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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1882/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/4/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FABRIZIO Parte_2 C.F._2
BARTOLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Matteotti n. 47, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con regime condiviso e collocazione ER prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Massarosa (LU) Fraz. Piano di Conca, Piazza Campioni 54; 2) La casa familiare sita in Massarosa (LU) Fraz. Piano di Conca, Piazza Campioni 54 verrà assegnata alla sig.ra che vi rimarrà a vivere assieme al figlio minore;
Parte_1
3) Entro il periodo massimo di 6 mesi dalla data di udienza del 2.07.2025 il sig. reperirà un Pt_2 immobile nel quale vi si trasferirà a vivere trasferendoci anche la propria residenza;
1 4) Le utenze per tutto il periodo in cui il sig. rimarrà a vivere nella casa familiare verranno Pt_2 pagate interamente dallo stesso;
5) La sig.ra avendo in passato seguito una terapia, si impegna a sottoporsi con cadenza Parte_1 almeno annuale ad accertamenti sanitari finalizzati a comprovare l'assenza di assunzione di psicofarmaci e sostanze stupefacenti;
6) Il padre terrà con sé il minore secondo la volontà manifestata da quest'ultimo tenendo ER prioritariamente conto delle diverse e primarie esigenze del figlio legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (influenze, stati di malessere ec..);.
7) I genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé;
8) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario del figlio il padre si impegna ER ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT;
9) I genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lucca;
10) L'assegno unico per il figlio sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
11) A far data dall'anno 2028 la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà della casa Parte_1 familiare sita in 55054 Massarosa (LU) Fraz. Piano di Conca Piazza Campione n. 54 al figlio minore riservandosi per sé stessa l'usufrutto su detto immobile con spese dell'atto notarile a ER carico del sig. Pt_2
12) La sig.ra si impegna e si obbliga a non far risiedere persone terze nell'immobile di Parte_1 cui sopra ivi compresi eventuali futuri compagni». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di ER
[...
, nato fuori dal matrimonio il 15/7/2009 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno modificato le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/4/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FABRIZIO Parte_2 C.F._2
BARTOLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Matteotti n. 47, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con regime condiviso e collocazione ER prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Massarosa (LU) Fraz. Piano di Conca, Piazza Campioni 54; 2) La casa familiare sita in Massarosa (LU) Fraz. Piano di Conca, Piazza Campioni 54 verrà assegnata alla sig.ra che vi rimarrà a vivere assieme al figlio minore;
Parte_1
3) Entro il periodo massimo di 6 mesi dalla data di udienza del 2.07.2025 il sig. reperirà un Pt_2 immobile nel quale vi si trasferirà a vivere trasferendoci anche la propria residenza;
1 4) Le utenze per tutto il periodo in cui il sig. rimarrà a vivere nella casa familiare verranno Pt_2 pagate interamente dallo stesso;
5) La sig.ra avendo in passato seguito una terapia, si impegna a sottoporsi con cadenza Parte_1 almeno annuale ad accertamenti sanitari finalizzati a comprovare l'assenza di assunzione di psicofarmaci e sostanze stupefacenti;
6) Il padre terrà con sé il minore secondo la volontà manifestata da quest'ultimo tenendo ER prioritariamente conto delle diverse e primarie esigenze del figlio legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (influenze, stati di malessere ec..);.
7) I genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé;
8) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario del figlio il padre si impegna ER ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT;
9) I genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lucca;
10) L'assegno unico per il figlio sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
11) A far data dall'anno 2028 la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà della casa Parte_1 familiare sita in 55054 Massarosa (LU) Fraz. Piano di Conca Piazza Campione n. 54 al figlio minore riservandosi per sé stessa l'usufrutto su detto immobile con spese dell'atto notarile a ER carico del sig. Pt_2
12) La sig.ra si impegna e si obbliga a non far risiedere persone terze nell'immobile di Parte_1 cui sopra ivi compresi eventuali futuri compagni». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di ER
[...
, nato fuori dal matrimonio il 15/7/2009 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno modificato le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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