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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/09/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 05.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.1540 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA 8/08/1958 in TORRE DEL GRECO ed ivi Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato CodiceFiscale_1 telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Giuseppe LAURO e Serena LAURO, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in SCAFATI alla via Passanti n.49 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 tante p.t., rappre all'avv. Maria GOLIA, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale mente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) orso iscritto al R.G. in data 12.03.2024 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1 chiedendo accert tura professionale della patologia di cui è portatore e condannarsi l' convenuto alla corresponsione delle relative CP_3 provvidenze per u tà pari almeno al 17 %. Il tutto con vittoria di spes ed onorari e con attribuzione. Si costituiva in Giudizio l' convenuto che resisteva nel merito CP_3 all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
1 Il contenzioso veniva istruito, oltre che su base documentale, con l'esame di uno dei due testi preventivamente ammessi, l'istante avendo rinunciato alla escussione del secondo. Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 05.09.2025. (2) Muovendo dalla premessa in fatto della vicenda sottoposta al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi che, in realtà, l'ente assicuratore non ha veicolato alcuna obiezione concernente le mansioni lavorative denunciate quali causa della patologia asseritamente “professionale”, limitandosi ad evidenziare l'onere espositivo e dimostrativo che incombe sul ricorrente. Se non che, in disparte qualsivoglia tentativo di “governare” una tale impostazione, chiaramente condivisibile in astratto, alla luce della specificità delle allegazioni espositive attoree inerenti la ricostruzione storico- ica dell'attività negli anni disimpegnata dal sig. Parte_1
va evidenziato che lo sforzo dimostrativo del ricorrent
[...] agante. Ha dichiarato, infatti, il teste intimato dall'istante, sig. Testimone_1
Sono in pensione da due anni;
ho lavorato alle dip Contro svolgendo mansioni di car cantieri nel NORD ITALIA;
ho lavorato insieme al sig. dal 2002 al 2018; abbiamo Parte_1 lavorato i in occasioni, Parte_2 Per_2
FIRENZE, ig. faceva il Per_3 Per_4 Parte_1 carpentier t on mezzi mecca i operatori, quali trivellatrici, grossi trapani, martelloni pneumatici, flex. Si trattava di strumenti molto rumorosi che venivano utilizzati per l'intera giornata lavorativa. Noi carpentieri eravamo presenti anche se intenti ai nostri compiti che non prevedevano l'uso diretto di questi strumenti. Lavoravamo ad una distanza ravvicinata;
si lavorava anche in galleria. In particolare ricordo di ato impegnato, insieme al ricorrente, in due gallerie nella città di
per un totale di circa due anni e due mesi;
l'Azienda ci forniva cuffie Per_2
e tappi per la protezione dai rumori. Le prime ci venivano date una volta all'anno, insieme alle scarpe antinfortunistiche e ai guanti. I tappi ci venivano forniti con cadenza giornaliera, e a volte venivano sostituiti nel corso della stessa giornata lavorativa;
tali utensili attutivano il rumore ma non eliminavano del tutto il fastidio procurato dagli strumenti di cui ho parlato prima;
la giornata lavorativa si protraeva per dieci ore al giorno e per cinque giorni a settimana;
il rumore caratterizzava il nostro lavoro sia nelle galleria sia all'esterno. Naturalmente nelle gallerie era più forte e più fastidioso;
non ho
2 intrapreso alcuna iniziativa nei confronti dell' e nemmeno dell'Azienda CP_1 datrice.>. (3) La lettura “processuale” di queste deposizioni deve seguire le notorie coordinate interpretative costituite dalla loro precisione, speculare alla più o meno dettagliata esposizione dei fatti privilegiata nell'atto introduttivo di lite, e dalla pregnanza delle obiezioni in fatto della controparte. Nel caso di specie è agevole osservare, da un lato, che la puntuale descrizione, operata dal propalante, dell'ambiente lavorativo e delle mansioni disimpegnate dall'odierno ricorrente riflette in maniera apprezzabile le originarie allegazioni espositive attoree, che a loro volta rimanda(va)no ad un compendio documentale quanto meno apprezzabile in termini di “traccia” dimostrativa da tenere nel debito conto;
