Articolo 3 della Legge 4 luglio 1967, n. 561
Articolo 2Articolo 4
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9 agosto 1967
Art. 3. Il contributo accordato a norma della presente legge, come quello accordato in applicazione dell' articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960 , sostituisce quello concedibile per le opere indicate al precedente articolo 1 ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , articolo non ulteriormente applicabile per il potenziamento degli impianti fissi del tronco Barra-Torre Annunziata
Entrata in vigore il 9 agosto 1967