenza del fondo patrimoniale. Ebbene, detta tesi non può ritenersi condivisibile in ragione del fatto che , originariamente creditore CP_4 chirografario, è divenuto creditore ipotecario mediante la formalizzazione del contratto del 25 maggio 2015, e, pertanto, avendo ottenuto una maggiore garanzia sul soddisfacimento del proprio credito non avrebbe avuto motivo alcuno per declinare l'ulteriore convenzione contrattuale, ancor più, in vista della previsione legislativa per cui il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, non essendo mai stata rilevata, nel presente giudizio, la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, cc ... Anche con riguardo al terzo datore di ipoteca, non pare sussistente nella fattispecie de qua, la prova dell'intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del creditore garantito, nell'azione intrapresa, né la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte ..... Quanto, poi all'azione esecutiva intrapresa dalla banca creditrice sul terreno edificabile della (sul quale gode di ipoteca a Controparte_6 garanzia del mutuo), sito in Belpasso, c.da “Piano Lisi” e all'atto di pignoramento presso terzi
3 nei confronti di vale la pena aggiungere che le stesse non sono idonee a Parte_3 incidere e/o paralizzare la presente azione revocatoria sia perché, con riguardo alla prima, è noto come l'alienazione degli immobili oggetto di procedure esecutive avvenga per importi di molto inferiori rispetto al loro reale valore, sia poiché (anche in relazione all'intervenuto fallimento della non vi è prova della sufficienza dell'eventuale Controparte_6 ricavato rispetto al soddisfacimento delle ragioni creditorie…..Corroborano la tesi della sussistenza della prova dell'elemento soggettivo integrata da elementi gravi, precisi e concordanti, le modalità teleologiche e temporali dell'atto di disposizione compiuto. Non può sfuggire sul punto che: 1) i convenuti abbiano istituito il fondo patrimoniale a distanza di dieci anni dall'istaurazione del vincolo matrimoniale;
2) la disposizione patrimoniale del debitore è compiuta in un momento in cui la non è in grado di assolvere il debito Controparte_6 contratto con il mutuo chirografario del 2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo;
3) contestualmente all'istituzione del fondo patrimoniale di cui si chiede la revocatoria, si assiste all'istituzione di altro fondo patrimoniale da parte di Parte_3
(socio nonché datore di ipoteca e fideiussore), e della moglie (anch'ella garante della Persona_2 società); 4) il giorno seguente al conferimento dei detti beni nei citati fondi patrimoniali è avvenuta la vendita, ad opera di - direttore della Persona_3 Controparte_6
dell'unico immobile di valore significativo di sua proprietà (sito in Belpasso nella via XIV
[...]
Traversa n. 167/169, di vani 7,5), al prezzo irrisorio di euro 40.000,00, ceduto ai figli Per_4
e Non può negarsi, per quanto sopra, che l'atto di disposizione per cui
[...] Controparte_8
è causa sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro atteso che, al momento in cui fu compiuto l'atto dispositivo, i convenuti erano perfettamente in grado di prevedere il sorgere dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello con atto Parte_1 Parte_2 di citazione notificato in data 16.05.2024, sulla base di due articolate ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , quale procuratore speciale di Controparte_3 [...]
, mandataria di resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_9 Controparte_1 rigetto.
, Società non si è costituito. Controparte_4 CP_4
4 La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23.09.2025, sulla scorta delle note conclusive depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_4 non costituitosi in giudizio, nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Con il primo articolato motivo dell'appello, si censura la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana.