e dall'altro che l' non ha veicolato alcun rilievo né in riferimento alla deposizione CP_1
r né in riferimento alla ricostruzione del contesto operativo privilegiata dal in ricorso. Parte_1
Ciò impl ente, la esaustività della testimonianza a dare contezza -positiva-, nel più ampio contesto delle risultanze di causa, dello sforzo dimostrativo gravante sull'istante. È, pertanto, con tali coordinate di riferimento storico-fenomeniche che deve
“misurarsi” la tematica medico-legale del collegamento eziologico fra attività lavorativa e patologia denunciata. Coordinate che, ad un approccio processuale squisitamente giuridico- ermeneutico, non sono obiettivamente tacciabili né di genericità, né di incompletezza. E -precisazione da ribadire- che restano “autosufficienti” in dimensione dimostrativa nella misura in cui non inciampano in contestazioni mirate. Insomma, pare risolutivo l'assunto a tenore del quale la dimostrazione delle mansioni in fatto disimpegnate dal ricorrente e la deriva professionale della patologia denunciata restano su piani ontologicamente diversi, seppure processualmente connessi. Ed invero, una volta accertata, e, come nel caso di specie, rimasta incontroversa, la natura e la pregnanza fattuale di una determinata attività lavorativa, rimane comunque da verificare se “quella” attività abbia causato
“quella” patologia. E, di poi, se la patologia riscontrata come “professionale” raggiunga un grado invalidante meritevole dell'intervento dell'Istituto assicuratore. Ne deriva che la contestazione del nesso di causa è questione diversa dalla contestazione fattuale dell'attività lavorativa e che la prima non implica alcunché circa la valenza espositiva del mansionale evocato, descritto e comprovato quale premessa della vicenda indennitaria.
3
(4) Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni. Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici”. Quanto alla derivazione “professionale” della riscontrata patologia, il dr. a veicolato le seguenti osservazioni. Persona_5
…Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che nel caso di specie il sig.
risulti affetto da 'otopatia da rumore', tecnopatia tabellata Parte_1
(Lista I – Gruppo 2 – Codice identificativo H83.3) per la determinazione della quale l'attività svolta (svolta per oltre 40 anni) dal sig. ha Parte_1 ricoperto un ruolo quantomeno concausale, essendo qualitativamente e quantitativamente idonea a determinarne l'insorgenza [Cfr. Cartella sanitaria di rischio redatta in data 24.11.2015 presso Studio Peroni & Associati: 'Destinazione lavorativa: carpentiere edile. Rischio da rumore: Lex, 8h >85Db dB(A)']. Come a dire, si può ritenere che l'attività lavorativa praticata dal sig.
(nei tempi e modalità descritti) possa aver comportato Parte_1 un'esposizione continuativa e non occasionale a rumori otolesivi di rilevanza tale da determinare una influenza etio-patogenetica nella genesi della 'otopatia da rumore'. Pertanto, si può concludere per il riconoscimento del nesso di causalità materiale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e lo sviluppo della malattia professionale così come individuata in diagnosi. Si perviene, quindi, ad analizzare il danno da 'otopatia da rumore' rilevabile nel sig. sulla base delle indagini audiometriche presenti Parte_1 in Atti e procedendo alla valutazione tenendo presente che la denuncia fu successiva all'anno 2000 e, quindi, si deve utilizzare la Tabella emanata nel luglio 2000 a norma del D.Lgs. 38/2000. Tenuto conto della particolare complessità della fattispecie si vuole anche premettere che l'ipoacusia percettiva è inerente ad un danno neurosensoriale che, di norma, non può presentare notevoli diversità tra una registrazione di esame audiometrico ed altra registrazione per cui – trattandosi di una indagine che dipende molto dall'esaminato e dall'esaminatore – può portare a diversi rilievi clinici che, tuttavia, non rappresentano il reale 'danno da rumore' patito dall'esaminato.
4 Avuto riguardo a ciò si è ritenuto opportuno procedere alla valutazione dei due esami audiometrici presenti in Atti, dei quali uno antecedente all'epoca della denuncia di 'malattia professionale' e l'altro successivo all'epoca della suddetta denuncia.
