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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR OR
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3434 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
TRA
n. ad Avellino il 7.2.1966, cf rappresentato Parte_1 C.F._1
dall'avv. AR Carmela Picariello
ATTORE
E
nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Paola De Vito C.F._2
CONVENUTA
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 -, iscritta al Controparte_2
registro delle imprese di Torino al n. , P.IVA rapp.ta e difesa dagli P.IVA_1 P.IVA_2
avv.ti Ilaria e Luigi Corrado
CONVENUTA
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione regolarmente notificata, ha esposto di avere acquistato con atto per Parte_1
notaio del 19 dicembre 2008 -unitamente a un appartamento sito in Per_1 CP_1
Avellino alla via Domenico Capuano n. 3, per il corrispettivo di euro 195.000,00 di cui euro 55.000,00
versati direttamente alla ditta venditrice e il restante mediante mutuo ipotecario trentennale con scadenza al 1.5.2037; che la relazione con era cessata, motivo per cui chiedeva lo CP_1
scioglimento della comunione dell'immobile con attribuzione ai singoli partecipanti della quota che risulterà spettante ad ognuno, effettuati gli opportuni conguagli e detratti di importi ancora dovuti all'istituto di credito a titolo di mutuo, con il favore delle spese.
Si costituiva la quale deduceva che la casa in questione era casa familiare, stante la CP_1
presenza del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Deduceva, altresì, Per_2
l'indivisibilità dell'immobile. Contestava, infine, la ripetibilità delle somme pagate per il pagamento del muto, dovendosi considerare le stesse come naturale contribuzione alla vita familiare ai sensi dell'art. 143 c.c., come dedotto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., 17
settembre 2004, n. 18749 e Cass. Civ., 27 maggio 2015, n. 10942).
Concludeva pertanto per il rigetto di tutte le richieste oltre alla condanna al pagamento di una somma risarcitoria per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 III co. c.p.c.
E' stata convenuta in giudizio anche la quale evidenziava la correttezza della Controparte_3
ricostruzione in fatto operata dalle parti, deducendo che il mutuo residuo da pagare ammonta a €
85.113,04. Ribadiva la volontà di costituirsi nel giudizio di divisione del bene “per svolgere attività
di sorveglianza e di conservazione della garanzia ipotecaria e, quindi, anche ai fini interruttivi
permanenti della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti dei debitori solidali”.
Con ordinanza del 19.1.2023, veniva disposta ctu a fini divisionali, previa delibazione in ordine alla ammissibilità della divisione di un immobile sebbene adibito a casa coniugale.
*** La scrivente rinvia alla relazione di consulenza per quanto riguarda la dettagliata e analitica descrizione dell'immobile.
Tanto premesso, la consulente nominata è stata chiara nel riferire che “ai fini dello scioglimento della
comunione legale oggetto di causa, va evidenziato che il cespite in contestazione è una casa
monofamiliare con pertinenze, le cui dimensioni e caratteristiche planimetrico/distributive non
consentono di suddividere l'immobile in due unità. Pertanto per la comoda divisione dedotta in lite
sarà opportuno procedere all'assegnazione dell'immobile ad uno solo dei
condividenti/comproprietari liquidando l'altro con il conguaglio in denaro”.
L'art. 720 c.c. prevede esplicitamente che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente
divisibili… e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi
devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di
uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne
richiedono congiuntamente l'attribuzione.” Detta previsione normativa è pacificamente applicabile anche alle divisioni ordinarie.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che la vendita all'asta dell'immobile indivisibile è una soluzione residuale, e che se almeno un condividente (anche non coerede) chiede l'assegnazione, il giudice può
attribuirgli il bene, con preferenza per chi ha la quota maggiore, sempreché vi sia un'istanza espressa da parte del condividente interessato, poiché il giudice non può procedere all'assegnazione d'ufficio
(cfr. Cassazione Civile, 5830 del 22 febbraio 2022; Cass. Civ., Sez. II, n. 5068/2016; Cass. Civ., Sez.
II, n. 184/2015; Cass. Civ., Sez. II, n. 7880/2012).
Sulla scorta di queste premesse, il Tribunale prende atto della chiara dichiarazione di disponibilità
manifestata nelle memorie conclusionali da parte di all'intera assegnazione Parte_1
dell'immobile di causa. Il consulente ha, quindi, stimato il valore della casa in € 217.100,00 e quello del box in € 40.180,00,
valori cui è pervenuta secondo i parametri meglio illustrati alle pagine 11 e ss. della relazione cui integralmente si rinvia.