Gli appellanti sostengono che non può ravvisarsi alcuna continuità fra la precedente operazione di mutuo chirografario del 11.07.2012 e quella di mutuo fondiario del 25.05.2015, oggetto di contenzioso, attese le nuove condizioni, garanzie e la palese comune volontà delle parti di procedere alla stipula del nuovo rapporto;
che è evidente che la chiusura delle precedenti posizioni debitorie ha comportato anche l'estinzione di tutte le garanzie accessorie ad esse collegate, conseguendone l'irrilevanza di tutta la documentazione prodotta dalla in primo CP_4 grado e attinente ai precedenti rapporti;
che ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e delle garanzie offerte dai fideiussori occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo fondiario e, quindi, doveva tenersi conto anche del fatto che i fideiussori un anno e mezzo prima avevano costituito il fondo patrimoniale, di cui la era a conoscenza;
che la ha CP_4 CP_4 accertato e verificato la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del mutuo fondiario e valutato idonea la situazione di regolarità e solvibilità della Controparte_6 nonché la situazione patrimoniale e personale dei soggetti interessati nell'operazione in quel momento quali concedenti di ipoteca e fideiussori;
che la non poteva non sapere che, alla CP_4 data del mutuo fondiario, le garanzie patrimoniali dei datori di ipoteca e dei fideiussori coinvolti fossero limitate dal fondo patrimoniale del 2014 e per il quale erano state tempestivamente rispettate tutte le formalità di pubblicità e di opponibilità ai terzi sancite dagli artt. 162, comma quarto, e 2647 cod. civ.; che il diritto di credito sulla base del quale si chiede la revocatoria del fondo patrimoniale deve essere un credito contratto per i bisogni della famiglia;
che fra la data di stipula del mutuo fondiario (25.05.2015) e quella di notifica dell'atto di citazione per il riconoscimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, non è intervenuta alcuna modificazione nella sfera patrimoniale del debitore, discendendone che l'eventus damni è palesemente inesistente nel caso di specie;
che il decidente incorre in un gravissimo errore di valutazione e di motivazione ove afferma potersi ravvisare l'esistenza del dolo generico nelle
5 intenzioni di quale legale rappresentante della già nel Parte_1 Controparte_6 gennaio del 2014 (data di costituzione del fondo patrimoniale), sarebbe stato in grado di
“conoscere” che la Società avrebbe stipulato il contratto di mutuo ipotecario n. 7036 del 25 maggio 2015 per estinguere il precedente mutuo chirografario (n. 5388) del 11 luglio 2012, estendendo le medesime considerazioni anche per , in virtù del rapporto di Parte_2 coniugio;
che il debitore ha provato anche la capienza del patrimonio per l'integrale soddisfazione del creditore, essendo il credito garantito da ipoteca iscritta su un immobile di valore superiore al credito stesso.
Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Osserva anzitutto la Corte che il rilievo di parte appellante, secondo cui il mutuo ipotecario è stato concesso pur essendo la banca a conoscenza della situazione patrimoniale della
[...]
e della limitata garanzia dei fideiussori a cagione della pregressa costituzione del Controparte_6 fondo patrimoniale, si appalesa del tutto irrilevante in relazione alla domanda di revocazione proposta, atteso che l'azione mira a ricostituire la garanzia patrimoniale venuta meno a seguito dell'atto dispositivo, siccome posto in essere con il precipuo scopo di rendere impossibile l'aggressione dei beni conferiti in seno al fondo patrimoniale, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte della banca della costituzione del fondo patrimoniale.
Non si ravvisano, peraltro, elementi idonei ad integrare l'ipotizzata “concessione abusiva del credito”, né è ravvisabile nella condotta della banca la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Ogni ulteriore considerazione sulla validità ed efficacia del mutuo fondiario c.d. “solutorio” (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 5841/2025; Cass. Sez. I, n. 8670/2025) appare non rilevante ai fini della decisione, in ragione della incontestata e piena legittimità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa e delle sue condizioni contrattuali.
Ciò detto, è noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il
6 soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso - per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione dell'obbligazione
(c.d. dolo specifico), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr.
Cass. Sez. I, 14.05.2024 n. 13265).
A differenza dell'ipotesi di atti a titolo gratuito - come nella fattispecie in esame - in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore, in caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, pur se alle condizioni sopra richiamate.
Ciò posto, è pacifico e non contestato che vanta una posizione creditoria Controparte_1 nei confronti di e , essendo questi intervenuti in veste di Parte_1 Parte_2 fideiussore e terzi datori di ipoteca in favore della società che ha Controparte_6 ottenuto un mutuo fondiario da parte del , BA , di cui la CP_4 Controparte_4
è cessionaria. Controparte_1
E' altresì documentato che e , con atto del 13 gennaio 2014, Parte_1 Parte_2 rogato a firma del Notaio rep. 6543, racc. 3196, registrato in Catania il 20 Persona_1 gennaio 2014 hanno costituito un fondo patrimoniale in cui sono confluiti le unità immobiliari site a Belpasso, in via Fiume n. 98/B, meglio descritte in atti (appartamento, garage e posto auto).
Quanto asserito dalla difesa degli appellanti, circa l'onere del creditore, che agisce in revocatoria, di dimostrare che il credito contratto nell'ambito dell'attività di impresa sia stato contratto nel diretto interesse della famiglia, non è condivisibile. Secondo l'assunto difensivo la sentenza
7 impugnata sarebbe gravemente viziata perché parte attrice ( e/o ) non CP_4 CP_1 avrebbe mai fornito qualsivoglia prova in tal senso. Nella fattispecie alcun onere del genere gravava sulla difesa della banca creditrice e/o della società cessionaria del credito.
Secondo autorevole giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 13.12.2023 n. 34872), “i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall'art. 170 c.c., sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. n. 4933 del 07/03/2005; Cass. n. 15310 del 07/07/2007; Cass. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del 10/02/2015)”.
Si conviene, altresì, con il primo giudice circa la pacifica ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che la costituzione del fondo patrimoniale limiti l'aggredibilità dei beni conferiti e renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, riducendo conseguentemente la garanzia generale ex art. 2740 c.c. spettante ai creditori.