[…] Alla luce di quanto esposto, procedendo da su menzionati riferimenti tabellari
['Deficit uditivo bilaterale parziale' – Tabella delle menomazioni D.Lgs. 38/2000), appare congruo riconoscere una percentuale di danno biologico quantificabile in misura del 15 (quindici) percento. Per quanto attiene alla retrodatazione del requisito biologico, necessario al godimento della prestazione richiesta, si precisa che tale condizione patologica sia presente sin dall'epoca della denuncia di MP in sede amministrativa (05.08.2022), essendo la patologia rilevata sin dal marzo 2021 [Cfr. Esame audiometrico tonale eseguito in data 05.03.2021 presso il Centro Convenzionato di Torre del Greco (NA)]. Controparte_5
Pertanto, accordando tali rilievi al raccolto anamnestico e alle risultanze cliniche, appare congruo considerare soddisfatto il requisito biologico dall'epoca della denuncia di malattia professionale (05.08.2022).>
Resta, dunque, riconosciuta la genesi professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici. (5)
Segnalato che il responso licenziato dal dr. non è stato Per_5 contestato dall'Istituto assicuratore, e per vero nemmeno rrente, va solo aggiunto che l'iter logico-argomentativo e medico-legale seguito nell'elaborato consulenziale si palesa di evidente rigore scientifico e si lascia apprezzare per un approccio processuale condivisibile anche in ottica prettamente eziologica,
o se si preferisce, nell'ottica dell'analisi della questione causale. E ciò vale anche in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla quantificazione del danno inabilitante -argomentazioni a loro volta non contrastate dal ricorrente- quantificato dal CTU nella misura del 15%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vanno, dunque, riconosciute al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 15% per l'accertata origine professionale della riscontrata ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici.
Quanto alla decorrenza della accertata inabilità, vanno nuovamente accreditati i riferimenti contenuti nella relazione consulenziale finale ad un percorso diagnostico e valutativo che approda alla domanda amministrativa del 05.08.2022.
5 Consegue la condanna del resistente alla liquidazione in favore del CP_3 ricorrente delle provvidenze da inabilità permanente pari al 15% a partire dal 05.08.2022.
Gli accessori di Legge sugli “arretrati” andranno calcolati con la medesima decorrenza. La domanda attorea va, pertanto, accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza, da ritenersi parziale alla luce della diversa e maggiore percentuale inabilitante evocata nell'atto introduttivo di lite. Liquidazione come da dispositivo.
Le nsulenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANN nte pronunciando alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la natura professionale della patologia contratta dal ricorrente, definibile in termini di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici”, da cui è scaturito un danno biologico permanente nella misura del 15%, condanna l' resistente a liquidare al CP_3 ricorrente le relative provvidenze a decorrere dalla domanda amministrativa del 05.08.2022, oltre agli interessi di Legge sui ratei arretrati;
2) condanna l'ente convenuto alle spese di lite che, già compensate nella misura del 10%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate come da separato decreto.
, data del deposito. Controparte_6
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.1540 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA 8/08/1958 in TORRE DEL GRECO ed ivi Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato CodiceFiscale_1 telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Giuseppe LAURO e Serena LAURO, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in SCAFATI alla via Passanti n.49 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 tante p.t., rappre all'avv. Maria GOLIA, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale mente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) orso iscritto al R.G. in data 12.03.2024 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1 chiedendo accert tura professionale della patologia di cui è portatore e condannarsi l' convenuto alla corresponsione delle relative CP_3 provvidenze per u tà pari almeno al 17 %. Il tutto con vittoria di spes ed onorari e con attribuzione. Si costituiva in Giudizio l' convenuto che resisteva nel merito CP_3 all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
1 Il contenzioso veniva istruito, oltre che su base documentale, con l'esame di uno dei due testi preventivamente ammessi, l'istante avendo rinunciato alla escussione del secondo. Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 05.09.2025. (2) Muovendo dalla premessa in fatto della vicenda sottoposta al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi che, in realtà, l'ente assicuratore non ha veicolato alcuna obiezione concernente le mansioni lavorative denunciate quali causa della patologia asseritamente “professionale”, limitandosi ad evidenziare l'onere espositivo e dimostrativo che incombe sul ricorrente. Se non che, in disparte qualsivoglia tentativo di “governare” una tale impostazione, chiaramente condivisibile in astratto, alla luce della specificità delle allegazioni espositive attoree inerenti la ricostruzione storico- ica dell'attività negli anni disimpegnata dal sig. Parte_1