Va precisato che risulta assegnataria della casa e della prole come da Sentenza del CP_1
Tribunale di Avellino n.828/2022 allegata agli atti.
Procedendo all'assegnazione della casa all'attore, il valore dell'immobile dovrà essere decurtato
“…dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al
coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti
pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643
c.c. “. Il cespite dedotto in lite, infatti, è gravato dal diritto di abitazione a favore della convenuta
[...]
il che, oggettivamente, comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria CP_1
o parziaria.
Ritiene questo Tribunale che debba essere avallata la stima svolta dal CTU approvando l'ipotesi sub
A1 con riguardo ai criteri di determinazione del valore effettivo dell'immobile gravato dal diritto di abitazione.
Ed invero, è ben consapevole il Giudice che il diritto di abitazione di non sia, nella CP_1
realtà, né un usufrutto né una locazione ma si tratta di “un diritto personale di godimento, che trova
causa nella tutela della prole e nella conservazione dell'habitat domestico” (cfr. Cass. Civile, Sez. I,
ordinanza n. 24683 del 10 agosto 2022); va, tuttavia, rilevato che Cass. Civ. ordinanza 4406 del 5
giugno 2018 ha equiparato il diritto di abitazione sulla casa coniugale al diritto di usufrutto, ai soli fini della valutazione economica.
Tale orientamento, che non appare superato da pronunce di segno contrario, ha esplicitato che
“sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per
attribuire il legislatore all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche
delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione.” In pratica, non si tratta di una vera equiparazione giuridica, ma di una parificazione economica per la stima del valore del diritto di abitazione. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle tabelle dell'usufrutto per calcolare il valore del diritto di abitazione, in particolare nell'ambito successorio o divisionale, per quantificare l'indennità dovuta al proprietario esclusivo.
La ratio sottesa a tale scelta -condivisa dalla scrivente- risiede nel fatto che il diritto di abitazione sulla casa coniugale consente al titolare di vivere stabilmente nell'immobile escludendo altri con una pienezza di godimento che è assai più vicina all'usufrutto rispetto alla locazione;
d'altra parte le tabelle dell'usufrutto basate su età e valore catastale offrono un criterio oggettivo per stimare il valore del diritto, laddove la locazione è un rapporto contrattuale con canone non applicabile al diritto di abitazione derivante da legge o provvedimento giudiziale.
Ne deriva che, rinviando per i dettagli a quanto illustrato alle pagine 19 ss della relazione peritale, il valore della piena proprietà è pari a € 257.280,00 mentre il valore di usufrutto/abitazione è pari al
60%, ossia € 154.368,00; pertanto, considerando che vi è un residuo di mutuo da pagare di €
77.935,38 -almeno fino ad aprile 2023- applicando la decurtazione del 40%, il valore della piena proprietà sarà pari a € 71.737,85.
Se acquista da la quota pari al 1/2 della nuda proprietà, il prezzo Parte_1 CP_1
che l'attore deve corrispondere alla convenuta è pari alla metà del valore della nuda proprietà, ossia
€ 35.868,92 circa.
Poi, considerato che rimane fermo il diritto di godimento della convenuta sul bene, CP_1
l'attore cede alla convenuta la metà di tale diritto e pertanto, il Parte_1 CP_1
prezzo che per tale titolo la stessa deve corrispondere all'attore è pari a metà del valore dell'usufrutto:
€ 179.344,62 x 0,6 = € 107.606,77 Parte_2 pari a € 107.606,77/ 2 = € 53.803,38 circa Parte_3
In sintesi:
deve € 35.868,92 per l'acquisto della quota di nuda proprietà deve Parte_1 CP_1
a € 53.803,38 per il consolidamento del diritto personale di godimento in suo Parte_1
favore.
Quindi la convenuta deve corrispondere a conguaglio all'attore:
€ 53.803,38 – € 35.868,92 = € 17.934,46
Il residuo del mutuo a scadere di € 77.935,38 rimane a carico:
- di per la quota di nuda proprietà pari al 40% € 77.935,38 x 0,4 = € 31.174,15; Parte_1
- di per la quota relativa all'usufrutto pari al 60% € 77.935,38 x 0,6 = € 46.761,29. CP_1
Il rimborso delle rate di mutuo sarà invece dovuto, nella misura del 60% a carico di CP_1
a decorrere dal 2020, data della separazione delle parti e come da calcolo che agevolmente sarà
rimesso alle parti onde evitare, per esigenze di economia processuale, di dover integrare la consulenza sul punto.
