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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LE OL, LA
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2175/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Corso Trieste 11 70126 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 158/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2080583 00000
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1828475 CONT.CONSORTILE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1707828 CONT.CONSORTILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso avvisi di pagamento n.1707828, 1828475, 2080583 notificati in data 02.12.2022 ed emessi dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia per gli anni
2019 – 2020 – 2021, per la riscossione tributi consortili codice 630. Si costituiva in giudizio il Consorzio di
Bonifica chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.158/2024 depositata il 22.1.2024 la Corte rigettava il ricorso comendando le spese di lite così motivando:.
Il ricorso non può essere accolto. Infondata è la questione della omessa notifica dell'atto presupposto: i contribuenti sono tenuti ex lege al pagamento spontaneo dei contributi nel momento in cui il proprio terreno rientra nei piani di classifica approvati dal Consorzio.
premesso che nell'atto è richiesto solo il pagamento del contributo consortile e nessuna somma per interessi e sanzioni, circa il calcolo del tributo, nella parte “comunicazioni al contribuente” vi è il chiaro ed esplicito rinvio agli atti amministrativi di determinazione del contributo oltre che la indicazione del sito ove sono consultabili i provvedimenti richiamati, rinvio che pienamente soddisfa l'esigenza del contribuente di conoscere il criterio di calcolo;
nessuna violazione del contradditorio preventivo perché non previsto per tale tipo di tributi sicuramente non ricompreso tra quelli c.d. armonizzati (sul punto, cfr. Cass. Sezioni Unite civili sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015).
Quanto al merito della pretesa creditoria (motivi n. 2,3,4,), il ricorso va rigettato per i medesimi motivi ed argomentazioni già svolte compiutamente in precedenti arresti di questa Corte non ravvisandosi ragioni né in fatto né in diritto per discostarsi dalle motivazioni già espresse e che qui integralmente si richiamano, per cui: “…in primo luogo, non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio. detto piano assolve plurime funzioni:
individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12, coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione. L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, inoltre, prevede che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare. Non v'è dubbio, quindi, che in via generale, il piano di bonifica si ponga in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale
, tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica. Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, L. R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione debbano conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo. Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Terre d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.
R. n. 12/2011. È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie, sussistendo soltanto l'obbligo per il
Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica. Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit., possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e lesanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Peraltro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio. Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n.
12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore. Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Consorzio disponga ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza.
Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati. Come di recente ribadito dalla Corte Cost., a proposito dei limiti alla potestà legislativa regionale, la debenza del contributo consortile non può essere disancorata dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica. Non è possibile, cioè, che vengano assoggettati a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (che potrebbe essere esteso a tutto il territorio della regione, sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché ove ciò avvenisse, ci si troverebbe in presenza non più di un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato (qual è il contributo consortile), ma di un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale. Per giurisprudenza costante, poi, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati. In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza. Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica. Ha specificato il Supremo Collegio che “il piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola..
I suddetti indici idraulici vengonoritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito
"il quantum debeatur" del contributo consortile. Il piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”.
Pertanto se il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, risultando non contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e accertati i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici” (cfr. sent. CGT BARI N. 396/2023). Nel caso di specie, in difetto di puntuale impugnazione del piano di classificazione, la cui legittimità non è scalfita alla luce dei rilievi come sopra analizzati, il contribuente aveva l'onere di fornire prova idonea a superare la presunzione di sussistenza del beneficio. Il suddetto onere, ad avviso della Corte, non può ritenersi assolto. Invero, premesso che la perizia prodotta da parte ricorrente o da organi tecnici dell'amministrazione, ha contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico (ex multis, Cass. 33503/2018), il tenore della perizia prodotta non consente, tuttavia, di riconoscere alcuna valenza convincente in favore del contribuente. Il perito, dopo una prima parte meramente descrittiva dello stato dei luoghi, evidenzia che, dal sopralluogo effettuato sui luoghi, non risultano realizzate opere di bonifica idraulica da parte del Consorzio di Bonifica “Terre D'Apulia”. Ora, se da un alto,
è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, per altro verso, alla luce delle allegazioni e della documentazione versata in atti, non può ritenersi superata la presunzione di cui sopra, con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non meritano accoglimento. Dall'altro, a conferma della esecuzione (e/o progettazione) di opere nel comprensorio, riferibili al periodo in argomento (2019-2021), e confutando quanto rappresentato dal perito di parte ricorrente, la documentazione offerta dalla difesa del Consorzio di bonifica, con particolare riferimento alle tavole n° 23 e 25° (Riepilogo interventi tributo 630 anni 2016-2017-2018-2019 e anni 2020-2021), evidenzia la programmazione e la realizzazione di interventi, cui fa riferimento l'avviso di pagamento del contributo consortile de quo. Tanto trova conferma nella relazione peritale a firma del dr. Agr. A. Nominativo_1, le cui risultanze non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente, ove viene chiaramente evidenziato il vantaggio derivato dagli interventi negli anni effettuati, attingendo ai fondi del tributo 630, sulle opere presenti in agro di Castellaneta (UTO IV Lato) nella quale ricadono gli immobili di proprietà del ricorrente. Quanto agli interventi manutentivi effettuati negli anni d'imposta 2020 e 2021, essirisultano riepilogati nell' Allegato 23 (Lavori canali di bonifica a valere su tributo 630 anno 2020/2021). Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto. Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce difformi di altre sezioni di questa Commissione.