Non v'è prova, il cui onere gravava sui convenuti, che il patrimonio residuo sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, avuto riguardo alla circostanza, condivisibilmente rilevata da primo giudice, che “.... vi è prova in atti del fatto che gli unici beni rimasti nel patrimonio dei coniugi disponenti consistono in due frazioni di 2/10 di terreni siti in territorio di Belpasso di esigua estensione e di valore notevolmente inferiore all'ingente credito
8 vantato da parte attrice”; che, quanto alle ventiquattro unità immobiliari riconducibili alla
“.... oltre a non averne provato la consistenza economica, le stesse Controparte_6 risultano ipotecate a garanzia di altro credito vantato da diverso Istituto di credito, la cui entità
è rimasta analogamente sottaciuta” e che, quanto al terreno edificabile della Controparte_6 sito in Belpasso, c.da “Piano Lisi”, oggetto di procedura esecutiva da parte della banca
[...] creditrice, il cui valore commerciale è stato stimato dal CTU, in sede di espropriazione immobiliare, in complessivi euro 228.000,00 circa (v. relazione del 12.02.2023), il Tribunale ha correttamente affermato che: “.... è noto come l'alienazione degli immobili oggetto di procedure esecutive avvenga per importi di molto inferiori rispetto al loro reale valore” e, comunque, non è stato allegato alcunché sull'esito della procedura.
In ordine all'elemento psicologico, non è parimenti revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo quest'ultimo, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, essendo legale rappresentante e amministratore unico della e legato da stretto Controparte_6 rapporto di parentela con il direttore, e, quindi, perfettamente in grado Persona_3 di prevedere il sorgere dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme, nonché perfettamente a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la che nel 2020 l'hanno Controparte_10 condotta al fallimento (v. sentenza n. 62/2020).
D'Altro canto, è pacifico e, comunque, tempestivamente documentato che il mutuo fondiario è stato concesso per consentire alla di estinguere il mutuo Controparte_6 chirografario concesso in data 11.07.2012, già garantito da fideiussioni omnibus prestate dallo stesso dal padre e dallo zio Parte_1 Parte_3 Persona_3 coincidendo l'estinzione di detto mutuo con l'erogazione del mutuo ipotecario n. 7036 nella medesima data del 16.07.2015 (v. richiesta concessione fido del 24.02.2012 e relativa delibera del Credito Etneo dell'11.07.2012; documento di sintesi, contratto di mutuo, piano di ammortamento ed estratti conto bancari del 30.06.2015 e del 30.09.2015).
Aldilà della lettera di fideiussione del 3.3.2005 rilasciata da in favore del Parte_1 CP_4
, documento tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado dalla difesa di
[...] CP_1 con la comparsa conclusionale, l'esistenza e la consistenza di tale fideiussione è stata
[...]
9 altrimenti documentata con i numerosi documenti bancari sopra indicati e allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio e non è stata contestata dalla difesa dei convenuti.
Quanto alla contestata indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari dell'atto dispositivo, pienamente corretto si appalesa l'apprezzamento circa la sussistenza del consilium fraudis di e della moglie . Parte_1 Parte_2
Sul punto, una recente e articolata sentenza delle Sezioni Unite (v. Cass. 27.01.2025 n. 1898), richiamata più volte dalla difesa degli appellanti in sede di note conclusive, ha affermato, aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale sul punto, il seguente principio di diritto:
"In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile
l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro".
Il Tribunale di Catania, sul punto, ha richiamato in motivazione il diverso e recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “anche nel caso in cui l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito, non è necessaria la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente la semplice coscienza, da parte del primo, del pregiudizio arrecato al secondo (cfr. Cass., Sez. III, 4/09/2023, n. 25687; 27/ 02/2023, n. 5812; 15/10/2010,
n. 21338; 7/10/2008, n. 24757). In altri termini, non è richiesta la volontà del debitore di contrarre debiti, ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, né il compimento dell'atto allo specifico fine di impedire o ostacolare l'attuazione coattiva del diritto del creditore, ma è sufficiente la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr. Cass., Sez. III, 23/9/2004, n. 19131)”.
Nonostante tale premessa, il primo giudice ha individuato ed elencato analiticamente i gravi, precisi e concordanti elementi indiziari che l'hanno indotto ad affermare la “dolosa
10 preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro” e la “consapevole volontà, di entrambi i coniugi, di stipulare l'atto in contestazione allo scopo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro”.
