Articolo 2 della Legge 3 marzo 1960, n. 169
Articolo 1Articolo 3
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1 aprile 1960
Art. 2.
I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente art. 1 debbono essere comunicati, a cura della Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale e' stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.
Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:
a) per i fondi accreditati in contabilita' speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilita' speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati;
b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro. Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.
Entrata in vigore il 1 aprile 1960