Avvers la predetta sentenza ha proposto appello la Consorziata.
All'udienza del 16.12.2025, nella contumacia del Consorzio la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato atteso che il primo giudice correttamente ha rigettato il ricorso proposto dalla Consorziata con ampia e convincente motivazione, immune da vizi logico-giuridici e perfettamente aderente ai principi che di recente si vanno consolidando nella giurisprudenza sia del giudice di legittimità che di questa Corte. L'appellante, invero, si è limitata a riprodurre le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado ed a contestare la correttezza della decisione senza indicare in questa sede quali siano i vizi che inficiano il lucido e lineare iter motivazionale seguito dal primo giudice. Invero, per quanto attiene alla contestata legittimità del piano di classificazione nulla vi è da aggiungere a quanto argomentato dal giudice di prime cure alluce della norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n. 4/2012.C Per quanto attiene al merito, come già rilevato, le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata riproducono quello che è il piu' recente orientamento della Corte di Cassazione dal quale questa Corte non ritiene di potersi ragionevolmente e fondatamente discostarsi. Vale la pena qui riportare la motivazione, che si condivide totalmente, dell'ordinanza n. 29668/2021 della
Corte di Cassazione che, proprio con riguardo ai contributi consortili relativi al Consorzio di Bonifica Terre
d'Apulia, ha così statuito: <<...come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...]
Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato[1]contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018,
n. 188, cit., in motivazione). Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione>>. Orbene, non essendovi una relazione sinallagmatica fra obbligo di contribuzione e gli specifici interventi di manutenzione, la perizia stragiudiziale allegata dall'appellato volta a dimostrare la mancata effettuazione di opere di manutenzione nell'immobile dell'appellato, erroneamente valorizzata dal primo giudice, è alla luce della decisione sopra riportata priva di rilevanza nel presente giudizio. Per converso deve rilevarsi che dalla perizia di parte allegata dal Consorzio già in primo grado(redatta anch'essa dal dott. Nominativo_1 n.d.r.) risulta, come riconosciuto dallo stesso perito di parte del Contribuente e riportato in sentenza dal primo giudice, la presenza di opere di bonifica a vantaggio dei terreni, “derivante dall'essere l'immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”. Tale orientamento è stato di recente confermato con ordinanza Cassazione n.11723/2025 del 5.05.2025 e con la proposta di definizione formulata dalla Corte di Cassazione nel procedimento R.G. 19963/2023 relativo al Consorzio di Bonifica Ugento Li
OG (anch'esso confluito nel Consorzio Centro-Sud Puglia), che ha condotto all estinzione del giudizio condecreto del 14.01.2025 Decreto ex art. 380 bis del 14.1.2025 per rinunzia al ricorso per Cassazione. Nel caso di specie poi la presunzione di vantaggiosità ,che non può ritenersi superata dalla relazione del consulente di parte del Consorziato, del tutto generica ed efficacemente contrastata dalle relazioni del consulente di parte del Consorzio, dott. Nominativo_1 che con puntuali e documentate considerazioni ha provato pienamente la sussistenza del beneficio idraulico, non intaccato dalle lamentata omessa esecuzione di opere di manutenzione eccepita dall'appellante . .I rilievi che precedono assumono maggior spessore ove si consideri che la Consorziata non solo non ha provato che la mancata esecuzione di opere ha prodotto danni ai suoi fondi ma neppure che abbia mai diffidato il Consorzio ad eseguire le suddette opere. Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Nulla deve statuirsi sulle spese non essendo la parte vittoriosa costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LE OL, LA
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2175/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Corso Trieste 11 70126 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 158/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2080583 00000
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1828475 CONT.CONSORTILE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1707828 CONT.CONSORTILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso avvisi di pagamento n.1707828, 1828475, 2080583 notificati in data 02.12.2022 ed emessi dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia per gli anni
2019 – 2020 – 2021, per la riscossione tributi consortili codice 630. Si costituiva in giudizio il Consorzio di
Bonifica chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.158/2024 depositata il 22.1.2024 la Corte rigettava il ricorso comendando le spese di lite così motivando:.
