TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5118
TAR
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo la somma proporzionalmente.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo la somma proporzionalmente.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l'immissione in commercio dell'apparecchio e la sua astratta idoneità operatività/redditività potenziale. Inoltre, l'effettiva incidenza del tributo è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014

    La norma primaria, sia nella disciplina fissata dalla L.n.190/2014 che in quella integrata e modificata retroattivamente ad opera della l.n.208/2015, non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dai concessionari

    I rapporti interni tra concessionari e gestori hanno un'impronta tipicamente privatistica, di matrice contrattuale, estranei al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost.

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto esterno e interno alla filiera.

  • Rigettato
    Violazione artt.3 e 53 Cost.

    La scelta del legislatore rientra nell'ampia discrezionalità. Non trattasi di imposta diretta, ma di imposta indiretta straordinaria. L'effettiva incidenza del tributo è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost.

    Il tributo non svuota di contenuto economico il bene della ricorrente al punto da configurarsi come fattispecie espropriativa. La parte ricorrente non ha assolto l'onus probandi riguardo ai seri limiti all'esercizio del diritto. Il tributo incide solo per l'anno 2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5118
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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