va evidenziato che lo sforzo dimostrativo del ricorrent
[...] agante. Ha dichiarato, infatti, il teste intimato dall'istante, sig. Testimone_1
Sono in pensione da due anni;
ho lavorato alle dip Contro svolgendo mansioni di car cantieri nel NORD ITALIA;
ho lavorato insieme al sig. dal 2002 al 2018; abbiamo Parte_1 lavorato i in occasioni, Parte_2 Per_2
FIRENZE, ig. faceva il Per_3 Per_4 Parte_1 carpentier t on mezzi mecca i operatori, quali trivellatrici, grossi trapani, martelloni pneumatici, flex. Si trattava di strumenti molto rumorosi che venivano utilizzati per l'intera giornata lavorativa. Noi carpentieri eravamo presenti anche se intenti ai nostri compiti che non prevedevano l'uso diretto di questi strumenti. Lavoravamo ad una distanza ravvicinata;
si lavorava anche in galleria. In particolare ricordo di ato impegnato, insieme al ricorrente, in due gallerie nella città di
per un totale di circa due anni e due mesi;
l'Azienda ci forniva cuffie Per_2
e tappi per la protezione dai rumori. Le prime ci venivano date una volta all'anno, insieme alle scarpe antinfortunistiche e ai guanti. I tappi ci venivano forniti con cadenza giornaliera, e a volte venivano sostituiti nel corso della stessa giornata lavorativa;
tali utensili attutivano il rumore ma non eliminavano del tutto il fastidio procurato dagli strumenti di cui ho parlato prima;
la giornata lavorativa si protraeva per dieci ore al giorno e per cinque giorni a settimana;
il rumore caratterizzava il nostro lavoro sia nelle galleria sia all'esterno. Naturalmente nelle gallerie era più forte e più fastidioso;
non ho
2 intrapreso alcuna iniziativa nei confronti dell' e nemmeno dell'Azienda CP_1 datrice.>. (3) La lettura “processuale” di queste deposizioni deve seguire le notorie coordinate interpretative costituite dalla loro precisione, speculare alla più o meno dettagliata esposizione dei fatti privilegiata nell'atto introduttivo di lite, e dalla pregnanza delle obiezioni in fatto della controparte. Nel caso di specie è agevole osservare, da un lato, che la puntuale descrizione, operata dal propalante, dell'ambiente lavorativo e delle mansioni disimpegnate dall'odierno ricorrente riflette in maniera apprezzabile le originarie allegazioni espositive attoree, che a loro volta rimanda(va)no ad un compendio documentale quanto meno apprezzabile in termini di “traccia” dimostrativa da tenere nel debito conto;
e dall'altro che l' non ha veicolato alcun rilievo né in riferimento alla deposizione CP_1
r né in riferimento alla ricostruzione del contesto operativo privilegiata dal in ricorso. Parte_1
Ciò impl ente, la esaustività della testimonianza a dare contezza -positiva-, nel più ampio contesto delle risultanze di causa, dello sforzo dimostrativo gravante sull'istante. È, pertanto, con tali coordinate di riferimento storico-fenomeniche che deve
“misurarsi” la tematica medico-legale del collegamento eziologico fra attività lavorativa e patologia denunciata. Coordinate che, ad un approccio processuale squisitamente giuridico- ermeneutico, non sono obiettivamente tacciabili né di genericità, né di incompletezza. E -precisazione da ribadire- che restano “autosufficienti” in dimensione dimostrativa nella misura in cui non inciampano in contestazioni mirate. Insomma, pare risolutivo l'assunto a tenore del quale la dimostrazione delle mansioni in fatto disimpegnate dal ricorrente e la deriva professionale della patologia denunciata restano su piani ontologicamente diversi, seppure processualmente connessi. Ed invero, una volta accertata, e, come nel caso di specie, rimasta incontroversa, la natura e la pregnanza fattuale di una determinata attività lavorativa, rimane comunque da verificare se “quella” attività abbia causato
“quella” patologia. E, di poi, se la patologia riscontrata come “professionale” raggiunga un grado invalidante meritevole dell'intervento dell'Istituto assicuratore. Ne deriva che la contestazione del nesso di causa è questione diversa dalla contestazione fattuale dell'attività lavorativa e che la prima non implica alcunché circa la valenza espositiva del mansionale evocato, descritto e comprovato quale premessa della vicenda indennitaria.
3
(4) Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni. Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici”. Quanto alla derivazione “professionale” della riscontrata patologia, il dr. a veicolato le seguenti osservazioni. Persona_5
…Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che nel caso di specie il sig.
risulti affetto da 'otopatia da rumore', tecnopatia tabellata Parte_1
(Lista I – Gruppo 2 – Codice identificativo H83.3) per la determinazione della quale l'attività svolta (svolta per oltre 40 anni) dal sig. ha Parte_1 ricoperto un ruolo quantomeno concausale, essendo qualitativamente e quantitativamente idonea a determinarne l'insorgenza [Cfr. Cartella sanitaria di rischio redatta in data 24.11.2015 presso Studio Peroni & Associati: 'Destinazione lavorativa: carpentiere edile. Rischio da rumore: Lex, 8h >85Db dB(A)']. Come a dire, si può ritenere che l'attività lavorativa praticata dal sig.