Il ricorso non può essere accolto. Infondata è la questione della omessa notifica dell'atto presupposto: i contribuenti sono tenuti ex lege al pagamento spontaneo dei contributi nel momento in cui il proprio terreno rientra nei piani di classifica approvati dal Consorzio.
premesso che nell'atto è richiesto solo il pagamento del contributo consortile e nessuna somma per interessi e sanzioni, circa il calcolo del tributo, nella parte “comunicazioni al contribuente” vi è il chiaro ed esplicito rinvio agli atti amministrativi di determinazione del contributo oltre che la indicazione del sito ove sono consultabili i provvedimenti richiamati, rinvio che pienamente soddisfa l'esigenza del contribuente di conoscere il criterio di calcolo;
nessuna violazione del contradditorio preventivo perché non previsto per tale tipo di tributi sicuramente non ricompreso tra quelli c.d. armonizzati (sul punto, cfr. Cass. Sezioni Unite civili sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015).
Quanto al merito della pretesa creditoria (motivi n. 2,3,4,), il ricorso va rigettato per i medesimi motivi ed argomentazioni già svolte compiutamente in precedenti arresti di questa Corte non ravvisandosi ragioni né in fatto né in diritto per discostarsi dalle motivazioni già espresse e che qui integralmente si richiamano, per cui: “…in primo luogo, non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio. detto piano assolve plurime funzioni:
individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12, coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione. L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, inoltre, prevede che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare. Non v'è dubbio, quindi, che in via generale, il piano di bonifica si ponga in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale
, tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica. Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, L. R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione debbano conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo. Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Terre d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.
R. n. 12/2011. È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie, sussistendo soltanto l'obbligo per il
Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica. Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit., possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e lesanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Peraltro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio. Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n.
12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore. Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Consorzio disponga ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza.
Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati. Come di recente ribadito dalla Corte Cost., a proposito dei limiti alla potestà legislativa regionale, la debenza del contributo consortile non può essere disancorata dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica. Non è possibile, cioè, che vengano assoggettati a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (che potrebbe essere esteso a tutto il territorio della regione, sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché ove ciò avvenisse, ci si troverebbe in presenza non più di un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato (qual è il contributo consortile), ma di un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale. Per giurisprudenza costante, poi, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati. In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza. Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica. Ha specificato il Supremo Collegio che “il piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola..
I suddetti indici idraulici vengonoritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito
"il quantum debeatur" del contributo consortile. Il piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”.
Pertanto se il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, risultando non contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e accertati i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici” (cfr. sent. CGT BARI N. 396/2023). Nel caso di specie, in difetto di puntuale impugnazione del piano di classificazione, la cui legittimità non è scalfita alla luce dei rilievi come sopra analizzati, il contribuente aveva l'onere di fornire prova idonea a superare la presunzione di sussistenza del beneficio. Il suddetto onere, ad avviso della Corte, non può ritenersi assolto. Invero, premesso che la perizia prodotta da parte ricorrente o da organi tecnici dell'amministrazione, ha contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico (ex multis, Cass. 33503/2018), il tenore della perizia prodotta non consente, tuttavia, di riconoscere alcuna valenza convincente in favore del contribuente. Il perito, dopo una prima parte meramente descrittiva dello stato dei luoghi, evidenzia che, dal sopralluogo effettuato sui luoghi, non risultano realizzate opere di bonifica idraulica da parte del Consorzio di Bonifica “Terre D'Apulia”. Ora, se da un alto,
è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, per altro verso, alla luce delle allegazioni e della documentazione versata in atti, non può ritenersi superata la presunzione di cui sopra, con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non meritano accoglimento. Dall'altro, a conferma della esecuzione (e/o progettazione) di opere nel comprensorio, riferibili al periodo in argomento (2019-2021), e confutando quanto rappresentato dal perito di parte ricorrente, la documentazione offerta dalla difesa del Consorzio di bonifica, con particolare riferimento alle tavole n° 23 e 25° (Riepilogo interventi tributo 630 anni 2016-2017-2018-2019 e anni 2020-2021), evidenzia la programmazione e la realizzazione di interventi, cui fa riferimento l'avviso di pagamento del contributo consortile de quo. Tanto trova conferma nella relazione peritale a firma del dr. Agr. A. Nominativo_1, le cui risultanze non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente, ove viene chiaramente evidenziato il vantaggio derivato dagli interventi negli anni effettuati, attingendo ai fondi del tributo 630, sulle opere presenti in agro di Castellaneta (UTO IV Lato) nella quale ricadono gli immobili di proprietà del ricorrente. Quanto agli interventi manutentivi effettuati negli anni d'imposta 2020 e 2021, essirisultano riepilogati nell' Allegato 23 (Lavori canali di bonifica a valere su tributo 630 anno 2020/2021). Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto. Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce difformi di altre sezioni di questa Commissione.
