Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3633 del 2025, proposto da
Hitachi Rail STS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona della Presidente pro tempore, anche per il Commissario Straordinario di Governo per la Realizzazione della Linea 2 della Metropolitana della Città di Torino, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
Infratrasporti.To s.r.l., Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles s.a., Mer Mec Ste s.r.l., Salcef s.p.a., E.T.S. s.p.a. Engineering And Technical Services, 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a., Rpa s.r.l., Technital s.p.a., Studio Amica s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del 17/12/2025 prot. Com.216/17.12.2025 del Commissario Straordinario di Governo per la Realizzazione della Linea 2 della Metropolitana della Città di Torino, recante « Comunicazione di aggiudicazione all’aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 90, co. 1, lett. b) » nella parte relativa alle decisioni sull’accesso ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- ove occorrer e possa dell’ordinanza n. 36 del 15/12/2025 del Commissario Straordinario di Governo per la Realizzazione della Linea 2 della Metropolitana della Città di Torino avente ad oggetto « Appalto 1/2025: PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMA E FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE PER LA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO - TRATTA “REBAUDENGO - POLITECNICO”. SETTORI SPECIALI: AGGIUDICAZIONE EX ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023 » - CIG: B649E0D8EC nella parte relativa alle decisioni sull’accesso ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- di tutti gli altri atti di gara, ivi compresi tutti i verbali (dal n. 1 al n. 24) nella parte in cui si dispone di trasmettere l’offerta delle società controinteressate in parte oscurata e in particolar modo il n. 24 del 15/12/2025;
- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se sconosciuti;
Nonché per l’accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente ad accedere all’offerta e alla documentazione relativa alle società controinteressate di cui alla Fase I, Fase II e Fase III (come meglio descritta nel testo del ricorso), con conseguente condanna della stazione appaltante all’ostensione di tali atti e documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN NC NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che Hitachi Rail STS s.p.a., aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile della Linea 2 della metropolitana di Torino, tratta “Rebaudengo-Politecnico (come da determina del 15/12/2025 n. 36: doc. 2 ricorrente), ha impugnato le determinazioni assunte dalla Stazione appaltante in merito all’oscuramento della documentazione tecnica e delle offerte presentate dal costituendo RTI controinteressato, per l’ipotesi in cui le società ad esso partecipanti avessero impugnato il provvedimento di aggiudicazione della procedura;
Considerato che, con nota del 27/01/2026, la società ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse alla coltivazione dell’impugnazione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite;
Osservato che, nel corso dell’odierna udienza camerale, la Difesa erariale ha espressamente dichiarato di non opporsi alle istanze di controparte anche in punto spese;
Ritenuto che, a fronte del dichiarato difetto di interesse alla decisione di merito, il ricorso non possa che essere dichiarato improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.;
Preso atto dell’accordo raggiunto dalle parti in ordine alla ripartizione dei costi del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AN NC NG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NC NG | LE PR |
IL SEGRETARIO