(nei tempi e modalità descritti) possa aver comportato Parte_1 un'esposizione continuativa e non occasionale a rumori otolesivi di rilevanza tale da determinare una influenza etio-patogenetica nella genesi della 'otopatia da rumore'. Pertanto, si può concludere per il riconoscimento del nesso di causalità materiale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e lo sviluppo della malattia professionale così come individuata in diagnosi. Si perviene, quindi, ad analizzare il danno da 'otopatia da rumore' rilevabile nel sig. sulla base delle indagini audiometriche presenti Parte_1 in Atti e procedendo alla valutazione tenendo presente che la denuncia fu successiva all'anno 2000 e, quindi, si deve utilizzare la Tabella emanata nel luglio 2000 a norma del D.Lgs. 38/2000. Tenuto conto della particolare complessità della fattispecie si vuole anche premettere che l'ipoacusia percettiva è inerente ad un danno neurosensoriale che, di norma, non può presentare notevoli diversità tra una registrazione di esame audiometrico ed altra registrazione per cui – trattandosi di una indagine che dipende molto dall'esaminato e dall'esaminatore – può portare a diversi rilievi clinici che, tuttavia, non rappresentano il reale 'danno da rumore' patito dall'esaminato.
4 Avuto riguardo a ciò si è ritenuto opportuno procedere alla valutazione dei due esami audiometrici presenti in Atti, dei quali uno antecedente all'epoca della denuncia di 'malattia professionale' e l'altro successivo all'epoca della suddetta denuncia.
[…] Alla luce di quanto esposto, procedendo da su menzionati riferimenti tabellari
['Deficit uditivo bilaterale parziale' – Tabella delle menomazioni D.Lgs. 38/2000), appare congruo riconoscere una percentuale di danno biologico quantificabile in misura del 15 (quindici) percento. Per quanto attiene alla retrodatazione del requisito biologico, necessario al godimento della prestazione richiesta, si precisa che tale condizione patologica sia presente sin dall'epoca della denuncia di MP in sede amministrativa (05.08.2022), essendo la patologia rilevata sin dal marzo 2021 [Cfr. Esame audiometrico tonale eseguito in data 05.03.2021 presso il Centro Convenzionato di Torre del Greco (NA)]. Controparte_5
Pertanto, accordando tali rilievi al raccolto anamnestico e alle risultanze cliniche, appare congruo considerare soddisfatto il requisito biologico dall'epoca della denuncia di malattia professionale (05.08.2022).>
Resta, dunque, riconosciuta la genesi professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici. (5)
Segnalato che il responso licenziato dal dr. non è stato Per_5 contestato dall'Istituto assicuratore, e per vero nemmeno rrente, va solo aggiunto che l'iter logico-argomentativo e medico-legale seguito nell'elaborato consulenziale si palesa di evidente rigore scientifico e si lascia apprezzare per un approccio processuale condivisibile anche in ottica prettamente eziologica,
o se si preferisce, nell'ottica dell'analisi della questione causale. E ciò vale anche in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla quantificazione del danno inabilitante -argomentazioni a loro volta non contrastate dal ricorrente- quantificato dal CTU nella misura del 15%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vanno, dunque, riconosciute al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 15% per l'accertata origine professionale della riscontrata ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici.
Quanto alla decorrenza della accertata inabilità, vanno nuovamente accreditati i riferimenti contenuti nella relazione consulenziale finale ad un percorso diagnostico e valutativo che approda alla domanda amministrativa del 05.08.2022.
5 Consegue la condanna del resistente alla liquidazione in favore del CP_3 ricorrente delle provvidenze da inabilità permanente pari al 15% a partire dal 05.08.2022.
Gli accessori di Legge sugli “arretrati” andranno calcolati con la medesima decorrenza. La domanda attorea va, pertanto, accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza, da ritenersi parziale alla luce della diversa e maggiore percentuale inabilitante evocata nell'atto introduttivo di lite. Liquidazione come da dispositivo.
Le nsulenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANN nte pronunciando alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la natura professionale della patologia contratta dal ricorrente, definibile in termini di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto esposto a rumori ototossici”, da cui è scaturito un danno biologico permanente nella misura del 15%, condanna l' resistente a liquidare al CP_3 ricorrente le relative provvidenze a decorrere dalla domanda amministrativa del 05.08.2022, oltre agli interessi di Legge sui ratei arretrati;
2) condanna l'ente convenuto alle spese di lite che, già compensate nella misura del 10%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate come da separato decreto.
, data del deposito. Controparte_6
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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