Va, infatti, segnalato che ritiene questo Tribunale che vada applicata Cassazione Civile, Sez. III,
ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 laddove è stato affermato che: “in via generale ed astratta,
può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a
realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in
ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una
giusta causa”.
Vanno rigettate tutte le altre domande.
Ed invero, con riguardo al corrispettivo di godimento, lo stesso non è automatico. La Cassazione ha chiarito che il pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'immobile non è
dovuto di diritto, ma deve essere espressamente richiesto dal coniuge proprietario il quale deve inoltre dimostrare che avrebbe potuto utilizzare o trarre profitto dal bene se non fosse stato occupato dall'ex coniuge.
Nel caso di specie, è chiaro che viene meno soprattutto questo terzo elemento, in disparte l'assenza anche dei primi due.
Il fatto che il bene fosse abitazione familiare anche al servizio di fa venir meno qualsivoglia Per_2
pretesa remunerativa e/o ristorativa da parte dell'attore.
Le spese possono essere compensate non essendovi soccombenza di alcuna delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, parzialmente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) DICHIARA sciolta la comunione ordinaria dei beni di causa tra le parti e assegna a
[...]
la proprietà sugli immobili: Parte_1
Unità abitativa catasto fabbricati Avellino foglio 10 particella 1415 sub 44 (ex 1451 sub 9) via
Ponte 1;
Locale autorimessa di pertinenza al piano interrato catasto fabbricati foglio 10 particella 1415 sub
24.
2) DISPONE pagherà come conguaglio la somma di euro 17.934,46 a CP_1 [...]
, oltre il residuo delle rate di mutuo come indicato in parte motiva;
Parte_1
3) CONDANNA al pagamento in favore di del 60% delle CP_1 Parte_1
rate di mutuo concretamente pagate a far data dalla separazione delle parti, ossia dal settembre
2020. 4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) PONE le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido;
6) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 23.10.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa AR OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR OR
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3434 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
TRA
n. ad Avellino il 7.2.1966, cf rappresentato Parte_1 C.F._1
dall'avv. AR Carmela Picariello
ATTORE
E
nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Paola De Vito C.F._2
CONVENUTA
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 -, iscritta al Controparte_2
registro delle imprese di Torino al n. , P.IVA rapp.ta e difesa dagli P.IVA_1 P.IVA_2
avv.ti Ilaria e Luigi Corrado
CONVENUTA
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione regolarmente notificata, ha esposto di avere acquistato con atto per Parte_1
notaio del 19 dicembre 2008 -unitamente a un appartamento sito in Per_1 CP_1
Avellino alla via Domenico Capuano n. 3, per il corrispettivo di euro 195.000,00 di cui euro 55.000,00
versati direttamente alla ditta venditrice e il restante mediante mutuo ipotecario trentennale con scadenza al 1.5.2037; che la relazione con era cessata, motivo per cui chiedeva lo CP_1
scioglimento della comunione dell'immobile con attribuzione ai singoli partecipanti della quota che risulterà spettante ad ognuno, effettuati gli opportuni conguagli e detratti di importi ancora dovuti all'istituto di credito a titolo di mutuo, con il favore delle spese.
Si costituiva la quale deduceva che la casa in questione era casa familiare, stante la CP_1
presenza del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Deduceva, altresì, Per_2
l'indivisibilità dell'immobile. Contestava, infine, la ripetibilità delle somme pagate per il pagamento del muto, dovendosi considerare le stesse come naturale contribuzione alla vita familiare ai sensi dell'art. 143 c.c., come dedotto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., 17
settembre 2004, n. 18749 e Cass. Civ., 27 maggio 2015, n. 10942).
Concludeva pertanto per il rigetto di tutte le richieste oltre alla condanna al pagamento di una somma risarcitoria per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 III co. c.p.c.
E' stata convenuta in giudizio anche la quale evidenziava la correttezza della Controparte_3
ricostruzione in fatto operata dalle parti, deducendo che il mutuo residuo da pagare ammonta a €
85.113,04. Ribadiva la volontà di costituirsi nel giudizio di divisione del bene “per svolgere attività
di sorveglianza e di conservazione della garanzia ipotecaria e, quindi, anche ai fini interruttivi
permanenti della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti dei debitori solidali”.
Con ordinanza del 19.1.2023, veniva disposta ctu a fini divisionali, previa delibazione in ordine alla ammissibilità della divisione di un immobile sebbene adibito a casa coniugale.
*** La scrivente rinvia alla relazione di consulenza per quanto riguarda la dettagliata e analitica descrizione dell'immobile.
Tanto premesso, la consulente nominata è stata chiara nel riferire che “ai fini dello scioglimento della
comunione legale oggetto di causa, va evidenziato che il cespite in contestazione è una casa
monofamiliare con pertinenze, le cui dimensioni e caratteristiche planimetrico/distributive non
consentono di suddividere l'immobile in due unità. Pertanto per la comoda divisione dedotta in lite
sarà opportuno procedere all'assegnazione dell'immobile ad uno solo dei
condividenti/comproprietari liquidando l'altro con il conguaglio in denaro”.
L'art. 720 c.c. prevede esplicitamente che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente
divisibili… e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi
devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di
uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne
richiedono congiuntamente l'attribuzione.” Detta previsione normativa è pacificamente applicabile anche alle divisioni ordinarie.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che la vendita all'asta dell'immobile indivisibile è una soluzione residuale, e che se almeno un condividente (anche non coerede) chiede l'assegnazione, il giudice può
attribuirgli il bene, con preferenza per chi ha la quota maggiore, sempreché vi sia un'istanza espressa da parte del condividente interessato, poiché il giudice non può procedere all'assegnazione d'ufficio
(cfr. Cassazione Civile, 5830 del 22 febbraio 2022; Cass. Civ., Sez. II, n. 5068/2016; Cass. Civ., Sez.
II, n. 184/2015; Cass. Civ., Sez. II, n. 7880/2012).
Sulla scorta di queste premesse, il Tribunale prende atto della chiara dichiarazione di disponibilità
manifestata nelle memorie conclusionali da parte di all'intera assegnazione Parte_1
dell'immobile di causa. Il consulente ha, quindi, stimato il valore della casa in € 217.100,00 e quello del box in € 40.180,00,
valori cui è pervenuta secondo i parametri meglio illustrati alle pagine 11 e ss. della relazione cui integralmente si rinvia.
Va precisato che risulta assegnataria della casa e della prole come da Sentenza del CP_1
Tribunale di Avellino n.828/2022 allegata agli atti.
Procedendo all'assegnazione della casa all'attore, il valore dell'immobile dovrà essere decurtato
“…dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al
coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti
pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643
c.c. “. Il cespite dedotto in lite, infatti, è gravato dal diritto di abitazione a favore della convenuta
[...]
il che, oggettivamente, comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria CP_1
o parziaria.
Ritiene questo Tribunale che debba essere avallata la stima svolta dal CTU approvando l'ipotesi sub
A1 con riguardo ai criteri di determinazione del valore effettivo dell'immobile gravato dal diritto di abitazione.
Ed invero, è ben consapevole il Giudice che il diritto di abitazione di non sia, nella CP_1
realtà, né un usufrutto né una locazione ma si tratta di “un diritto personale di godimento, che trova
causa nella tutela della prole e nella conservazione dell'habitat domestico” (cfr. Cass. Civile, Sez. I,
ordinanza n. 24683 del 10 agosto 2022); va, tuttavia, rilevato che Cass. Civ. ordinanza 4406 del 5
giugno 2018 ha equiparato il diritto di abitazione sulla casa coniugale al diritto di usufrutto, ai soli fini della valutazione economica.
Tale orientamento, che non appare superato da pronunce di segno contrario, ha esplicitato che
“sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per
attribuire il legislatore all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche
delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione.” In pratica, non si tratta di una vera equiparazione giuridica, ma di una parificazione economica per la stima del valore del diritto di abitazione. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle tabelle dell'usufrutto per calcolare il valore del diritto di abitazione, in particolare nell'ambito successorio o divisionale, per quantificare l'indennità dovuta al proprietario esclusivo.
