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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto:
mediazione
TRA
Parte_1
(P.IVA: rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli P.IVA_1
Avv. Marianna Ferullo (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_2
ed elettivamente dom.ta presso lo studio legale di quest'ultimi in C.F._2
Napoli, alla Via Nuova San Rocco n. 95 (Parco Soleado).
ATTORE
E
(c.f. dom.to elett.te in Napoli, alla Controparte_1 CodiceFiscale_3
Via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio dell'Avv. Cirino Crisci (c.f. C.F._4
dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di
[...]
costituzione.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento della somma di €
5.000 oltre interessi ed al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi l'attrice al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese, attribuzione e condanna ex art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.10.21 Parte_1
onveniva in giudizio .
[...] Controparte_1
L'attore, premesso che:
ad inizio marzo 2019 la sig.ra , n.q. di venditrice/proprietaria dei locali CP_2
commerciali siti in Napoli alla Riviera di Chiaia n.ri 38-39 (dati catastali: sez. CHI, foglio
19, particella 237, subalterni rispettivamente 4 e 5) conferiva incarico verbale alla Società odierna attrice al fine di individuare un compratore per gli immobili citati per un prezzo di €
125.000,00;
tra gli altri veniva contattato il sig. il quale ha poi sostituito a sé la Controparte_1
propria figlia al momento del rogito formalizzato in data 10.09.2020 (rep. n. 2584 – Per_1
racc. n. 1831, atto per notar dott. , quindi concludendosi l'affare Persona_2
procacciato dall'agenzia de qua;
deduceva che, nonostante formale richiesta con lettera raccomandata A/R del 14/04/2021 n.
05261702849-4, il sig. non ha provveduto al pagamento della quota Controparte_1
provvigionale di € 5.000 a suo carico;
chiedeva quindi condannarsi il convenuto al pagamento della somma di € 5.000 oltre interessi ed al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo che: il comparente ha effettivamente avuto rapporti con l'attrice, ma si deve precisare che tali rapporti si sono limitati alla visita del solo immobile alla Via Riviera di Chiaia n. 38, piano
T e non, come pretenderebbe controparte anche a quello alla Riviera di Chiaia n. 39, piano
T;
al riguardo si disconosce la sottoscrizione apposta alla cartula ex adverso prodotta che attesterebbe una visita in data 18.3.2019 alle ore 10,30, al civico 39, piano T alla Riviera di
Chiaia mai in effetti avvenuta;
solo successivamente la venditrice, in forma del tutto autonoma e privata, ha proposto in vendita al compartente anche il civico 39, che non era oggetto di alcun mandato all'attrice;
l'attrice, pertanto, non può richiedere quanto preteso e cioè il 4% di provvigione sulla vendita di entrambi gli immobili, ma tutt'al più la provvigione sull'immobile civico 38 da determinarsi in modo equo e non certo nel 4% mai accettato dal comparente;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi l'attrice al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese, attribuzione e condanna ex art. 96 cpc.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10.10.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che tute le eccezioni e deduzioni formulate per la prima volta dal convenuto nella sola comparsa conclusionale sono tardive e, quindi, inammissibili.
Venendo al merito la domanda è fondata e va accolta.
Il convenuto non contesta l'intermediazione operata dall'attrice in ordine all'acquisto del civico 38 ma afferma di aver trattato direttamente con la proprietaria per il civico 29 e,
altresì, la pattuizione di una provvigione del 4 % del prezzo di acquisto. A riprova di ciò fornisce un cd. “foglio visita” sottoscritto dal nel quale lo stesso CP_1
dà atto di aver visitato il civico 39 tramite la e di essere a conoscenza Parte_1
che, in caso di vendita, all'agenzia sarà dovuta una provvigione del 4 %.
ha disconosciuto la propria sottoscrizione e l'attrice ne ha chiesto la verificazione. CP_1
Il ctu, all'uopo nominato, ha accertato l'autografia di tale sottoscrizione, replicando efficacemente nella propria relazione (alla quale si rimanda) alle osservazioni proposte dal ctp.
Ne consegue che è da ritenersi documentalmente provata sia l'opera di intermediazione dell'agenzia che l'entità della provvigione dovuta.
Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
5.000 oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora, avvenuta con la lettera del
14/04/2021.
La domanda risarcitoria va, invece, rigettata non essendovi prova dell'ulteriore danno lamentato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 22.10.21, così provvede: CP_1
1. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.000 oltre interessi al tasso legale dal 14/04/2021;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
2.552 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA, CPA e spese di ctu come liquidate con attribuzione agli Avv. Marianna Ferullo e . Parte_2 Così deciso in Napoli il 9.1.25.
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)