Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.R.G.798/2024
CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 798/2024 R.G. riservata in decisione in data 14.2.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALANTINO MARGHERITA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Castelnuovo Scrivia (AL) – Via Mazzini n. 7
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARTASEGNA MICHELA e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano, Viale Montenero 17
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
SENTENZA
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia, tenuto conto delle mutate condizioni economiche di entrambi i genitori, modificare le disposizioni concernenti l'affidamento di come segue: Per_1
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3287/2022) stabilire che, a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il padre, tenuto conto dell'attuale incidenza delle spese mediche legate alla patologia, verserà un contributo economico mensile per il mantenimento della figlia minore, pari ad € 400,00 entro il giorno venti di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da novembre 2023 e oltre al 50% delle spese mediche (non legate alla patologia della minore, come accertata dall'INPS) e scolastiche straordinarie, che andranno sempre preventivamente concordate tra i genitori. Quanto alle spese straordinarie, dare atto che il padre ha prestato
l'assenso alla “baby sitter” (laddove necessaria per esigenze lavorative) e allo svolgimento di almeno un'attività sportiva extra-scolastica utile alla piccola;
per il resto le parti applicheranno il Protocollo n. 2323 del 9 Per_1 novembre 2016 del Tribunale di Pavia che si sono impegnate a rispettare, anche in relazione alle modalità di richiesta e di erogazione del rimborso. In relazione alle spese mediche documentate legate alla patologia di
l'importo documentato, eccedente € 520,20, ricadrà al 50% su entrambi i genitori, previa comunicazione Per_1 ed accordo tra gli stessi (salvo che risulti necessaria in base a documentazione medica). Confermare l'accordo delle parti inerente l'assegno unico che continuerà ad esser interamente percepito dalla madre collocataria.”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“In via principale e nel merito: respingere il ricorso di controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare integralmente il decreto di accoglimento n. 6777/2022 – RG 3287/2022 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.07.2022, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in atti.
In via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis n. 47 c.p.c. la ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere la revisione delle condizioni stabilite con decreto del Tribunale di Pavia del 15 luglio 2022, reso nel procedimento congiunto r.g.n. 3287/2022, nel quale, per quanto in questa sede interessa, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, veniva posto a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento della figlia minore (nata l'[...]) di euro Per_1
180,00, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno (v. doc. n. 2) adducendo, oltre ad un peggioramento delle proprie condizioni reddituali, l'aumento delle spese sostenute per la figlia in ragione della patologia sofferta;
deduceva, in particolare, la ricorrente di essere disoccupata, a decorrere dal gennaio del 2023 e percettrice della sola e che erano sensibilmente aumentate le spese fisse mensili sostenute per le terapie della figlia, posto Pt_2 che dal maggio 2023, a seguito di visita neuropsichiatrica, veniva prescritta ad la necessità di sottoporsi a Per_1 sedute settimanali di logopedia, al costo di € 45,00 a seduta, spesa che si aggiungeva a quella già prevista per il corso di psicomotricità, pari ad ulteriori € 45,00 a settimana, con conseguente aumento della spesa fissa mensile a 360,00 euro. Precisava, altresì, che il resistente non forniva alcun supporto nella gestione della situazione di pagina 2 di 5 salute della figlia, necessitante di continue visite e accertamenti medici, per cui gli oneri di cura e gestione quotidiana gravavano esclusivamente su di lei;
chiedeva, pertanto, di aumentare, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, la misura dell'assegno a carico del padre per il mantenimento della figlia a 400,00 euro, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e la previsione per cui, in relazione alle spese mediche documentate legate alla patologia di l'importo documentato, eccedente € 520,20, ricadrà al 50% su Per_1 entrambi i genitori, previa comunicazione ed accordo tra gli stessi (salvo che risulti necessaria in base a documentazione medica).
