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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL NI, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1188/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Prefetture Prefettura U.t.g. – PA (non costituita)
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00173518 81 000 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato
Resistente/Appellato: Chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto, nel merito ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito e della Prefettura di Agrigento che non si è costituita.
L'eccezione con la quale l'agente della riscossione ha opposto il difetto di giurisdizione del giudice tributario è fondata, non avendo la cartella ad oggetto crediti tributari, ma esclusivamente crediti sanzionatori per violazioni al decreto legislativo 1992, n. 285 (Codice della strada) rientranti nella giurisdizione propria del giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo, salva la l'applicazione dell'art. 59 della l. 2009, n. 69.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, indica quale giudice nazionale munito di giurisdizione il giudice ordinario e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'agente della riscossione delle spese di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026 Il giudice estensore
Dott.ssa Luisa Turco
Il Presidente
Dott. Giovanni Ilarda
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL NI, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1188/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Prefetture Prefettura U.t.g. – PA (non costituita)
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00173518 81 000 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato
Resistente/Appellato: Chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto, nel merito ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito e della Prefettura di Agrigento che non si è costituita.
L'eccezione con la quale l'agente della riscossione ha opposto il difetto di giurisdizione del giudice tributario è fondata, non avendo la cartella ad oggetto crediti tributari, ma esclusivamente crediti sanzionatori per violazioni al decreto legislativo 1992, n. 285 (Codice della strada) rientranti nella giurisdizione propria del giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo, salva la l'applicazione dell'art. 59 della l. 2009, n. 69.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, indica quale giudice nazionale munito di giurisdizione il giudice ordinario e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'agente della riscossione delle spese di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026 Il giudice estensore
Dott.ssa Luisa Turco
Il Presidente
Dott. Giovanni Ilarda