Avvers la predetta sentenza ha proposto appello la Consorziata.
All'udienza del 16.12.2025, nella contumacia del Consorzio la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato atteso che il primo giudice correttamente ha rigettato il ricorso proposto dalla Consorziata con ampia e convincente motivazione, immune da vizi logico-giuridici e perfettamente aderente ai principi che di recente si vanno consolidando nella giurisprudenza sia del giudice di legittimità che di questa Corte. L'appellante, invero, si è limitata a riprodurre le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado ed a contestare la correttezza della decisione senza indicare in questa sede quali siano i vizi che inficiano il lucido e lineare iter motivazionale seguito dal primo giudice. Invero, per quanto attiene alla contestata legittimità del piano di classificazione nulla vi è da aggiungere a quanto argomentato dal giudice di prime cure alluce della norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n. 4/2012.C Per quanto attiene al merito, come già rilevato, le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata riproducono quello che è il piu' recente orientamento della Corte di Cassazione dal quale questa Corte non ritiene di potersi ragionevolmente e fondatamente discostarsi. Vale la pena qui riportare la motivazione, che si condivide totalmente, dell'ordinanza n. 29668/2021 della
Corte di Cassazione che, proprio con riguardo ai contributi consortili relativi al Consorzio di Bonifica Terre
d'Apulia, ha così statuito: <<...come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...]
Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato[1]contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018,
n. 188, cit., in motivazione). Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione>>. Orbene, non essendovi una relazione sinallagmatica fra obbligo di contribuzione e gli specifici interventi di manutenzione, la perizia stragiudiziale allegata dall'appellato volta a dimostrare la mancata effettuazione di opere di manutenzione nell'immobile dell'appellato, erroneamente valorizzata dal primo giudice, è alla luce della decisione sopra riportata priva di rilevanza nel presente giudizio. Per converso deve rilevarsi che dalla perizia di parte allegata dal Consorzio già in primo grado(redatta anch'essa dal dott. Nominativo_1 n.d.r.) risulta, come riconosciuto dallo stesso perito di parte del Contribuente e riportato in sentenza dal primo giudice, la presenza di opere di bonifica a vantaggio dei terreni, “derivante dall'essere l'immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”. Tale orientamento è stato di recente confermato con ordinanza Cassazione n.11723/2025 del 5.05.2025 e con la proposta di definizione formulata dalla Corte di Cassazione nel procedimento R.G. 19963/2023 relativo al Consorzio di Bonifica Ugento Li
OG (anch'esso confluito nel Consorzio Centro-Sud Puglia), che ha condotto all estinzione del giudizio condecreto del 14.01.2025 Decreto ex art. 380 bis del 14.1.2025 per rinunzia al ricorso per Cassazione. Nel caso di specie poi la presunzione di vantaggiosità ,che non può ritenersi superata dalla relazione del consulente di parte del Consorziato, del tutto generica ed efficacemente contrastata dalle relazioni del consulente di parte del Consorzio, dott. Nominativo_1 che con puntuali e documentate considerazioni ha provato pienamente la sussistenza del beneficio idraulico, non intaccato dalle lamentata omessa esecuzione di opere di manutenzione eccepita dall'appellante . .I rilievi che precedono assumono maggior spessore ove si consideri che la Consorziata non solo non ha provato che la mancata esecuzione di opere ha prodotto danni ai suoi fondi ma neppure che abbia mai diffidato il Consorzio ad eseguire le suddette opere. Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Nulla deve statuirsi sulle spese non essendo la parte vittoriosa costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.