Si costituiva il resistente il quale si opponeva alla richiesta aumento del mantenimento per la figlia, deducendo un aggravamento della sua condizione economica, essendo in attesa della nascita di un figlio e gravato dal pagamento di un canone mensile di locazione di 900,00 euro, e l'insussistenza di una modifica peggiorativa delle condizioni della controparte, percettrice in via esclusiva, in ragione degli accordi recepiti dal Tribunale, anche dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS in favore della minore, e pari ad € 520,29 al mese, oltre al contributo ordinario di 180,00 euro mensili. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Come è noto, in tema di giudizio di revisione, compito del Giudice non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno bensì di verificare se e in che misura le circostanze sopraggiunte abbiano alterato l'equilibrio tra le parti e di conseguenza adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale/reddituale accertata.
Ebbene, nel caso di specie va premesso che la figlia minore della coppia è affetta da “ritardo psicomotorio Per_1
e anomalie oculomotorie in esiti meningoencefalite neonatale” (v. doc. n. 1) per cui è stata riconosciuta invalida con “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e, a decorrere dal 01 ottobre 2019, percepisce l'indennità di accompagnamento dell'importo netto mensile di € 520,29.
Non è, inoltre, contestato che, rispetto a quanto concordemente previsto dalle parti nell'ambito del ricorso congiunto le cui condizioni sono state integralmente recepite dal Tribunale di Pavia con decreto in data 15.7.2022
(doc. n. 2), gli incontri padre figlia siano limitati a soli due fine settimana al mese, essendosi il resistente trasferito a vivere a Milano e non potendo, anche per ragioni lavorative, recarsi dalla figlia infrasettimanalmente (v. verbale di udienza del 4.6.2024). E', pertanto, evidente che gli oneri di cura e assistenza quotidiana della minore gravino in via esclusiva sulla madre.
Quest'ultima, del resto, rispetto all'anno 2022, è del tutto priva di fonti di reddito, essendo allo stato anche cessata l'erogazione dell'indennità di disoccupazione di cui aveva beneficiato a seguito della scadenza del precedente contratto di lavoro e, in ogni caso, ha fornito evidenza delle aumentate esigenze della figlia in ragione della patologia da cui è affetta, per cui la spesa fissa mensile sostenuta per lei per le terapie logopediche e di psicomotricità è di attuali 360,00 euro mensili (v. doc. n. . 3).
pagina 3 di 5 Del resto, considerati i gravosi oneri di cura della figlia, come detto principalmente a carico della madre, è verosimile ritenere che la ricorrente incontri maggiori difficoltà nel reperire un impiego adeguatamente remunerato, dovendo necessariamente lavorare part time.
Va, del resto, evidenziato che l'attuale importo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, per vero esiguo in quanto di soli 180,00 euro a fronte di un tempo di permanenza presso di lui comunque limitato, veniva stabilito proprio tenendo conto “dell'attuale incidenza delle spese mediche legate alla patologia” della minore e del fatto che la madre percepisse in via esclusiva l'indennità erogata alla figlia.
Del resto, alcuna evidenza è stata fornita dal resistente in merito al peggioramento della sua condizione economico-reddituale che, anzi, alla luce delle certificazioni reddituali prodotte e della documentazione bancaria tardivamente depositata, è migliorata, posto che le ultime certificazioni reddituali attestano un reddito netto, per l'anno 2023, di euro 24.442,00, dunque superiore agli anni 2022 e 2021 (v. mod. 730/2024 e mod.730/2023 e Cu
2022 in cui emerge rispettivamente un reddito netto di euro 22.591,00 e di euro 20.146,27) e considerato, altresì, che anche le allegate spese per la locazione sono verosimilmente ripartite, al pari delle spese quotidiane, con l'attuale compagna.
Alla luce degli elementi evidenziati, considerate le aumentate esigenze della minore e il peggioramento della condizione economico-reddituale della ricorrente, ma valutato anche che la stessa percepisce in via esclusiva l'indennità per la minore e l'assegno unico e universale, si reputa corretto prevedere che il resistente versi alla madre, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di euro 250,00, fermo il rimborso del
50% delle spese extra assegno.
Visto l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza in merito alla misura del contributo per il mantenimento della figlia sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, a parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Pavia del 15.7.2022, così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a un assegno mensile per il mantenimento della figlia di Parte_1 Per_1 euro 250,00;
- conferma le ulteriori statuizioni di cui al Decreto del 15.7.2022;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
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