Art. 6.
Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della societa' concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.
Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , in quanto compatibili con le norme della presente legge.
Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della societa' concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.
Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , in quanto compatibili con le norme della presente legge.