In particolare, gli elementi evidenziati dal Tribunale e confermati, nella loro rilevanza ed efficacia probatoria, da questa stessa Corte in altre due recenti sentenze aventi analogo contenuto
(art. 2901 c.c.) e promosse dalla medesima società cessionaria nei confronti di Parte_3
e della moglie (giudizio iscritto al n. 556/2024 R.G.) e nei confronti di Persona_2 [...]
e i due figli (giudizio iscritto al n. 569/2024 R.G.), riguardano l'avere costituito Persona_3 il fondo patrimoniale dopo circa dieci anni dal matrimonio e dopo che la Controparte_6 non era stata più in grado di assolvere al pagamento del mutuo chirografario del 2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo, nonchè il perfezionamento dell'atto dispositivo contestualmente alla costituzione di altro fondo patrimoniale e di un atto di vendita immobiliare rispettivamente da parte di e e di Parte_3 Persona_2 Persona_3
anch'essi datori di ipoteca e fideiussori della
[...] Controparte_6
Risulta, pertanto, evidente che l'odierno appellante, insieme alla moglie, avevano la piena consapevolezza, sia delle consistenti pretese creditorie vantate dall'istituto di credito, (mutuo chirografario stipulato nel 2012 e garanzie fideiussorie, rilasciate dai soci a far data dall'anno
2005), sia delle prospettive di rischio dell'attività d'impresa svolta dalla società, la quale, successivamente, si vedeva costretta a richiedere il mutuo fondiario del 2015 per risanare una propria grave posizione debitoria.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, il Tribunale ha accertato l'esistenza di un vero e proprio disegno dei due coniugi volto a disfarsi e/o a sottrarre i propri beni immobili dalla responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., nella piena consapevolezza dell'elevato debito già esistente con l'istituto bancario e in vista dell'assunzione, l'anno successivo, della ulteriore gravosa posizione debitoria oggetto del mutuo fondiario.
Va, in definitiva, ribadita la fondatezza della domanda di revocatoria proposta da CP_1
sussistendo i requisiti necessari per il positivo esperimento dell'azione.
[...]
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite.
Sostengono che la banca, frazionando abusivamente il credito, avrebbe triplicato, instaurando tre differenti giudizi (uno nei confronti di iscritto al n. 18474/2018 R.G., l'altro nei Persona_3 confronti di e iscritto al n. 18475/2018 R.G. e l'ultimo nei confronti Parte_3 CP_11
11 di e iscritto al n. 18476/2018 R.G.), un'azione che avrebbe Parte_1 Parte_2 dovuto e potuto essere unitariamente trattata e decisa alla luce dell'unicità del fatto costitutivo, dell'oggetto e del titolo che hanno dato vita al procedimento in esame;
che con la triplicazione della condanna alle spese di lite il tribunale avrebbe violato le norme di cui agli artt. 91 e ss..
c.p.c., e agli artt. 2 e 111 Cost.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che i giudizi, sebbene riguardino lo stesso diritto di credito, oggetto di tutela attraverso l'esperimento delle distinte azioni revocatorie, presentano diverse parti convenute, così come diverso è l'atto dispositivo che si assume lesivo delle garanzie generiche spettanti al creditore, sicché, attesa l'autonomia dei tre giudizi, corretta si appalesa la regolazione delle spese di giudizio.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi tariffari, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate.
Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione della parte appellata rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 1424/2024, pubblicata in data 18 marzo 2024, del Parte_2 giudice unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n.
18476/2018 R.G., rigetta l'appello e condanna in solido gli appellanti a rifondere, in favore di le spese del grado che liquida in complessivi € 7.350,00 (di cui €. 1.500,00 Controparte_1 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.250,00 per la fase di trattazione ed €
2.600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara non ripetibili le spese inerenti alla parte appellata rimasta contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di
12 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il
30.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 662/2024 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in
[...] CodiceFiscale_2
Belpasso (CT), via Fiume n. 98/B, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Salvatore Scannapieco (C.F. ) e Daniela Bentivegna ( CodiceFiscale_3 [...]
), entrambi del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 legale dell'Avv. Scannapieco Salvatore, sito in Catania, viale XX Settembre n. 45, giusta procura in calce al presente atto;
APPELLANTI
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore (numero iscriz. Registro Controparte_1
Imprese di Treviso – Belluno ) e per essa, P.IVA_1 Controparte_2
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), qui rappresentata da P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Catania, Via Teramo n. 1, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_3
Grazia Gugliotta (codice fiscale - pec CodiceFiscale_5
che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 conferita nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
[... e in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore (c.f. ); P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza del 23.09.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1424/2024, pubblicata in data 18.03.2024 (corretta giusta ordinanza del
16.04.2024), il giudice unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, così statuiva:
“accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di già Controparte_1 Controparte_5
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 13 gennaio 2014, rogato a firma del Notaio
rep. 6543, racc. 3196, registrato in Catania il 20 gennaio 2014. Persona_1
Condanna i convenuti e , in solido, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2 processuali ......”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che: “Nella specie, invero, risultano perfettamente integrati i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. Con riguardo alla sussistenza della qualità di creditrice della società attrice, invero, risulta pacifico che quale cessionaria del , Controparte_1 CP_4 Controparte_4 vanti un credito di € 198.437,50, oltre interessi, nei confronti della società
[...]
in forza del contratto di mutuo fondiario del 25 maggio 2015 a rogito del Controparte_6 notaio dott. nel quale sono intervenuti, in veste di fideiussore e terzo datore Persona_1 di ipoteca, il convenuto nonché, in veste di parte datrice di ipoteca, la Parte_1
2 convenuta sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per Controparte_7
l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio. Sul punto, in fatto, va rilevato come sia documentalmente provato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 13.1.2014, rep. 6543, racc. 3196, nel quale sono confluite le unità immobiliari site a Belpasso nella via Fiume n.
