Art. 8.
All' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e' riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 .
Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie, da inviare alle competenti autorita' per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma".
All' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e' riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 .
Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie, da inviare alle competenti autorita' per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma".