Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2025, proposto dalla sig.ra NA D'FR, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Bellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Giudice di Pace di Larino n. 111 del 14 ottobre 2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RG CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 111/2024 del 14.10.2024 il Giudice di Pace di Larino ha condannato la Regione Molise:
a) a risarcire alla sig,ra D’FR NA i danni recentemente cagionati dalla fauna selvatica alle colture di questa, complessivamente liquidati in:
- € 3.592,50;
- oltre IVA nella misura di legge, nonché rivalutazione e interessi con decorrenza dalla domanda sino al saldo;
b) alla refusione delle spese processuali in favore della stessa interessata, liquidate nella somma di € 1.265,00, oltre IVA, se dovuta, CAP, spese generali al 15% e oltre euro 150,00 “ per spese borsuali anticipate ”;
2. La predetta sentenza:
- non è stata impugnata;
- è stata notificata il 9 dicembre 2024 alla Regione soccombente affinché questa vi si conformasse, notifica eseguita in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge.
3. Essendo la citata sentenza di condanna rimasta ineseguita, l’interessata ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di:
- ordinare alla Regione Molise di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla decisione del Giudice di Pace di Larino n. 111/2024 del 14.10.2024;
- nominare un commissario ad acta il quale assumesse tutti gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute, nel caso di perdurante inottemperanza della debitrice;
- condannare l’Amministrazione anche al pagamento delle ulteriori spese di lite, nonché al rimborso del contributo unificato versato, pari ad euro 300,00.
4. La Regione si è costituita in resistenza al presente ricorso con atto di stile il 12 dicembre 2025.
5. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
- all’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe, attestato dalla dichiarazione all’uopo rilasciata dal competente ufficio il 7 maggio 2025;
- alla regolare notifica del titolo, in aderenza all’art. 14, comma 1 del D. L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, in copia munita dell’attestazione di conformità all’originale (a tale ultimo riguardo va precisato che, in base alle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dalle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, a decorrere dal 28 febbraio 2023 per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando allo scopo dell’ottemperanza sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale).
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento da parte della Regione di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato alla Regione Molise di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, provvedendo in favore della parte ricorrente:
i) al pagamento della somma liquidata dal Giudice di Pace di Larino a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla stessa ricorrente, determinati nella misura di € 3.592,50, oltre IVA nella misura di legge, rivalutazione e interessi decorrenti dalla domanda sino al saldo;
ii) alla refusione delle spese processuali, liquidate dal Giudice di Pace di Larino nella somma di € 1.265,00, oltre IVA, se dovuta, CAP, spese generali al 15%, e oltre euro 150,00 “ per spese borsuali anticipate ”;
Il pagamento di tutti i menzionati importi qui riconosciuti alla parte ricorrente dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 40 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente, occorre infine nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta , che può essere individuato, anche ratione muneris , nella persona del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione Molise, che potrà all’uopo delegare l’esecuzione dell’incombente a un funzionario di qualificata esperienza del medesimo Servizio.
Il Commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate (tenuto conto anche della spesa per attestazioni menzionata in ricorso) nella misura complessivamente indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina alla Regione Molise di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute e non ancora corrisposte, secondo quanto indicato nella superiore motivazione;
- dispone che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo il corrispondente pagamento, nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore;
- per il caso di perdurante inottemperanza regionale oltre il termine così assegnato, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore pro tempore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione, che a sua volta provvederà ad assicurare l’ottemperanza con le modalità di cui in motivazione;
- condanna, infine, la predetta Amministrazione soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG CH | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO