Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa RT Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9891/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/09/2024
da , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DOMENIGHINI ALESSANDRA
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22/02/1997 in CAMINO AL
TAGLIAMENTO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 1, Parte 2, Serie A, volume unico, dell'anno 1997;
1
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri
[...]
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 22/02/1997 in Parte_1 Parte_2
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD), al n. 1, Parte 2, Serie A, volume unico, dell'anno
1997, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove ciascuno lo riterrà opportuno.
2) Dà atto che il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione ex famigliare di sua Parte_1 esclusiva proprietà sita nel Comune di Codroipo, Via G.A. da Pordenone 23, mentre la sig.ra si è trasferita presso l'abitazione della stessa locata sita nel Comune di Sedegliano Pt_2
(UD), Via Aquileia 7.
3) Dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori Persona_3 con collocazione paritetica presso l'abitazione di ciascun di loro a settimane alternate dal lunedì alla domenica.
4) Dispone che, nelle settimane di competenza materna, il padre possa vedere e tenere presso di sé sino a due pomeriggi dall'uscita da scuola a cena consumata con rientro presso Per_2
l'abitazione materna per il pernotto;
allo stesso modo, dispone che, nelle settimane di competenza paterna, la madre possa vedere e tenere presso di sé il figlio sino a due pomeriggi dall'uscita da scuola a cena consumata con rientro presso l'abitazione paterna per il pernotto.
Dà atto che i genitori si impegnano a rispettare le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del
2 figlio, nonché, considerata l'età di quest'ultimo, anche la volontà che lo stesso dovesse manifestare.
5) Dispone che durante il periodo natalizio e pasquale trascorra con ciascun genitore Per_2 metà delle vacanze scolastiche, con alternanza delle principali festività, ovvero Natale e
Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore sino a tre settimane di vacanza, siano esse consecutive, ma anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Ponti e altre festività alternate tra genitori.
6) Dà atto che le decisioni di maggior interesse per il minore verranno prese di comune accordo tra genitori.
7) Dispone che le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui lo stesso starà presso di loro;
le spese straordinarie come indicate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine alla data di deposito del ricorso sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che i genitori concordano che anche le spese relative all'abbigliamento debbano considerarsi straordinarie sino al limite di € 600,00 per la stagione autunno/inverno e di € 400,00 per la stagione primavera/estate; oltre i limiti di spesa appena indicati l'acquisto di vestiario dovrà essere preventivamente concordato tra genitori.
8) Dà atto che l'Assegno Unico, che alla data di deposito del ricorso ammontava a € 187,60, è integralmente riconosciuto alla madre.
9) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver già provveduto a dividere i beni acquistati in costanza di matrimonio e di non pretendere nulla l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, Parte 2, Serie A, volume unico, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1997;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 09/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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