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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel.
all'esito dell'udienza di discussione dell'01.07.2025, nel giudizio di appello iscritto al n.
978/2024 R.G. promosso da e rappr.ti e difesi dall'Avv. Pino Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mauro Grasso;
APPELLANTI nei confronti di e , rappr.ti e difesi dall'Avv. Nadia Grasso;
CP_1 Controparte_2
APPELLATO ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza: definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di e Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 2888/2024
[...] pubblicata il 11.06.2024 nel giudizio iscritto al n. 6007/2021 R.G.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
[...]
Condanna e in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di e di di 2/3 delle spese del presente CP_1 Controparte_2 CP_2 grado di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 12.154,00 di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%), compensando fra le parti la restante quota di 1/3 delle spese, e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Nadia Grasso ex art. 93 c.p.c.
1 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania l'01.07.2025
Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel.
all'esito dell'udienza di discussione dell'01.07.2025, nel giudizio di appello iscritto al n.
978/2024 R.G. promosso da e rappr.ti e difesi dall'Avv. Pino Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mauro Grasso;
APPELLANTI nei confronti di e , rappr.ti e difesi dall'Avv. Nadia Grasso;
CP_1 Controparte_2
APPELLATO ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza: definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di e Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 2888/2024
[...] pubblicata il 11.06.2024 nel giudizio iscritto al n. 6007/2021 R.G.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
[...]
Condanna e in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di e di di 2/3 delle spese del presente CP_1 Controparte_2 CP_2 grado di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 12.154,00 di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%), compensando fra le parti la restante quota di 1/3 delle spese, e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Nadia Grasso ex art. 93 c.p.c.
1 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania l'01.07.2025
Il Presidente
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