98/B... Com'è noto, il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni, da parte di uno o di entrambi i coniugi o anche di un terzo, con convenzione assoggettata a oneri formali pubblicitari, di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nonché il relativo regime di cogestione. A tale stregua, la predetta condizione limita la aggredibilità dei beni conferiti, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c. ... Non risultano, di contro, condivisibili le ragioni esposte dai convenuti inerenti alla riconducibilità alla di ulteriori ventiquattro unità Controparte_6 immobiliari atteso che, oltre a non averne provato la consistenza economica, le stesse risultano ipotecate a garanzia di altro credito vantato da diverso Istituto di credito, la cui entità è rimasta analogamente sottaciuta ... Allo stesso modo, si palesa irrilevante l'asserita presunta conoscenza, per la BA creditrice, dell'esistenza del fondo patrimoniale. Ebbene, detta tesi non può ritenersi condivisibile in ragione del fatto che , originariamente creditore CP_4 chirografario, è divenuto creditore ipotecario mediante la formalizzazione del contratto del 25 maggio 2015, e, pertanto, avendo ottenuto una maggiore garanzia sul soddisfacimento del proprio credito non avrebbe avuto motivo alcuno per declinare l'ulteriore convenzione contrattuale, ancor più, in vista della previsione legislativa per cui il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, non essendo mai stata rilevata, nel presente giudizio, la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, cc ... Anche con riguardo al terzo datore di ipoteca, non pare sussistente nella fattispecie de qua, la prova dell'intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del creditore garantito, nell'azione intrapresa, né la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte ..... Quanto, poi all'azione esecutiva intrapresa dalla banca creditrice sul terreno edificabile della (sul quale gode di ipoteca a Controparte_6 garanzia del mutuo), sito in Belpasso, c.da “Piano Lisi” e all'atto di pignoramento presso terzi
3 nei confronti di vale la pena aggiungere che le stesse non sono idonee a Parte_3 incidere e/o paralizzare la presente azione revocatoria sia perché, con riguardo alla prima, è noto come l'alienazione degli immobili oggetto di procedure esecutive avvenga per importi di molto inferiori rispetto al loro reale valore, sia poiché (anche in relazione all'intervenuto fallimento della non vi è prova della sufficienza dell'eventuale Controparte_6 ricavato rispetto al soddisfacimento delle ragioni creditorie…..Corroborano la tesi della sussistenza della prova dell'elemento soggettivo integrata da elementi gravi, precisi e concordanti, le modalità teleologiche e temporali dell'atto di disposizione compiuto. Non può sfuggire sul punto che: 1) i convenuti abbiano istituito il fondo patrimoniale a distanza di dieci anni dall'istaurazione del vincolo matrimoniale;
2) la disposizione patrimoniale del debitore è compiuta in un momento in cui la non è in grado di assolvere il debito Controparte_6 contratto con il mutuo chirografario del 2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo;
3) contestualmente all'istituzione del fondo patrimoniale di cui si chiede la revocatoria, si assiste all'istituzione di altro fondo patrimoniale da parte di Parte_3
(socio nonché datore di ipoteca e fideiussore), e della moglie (anch'ella garante della Persona_2 società); 4) il giorno seguente al conferimento dei detti beni nei citati fondi patrimoniali è avvenuta la vendita, ad opera di - direttore della Persona_3 Controparte_6
dell'unico immobile di valore significativo di sua proprietà (sito in Belpasso nella via XIV
[...]
Traversa n. 167/169, di vani 7,5), al prezzo irrisorio di euro 40.000,00, ceduto ai figli Per_4
e Non può negarsi, per quanto sopra, che l'atto di disposizione per cui
[...] Controparte_8
è causa sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro atteso che, al momento in cui fu compiuto l'atto dispositivo, i convenuti erano perfettamente in grado di prevedere il sorgere dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello con atto Parte_1 Parte_2 di citazione notificato in data 16.05.2024, sulla base di due articolate ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , quale procuratore speciale di Controparte_3 [...]
, mandataria di resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_9 Controparte_1 rigetto.
, Società non si è costituito. Controparte_4 CP_4
4 La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23.09.2025, sulla scorta delle note conclusive depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_4 non costituitosi in giudizio, nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Con il primo articolato motivo dell'appello, si censura la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana.
