Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026REG.PROV.COLL.
N. 01404/2024 REG.RIC.
N. 01413/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2024, proposto dalla sig.ra NE UZ SC, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Società Agricola Semplice SI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea-Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2024, proposto dall’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea-Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Società Agricola Semplice SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra NE UZ SC, non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto a entrambi i ricorsi:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 3138/2024, resa tra le parti, pubblicata il 20 settembre 2024, notificata il 25 ottobre 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1079/2024;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea-Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e della Società Agricola Semplice SI;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 11 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025, il consigliere EL IZ e uditi per le parti l’avvocato Gianluca Rossitto, l’avvocato Francesco Giuseppe Caruso e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Quiligotti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 6 giugno 2024 e depositato il giorno successivo, la società agricola semplice SI esponeva:
- che l’Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, con atto prot, n. 11645 del 6 febbraio 2024, aveva emanato un avviso pubblico per la concessione a pascolo di terreni del demanio forestale regionale, gestiti dal Servizio per il territorio di Messina;
- di aver presentato istanza per l’assegnazione del lotto “ME 72-2024” del Comune di Longi;
- che la commissione aveva aggiudicato il lotto de quo alla ricorrente;
- che tuttavia, con atto prot. n. 33164 dell’8 aprile 2024, il Presidente della Commissione aveva escluso la ricorrente ˂ in quanto da una revisione della documentazione trasmessa è scaturito che l’istanza afferente le misure agro-ambientali non riguarda il lotto prescelto come prevede l’avviso pubblico prot. n. 11645 del 6.2.2024 ˃;
- di aver presentato memorie procedimentali;
- che il Presidente della Commissione, con provvedimento prot. n. 35828 del 15 aprile 2024, aveva confermato l’esclusione;
- di aver presentato istanza di accesso agli atti in data 26 aprile 2024, per verificare se i partecipanti rimasti avessero i requisiti previsti dal bando;
- che l’Assessorato non aveva aggiudicato il lotto n. 72 al partecipante rimasto, ma aveva pubblicato un nuovo avviso in data 24 maggio 2024;
- all’esito di tale nuovo avviso, l’Assessorato regionale, in data 4 giugno 2024, aveva aggiudicato il lotto n. 72 all’impresa individuale UZ SC NE.
2. La ricorrente quindi chiedeva:
a) l’annullamento:
a.1) del verbale di aggiudicazione del 4 giugno 2024 del lotto n. 72 alla ditta individuale UZ SC NE, in attuazione dell’avviso del 24 maggio 2024;
a.2) dell’avviso pubblico del 24 maggio 2024, nella parte in cui aveva rimesso a bando il lotto pascolivo n. 72;
a.3) del provvedimento di esclusione della ricorrente prot. n. 33164 dell’8 aprile 2024;
a.4) del successivo provvedimento confermativo prot. n. 35828 del 15 aprile 2024;
a.5) dell’avviso pubblico del 6 febbraio 2024, qualora interpretato nel senso che il concorrente debba impegnarsi con la misura agro-alimentare per il lotto prescelto;
b) l’accertamento del diritto ad essere ammessa alla gara e dichiarata aggiudicataria del lotto di terreno pascolivo n. 72.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti quattro motivi:
i) violazione dell’avviso pubblico del 6 febbraio 2024, eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per travisamento dei fatti;
ii) violazione dei principi generali in tema di gare pubbliche, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione ulteriore della lex specialis ;
iii) eccesso di potere per difetto di istruttoria;
iv) violazione della legge n. 241/1990, degli obblighi di partecipazione al procedimento, mancanza di avviso di avvio del procedimento.
3.1. In particolare, con il primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento di esclusione, in quanto ˂ la lex specialis della gara non contiene la richiesta che l’istanza sulle misure agro-ambientali deve riguardare il lotto da assegnare ˃ (pag. 6 del ricorso), come invece erroneamente opinato dall’Assessorato, in quanto l’impegno agro-ambientale per il lotto prescelto avrebbe potuto valere unicamente quale criterio di preferenza.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° agosto 2024 e depositato in pari data, contenente anche, in via derivata, i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo, la società ricorrente impugnava:
a) la determina dell’Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea n. 31 del 5 giugno 2024;
b) il verbale della Commissione di gara del 17 giugno 2024;
c) la determina del predetto Assessorato regionale n. 41 del 18 giugno 2024, di aggiudicazione dei lotti.
5. Nel giudizio di primo grado si costituivano l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e la sig.ra NE UZ SC, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
6. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. 3138 del 2024, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha:
a) accolto il primo motivo del ricorso introduttivo;
b) accolto in via derivata il ricorso per motivi aggiunti;
c) assorbito i restanti motivi;
d) annullato gli atti impugnati;
e) respinto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione del lotto, spettando all’Amministrazione la verifica degli ulteriori requisiti richiesti;
f) compensato le spese di lite.
