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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa previdenziale iscritta al n. 9371/2024, R.G. chiamata all'udienza del
20/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. F.L. De Cesare
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/7/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, CP_ conveniva in giudizio l' per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in quanto totalmente inabile alla data della morte del padre, Per_1
avvenuta in data 22/11/2003, titolare di pensione diretta a carico dell' ,
[...] CP_1 nella gestione FPLD, cat. IO n.15011067 - riconoscimento già negato in sede amministrativa - e chiedeva, pertanto, la condanna dell'Istituto alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza ed interessi di legge. CP_ Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto di a Parte_1 percepire dall' la reversibilità della pensione Cat. IO n. 15011067, percepita dal CP_1 padre, , deceduto in data 22/11/2003. Persona_1
L'istituto in esame rinviene la sua disciplina nell'art. 13 della L. n. 218/1952, come modificato dall'art. 22 della L. n. 903/1965, il quale stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai
18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Tanto premesso, ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione, è necessario verificare se, al momento del decesso del pensionato, il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica e, altresì, che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Quanto al requisito sanitario, nell'elaborato relativo alla consulenza espletata, depositato in data 30/7/2025, è dato leggere quanto segue: “Il sig. risulta affetto Parte_1 da “Disabilità intellettiva di grado Moderato con disturbi comportamentali e psichici.
Cardiopatia ipertensiva”. Sulla base di quanto documentato e sopra esposto, non vi sono
Pag. 2 di 4 tuttavia i presupposti per poter riconoscere la condizione di totale e permanente inabilità al proficuo lavoro ai fini della concessione della pensione di reversibilità, alla data del decesso del padre , (22.11.2003)”. Persona_1
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre
Pag. 3 di 4 parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
In merito alle spese, in considerazione del deposito di idonea documentazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili;
per le stesse motivazioni, le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 18/7/2024, ogni diversa CP_1 istanza, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
. CP_1
Bari, 20/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela FOGGETTI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa previdenziale iscritta al n. 9371/2024, R.G. chiamata all'udienza del
20/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. F.L. De Cesare
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/7/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, CP_ conveniva in giudizio l' per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in quanto totalmente inabile alla data della morte del padre, Per_1
avvenuta in data 22/11/2003, titolare di pensione diretta a carico dell' ,
[...] CP_1 nella gestione FPLD, cat. IO n.15011067 - riconoscimento già negato in sede amministrativa - e chiedeva, pertanto, la condanna dell'Istituto alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza ed interessi di legge. CP_ Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto di a Parte_1 percepire dall' la reversibilità della pensione Cat. IO n. 15011067, percepita dal CP_1 padre, , deceduto in data 22/11/2003. Persona_1
L'istituto in esame rinviene la sua disciplina nell'art. 13 della L. n. 218/1952, come modificato dall'art. 22 della L. n. 903/1965, il quale stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai
18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Tanto premesso, ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione, è necessario verificare se, al momento del decesso del pensionato, il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica e, altresì, che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Quanto al requisito sanitario, nell'elaborato relativo alla consulenza espletata, depositato in data 30/7/2025, è dato leggere quanto segue: “Il sig. risulta affetto Parte_1 da “Disabilità intellettiva di grado Moderato con disturbi comportamentali e psichici.
Cardiopatia ipertensiva”. Sulla base di quanto documentato e sopra esposto, non vi sono
Pag. 2 di 4 tuttavia i presupposti per poter riconoscere la condizione di totale e permanente inabilità al proficuo lavoro ai fini della concessione della pensione di reversibilità, alla data del decesso del padre , (22.11.2003)”. Persona_1
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre
Pag. 3 di 4 parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
In merito alle spese, in considerazione del deposito di idonea documentazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili;
per le stesse motivazioni, le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 18/7/2024, ogni diversa CP_1 istanza, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
. CP_1
Bari, 20/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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