La ratio sottesa a tale scelta -condivisa dalla scrivente- risiede nel fatto che il diritto di abitazione sulla casa coniugale consente al titolare di vivere stabilmente nell'immobile escludendo altri con una pienezza di godimento che è assai più vicina all'usufrutto rispetto alla locazione;
d'altra parte le tabelle dell'usufrutto basate su età e valore catastale offrono un criterio oggettivo per stimare il valore del diritto, laddove la locazione è un rapporto contrattuale con canone non applicabile al diritto di abitazione derivante da legge o provvedimento giudiziale.
Ne deriva che, rinviando per i dettagli a quanto illustrato alle pagine 19 ss della relazione peritale, il valore della piena proprietà è pari a € 257.280,00 mentre il valore di usufrutto/abitazione è pari al
60%, ossia € 154.368,00; pertanto, considerando che vi è un residuo di mutuo da pagare di €
77.935,38 -almeno fino ad aprile 2023- applicando la decurtazione del 40%, il valore della piena proprietà sarà pari a € 71.737,85.
Se acquista da la quota pari al 1/2 della nuda proprietà, il prezzo Parte_1 CP_1
che l'attore deve corrispondere alla convenuta è pari alla metà del valore della nuda proprietà, ossia
€ 35.868,92 circa.
Poi, considerato che rimane fermo il diritto di godimento della convenuta sul bene, CP_1
l'attore cede alla convenuta la metà di tale diritto e pertanto, il Parte_1 CP_1
prezzo che per tale titolo la stessa deve corrispondere all'attore è pari a metà del valore dell'usufrutto:
€ 179.344,62 x 0,6 = € 107.606,77 Parte_2 pari a € 107.606,77/ 2 = € 53.803,38 circa Parte_3
In sintesi:
deve € 35.868,92 per l'acquisto della quota di nuda proprietà deve Parte_1 CP_1
a € 53.803,38 per il consolidamento del diritto personale di godimento in suo Parte_1
favore.
Quindi la convenuta deve corrispondere a conguaglio all'attore:
€ 53.803,38 – € 35.868,92 = € 17.934,46
Il residuo del mutuo a scadere di € 77.935,38 rimane a carico:
- di per la quota di nuda proprietà pari al 40% € 77.935,38 x 0,4 = € 31.174,15; Parte_1
- di per la quota relativa all'usufrutto pari al 60% € 77.935,38 x 0,6 = € 46.761,29. CP_1
Il rimborso delle rate di mutuo sarà invece dovuto, nella misura del 60% a carico di CP_1
a decorrere dal 2020, data della separazione delle parti e come da calcolo che agevolmente sarà
rimesso alle parti onde evitare, per esigenze di economia processuale, di dover integrare la consulenza sul punto.
Va, infatti, segnalato che ritiene questo Tribunale che vada applicata Cassazione Civile, Sez. III,
ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 laddove è stato affermato che: “in via generale ed astratta,
può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a
realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in
ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una
giusta causa”.
Vanno rigettate tutte le altre domande.
Ed invero, con riguardo al corrispettivo di godimento, lo stesso non è automatico. La Cassazione ha chiarito che il pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'immobile non è
dovuto di diritto, ma deve essere espressamente richiesto dal coniuge proprietario il quale deve inoltre dimostrare che avrebbe potuto utilizzare o trarre profitto dal bene se non fosse stato occupato dall'ex coniuge.
Nel caso di specie, è chiaro che viene meno soprattutto questo terzo elemento, in disparte l'assenza anche dei primi due.
Il fatto che il bene fosse abitazione familiare anche al servizio di fa venir meno qualsivoglia Per_2
pretesa remunerativa e/o ristorativa da parte dell'attore.
Le spese possono essere compensate non essendovi soccombenza di alcuna delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, parzialmente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) DICHIARA sciolta la comunione ordinaria dei beni di causa tra le parti e assegna a
[...]
la proprietà sugli immobili: Parte_1
Unità abitativa catasto fabbricati Avellino foglio 10 particella 1415 sub 44 (ex 1451 sub 9) via
Ponte 1;
Locale autorimessa di pertinenza al piano interrato catasto fabbricati foglio 10 particella 1415 sub
24.
2) DISPONE pagherà come conguaglio la somma di euro 17.934,46 a CP_1 [...]
, oltre il residuo delle rate di mutuo come indicato in parte motiva;
Parte_1
3) CONDANNA al pagamento in favore di del 60% delle CP_1 Parte_1
rate di mutuo concretamente pagate a far data dalla separazione delle parti, ossia dal settembre
2020. 4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) PONE le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido;
6) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 23.10.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa AR OR