Gli appellanti sostengono che non può ravvisarsi alcuna continuità fra la precedente operazione di mutuo chirografario del 11.07.2012 e quella di mutuo fondiario del 25.05.2015, oggetto di contenzioso, attese le nuove condizioni, garanzie e la palese comune volontà delle parti di procedere alla stipula del nuovo rapporto;
che è evidente che la chiusura delle precedenti posizioni debitorie ha comportato anche l'estinzione di tutte le garanzie accessorie ad esse collegate, conseguendone l'irrilevanza di tutta la documentazione prodotta dalla in primo CP_4 grado e attinente ai precedenti rapporti;
che ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e delle garanzie offerte dai fideiussori occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo fondiario e, quindi, doveva tenersi conto anche del fatto che i fideiussori un anno e mezzo prima avevano costituito il fondo patrimoniale, di cui la era a conoscenza;
che la ha CP_4 CP_4 accertato e verificato la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del mutuo fondiario e valutato idonea la situazione di regolarità e solvibilità della Controparte_6 nonché la situazione patrimoniale e personale dei soggetti interessati nell'operazione in quel momento quali concedenti di ipoteca e fideiussori;
che la non poteva non sapere che, alla CP_4 data del mutuo fondiario, le garanzie patrimoniali dei datori di ipoteca e dei fideiussori coinvolti fossero limitate dal fondo patrimoniale del 2014 e per il quale erano state tempestivamente rispettate tutte le formalità di pubblicità e di opponibilità ai terzi sancite dagli artt. 162, comma quarto, e 2647 cod. civ.; che il diritto di credito sulla base del quale si chiede la revocatoria del fondo patrimoniale deve essere un credito contratto per i bisogni della famiglia;
che fra la data di stipula del mutuo fondiario (25.05.2015) e quella di notifica dell'atto di citazione per il riconoscimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, non è intervenuta alcuna modificazione nella sfera patrimoniale del debitore, discendendone che l'eventus damni è palesemente inesistente nel caso di specie;
che il decidente incorre in un gravissimo errore di valutazione e di motivazione ove afferma potersi ravvisare l'esistenza del dolo generico nelle
5 intenzioni di quale legale rappresentante della già nel Parte_1 Controparte_6 gennaio del 2014 (data di costituzione del fondo patrimoniale), sarebbe stato in grado di
“conoscere” che la Società avrebbe stipulato il contratto di mutuo ipotecario n. 7036 del 25 maggio 2015 per estinguere il precedente mutuo chirografario (n. 5388) del 11 luglio 2012, estendendo le medesime considerazioni anche per , in virtù del rapporto di Parte_2 coniugio;
che il debitore ha provato anche la capienza del patrimonio per l'integrale soddisfazione del creditore, essendo il credito garantito da ipoteca iscritta su un immobile di valore superiore al credito stesso.
Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Osserva anzitutto la Corte che il rilievo di parte appellante, secondo cui il mutuo ipotecario è stato concesso pur essendo la banca a conoscenza della situazione patrimoniale della
[...]
e della limitata garanzia dei fideiussori a cagione della pregressa costituzione del Controparte_6 fondo patrimoniale, si appalesa del tutto irrilevante in relazione alla domanda di revocazione proposta, atteso che l'azione mira a ricostituire la garanzia patrimoniale venuta meno a seguito dell'atto dispositivo, siccome posto in essere con il precipuo scopo di rendere impossibile l'aggressione dei beni conferiti in seno al fondo patrimoniale, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte della banca della costituzione del fondo patrimoniale.
Non si ravvisano, peraltro, elementi idonei ad integrare l'ipotizzata “concessione abusiva del credito”, né è ravvisabile nella condotta della banca la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Ogni ulteriore considerazione sulla validità ed efficacia del mutuo fondiario c.d. “solutorio” (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 5841/2025; Cass. Sez. I, n. 8670/2025) appare non rilevante ai fini della decisione, in ragione della incontestata e piena legittimità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa e delle sue condizioni contrattuali.
Ciò detto, è noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il
6 soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso - per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione dell'obbligazione
(c.d. dolo specifico), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr.
Cass. Sez. I, 14.05.2024 n. 13265).
A differenza dell'ipotesi di atti a titolo gratuito - come nella fattispecie in esame - in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore, in caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, pur se alle condizioni sopra richiamate.
Ciò posto, è pacifico e non contestato che vanta una posizione creditoria Controparte_1 nei confronti di e , essendo questi intervenuti in veste di Parte_1 Parte_2 fideiussore e terzi datori di ipoteca in favore della società che ha Controparte_6 ottenuto un mutuo fondiario da parte del , BA , di cui la CP_4 Controparte_4
è cessionaria. Controparte_1
E' altresì documentato che e , con atto del 13 gennaio 2014, Parte_1 Parte_2 rogato a firma del Notaio rep. 6543, racc. 3196, registrato in Catania il 20 Persona_1 gennaio 2014 hanno costituito un fondo patrimoniale in cui sono confluiti le unità immobiliari site a Belpasso, in via Fiume n. 98/B, meglio descritte in atti (appartamento, garage e posto auto).