7. Con ricorso in appello notificato il 25 novembre 2024 e depositato il 4 dicembre 2024 (n.r.g. 1404/2024), contenente altresì domanda cautelare, la sig.ra NE UZ SC ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. catanese, lamentandone l’erroneità in quanto la ricorrente in primo grado aveva presentato un’istanza agro-ambientale che riguardava un terreno diverso dal lotto 72, in tal modo violando un requisito previsto a pena di esclusione dall’avviso pubblico.
8. Nel giudizio n.r.g. 1404/2024 si è costituito l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea-Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, chiedendo l’accoglimento del gravame.
9. Si è costituita, altresì, la società agricola semplice SI, chiedendo il rigetto dell’appello.
10. Con separato ricorso in appello notificato il 4 dicembre 2024 e depositato il giorno successivo (n.r.g. 1413/2024), contenente altresì domanda cautelare, l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea-Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale ha impugnato la medesima sentenza del T.a.r. catanese n. 3138 del 2024, deducendo l’erroneità in quanto ˂ E’ difatti il bando stesso a prevedere espressamente l’esclusione della ditta richiedente nel caso di omessa presentazione del documento attinente l’impegno agro-ambientale ˃ (pag. 10 dell’appello), non essendo sufficiente l’allegazione di un’istanza agro-ambientale che riguardava un terreno diverso dal lotto 72 (cfr. pag. 13 dell’appello).
11. Nel giudizio n.r.g. 1413/2024 si è costituita la società agricola semplice SI, chiedendo il rigetto dell’appello.
12. La Sezione, con ordinanza n. 11 del 2025, ha riunito gli appelli n.r.g. 1404/2024 e n.r.g. 1413/2024, e ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
13. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 le cause riunite sono state trattenute in decisione.
14. In via preliminare il Collegio rileva che, in mancanza di appello incidentale, nonchè della riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il thema decidendum del presente giudizio è limitato alla statuizione del T.a.r. di accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo (e di accoglimento, in via derivata, dei motivi aggiunti).
15. Gli appelli riuniti sono infondati.
15.1. Infatti:
a) l’esclusione della società agricola semplice SC è stata motivata sulla base del fatto che ˂ l’istanza afferente le misure agro-ambientali non riguarda il lotto prescelto ˃ (cfr. la gravata nota prot. n. 33164 dell’8 aprile 2024, confermata con nota prot. n. 35828 del 15 aprile 2024);
b) l’avviso pubblico del 6 febbraio 2024 prevedeva come causa di esclusione (articolo 3) la mancata allegazione, unitamente alla domanda di partecipazione, della copia della domanda agro-ambientale in corso di validità: ma nel presente caso non viene in discussione questa fattispecie, in quanto la società agricola ricorrente non è stata esclusa per non aver presentato copia della domanda agro-ambientale, ma per il (diverso) motivo consistente nel fatto che la copia della domanda agro-ambientale non riguardava il lotto prescelto (il lotto n. 72);
c) ciò che l’articolo 3 dell’avviso pubblico prescriveva (argomentando ai sensi del combinato disposto di quanto previsto alle pagine 4 e 5, quarto capoverso, primo periodo, dell’avviso) consisteva nel fatto che ogni domanda di concessione dovesse essere collegata ad impegni agro-ambientali (a prescindere dal lotto), tanto è vero che la mancata allegazione dei suddetti impegni portava alla diretta esclusione del candidato;
d) invece il semplice fatto che la copia della domanda agro-ambientale non riguardasse il lotto prescelto con la domanda di concessione non era stato previsto quale causa di esclusione: dal tenore letterale dell’avviso pubblico non si ricava la necessaria coincidenza oggettiva, a pena di esclusione, tra il lotto oggetto della domanda di concessione e il lotto oggetto degli impegni agro-ambientali;
e) tale coincidenza oggettiva è richiesta unicamente quale eventuale criterio di preferenza, ai sensi del successivo secondo periodo del medesimo quarto capoverso di pagina 5 dell’avviso pubblico: solo ai predetti limitati fini (criterio di preferenza) può valere la coincidenza oggettiva tra il lotto oggetto della domanda di concessione e il lotto oggetto degli impegni agro-ambientali;
f) l’errore commesso dall’amministrazione risulta palese anche dalla lettura del provvedimento prot. n. 35828 del 15 aprile 2024 che, pur con l’intenzione di confermare l’esclusione della società agricola SI, ha tuttavia citato il menzionato secondo periodo del quarto capoverso di pagina 5 dell’avviso pubblico, che, come detto, non riguarda una condizione di esclusione del concorrente, ma unicamente un criterio di preferenza;
g) correttamente il T.a.r. ha annullato, in via derivata, il successivo bando del 24 maggio 2024 e l’aggiudicazione in favore della ditta NE UZ SC (impugnati con motivi aggiunti), in quanto tale secondo bando era a monte viziato dal fatto che la società agricola SI era stata illegittimamente esclusa dal precedente bando del 6 febbraio 2024.
16. In definitiva gli appelli riuniti devono essere respinti.
17. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite dei giudizi riuniti, stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti n.r.g. 1404/2024 e n.r.g. 1413/2024, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
EL IZ, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IZ | ER OV |
IL SEGRETARIO