Quanto asserito dalla difesa degli appellanti, circa l'onere del creditore, che agisce in revocatoria, di dimostrare che il credito contratto nell'ambito dell'attività di impresa sia stato contratto nel diretto interesse della famiglia, non è condivisibile. Secondo l'assunto difensivo la sentenza
7 impugnata sarebbe gravemente viziata perché parte attrice ( e/o ) non CP_4 CP_1 avrebbe mai fornito qualsivoglia prova in tal senso. Nella fattispecie alcun onere del genere gravava sulla difesa della banca creditrice e/o della società cessionaria del credito.
Secondo autorevole giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 13.12.2023 n. 34872), “i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall'art. 170 c.c., sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. n. 4933 del 07/03/2005; Cass. n. 15310 del 07/07/2007; Cass. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del 10/02/2015)”.
Si conviene, altresì, con il primo giudice circa la pacifica ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che la costituzione del fondo patrimoniale limiti l'aggredibilità dei beni conferiti e renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, riducendo conseguentemente la garanzia generale ex art. 2740 c.c. spettante ai creditori.
Non v'è prova, il cui onere gravava sui convenuti, che il patrimonio residuo sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, avuto riguardo alla circostanza, condivisibilmente rilevata da primo giudice, che “.... vi è prova in atti del fatto che gli unici beni rimasti nel patrimonio dei coniugi disponenti consistono in due frazioni di 2/10 di terreni siti in territorio di Belpasso di esigua estensione e di valore notevolmente inferiore all'ingente credito
8 vantato da parte attrice”; che, quanto alle ventiquattro unità immobiliari riconducibili alla
“.... oltre a non averne provato la consistenza economica, le stesse Controparte_6 risultano ipotecate a garanzia di altro credito vantato da diverso Istituto di credito, la cui entità
è rimasta analogamente sottaciuta” e che, quanto al terreno edificabile della Controparte_6 sito in Belpasso, c.da “Piano Lisi”, oggetto di procedura esecutiva da parte della banca
[...] creditrice, il cui valore commerciale è stato stimato dal CTU, in sede di espropriazione immobiliare, in complessivi euro 228.000,00 circa (v. relazione del 12.02.2023), il Tribunale ha correttamente affermato che: “.... è noto come l'alienazione degli immobili oggetto di procedure esecutive avvenga per importi di molto inferiori rispetto al loro reale valore” e, comunque, non è stato allegato alcunché sull'esito della procedura.
In ordine all'elemento psicologico, non è parimenti revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo quest'ultimo, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, essendo legale rappresentante e amministratore unico della e legato da stretto Controparte_6 rapporto di parentela con il direttore, e, quindi, perfettamente in grado Persona_3 di prevedere il sorgere dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme, nonché perfettamente a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la che nel 2020 l'hanno Controparte_10 condotta al fallimento (v. sentenza n. 62/2020).
D'Altro canto, è pacifico e, comunque, tempestivamente documentato che il mutuo fondiario è stato concesso per consentire alla di estinguere il mutuo Controparte_6 chirografario concesso in data 11.07.2012, già garantito da fideiussioni omnibus prestate dallo stesso dal padre e dallo zio Parte_1 Parte_3 Persona_3 coincidendo l'estinzione di detto mutuo con l'erogazione del mutuo ipotecario n. 7036 nella medesima data del 16.07.2015 (v. richiesta concessione fido del 24.02.2012 e relativa delibera del Credito Etneo dell'11.07.2012; documento di sintesi, contratto di mutuo, piano di ammortamento ed estratti conto bancari del 30.06.2015 e del 30.09.2015).
Aldilà della lettera di fideiussione del 3.3.2005 rilasciata da in favore del Parte_1 CP_4
, documento tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado dalla difesa di
[...] CP_1 con la comparsa conclusionale, l'esistenza e la consistenza di tale fideiussione è stata
[...]
9 altrimenti documentata con i numerosi documenti bancari sopra indicati e allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio e non è stata contestata dalla difesa dei convenuti.
Quanto alla contestata indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari dell'atto dispositivo, pienamente corretto si appalesa l'apprezzamento circa la sussistenza del consilium fraudis di e della moglie . Parte_1 Parte_2
Sul punto, una recente e articolata sentenza delle Sezioni Unite (v. Cass. 27.01.2025 n. 1898), richiamata più volte dalla difesa degli appellanti in sede di note conclusive, ha affermato, aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale sul punto, il seguente principio di diritto:
"In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile
l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro".
Il Tribunale di Catania, sul punto, ha richiamato in motivazione il diverso e recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “anche nel caso in cui l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito, non è necessaria la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente la semplice coscienza, da parte del primo, del pregiudizio arrecato al secondo (cfr. Cass., Sez. III, 4/09/2023, n. 25687; 27/ 02/2023, n. 5812; 15/10/2010,
n. 21338; 7/10/2008, n. 24757). In altri termini, non è richiesta la volontà del debitore di contrarre debiti, ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, né il compimento dell'atto allo specifico fine di impedire o ostacolare l'attuazione coattiva del diritto del creditore, ma è sufficiente la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr. Cass., Sez. III, 23/9/2004, n. 19131)”.
Nonostante tale premessa, il primo giudice ha individuato ed elencato analiticamente i gravi, precisi e concordanti elementi indiziari che l'hanno indotto ad affermare la “dolosa
10 preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro” e la “consapevole volontà, di entrambi i coniugi, di stipulare l'atto in contestazione allo scopo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro”.
In particolare, gli elementi evidenziati dal Tribunale e confermati, nella loro rilevanza ed efficacia probatoria, da questa stessa Corte in altre due recenti sentenze aventi analogo contenuto
(art. 2901 c.c.) e promosse dalla medesima società cessionaria nei confronti di Parte_3
e della moglie (giudizio iscritto al n. 556/2024 R.G.) e nei confronti di Persona_2 [...]
e i due figli (giudizio iscritto al n. 569/2024 R.G.), riguardano l'avere costituito Persona_3 il fondo patrimoniale dopo circa dieci anni dal matrimonio e dopo che la Controparte_6 non era stata più in grado di assolvere al pagamento del mutuo chirografario del 2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo, nonchè il perfezionamento dell'atto dispositivo contestualmente alla costituzione di altro fondo patrimoniale e di un atto di vendita immobiliare rispettivamente da parte di e e di Parte_3 Persona_2 Persona_3
anch'essi datori di ipoteca e fideiussori della
[...] Controparte_6
Risulta, pertanto, evidente che l'odierno appellante, insieme alla moglie, avevano la piena consapevolezza, sia delle consistenti pretese creditorie vantate dall'istituto di credito, (mutuo chirografario stipulato nel 2012 e garanzie fideiussorie, rilasciate dai soci a far data dall'anno
2005), sia delle prospettive di rischio dell'attività d'impresa svolta dalla società, la quale, successivamente, si vedeva costretta a richiedere il mutuo fondiario del 2015 per risanare una propria grave posizione debitoria.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, il Tribunale ha accertato l'esistenza di un vero e proprio disegno dei due coniugi volto a disfarsi e/o a sottrarre i propri beni immobili dalla responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., nella piena consapevolezza dell'elevato debito già esistente con l'istituto bancario e in vista dell'assunzione, l'anno successivo, della ulteriore gravosa posizione debitoria oggetto del mutuo fondiario.
Va, in definitiva, ribadita la fondatezza della domanda di revocatoria proposta da CP_1
sussistendo i requisiti necessari per il positivo esperimento dell'azione.
[...]
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite.
Sostengono che la banca, frazionando abusivamente il credito, avrebbe triplicato, instaurando tre differenti giudizi (uno nei confronti di iscritto al n. 18474/2018 R.G., l'altro nei Persona_3 confronti di e iscritto al n. 18475/2018 R.G. e l'ultimo nei confronti Parte_3 CP_11
11 di e iscritto al n. 18476/2018 R.G.), un'azione che avrebbe Parte_1 Parte_2 dovuto e potuto essere unitariamente trattata e decisa alla luce dell'unicità del fatto costitutivo, dell'oggetto e del titolo che hanno dato vita al procedimento in esame;
che con la triplicazione della condanna alle spese di lite il tribunale avrebbe violato le norme di cui agli artt. 91 e ss..
c.p.c., e agli artt. 2 e 111 Cost.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che i giudizi, sebbene riguardino lo stesso diritto di credito, oggetto di tutela attraverso l'esperimento delle distinte azioni revocatorie, presentano diverse parti convenute, così come diverso è l'atto dispositivo che si assume lesivo delle garanzie generiche spettanti al creditore, sicché, attesa l'autonomia dei tre giudizi, corretta si appalesa la regolazione delle spese di giudizio.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi tariffari, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate.
Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione della parte appellata rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 1424/2024, pubblicata in data 18 marzo 2024, del Parte_2 giudice unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n.
18476/2018 R.G., rigetta l'appello e condanna in solido gli appellanti a rifondere, in favore di le spese del grado che liquida in complessivi € 7.350,00 (di cui €. 1.500,00 Controparte_1 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.250,00 per la fase di trattazione ed €
2.600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara non ripetibili le spese inerenti alla parte appellata rimasta contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di
12 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il
30.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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